Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.53/2008
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_53/2008 /biz

Sentenza del 19 marzo 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.A.________ e B.A.________,
C.________,
ricorrenti,

contro
Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Oggetto
aggregazione dei Comuni di Barbengo, Carabbia
e Lugano,

ricorso (in materia di diritto pubblico) contro
il decreto legislativo emanato il 20 dicembre 2007
dal Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
Con decreto legislativo del 20 dicembre 2007, pubblicato nel Foglio ufficiale
del Cantone Ticino n. 103-104/2007 del 28 dicembre 2007 (pag. 9817 e segg.), il
Gran Consiglio del Cantone Ticino ha decretato l'aggregazione dei Comuni di
Barbengo, Carabbia e Lugano in un nuovo Comune denominato Comune di Lugano. In
seguito all'esito negativo della votazione consultiva nel Comune di Cadro, il
Consiglio di Stato aveva proposto di abbandonare l'aggregazione di questo
Comune e di Villa Luganese, non procedendo quindi a una fusione coatta di Cadro
(vedi messaggio n. 5987 del 23 ottobre 2007; cfr. sentenza 1C_181/2007 del 9
agosto 2007). Nel rapporto di maggioranza del 5 dicembre 2007 (n. 5987 R1), la
Commissione speciale aggregazioni del Gran Consiglio aveva nondimeno proposto
al Parlamento di includere nel nuovo Comune quello di Villa Luganese. Il
Parlamento cantonale ha accettato questa proposta e decretato, il 20 dicembre
2007, l'aggregazione dei Comuni di Villa Luganese e Lugano (FU n. 103-104/2007
pag. 9819).
B.
Avverso il citato decreto legislativo A.A.________ e B.A.________ e C.________,
cittadini di Barbengo, presentano un "ricorso di diritto pubblico" al Tribunale
federale. Chiedono di annullare l'impugnato decreto.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1
della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF; RS
173.110). Esso vaglia quindi d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere
esaminato nel merito (DTF 133 II 353 consid. 1, 249 consid. 1.1).
1.2 Riguardo alla loro legittimazione, i ricorrenti, rilevato d'essere
cittadini del Comune di Barbengo, accennano all'art. 89 cpv. 1 lett. b LTF e
sostengono d'avere un interesse personale materiale e morale degno di
protezione a interporre il gravame.
1.2.1 Il ricorrente C.________ indica di abitare a ridosso della strada di
transito con il Comune di Lugano. Questa costituisce l'unico collegamento e non
attraversa tra l'altro il territorio di Carabbia, che confina con Barbengo
soltanto per il tramite di un ripido bosco, per cui il Comune con coerenza
territoriale sarebbe Grancia, che non fa parte tuttavia del comprensorio di
aggregazione. Egli lamenta asseriti danni personali che deriverebbero, al suo
dire, dalla trasformazione dei Comuni interessati in quartieri di Lugano: cita
in particolare il traffico e i rumori molesti, come quelli che deriverebbero
dalla gestione di macchine spazzatrici meccaniche e il servizio di raccolta dei
rifiuti gestiti da Lugano. Vi sarebbe inoltre un aumento del traffico di
transito verso le zone commerciali a scapito del territorio di Barbengo, che
finora non farebbe parte della zona urbana e trafficata. L'aggregazione
comporterebbe inoltre lo spostamento a Barbengo dei magazzini del nuovo Comune,
con conseguente forte aumento del traffico di automezzi pesanti e diminuzione
del livello di sicurezza per i bambini e per il ricorrente, quale pedone,
nonché un aumento delle emissioni di gas di scarico per i ricorrenti e le loro
famiglie. Ciò implicherebbe un "danno psicologico da stress fisico" e
diminuirebbe il valore residenziale e quindi commerciale della loro proprietà.
1.2.2 I ricorrenti A.A.________ e B.A.________ adducono il medesimo interesse a
tutelare la loro salute e il mantenimento del libero accesso al lago.
2.
2.1 I ricorrenti rilevano che la votazione consultiva ha avuto esito negativo a
Cadro, Comune che quindi non fa più parte del progetto aggregativo iniziale e
positivo a Carabbia e Barbengo. Sostengono che pertanto il decreto impugnato
non rispetterebbe più fedelmente l'originario progetto di aggregazione
sottoposto ai cinque Comuni. Il Gran Consiglio avrebbe dovuto esprimersi
sull'aggregazione dei Comuni dell'intero comprensorio coinvolto nel voto
consultivo e non, come ha fatto, in modo separato su quella di Lugano con Villa
Luganese, da una parte, e su quella di Lugano con Carabbia e Barbengo,
dall'altra, decidendo in tal modo su scenari aggregativi non precedentemente
sottoposti al voto consultivo. Accennando all'art. 34 Cost., relativo ai
diritti politici, sottolineano che il progetto originario contemplava
l'aggregazione di cinque Comuni e, al loro dire, la fusione di Villa Luganese
sarebbe stata subordinata al voto di Cadro anche per una questione di coerenza
territoriale. Sottolineano ch'essi si attendevano un voto negativo a Barbengo:
le loro argomentazioni al riguardo nemmeno sarebbero state allegate al
materiale di voto, ciò che lederebbe il diritto di informazione. Contestano poi
la natura consultiva delle votazioni effettuate nei citati Comuni, visto che
non si sarebbe trattato di un caso "classico" di fusione.
2.2 I ricorrenti parrebbero disattendere che nella fattispecie non si è in
presenza di un ricorso per violazione del diritto di voto secondo l'art. 82
lett. c LTF. In effetti, quali cittadini del Comune di Barbengo, essi
chiaramente non sarebbero legittimati a insorgere contro l'aggregazione di un
altro comune, segnatamente di Villa Luganese, né contro la mancata aggregazione
di Cadro e nemmeno a far valere asseriti interessi degli altri Comuni. Per di
più, essi non criticano tanto le modalità della votazione consultiva che ha
avuto luogo nel loro Comune, né indicano al riguardo errori di procedura,
quanto piuttosto l'esito favorevole della stessa all'aggregazione. Ora,
l'ammissibilità materiale di un atto di per sé adottato regolarmente non può
essere oggetto di un ricorso per violazione del diritto di voto (DTF 117 Ia 66
consid. 1d/cc; sentenza 1P.289/1998 del 26 novembre 1998, consid. 6b apparsa in
RDAT I-1999 n. 11). Le critiche relative alle votazioni consultive sono poi
manifestamente tardive e quindi inammissibili.
2.3 Inoltre, i ricorrenti non sono legittimati a impugnare, come cittadini,
l'aggregazione del loro Comune, promossa e sostenuta dalle autorità comunali e
nel quale la votazione consultiva ha dato esito favorevole (cfr. sentenza
1P.242/2005 del 18 aprile 2006 nella causa "Comunità di Aquila", consid.
1.4-1.4.2, apparsa in RtiD II-2006 n. 1). Essi non lo sono quindi, a maggior
ragione, per criticare gli asseriti danni indiretti che deriverebbero dalla
criticata fusione. Sotto il profilo del diritto di voto, i ricorrenti non sono
pertanto legittimati a far valere le asserite conseguenze fattuali derivanti
dalla contestata aggregazione.
3.
3.1 I ricorrenti neppure sono legittimati ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF,
norma che riconosce il diritto d'interporre ricorso in materia di diritto
pubblico, tra l'altro, a chi è particolarmente toccato dalla decisione o
dall'atto impugnati (lett. b) e ha un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c).
In effetti, gli asseriti danni, e in particolare la loro intensità, non sono
per nulla dimostrati né resi verosimili. La strada in rassegna esiste da tempo
e il prospettato aumento del traffico, che sarebbe provocato dalla criticata
aggregazione, non assume chiaramente un'intensità tale da far sì che i
ricorrenti sarebbero particolarmente toccati dal decreto impugnato e in
particolare maggiormente di altri cittadini abitanti ai bordi delle strade di
transito (art. 89 cpv. 1 lett. b LTF; cfr. sulla situazione giuridica, sotto il
profilo della garanzia della proprietà, del confinante nel caso di soppressione
di un accesso, DTF 126 I 213). Nel rapporto alla cittadinanza del Consiglio di
Stato sull'aggregazione dei Comuni di Barbengo, Cadro, Carabbia, Lugano e Villa
Luganese, dell'agosto 2007, cui accennano i ricorrenti (pag. 11), nulla di
particolare si legge al proposito, se non che per la raccolta dei rifiuti il
nuovo quartiere verrà integrato nel sistema di Lugano, con contenitori
interrati e centri di raccolta per rifiuti riciclabili, e che, per quanto
riguarda gli spazi verdi, saranno effettuati interventi mirati nell'area
rivierasca di Pian Casoro. Mal si comprende perché questi interventi, che
costituiscono peraltro un vantaggio per le zone residenziali, dovrebbero
comportare l'asserito danno per la salute dei ricorrenti. Né essi spiegano, con
una motivazione conforme a quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 2 LTF (che
riprende le esigenze vigenti per il previgente art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF
133 II 249 consid. 1.4.2 e 1.4.3; 133 IV 286 consid. 1.4), perché, visto che la
strada litigiosa e il nuovo quartiere già esistono, la criticata fusione
comporterebbe l'asserito aumento del traffico veicolare.
3.2 L'art. 89 cpv. 1 LTF riconferma il principio dell'esclusione dell'azione
popolare. I ricorrenti né sono "particolarmente" toccati dal decreto impugnato
né possono vantare un interesse degno di protezione al suo annullamento. Essi
non sono infatti toccati in maniera maggiore di qualunque altro confinante
della strada, né il decreto impugnato impedisce loro di continuare a
utilizzarla come finora e neppure adducono un loro diritto a impedirne un
asserito uso accresciuto, del resto per nulla dimostrato, da parte di altri
utenti. Infine, né il contestato decreto impone loro nuovi obblighi né limita i
loro diritti né essi possono invocare l'interesse generale della tutela della
natura residenziale e tranquilla del paese in cui abitano (cfr. DTF 133 II 249
consid. 1.3.1 e 1.3.2; Bernhard Waldmann, in: Basler Kommentar BGG, n. 10 e 16
all'art. 89).
4.
4.1
Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile e non può di
conseguenza essere esaminato nel merito.
4.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione ai ricorrenti e al Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Losanna, 19 marzo 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri