Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.486/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_486/2008 /biz

Sentenza dell'11 novembre 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Luca Marcellini,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S.
Franscini 3, 6501 Bellinzona,

Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'8 ottobre
2008 dalla II Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
Il 2 luglio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ha
presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di
un procedimento penale aperto nei confronti di B.________ e altre persone. Gli
indagati sono sospettati di avere emesso fatture per operazioni inesistenti e
di aver presentato dichiarazioni fiscali fraudolente nell'ambito
dell'amministrazione della società C.________S.p.A., aumentando in maniera
fittizia il valore di compravendita dei diritti sportivi di numerosi
calciatori, allo scopo di creare fondi occulti, depositati su conti bancari
esteri.

B.
Il 9 ottobre 2007, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP) ha ammesso la
rogatoria e ha ordinato il sequestro della documentazione di un conto bancario
intestato alla A.________, indicata nella rogatoria. Con decisione di chiusura
del 18 luglio 2008, il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia degli atti
bancari. Adita dalla A.________, con giudizio dell'8 ottobre 2008 la II Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale ne ha respinto il ricorso.

C.
La A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare sia la
sentenza impugnata sia la decisione di chiusura e di trasmettere i documenti
bancari al MPC affinchè inviti le parti a esprimersi sulla loro
trasmissibilità, in via subordinata, postula di escludere dalla consegna due
scritti concernenti un determinato calciatore.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella composizione
di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle
condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è
motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo
dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è
ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la
comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un
caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un
caso particolarmente importante laddove vi sono motivi per ritenere che sono
stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero
presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare
efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza
giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3).
Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante
giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il
Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV
156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa
adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).

2.
2.1 La ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un importante caso di
violazione del diritto di essere sentito nonchè del principio della
proporzionalità e pertanto della lesione di elementari principi procedurali.
L'assunto è infondato.

2.2 La II Corte dei ricorsi penali (II CRP) ha rilevato che la ricorrente non è
stata invitata, prima dell'emanazione della decisione di chiusura, a esprimersi
sugli atti che il MPC intendeva trasmettere all'Italia. Ha nondimeno ritenuto
che nella fattispecie la ricorrente era a conoscenza delle richieste misure di
assistenza e dell'ordine di sequestro del 12/19 novembre 2007, eseguito il 19
novembre successivo. In ossequio al principio della buona fede, essa doveva
pertanto intervenire presso il MPC: la sua attitudine passiva, la decisione di
chiusura essendo stata adottata soltanto il 18 luglio 2008, non comporta quindi
una violazione del suo diritto di essere sentito. D'altra parte, la II CRP, che
dispone di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, ha ritenuto che
un'eventuale lesione di detto diritto sarebbe stata sanata, poiché dinanzi ad
essa la ricorrente ha potuto consultare gli atti bancari e, in sede di replica,
esprimersi compiutamente sugli stessi.

2.3 Certo, è pacifico che il MPC doveva impartire un termine alla ricorrente
per concederle l'occasione concreta ed effettiva di esprimersi, nell'ambito
della cernita, sui documenti litigiosi (DTF 130 II 14 consid. 4.3-4.4; 126 II
258 consid. 9b/aa-cc). La ricorrente, limitandosi ad esprimersi in maniera
generica su questa questione, non spiega, tanto meno con una motivazione
conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, perché l'accertato vizio non
poteva essere sanato, in via comunque straordinaria, nel quadro della procedura
di ricorso, come ritenuto dalla giurisprudenza (DTF 124 II 132 consid. 2d;
sentenze 1A.216/2001 del 21 marzo 2002 consid. 3 e 1A.160/2003 del 10 settembre
2003 consid. 2.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale
en matière pénale, 2a ed., 2004, n. 271 pag. 318, n. 265).

2.4 Contrariamente all'assunto ricorsuale, non si è neppure in presenza di una
lesione del principio della proporzionalità. L'istanza precedente ha infatti
ritenuto, a ragione, che il MP, ordinando la trasmissione di documenti
riguardanti la cessione di un determinato calciatore a un'altra squadra di
calcio che non era la C.________S.p.A., non è andato oltre i provvedimenti
postulati dall'autorità estera, visto ch'esso, per i motivi esposti nel
giudizio impugnato, poteva interpretare in maniera estensiva la domanda,
evitando in tal modo la presentazione di un'eventuale richiesta complementare
(DTF 121 II 241 consid. 3).

3.
3.1 La criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante, né si è
in presenza di una lesione di elementari principi di procedura (DTF 133 IV 131
consid. 3, 215 consid. 1.2 pag. 218). Il ricorso è quindi inammissibile.

3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del
Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria (B 206
636).

Losanna, 11 novembre 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri