Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.472/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_472/2008

Sentenza del 29 gennaio 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,
patrocinate dall'avv. Simonetta Scolari,

contro

C.________SA,
patrocinata dall'avv. Rossano Guggiari,
Municipio di Brissago, 6614 Brissago,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Servizi generali, Servizi generali,
via Ghiringhelli 17/19, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
opponenti.

Oggetto
licenza edilizia,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 3
settembre 2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 21 settembre 2007 la C.________SA ha presentato al Municipio di Brissago una
domanda di costruzione per edificare un complesso residenziale costituito da 23
appartamenti e 2 negozi, suddivisi in tre blocchi (A, B e C), sui fondi part.
n. 38 e 1316 di Brissago, situati in pendio. Il blocco A è disposto a gradoni
sul lato est del terreno mentre il blocco C è situato sul lato opposto. Sul
tetto piano di questo blocco è prevista la costruzione di una piscina e lo
stesso è contiguo verso monte alla parte inferiore della facciata a valle di
una vecchia villa. Il blocco B insiste parzialmente sul blocco A e funge da
collegamento con il blocco C.
A.A.________ e B.A.________, proprietarie di due fondi confinanti, si sono
opposte alla domanda. Acquisito il preavviso favorevole dell'autorità
cantonale, il 6 marzo 2008 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia,
respingendo nel contempo l'opposizione delle vicine. Con decisione del 24
giugno 2008, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha accolto un loro
ricorso e annullato la licenza edilizia.

B.
Adito dalla C.________SA, con sentenza del 3 settembre 2008 il Tribunale
cantonale amministrativo ha annullato la risoluzione governativa e confermato
il rilascio della licenza edilizia. Ha in particolare ritenuto il progetto
conforme al diritto sia sotto il profilo delle altezze sia per quanto concerne
l'edificazione del blocco C in contiguità con la villa esistente.

C.
A.A.________ e B.A.________ impugnano con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo.
Postulano inoltre l'annullamento della licenza edilizia. Le ricorrenti fanno
sostanzialmente valere la violazione della garanzia della proprietà e del
divieto dell'arbitrio.

D.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si
rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Municipio di Brissago e
l'Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del territorio
comunicano di non avere osservazioni da formulare. La C.________SA chiede
invece in via principale di dichiarare il gravame inammissibile e in via
subordinata di respingerlo.
Diritto:

1.
1.1 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di
massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 segg. LTF. Nessuna delle
eccezioni previste dall'art. 83 LTF è infatti realizzata e l'art. 34 cpv. 1
LPT, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, stabilisce che i rimedi
giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle
disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (cfr. DTF
133 II 353 consid. 2, 409 consid. 1.1). I requisiti degli art. 86 cpv. 1 lett.
d, 90 e 100 cpv. 1 LTF sono adempiuti.

1.2 Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento in sede cantonale e, quali
proprietarie di fondi confinanti o situati nelle immediate vicinanze di quelli
oggetti dell'intervento edilizio, sono particolarmente toccate dalla decisione
impugnata ed hanno, perlomeno nella misura in cui contestano il progetto
edilizio per quanto riguarda l'altezza e gli ingombri, un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modifica. La loro legittimazione a
ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF non presta il fianco a critiche (cfr. DTF
133 II 249 consid. 1.3.3).

2.
2.1 Le ricorrenti richiamano sia le norme di attuazione del piano regolatore
del Comune di Brissago (NAPR) sia in particolare l'art. 40 cpv. 2 della legge
edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE), secondo cui, nel caso di
costruzioni in pendio articolate sulla verticale, l'altezza si misura per ogni
singolo edificio a condizione che si verifichi per i corpi situati a quote
diverse una rientranza di almeno 12 m. Sostengono che l'interpretazione
adottata dalla Corte cantonale, la quale non ha cumulato l'altezza di tutti i
gradoni che non presentano, sul medesimo livello, un arretramento unico di
almeno 12 m da quello immediatamente sottostante, sarebbe arbitraria, poiché
consentirebbe la formazione di ingombri sproporzionati, contrari alle finalità
perseguite dalla normativa.

2.2 Riservati i casi disciplinati dall'art. 95 lett. c-e LTF, la violazione del
diritto cantonale o comunale non costituisce di per sé un motivo di ricorso, ma
può costituire una violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett.
a LTF, segnatamente qualora disattenda il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.).
Sotto questo aspetto, la legge sul Tribunale federale non comporta alcuna
modifica del potere cognitivo del Tribunale federale rispetto alla situazione
previgente sotto l'egida della legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(DTF 133 II 249 consid. 1.2.1). Chiamata a vagliare l'applicazione di una norma
del diritto cantonale o comunale sotto l'angolo dell'arbitrio, questa Corte si
scosta quindi dalla soluzione adottata dall'ultima istanza cantonale solo se
appaia manifestamente insostenibile, in palese contraddizione con la situazione
effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo. Non
basta inoltre che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione,
occorrendo che lo sia anche nel suo risultato (DTF 134 II 124 consid. 4.1, 133
II 257 consid. 5.1), ciò che spetta alle ricorrenti dimostrare in virtù
dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 133 II 396 consid. 3.2).

2.3 Accennando genericamente alla garanzia della proprietà ed al divieto
dell'arbitrio, la ricorrente si limita in sostanza ad addurre una sua
interpretazione dell'art. 40 cpv. 2 LE, diversa da quella ritenuta dalla Corte
cantonale. Espone al riguardo un esempio di situazione che potrebbe verificarsi
sulla base dell'interpretazione criticata, la quale permetterebbe di occupare
con volumi edificati degli spazi altrimenti inutilizzabili. Premesso che il
Tribunale federale deve statuire su questioni concrete e non su esempi teorici
(cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2 e rinvii), il semplice fatto che anche la
soluzione prospettata dalle ricorrenti può essere sostenibile non basta a
fondare l'arbitrio di quella impugnata.
La Corte cantonale ha rilevato che il progetto si sviluppa in pendio su quattro
gradoni (G/PT, G/1-3, G/4-5, G/6-7) ed ha accertato un arretramento
rispettivamente di 5 m della facciata a valle del gradone G/1-3 rispetto a
quella del gradone G/PT, di 7 m tra il gradone G/4-5 e quello G/1-3 e di 12 m
tra il gradone G/6-7 e G/4-5. Ha quindi determinato l'altezza della costruzione
aggiungendo l'altezza del gradone G/1-3 a quella del gradone G/PT, siccome non
era rispettato l'arretramento minimo di 12 m previsto dall'art. 40 cpv. 2 LE.
Per lo stesso motivo ha analogamente aggiunto l'altezza del gradone G/4-5 a
quella del gradone inferiore G/1-3. La Corte cantonale non ha per contro
sommato all'altezza del gradone G/4-5 anche quella del gradone G/PT, poiché,
per rapporto a quest'ultimo gradone, rispetta la rientranza minima di 12 m, pur
se suddivisa in 7 m e 5 m su due diversi livelli. Considerato il tenore
letterale dell'art. 40 cpv. 2 LE, che non impone esplicitamente di cumulare
anche le altezze dei gradoni più bassi, già presi in considerazione, che di per
sé rispettano complessivamente la rientranza di 12 m dal gradone di
riferimento, l'applicazione attuata dalla Corte cantonale è oggettivamente
sostenibile. Tanto più che questa soluzione non conduce in concreto a un
risultato arbitrario, ritenuto che il progetto litigioso rientra nei limiti
dell'ingombro determinato da tre gradoni con arretramenti unici di 12 m e
altezza massima di 15 m giusta l'art. 25 cpv. 2 NAPR.

3.
3.1 Le ricorrenti non contestano specificatamente gli accertamenti
concretamente eseguiti dalla Corte cantonale riguardo agli arretramenti ed alle
misurazioni delle altezze dei gradoni G/1-3 (aggiunta a G/PT) e G/4-5 (aggiunta
a G/1-3). Sostengono per contro che la precedente istanza avrebbe stabilito a
torto in 12 m l'arretramento del gradone G/6-7 rispetto alla facciata a valle
del gradone G/4-5, omettendo di considerare un avancorpo esistente al 6° piano.
Tenuto conto di questo manufatto, l'arretramento sarebbe in realtà soltanto di
8 m e imporrebbe conseguentemente di aggiungere l'altezza del gradone G/6-7 a
quella del gradone sottostante.

3.2 Secondo l'art. 97 LTF, le ricorrenti possono censurare l'accertamento dei
fatti se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere
determinante per l'esito del procedimento.
La Corte cantonale ha semplicemente addotto che il gradone G/6-7 rispetterebbe
l'arretramento minimo di 12 m fissato dall'art. 40 cpv. 2 LE. Essa non ha
tuttavia specificato su quale base ha fondato tale constatazione né ha spiegato
come avrebbe eseguito la misurazione. Se si considerano i piani dai quali la
precedente istanza ha ricavato lo schema illustrativo riportato nel suo
giudizio e sui quali è in sostanza fondata la motivazione (profili 3 e 3A),
risulta effettivamente la presenza a livello del 6° piano di un manufatto che
rientra solo poco più di 8 m dalla facciata a valle del gradone inferiore G/4-5
(cfr. anche i piani delle facciate est e ovest AB). La Corte cantonale non ha
addotto per quali ragioni tale corpo non sarebbe eventualmente rilevante sotto
l'aspetto degli ingombri. In tali circostanze, il rispetto di un arretramento
di almeno 12 m, determinante ai fini della misurazione dell'altezza
dell'edificio, non appare in concreto manifesto. Su questo punto il gravame è
pertanto fondato: la Corte cantonale dovrà pronunciarsi nuovamente sulla
fattispecie dopo verifica ed approfondimento dell'accertamento litigioso.

4.
4.1 Le ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di avere a torto ammesso la
possibilità di edificare la parte superiore del blocco C in contiguità con la
facciata a valle della vecchia villa esistente sul fondo part. n. 38 dedotto in
edificazione.

4.2 Il piano regolatore di Brissago non vieta esplicitamente l'edificazione in
contiguità e l'art. 5 cpv. 2 NAPR prevede espressamente che i proprietari
possano accordarsi per ridurre la distanza tra gli edifici al fine di ottenere
una migliore disposizione delle costruzioni o una più confacente utilizzazione
del suolo. Questa disposizione nemmeno limita tale facoltà al caso degli
edifici complanari, sicché è in modo tutt'altro che insostenibile che la Corte
cantonale ha ammesso che il blocco C potesse essere attiguo alla facciata a
valle della villa esistente.

5.
5.1 Le ricorrenti sostengono che all'altezza del blocco C occorrerebbe
aggiungere l'altezza del parapetto mancante, che andrebbe installato per motivi
di sicurezza attorno alla piscina ubicata sul tetto. Con questa aggiunta,
l'altezza supererebbe il limite di 15 m fissato dall'art. 25 cpv. 2 NAPR.

5.2 Al riguardo, le ricorrenti si limitano ad invocare genericamente l'esigenza
di garantire la sicurezza dell'edificio ai fini del rilascio del permesso di
abitabilità. Esse non fanno tuttavia valere l'applicazione arbitraria di
specifiche disposizioni edilizie, che imporrebbero, oltre a quello previsto
lungo il perimetro della facciata, la posa di un ulteriore parapetto a livello
della piscina. Né censurano un abuso del potere di apprezzamento da parte della
Corte cantonale, che ha negato la necessità del parapetto supplementare.
Chiamato a statuire su un ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale
è possibile unicamente fare valere la violazione del diritto (art. 95 LTF), il
Tribunale federale non è tenuto ad esaminare se la posa di un ulteriore
parapetto alla quota della piscina sia la soluzione più adeguata per garantire
la sicurezza degli utilizzatori dell'impianto.

6.
Le ricorrenti criticano infine l'ammontare della tassa di giustizia e delle
ripetibili poste a loro carico dalla Corte cantonale. Visto l'annullamento del
giudizio impugnato, la censura diviene priva di oggetto. Essa non è comunque
sufficientemente motivata, ritenuto che le ricorrenti non censurano in modo
conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF un abuso del potere di
apprezzamento della Corte cantonale nell'applicazione della disposizione della
procedura amministrativa cantonale che disciplina la materia in questione.

7.
7.1 Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere accolto
limitatamente alla questione dell'arretramento del gradone più alto, che dovrà
essere oggetto di ulteriori accertamenti e valutazioni da parte della Corte
cantonale (cfr. consid. 3). Non si giustifica per contro di pronunciare in
questa sede il diniego della licenza edilizia, ritenuto che la precedente
istanza dovrà nuovamente statuire al riguardo.

7.2 Le spese giudiziarie sono poste a carico delle ricorrenti e della
controparte secondo il loro grado di soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Prevalentemente soccombenti, le ricorrenti sono inoltre tenute a versare alla
controparte un'indennità ridotta per ripetibili della sede federale (art. 68
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto e la
decisione impugnata è annullata.

2.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 3'000.-- sono poste nella misura di fr.
2'000.-- a carico delle ricorrenti e di fr. 1'000.-- a carico della
C.________SA.

3.
Le ricorrenti rifonderanno in solido alla C.________SA un'indennità di fr.
1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Brissago, ai
Servizi generali del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 29 gennaio 2009
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni