Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.45/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_45/2008 /biz

Sentenza del 19 marzo 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
B.________,
C.________,
ricorrenti,
contro

Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Oggetto
aggregazione dei Comuni di Villa Luganese e Lugano,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro il decreto legislativo emanato il 20 dicembre 2007 dal
Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
Con decreto legislativo del 20 dicembre 2007, pubblicato nel Foglio ufficiale
del Cantone Ticino n. 103-104/2007 del 28 dicembre 2007 (pag. 9819 e segg.), il
Gran Consiglio del Cantone Ticino ha decretato l'aggregazione dei Comuni di
Villa Luganese e Lugano in un nuovo Comune denominato Comune di Lugano. In
seguito all'esito negativo della votazione consultiva nel Comune di Cadro, il
Consiglio di Stato aveva proposto di abbandonare l'aggregazione di questo
Comune e di Villa Luganese, non procedendo quindi a una fusione coatta di Cadro
(vedi messaggio n. 5987 del 23 ottobre 2007; cfr. sentenza 1C_181/2007 del 9
agosto 2007). Nel rapporto di maggioranza del 5 dicembre 2007 (n. 5987 R1), la
Commissione speciale aggregazioni del Gran Consiglio aveva nondimeno proposto
al Parlamento di includere nel nuovo Comune quello di Villa Luganese.
B.
Avverso il citato decreto legislativo A.________, B.________ e C.________,
cittadini di Cadro, presentano un ricorso in materia di diritto pubblico e,
subordinatamente, un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale. Chiedono di annullare l'impugnato decreto.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1
della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF; RS
173.110). Esso vaglia quindi d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere
esaminato nel merito (DTF 133 II 353 consid. 1, 249 consid. 1.1).
1.2 Riguardo alla loro legittimazione, i ricorrenti, rilevato d'essere
cittadini del Comune di Cadro, accennano all'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF e
sostengono d'avere un interesse personale degno di protezione a interporre il
gravame.
1.2.1 Il ricorrente A.________ sottolinea di abitare a ridosso della strada di
transito del Comune di Cadro, unico collegamento fra il Comune di Lugano e il
nuovo quartiere di Villa Luganese che risulterebbe dalla criticata
aggregazione. Egli lamenta un peggioramento del traffico indotto che
deriverebbe, al suo dire, per esempio dall'impiego di macchine spazzatrici
meccaniche gestite da Lugano, che servirebbero il nuovo quartiere. Adduce di
temere danni per la sua salute, derivanti da detto peggioramento e segnatamente
dai rumori e dai disturbi, che cambierebbero la natura residenziale tranquilla
del paese. Egli si ritiene quindi colpito dalle menzionate asserite conseguenze
materiali che la contestata fusione comporterebbe. L'impugnato decreto lo
toccherebbe quindi personalmente, quale cittadino che vive in un altro comune
la cui popolazione si è opposta, per il tramite del voto consultivo,
all'aggregazione.
1.2.2 I ricorrenti C.________ e B.________ adducono il medesimo interesse a
tutelare la loro salute, poiché vivono, il primo, all'incrocio per Villa
Luganese e, il secondo, a ridosso del tratto di strada di comunicazione con
Villa Luganese, che diventerebbe la via d'accesso al nuovo quartiere, con
asserito "grave pregiudizio per la zona di residenza personale": desiderano
quindi essere tutelati nella loro salute e qualità di vita. Quale pedone e
ciclista B.________ lamenta altresì d'essere esposto a un pericolo maggiore
nell'attraversare e nel percorrere la citata strada. Egli teme di non potersi
più difendere contro questi rischi, ritenuto che il voto negativo espresso a
Cadro non sarebbe completamente rispettato. La citata strada subirebbe,
contrariamente ai desideri di tranquillità asseritamente espressi con il voto
negativo dalla maggioranza della popolazione di Cadro, le conseguenze
dell'integrazione di Villa Luganese quale quartiere di Lugano, compresi
eventuali progetti di allargamento con relativi espropri di terreno e induzioni
di traffico. Questi danni deriverebbero da una "quasi forzata integrazione di
fatto" del territorio comunale di Cadro, simili a quelli che avrebbe comportato
un'aggregazione coatta.
2.
2.1 Con quest'argomentazione, sulla quale è imperniato il gravame, i ricorrenti
parrebbero disattendere che non si è in presenza di un ricorso per violazione
del diritto di voto secondo l'art. 82 lett. c LTF. In effetti, quali cittadini
del Comune di Cadro, essi chiaramente non sarebbero legittimati a insorgere
contro l'aggregazione di un altro comune, segnatamente di Villa Luganese.
2.2 Inoltre, è dubbio ch'essi sarebbero legittimati a impugnare, come
cittadini, un'eventuale aggregazione coatta del loro Comune (sentenza 1P.242/
2005 del 18 aprile 2006 nella causa "Comunità di Aquila", consid. 1.3-1.4.1,
apparsa in RtiD II-2006 n. 1): essi non lo sono quindi, a maggior ragione, per
criticare gli asseriti danni indiretti che deriverebbero da una quasi
"integrazione di fatto". Sotto il profilo del diritto di voto, i ricorrenti non
sono legittimati a far valere le asserite conseguenze fattuali derivanti
dall'aggregazione di altri Comuni.
2.3 I ricorrenti neppure sono legittimati ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF,
norma che riconosce il diritto d'interporre ricorso in materia di diritto
pubblico, tra l'altro, a chi è particolarmente toccato dalla decisione o
dall'atto impugnati (lett. b) e ha un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c).
In effetti, gli asseriti danni, e in particolare la loro intensità, non sono
per nulla dimostrati né resi verosimili. La strada in rassegna esiste da tempo
e il prospettato aumento del traffico, che sarebbe provocato dalla criticata
aggregazione, non assume chiaramente un'intensità tale da far sì che i
ricorrenti sarebbero particolarmente toccati dal decreto impugnato (art. 89
cpv. 1 lett. b LTF; cfr. sulla situazione giuridica, sotto il profilo della
garanzia della proprietà, del confinante nel caso di soppressione di un
accesso, DTF 126 I 213). Nel rapporto alla cittadinanza del Consiglio di Stato
sull'aggregazione dei Comuni di Barbengo, Cadro, Carabbia, Lugano e Villa
Luganese, dell'agosto 2007, cui accennano i ricorrenti (pag. 12), si legge
infatti semplicemente che gli interventi di manutenzione stradale avverranno
come sinora e che la pulizia delle aree pubbliche verrà potenziata ("1 volta/
settimana tramite spazzatrici meccaniche"). Mal si comprende perché questo
esiguo aumento della pulizia delle aree pubbliche, che costituisce peraltro un
vantaggio per le zone residenziali, dovrebbe comportare l'asserito danno per la
salute dei ricorrenti. Né essi spiegano, con una motivazione conforme a quanto
prescritto dall'art. 42 cpv. 2 LTF (che riprende le esigenze vigenti per il
previgente art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 e 1.4.3; 133
IV 286 consid. 1.4), perché, visto che la strada litigiosa e il nuovo quartiere
già esistono, la criticata fusione comporterebbe l'asserito aumento del
traffico veicolare.

L'art. 89 cpv. 1 LTF riconferma il principio dell'esclusione dell'azione
popolare. I ricorrenti né sono "particolarmente" toccati dal decreto impugnato
né possono vantare un interesse degno di protezione al suo annullamento. Essi
non sono infatti toccati in maniera maggiore di qualunque altro confinante
della strada, né il decreto impugnato impedisce loro di continuare a
utilizzarla come finora e neppure adducono un loro diritto a impedirne un
asserito uso accresciuto, del resto per nulla dimostrato, da parte di altri
utenti. Infine, né il contestato decreto impone loro nuovi obblighi né limita i
loro diritti né essi possono invocare l'interesse generale della tutela della
natura residenziale e tranquilla del paese in cui abitano (cfr. DTF 133 II 249
consid. 1.3.1 e 1.3.2; Bernhard Waldmann, in: Basler Kommentar BGG, n. 10 e 16
all'art. 89).

Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile per
carenza di legittimazione.
3.
3.1 Riguardo al ricorso sussidiario in materia costituzionale, i ricorrenti si
limitano ad addurre, senza alcuna motivazione, che il contestato decreto
legislativo "risulta arbitrario, pur su base legale cantonale, ai sensi della
costituzione cantonale e federale". Ora, nel contenzioso in esame è dato il
ricorso in materia di diritto pubblico, ritenuto che non si è in presenza di
alcuna eccezione ai sensi dell'art. 83 LTF, per cui il ricorso sussidiario in
materia costituzionale è inammissibile.
3.2 Il ricorrente B.________ precisa di proporre quest'ultimo rimedio poiché il
criticato decreto lederebbe il "suo diritto giuridico" quale cittadino patrizio
di Cadro. Rileva che, secondo l'art. 22 cpv. 2 Cost./TI, il Cantone favorisce
la collaborazione del Patriziato con i Comuni e con altri enti per
l'utilizzazione razionale dei beni patriziali nell'interesse comune. Al dire
del ricorrente, il Patriziato di Cadro, quale ente che gestisce beni e
territori interessati dal progetto di aggregazione, non sarebbe stato coinvolto
né sentito in relazione al contestato decreto. Ora, indipendentemente
dall'inammissibilità di questo rimedio e premesso che la tempestività di questa
censura è più che dubbia, la stessa sarebbe comunque irricevibile per carenza
di legittimazione: quest'ultima spetterebbe infatti al Patriziato (cfr. art. 89
cpv. 2 lett. c LTF) e non ai singoli cittadini patrizi (sulla legittimazione
del Patriziato sotto l'egida dell'OG vedi DTF 113 Ia 336).
4.
Ne segue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e non possono
pertanto essere esaminati nel merito.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile
2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4.
Comunicazione ai ricorrenti e al Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Losanna, 19 marzo 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri