Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.43/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_43/2008 /biz

Sentenza del 23 settembre 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Monica Albertini Morosi,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,

Oggetto
revoca della licenza di condurre,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 7 dicembre
2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore nel marzo del
1975 e tra il 1984 e il 1994 è stato oggetto di un ammonimento e di due
provvedimenti di revoca della licenza per eccesso di velocità. Il 12 marzo 1998
è stata pronunciata nei suoi confronti un'ulteriore revoca di un mese per
opposizione alla prova del sangue.

B.
Verso le ore 1.30 del 2 aprile 1998, A.________ è stato fermato a Bellinzona da
due agenti della polizia comunale mentre si trovava alla guida della sua
vettura. L'esame dell'alito effettuato pochi minuti dopo presso la polizia
cantonale ticinese ha evidenziato un tasso di alcolemia dello 0,71 ?.
L'interessato si è opposto a un'analisi del sangue, sottoponendosi tuttavia a
una visita medica, dalla quale è risultato ch'egli non si trovava in stato di
ebrietà e che era in grado di padroneggiare con sicurezza un veicolo a motore.

C.
Il 28 aprile 1998 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle
istituzioni gli ha comunicato che il caso sarebbe stato esaminato sotto il
profilo amministrativo al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da
potere esattamente stabilire le sue eventuali responsabilità. Con atto del 4
novembre 1998 il Procuratore pubblico (PP) ha promosso l'accusa nei confronti
di A.________ per il titolo di opposizione alla prova del sangue. In sede
istruttoria l'accusato ha chiesto l'assunzione di diverse prove, in particolare
l'audizione del Comandante della polizia comunale di Bellinzona. Quest'ultima
richiesta è stata respinta sia dal PP sia dal Giudice dell'istruzione e
dell'arresto (GIAR), intervenuto su reclamo dell'interessato. Con sentenza del
4 novembre 1999 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di
diritto pubblico di A.________ contro la decisione del GIAR (sentenza 1P.453/
1999).

D.
Con decreto d'accusa del 7 febbraio 2000 il PP ha deferito l'accusato al
Pretore di Bellinzona, siccome ritenuto colpevole di opposizione alla prova del
sangue, proponendone la condanna al pagamento di una multa di fr. 1'500.--.
L'accusato non si è opposto al decreto, ma l'ha impugnato dinanzi alla Camera
dei ricorsi penali, che ha respinto il gravame con sentenza del 25 ottobre
2001, confermata dal Tribunale federale il 13 dicembre 2001 (sentenza 1P.733/
2001). Con sentenza del 4 aprile 2006 la Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello ha poi respinto una domanda di revisione
presentata da A.________ contro il decreto di accusa, rilevando in particolare
che per postulare l'assunzione delle prove ritenute utili alla sua difesa,
comprese quelle riguardanti il preteso comportamento abusivo degli agenti di
polizia, egli avrebbe dovuto interporre opposizione al decreto.

E.
Nel frattempo, A.________ ha commesso il 10 marzo 2004 un'ulteriore infrazione,
circolando sull'autostrada A1 in territorio di Nyon in stato di ebrietà (0,93 -
1,03 ?) ed a velocità eccessiva (179 km/h sul limite di 120 km/h). Ciò ha
comportato una revoca della licenza di condurre della durata di quattro mesi.

F.
Riattivata frattanto la procedura amministrativa relativa all'infrazione del 2
aprile 1998 e concessa all'interessato la facoltà di esprimersi, con decisione
del 30 novembre 2006 la Sezione della circolazione ha revocato a A.________ la
licenza di condurre per la durata di sei mesi, autorizzando comunque durante
tale periodo la guida di veicoli delle categorie speciali F, G e M. Questo
provvedimento è stato confermato, su ricorso del conducente, dal Consiglio di
Stato con risoluzione del 27 febbraio 2007.

G.
Con sentenza del 7 dicembre 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto un ricorso di A.________ contro la risoluzione governativa. Ha
ritenuto applicabile il diritto previgente la modifica del 14 dicembre 2001 ed
ha negato l'adempimento dei requisiti per potere ordinare una revoca della
licenza di condurre per una durata inferiore a quella minima stabilita dalla
legge. Ha considerato che il giudizio del governo era sufficientemente motivato
e che non erano dati i presupposti per scostarsi in via eccezionale dalle
conclusioni dell'autorità penale.

H.
A.________ impugna con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale questo giudizio. Chiede in via principale di annullarlo e di negare la
revoca della licenza di condurre. In via subordinata postula il rinvio della
causa alla Sezione della circolazione per l'assunzione di ulteriori prove. In
via più subordinata chiede di ridurre a un solo giorno il periodo di revoca
della licenza. Il ricorrente fa valere in particolare l'intervenuta
prescrizione del provvedimento amministrativo e l'illegalità dell'ordine di
sottoporsi alla prova del sangue.

I.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza, rilevando che la linea di
difesa attendista del ricorrente gli avrebbe permesso di ottenere una revoca
insignificante per l'infrazione del 10 marzo 2004. Il Consiglio di Stato si
rimette al giudizio del Tribunale federale. Invitato ad esprimersi, l'Ufficio
federale delle strade postula la reiezione del gravame. Il ricorrente si è
espresso sulla risposta della Corte cantonale, rilevando di avere semplicemente
fatto uso dei i rimedi giuridici a disposizione.
Con decreto del 25 febbraio 2008 al ricorso è stato conferito l'effetto
sospensivo.

Diritto:

1.
1.1 La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82
segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza
cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di
condurre. Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata,
che conferma la revoca della sua licenza di condurre per un periodo di sei
mesi. Egli ha un interesse degno di protezione all'annullamento o a una
modifica della stessa nel senso di una riduzione del periodo di revoca. La sua
legittimazione a ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF è quindi chiaramente
data. Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza
cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo
federale, il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett.
d, 90 e 100 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF.

1.2 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso
ordinario al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 133 I 201
consid. 1). Il Tribunale federale applica di principio d'ufficio il diritto
(art. 106 cpv. 1 LTF) e può quindi accogliere un ricorso sulla base di un
motivo non invocato, rispettivamente respingerlo con una motivazione diversa da
quella addotta dalla precedente istanza (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.1, 132
II 257 consid. 2.5). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve comunque
essere motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di
principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo
farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si
pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II
249 consid. 1.4.1).

2.
Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2001 della
LCStr, che concerne in particolare la disciplina della revoca della licenza di
condurre (cfr. RU 2002, 2767). Le disposizioni della modifica si applicano al
conducente che, dopo la sua entrata in vigore, commette un'infrazione lieve,
medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cfr.
disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001, cpv. 1). In concreto
l'infrazione è stata commessa il 2 aprile 1998, sicché la Corte cantonale ha
applicato il diritto previgente. Il ricorrente non contesta l'applicabilità del
diritto anteriore né sostiene che l'attuale normativa gli sarebbe più
favorevole. A ragione. In effetti, secondo il diritto ora vigente l'opposizione
alla prova del sangue costituisce esplicitamente un'infrazione grave (art. 16c
cpv. 1 lett. d LCStr), che comporta la revoca della licenza per almeno sei mesi
se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per
un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr), rispettivamente per
almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata
una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi
(art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Inoltre, a differenza della prassi concernente
il diritto previgente (cfr. DTF 127 II 297 consid. 3), il nuovo diritto non
consente di principio di pronunciare revoche di durata inferiore a quella
minima prevista dalla legge (art. 16 cpv. 3 seconda frase LCStr; DTF 132 II 234
consid. 2.3; sentenza 1C_135/2008 del 13 agosto 2008, consid. 3.2.1; sentenza
6A.61/2006 del 23 novembre 2006, consid. 4.3-4.5). Il nuovo diritto non è
quindi più favorevole al ricorrente perché in concreto, considerato il breve
tempo trascorso dalla precedente revoca, non permetterebbe di pronunciare una
revoca di durata inferiore a quella di sei mesi in applicazione dei previgenti
art. 16 cpv. 3 lett. g e 17 cpv. 1 lett. c vLCStr (cfr. sentenze 1C_275/2007
del 16 maggio 2008, consid. 4.6.3; 1C_81/2007 del 31 ottobre 2007, consid. 2;
6A.113/2006 del 30 aprile 2007, consid. 3). Nella fattispecie, l'applicazione
del diritto previgente si giustifica quindi anche sotto il profilo del
principio della "lex mitior" (cfr. art. 2 cpv. 2 CP).

3.
3.1 Il ricorrente rileva che l'infrazione è stata commessa il 2 aprile 1998 e
sostiene che la sanzione amministrativa litigiosa dovrebbe essere considerata
prescritta, tenuto analogamente conto del termine di prescrizione assoluta
dell'azione penale, che in concreto sarebbe scaduto il 2 ottobre 2005 (art. 91
cpv. 3 vLCStr in relazione con l'art. 72 n. 2 vCP).

3.2 Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la scadenza del
termine di prescrizione dell'azione penale non implica di per sé quella del
provvedimento amministrativo della revoca della licenza di condurre. Le regole
penali sulla prescrizione possono entrare in considerazione per analogia, al
fine di valutare se la durata della procedura sia stata eccessiva, ciò che non
deve essere esaminato sulla base di criteri assoluti ed astratti, ma tenendo
conto delle circostanze concrete del caso (DTF 127 II 297 consid. 3d). Come
rettamente rilevato dalla Corte cantonale, secondo la giurisprudenza
concernente il diritto previgente, l'autorità può pronunciare la revoca della
licenza per una durata inferiore a quella minima stabilita dalla legge o, se
del caso, prescindere da qualsiasi provvedimento, quando, cumulativamente, sia
trascorso un tempo relativamente lungo dai fatti che hanno dato luogo al
provvedimento, il conducente colpevole non sia responsabile della lunghezza del
procedimento e si sia comportato correttamente durante questo periodo (DTF 127
II 297 consid. 3b, 120 Ib 504 consid. 4d-e; cfr. inoltre DTF 122 II 180 consid.
5a, sentenza 6A.97/2002 del 5 febbraio 2003, consid. 3, apparsa in: Pra 92/2003
n. 148 pag. 795 segg.). Così, nella DTF 127 II 297 richiamata dallo stesso
ricorrente, il Tribunale federale, nel caso di una contravvenzione che
comportava un termine di prescrizione penale di due anni, ha ritenuto eccessiva
la durata di quattro anni e mezzo per la procedura della misura amministrativa,
confermando una revoca della licenza per un periodo di tre mesi, invece dei sei
mesi previsti dalla legge.
In tali circostanze, la tesi del ricorrente, secondo cui il provvedimento
amministrativo nei suoi confronti sarebbe semplicemente prescritto, è
infondata. Riguardo alle citate esigenze giurisprudenziali per ammettere un
provvedimento più lieve rispetto a quello stabilito dalla legge, il ricorrente
si limita a sostenere che, contrariamente a quanto riconosciuto dai giudici
cantonali, egli non sarebbe responsabile del ritardo procedurale. Certo, in
concreto è trascorso un lungo tempo dai fatti che hanno dato luogo al
provvedimento. Tuttavia, l'autorità amministrativa è di principio abilitata a
soprassedere alla propria decisione fino all'emanazione di una decisione penale
cresciuta in giudicato, nella misura in cui, come era qui il caso,
l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso
fossero rilevanti nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 121 II 214
consid. 3a e rinvio). Il ritardo assunto dalla procedura in esame è
strettamente connesso al prolungamento del procedimento penale ed è
parzialmente imputabile anche al comportamento del ricorrente che, invece di
eventualmente opporsi al decreto di accusa, ha adito la Camera dei ricorsi
penali e il Tribunale federale ed ha presentato in seguito una domanda di
revisione alla Corte cantonale di cassazione e di revisione penale. Egli è
quindi perlomeno in parte responsabile della lunga durata del procedimento e,
d'altra parte, durante questo periodo non si è comportato correttamente,
essendo circolato in stato di ebrietà ed a una velocità eccessiva il 10 marzo
2004. Di conseguenza, una revoca della licenza di condurre di durata inferiore
a sei mesi non si giustifica.

4.
4.1 Il ricorrente sostiene che l'obbligo di sottoporsi alla prova del sangue
sarebbe stato illegale, siccome non esistevano indizi circa un suo stato di
ebrietà, ritenuto in particolare che la visita medica alla quale si è
sottoposto avrebbe permesso di accertare la sua sobrietà. Lamenta inoltre la
mancata presa in considerazione di una lettera del 26 marzo 2002 dell'ex
Comandante della polizia comunale di Bellinzona, che non poteva essere prodotta
nel procedimento penale e dalla quale risulterebbe un comportamento abusivo
degli agenti che lo avevano fermato.

4.2 L'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di
condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in
una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima
sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria. Essa può scostarsi dalla
decisione penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto
sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da
quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato
diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto
contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito
tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la
violazione delle norme della circolazione (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II
97 consid. 3c/aa; sentenza 1C_29/2007 del 27 agosto 2007, consid. 3.1). Il
principio secondo cui l'autorità amministrativa non può scostarsi
dall'accertamento dei fatti operato in sede penale vale, a determinate
condizioni, anche ove la decisione penale sia stata emanata nell'ambito di una
procedura sommaria, segnatamente nel caso di una decisione penale fondata
essenzialmente su un rapporto di polizia, qualora l'accusato sapeva o, vista la
gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi
confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento concernente la revoca
della licenza di condurre, oppure quando ne era stato informato e,
ciononostante, nella procedura penale ha omesso di fare valere i diritti
garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, l'accusato non
può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e
mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli
già nel quadro della procedura penale, nonché ad esaurire, se del caso, i
rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (DTF 123 II 97 consid.
3c/aa, 121 II 214 consid. 3a).
Riguardo all'applicazione del diritto, se la valutazione giuridica della
fattispecie è strettamente connessa con l'apprezzamento di fatti meglio
conosciuti dal giudice penale, l'autorità amministrativa è di massima vincolata
anche alla qualificazione giuridica stabilita nel giudizio penale (DTF 124 II
103 consid. 1c/bb).

4.3 Il ricorrente è stato condannato penalmente per opposizione alla prova del
sangue giusta l'art. 91 cpv. 3 vLCStr. Con il decreto di accusa del 7 febbraio
2000, il Procuratore pubblico gli ha infatti rimproverato di essersi
intenzionalmente opposto, il 2 aprile 1998 a Bellinzona, alla prova del sangue,
malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto. In
quanto avvocato e sulla scorta delle precedenti infrazioni commesse, il
ricorrente sapeva che sarebbe pure stata aperta una procedura amministrativa di
revoca della licenza. Del resto, la Sezione della circolazione lo ha
esplicitamente informato, il 28 aprile 1998, che il caso sarebbe stato
esaminato sotto il profilo del diritto amministrativo al termine dell'inchiesta
penale. In tali circostanze, spettava al ricorrente addurre nel contesto della
procedura penale le censure relative al mancato adempimento del reato e le
prove a suo discarico, se del caso opponendosi al decreto di accusa ed
impugnando il giudizio di merito dinanzi alle istanze ricorsuali superiori.
Come noto al ricorrente, il ricorso contro il decreto d'accusa da lui
presentato alla Camera dei ricorsi penali consentiva unicamente di fare valere
eccezioni limitate, riguardanti essenzialmente la mancanza dei presupposti di
perseguibilità (cfr. art. 212 in relazione con l'art. 201 segg. CPP/TI; RtiD
I-2007, n. 9, pag. 46; Rep. 1999, pag. 362/363).

4.4 Certo, il ricorrente sostiene che la lettera dell'ex Comandante della
polizia comunale, datata 26 marzo 2002, non poteva essere prodotta nella
procedura penale. Tuttavia, le circostanze esposte in tale scritto, riguardanti
un preteso comportamento abusivo degli agenti intervenuti al controllo del 2
aprile 1998, erano note al ricorrente ed alle autorità penali. Nella fase
dell'istruzione formale, il ricorrente aveva peraltro chiesto l'audizione
dell'ex Comandante: visto il rifiuto del PP e del GIAR di assumere la prova,
spettava al ricorrente postularne l'assunzione nell'ambito del dibattimento,
dopo essersi opposto al decreto di accusa (cfr. art. 227 CPP/TI in relazione
con l'art. 273 vCPP/TI; sentenza 1P.453/1999 citata).
D'altra parte, la visita medica cui si è sottoposto il ricorrente è stata presa
in considerazione dalle autorità cantonali, che giustamente non l'hanno
ritenuta determinante per escludere la realizzazione del reato di opposizione
alla prova del sangue. In effetti, come ha rettamente addotto la precedente
istanza, il risultato del tasso alcolemico scaturito dalla prova dell'alito
(0,71 ?) giustificava in concreto l'analisi del sangue (cfr. art. 138 cpv. 3
vOAC). Questa analisi è preminente rispetto ad altre e l'esame medico,
complementare, non la sostituisce (cfr. art. 140 vOAC; DTF 106 IV 64 consid.
2).

5.
Il ricorrente sostiene infine che l'infrazione del 10 marzo 2004 e quella
oggetto della decisione 12 marzo 1998 sarebbero irrilevanti ai fini del
provvedimento litigioso, la prima siccome commessa dopo quasi sei anni dai
fatti qui in discussione, la seconda siccome riconducibile a un risultato
dell'etilometro pari allo 0,55 ?, concentrazione che a suo dire non avrebbe
giustificato una prova del sangue. A parte il fatto che quest'ultima
considerazione non è corretta, visto che, secondo la giurisprudenza, l'art. 138
cpv. 3 vOAC non escludeva di per sé un esame del sangue anche nel caso in cui
il tasso di alcolemia rilevato mediante l'analisi dell'alito fosse inferiore
allo 0,6 ? (cfr. DTF 111 IV 170 consid. 2), a torto il ricorrente la solleva in
questa sede. Egli rimette infatti inammissibilmente in discussione, peraltro in
modo generico, una precedente infrazione che esula dall'oggetto della presente
causa.
Sollevando la questione del lungo tempo intercorso tra l'infrazione in esame e
quella commessa il 10 marzo 2004, il ricorrente si riferisce nuovamente alla
pretesa prescrizione della sanzione amministrativa, come visto infondata. Egli
non dimostra tuttavia, con una motivazione conforme alle citate esigenze, che
la Corte cantonale avrebbe ecceduto nel suo potere di apprezzamento confermando
la revoca per una durata di sei mesi, pari al minimo prescritto legalmente.

6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Sezione della
circolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle
strade.

Losanna, 23 settembre 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni