Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.416/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_416/2008/col

Sentenza del 24 settembre 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Thomas Goossens,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Sede distaccata Lugano, via Sorengo 7,
casella postale, 6900 Lugano 3.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emessa il 2 settembre
2008 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
Con decisione di entrata in materia del 31 gennaio 2008 il Ministero pubblico
della Confederazione (MPC) ha accolto una rogatoria presentata il 14 settembre
2007 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia (Italia) e
ha ordinato il sequestro di un conto, chiuso nel frattempo, intestato alla
A.________ presso la banca X.________ di Ginevra e, il 6 marzo successivo, il
sequestro del predetto conto (senza il blocco degli averi), trasferito nel
frattempo presso la banca Y.________, presumendo che la relazione sia stata
utilizzata per i fatti oggetto della domanda estera. Mediante due decisioni di
chiusura del 9 aprile 2008, il MPC ha ordinato la trasmissione all'autorità
richiedente di documentazione bancaria relativa ai due menzionati conti.

B.
Adita dalla titolare dei conti, con sentenza del 2 settembre 2008, la II Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale (II CRP) ne ha dichiarato il
ricorso inammissibile siccome tardivo.

C.
Avverso questo giudizio la A.________ presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede in sostanza di concedere effetto
sospensivo al gravame e di annullare la decisione impugnata nonché quelle di
entrata in materia e di chiusura, di invitare l'Ufficio federale di giustizia a
richiedere informazioni complementari allo Stato richiedente e, infine, di
trasmettere soltanto determinati atti.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 La presente decisione è redatta nella lingua della decisione impugnata,
cioè in italiano (art. 54 cpv. 1 LTF).

1.2 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella composizione
di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle
condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è
motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

1.3 La richiesta di concedere l'effetto sospensivo al ricorso è superflua,
visto che il gravame ha effetto sospensivo per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c).

1.4 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo
dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è
ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la
comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un
caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un
caso particolarmente importante laddove vi sono motivi per ritenere che sono
stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero
presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare
efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza
giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3; 133 IV 132 consid.
1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante
giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il
Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV
156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa
adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).

2.
2.1 La ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di una questione di
principio relativa alla decorrenza del termine per impugnare una decisione di
chiusura. La tesi non regge.
2.2
La II CRP, rilevato che il MPC non doveva notificare le sue decisioni
direttamente alla ricorrente poiché non aveva eletto domicilio in Svizzera
(art. 80m AIMP), ha accertato che quest'ultima ha concluso con la propria banca
una convenzione "fermo banca", escludendovi tuttavia, in maniera esplicita, gli
atti giudiziari, i quali dovevano essere inoltrati all'ultimo indirizzo
conosciuto della cliente. L'istanza precedente ha ritenuto che questa clausola
imponeva alla banca, su base contrattuale e quindi sul piano interno,
unicamente di avvisare immediatamente il cliente della notifica di una
decisione giudiziaria, dandogli in tal modo la possibilità di reagire subito:
detta clausola non muterebbe nulla alla prassi secondo cui la comunicazione
effettuata alla banca è in tal caso opponibile al cliente. I rischi e le
conseguenze legati alla mancata comunicazione alla banca di un recapito per la
trasmissione di atti giudiziari dev'essere assunto di massima dal cliente:
quest'ultimo deve quindi fornire alla banca le necessarie informazioni, che le
permettano di informarlo rapidamente. La II CRP ha ritenuto che la ricorrente
non ha fatto tutto il possibile per essere avvertita dalla banca di eventuali
notifiche di atti giudiziari: l'istituto di credito, al quale non era stato
imposto un divieto d'informare la cliente (art. 80n cpv. 1 AIMP), ha in effetti
potuto rintracciarla solo un mese dopo la ricezione delle decisioni litigiose.
La ricorrente deve sopportare pertanto le conseguenze della sua irreperibilità
o eventuali errori commessi dalla sua banca. Nella fattispecie le decisioni di
chiusura del 9 aprile 2008 sono state notificate il giorno seguente alla banca:
il ricorso presentato alla II CRP il 29 maggio 2008 e impostato il giorno
seguente è quindi stato ritenuto ampiamente tardivo.

2.3 La ricorrente, senza confrontarsi con questi argomenti, si limita ad
addurre, in maniera del tutto generica, che si porrebbe la questione di sapere
se la giurisprudenza sviluppata nei casi di "fermo banca" sia applicabile anche
a quelle convenzioni nelle quali siano stati espressamente esclusi gli atti
giudiziari o se questa prassi debba essere precisata.
Nella fattispecie il quesito non dev'essere esaminato oltre. In effetti la
ricorrente nemmeno tenta di dimostrare ch'essa, conformemente a quanto imposto
dalla giurisprudenza, avrebbe fornito alla banca le informazioni necessarie,
segnatamente un suo recapito effettivo, per rintracciarla senza indugio. Spetta
infatti al cliente indicare alla banca l'indirizzo ove può essere raggiunto nel
modo più rapido e sicuro possibile e alla banca adottare i necessari
provvedimenti per informare senza indugio il cliente dell'esistenza di
decisioni che lo concernono (DTF 124 II 124 consid. 2d/cc pag. 129 e seg.; 130
II 505 consid. 2.3; sentenza 1A.212/2003 del 30 agosto 2004 consid. I/7.1-7.4;
Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
2a ed., Berna 2004, n. 317-1). L'accenno ricorsuale alla volontà delle parti di
escludere la notifica di atti giudiziari dalla citata clausola, non può infatti
implicare che la ricorrente, in lesione del principio della buona fede
processuale, possa reagire a suo piacimento, ritardando indebitamente
l'esecuzione della rogatoria e disattendere la sicurezza del diritto. In
concreto, il ritardo nell'impugnazione delle decisioni di chiusura è dovuto al
fatto, non censurato dalla ricorrente e che vincola quindi il Tribunale
federale (art. 97 LTF), ch'essa non ha fatto tutto il possibile per esserne
avvertita dalla banca. L'esistenza dell'invocata convenzione nulla muta al
riguardo. Da uno scritto del 13 maggio 2008 della banca risulta infatti ch'essa
aveva cercato di contattare i responsabili della ricorrente già a partire dal 6
marzo 2008.

2.4 La ricorrente non sostiene che la banca non avrebbe fatto tutto il
possibile per informarla tempestivamente delle criticate decisioni del MPC (DTF
124 II 124 consid. 2d/aa in fine). Il semplice accenno ricorsuale secondo cui
la banca non l'avrebbe contattata all'indirizzo della società offshore indicata
nei suoi schedari, allegazione peraltro nuova e quindi inammissibile (art. 99
LTF), non è decisivo, ritenuto che siffatti eventuali errori, come a ragione
stabilito dalla II CRP, devono comunque essere sopportati dalla ricorrente.
Gli accenni, addotti a titolo abbondanziale dalla ricorrente, a sostegno della
presenza di un caso particolarmente importante, in particolare l'asserita
violazione del diritto di essere sentito, per la mancata possibilità di
ricorrere, e le censure di merito, che esulano dall'oggetto del litigio, non
devono pertanto essere esaminate.

3.
3.1 ll giudizio impugnato non si scosta dalla giurisprudenza costante, né si è
in presenza, in concreto, di una questione giuridica di principio (DTF 133 IV
131 consid. 1, 215 consid. 1.2 pag. 218). Il ricorso è quindi inammissibile.

3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria
internazionale (B 207399).
Losanna, 24 settembre 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri