Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.348/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_348/2008 /biz

Sentenza del 27 ottobre 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________SA,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Luca Pagani,

contro

Comune di Genestrerio, rappresentato dal Municipio, 6852 Genestrerio,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
opponenti.

Oggetto
licenza edilizia,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 7 luglio
2008 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La A.________SA è proprietaria del fondo part. n. 97 di Genestrerio, di
complessivi 1'822 m2, situato nella zona agricola del piano regolatore
comunale, lungo la strada cantonale che conduce ai valichi doganali di Brusata
e Novazzano. Sulla particella sorge una stazione di rifornimento di carburante
con negozio, la cui edificazione è stata autorizzata il 2 maggio 1972.

B.
Il 16 dicembre 2004 la proprietaria ha presentato al Municipio di Genestrerio
una domanda di costruzione per un parziale cambiamento di destinazione del
negozio in esercizio pubblico. Il progetto prevede l'utilizzazione di una
superficie di 40 m2 dell'attuale negozio (di complessivi 125 m2 circa) per
realizzare un bar-caffetteria-paninoteca con un'entrata separata e una capienza
di sei tavoli per un totale di ventiquattro posti a sedere. Dopo una serie di
atti procedurali che non occorre qui evocare e preso atto dell'opposizione dei
Servizi generali del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, con
decisione del 31 gennaio 2007 il Municipio ha negato la licenza edilizia.
Questa decisione è stata confermata il 12 febbraio 2008 dal Consiglio di Stato
su ricorso della proprietaria.

C.
Con sentenza del 7 luglio 2008 il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto un ricorso della A.________SA contro la risoluzione governativa. La
Corte cantonale ha ritenuto l'intervento prospettato incompatibile con 43 cpv.
1 lett. b OPT siccome comportava nuove implicazioni rilevanti sul territorio e
l'ambiente.

D.
La proprietaria impugna con un ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale questo giudizio, chiedendo in via principale di annullarlo e
di rilasciarle la licenza edilizia richiesta. In via subordinata, postula il
rinvio degli atti all'autorità cantonale per una nuova decisione. Fa valere la
violazione dell'art. 43 OPT e degli art. 9, 27, 29 e 94 Cost., contestando
essenzialmente la rilevanza delle implicazioni del progetto sull'ambiente.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che ha sostanzialmente negato il rilascio di una licenza edilizia
fondata sul diritto pubblico, il ricorso in materia di diritto pubblico è di
massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d,
90 e 100 cpv. 1 LTF.

1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore
(art. 89 cpv. 1 lett. a LTF). Quale proprietaria del fondo oggetto della
domanda di costruzione e istante nella procedura edilizia è direttamente
toccata dalla decisione impugnata, che le nega la possibilità di realizzare la
parziale trasformazione del negozio in bar-caffetteria-paninoteca. Essa ha
quindi un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della
decisione impugnata (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF), sicché la sua
legittimazione a ricorrere è data.

1.3 Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere
presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli
art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve essere
motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di
principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo
farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si
pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II
249 consid. 1.4.1). Inoltre, quando, come in concreto, è invocata la violazione
di diritti fondamentali, le esigenze di motivazione sono accresciute. A norma
dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti queste censure
soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi
precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF
133 II 249 consid. 1.4.2, 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2). Nella misura
in cui la ricorrente si limita ad esporre la sua opinione divergente da quella
della Corte cantonale, senza esplicitamente addurre una violazione del diritto
federale e senza spiegare perché i giudici cantonali avrebbero ecceduto o
abusato del loro potere di apprezzamento nel valutare le implicazioni del
progetto, il ricorso non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi
inammissibile. Né il gravame può essere ritenuto ammissibile laddove la
ricorrente si limita ad elencare una serie di diritti costituzionali (divieto
dell'arbitrio, garanzia della proprietà, libertà economica e principio della
parità di trattamento) senza esporre in che consiste la violazione.

2.
2.1 La ricorrente contesta la conclusione della Corte cantonale, secondo cui il
previsto cambiamento di destinazione comporta l'insorgenza di nuove
implicazioni rilevanti sul territorio e sull'ambiente ai sensi dell'art. 43
cpv. 1 lett. b OPT. Sostiene di non essere intenzionata ad aprire un vero e
proprio bar destinato ad attirare nuovi avventori, ma di semplicemente offrire
un servizio supplementare ai clienti che si fermano per il rifornimento di
carburante. Adduce che l'aumento della circolazione sarebbe comunque
irrilevante, tenuto conto del traffico intenso che già caratterizza l'adiacente
strada cantonale. Inoltre, gli orari di apertura e di chiusura
corrisponderebbero a quelli della stazione di servizio, mentre le eventuali
conseguenze sotto il profilo dei consumi di acqua e di elettricità, nonché
della produzione di rifiuti, esalazioni della cucina e acque luride da smaltire
sarebbero irrilevanti. Al dire della ricorrente, il progettato intervento si
giustificherebbe anche per ragioni di sicurezza, perché la presenza di
clientela all'interno dell'esercizio pubblico dissuaderebbe eventuali
malintenzionati dal commettere rapine.

2.2 Giusta l'art. 37a LPT, il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni
sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti
utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più
conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani di
utilizzazione. La disposizione mira a permettere alle imprese commerciali
situate fuori della zona edificabile di continuare la loro attività, di
modernizzarsi e di ristrutturarsi in modo tale da mantenere i posti di lavoro,
dandosene il caso cambiando l'orientamento (sentenze 1A.12/2003 del 2 luglio
2003 consid. 3.1 e 1A.186/2004 del 12 maggio 2005, consid. 5.2; Ufficio
federale dello sviluppo territoriale, Nuovo diritto della pianificazione del
territorio, Berna 2001, n. 2.4.5 all'art. 43 OPT, pag. 47). Il Consiglio
federale ha fissato all'art. 43 OPT le condizioni alle quali questi cambiamenti
di destinazione possono essere autorizzati, esigendo tra l'altro che non
insorgano nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente (art. 43 cpv. 1
lett. b OPT).

2.3 La Corte cantonale ha accertato in modo conforme agli atti che il progetto
prevede la trasformazione di una parte ampia 40 m2 dell'attuale negozio (di
complessivi 125 m2 circa) in un esercizio pubblico, segnatamente in un
bar-caffetteria-paninoteca con ventiquattro posti a sedere. Senza abusare del
suo potere di apprezzamento ha poi ritenuto che l'intervento comporta un
ulteriore flusso di veicoli verso la struttura esistente e un maggior numero di
persone che si fermano alla stazione per un periodo prolungato, provocando sui
luoghi effetti più intensi e non trascurabili rispetto a quelli di un negozio.
La trasformazione prevista implicherebbe infatti l'aumento del traffico, del
relativo inquinamento e delle necessità di parcheggio, l'incremento del consumo
di acqua e di elettricità, una maggiore produzione di rifiuti e acque luride da
smaltire, oltre a nuove esalazioni di cucina.
Le critiche ricorsuali mettono in dubbio l'adeguatezza della decisione
impugnata, ma non sostanziano un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento
che spettava ai giudici cantonali nella valutazione dell'intervento edilizio
litigioso. È certo possibile che, come sostiene la ricorrente, parte della
clientela dell'esercizio pubblico corrisponda a quella che già si ferma per
effettuare il rifornimento di carburante. È tuttavia sostenibile ritenere che
l'installazione di un esercizio pubblico comporti comunque ripercussioni
supplementari sul territorio e sull'ambiente, segnatamente ove si consideri che
la permanenza presso la stazione di una parte dei clienti non si limiterebbe
alla sola breve sosta per il rifornimento di carburante e l'eventuale acquisto
di prodotti da asporto, ma sarebbe prolungata, implicherebbe la consumazione
sul posto, comportando nel complesso un maggiore utilizzo non irrilevante
dell'infrastruttura. Poco importa al riguardo che non si tratterebbe di un
ristorante o che gli orari di apertura coinciderebbero con quelli della
stazione di servizio: le ripercussioni sul territorio permarrebbero comunque
sensibilmente più intense rispetto alla situazione attuale. D'altra parte, la
situazione del traffico sulla vicina strada cantonale non è determinante per
valutare l'oggetto del litigio, circoscritto alle nuove ripercussioni sul
territorio e sull'ambiente derivanti dal prospettato cambiamento di
destinazione. Tantomeno, nel contesto di tale valutazione sotto il profilo del
diritto pianificatorio, sono rilevanti i motivi di sicurezza addotti dalla
ricorrente. È quindi tutto sommato senza eccedere o abusare del proprio potere
di apprezzamento che la Corte cantonale ha ritenuto la realizzazione
dell'esercizio pubblico incompatibile con l'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT.

2.4 La ricorrente accenna inoltre a una violazione della libertà economica,
sostenendo di essere svantaggiata rispetto alle stazioni di servizio
concorrenti. Come visto, la censura non adempie le citate esigenze di
motivazione perché è generica, non precisando segnatamente in quale misura
specifiche imprese concorrenti avrebbero beneficiato di particolari vantaggi
pur trovandosi in una situazione analoga, fuori della zona edificabile. La
ricorrente disattende inoltre che le restrizioni alla libertà economica fondate
su misure di pianificazione del territorio sono di massima conformi alla
Costituzione (DTF 132 I 282 consid. 3.3, 109 Ia 264 consid. 4). Il fatto che un
provvedimento pianificatorio abbia un'incidenza sull'attività economica, nella
misura in cui le limitazioni siano giustificate da necessità di una
pianificazione territoriale conforme agli scopi dell'art. 75 Cost. e che non
privino di qualsiasi contenuto la libertà di commercio e di industria, non è
quindi di per sé contrario all'art. 27 Cost. Sono invece esclusi i
provvedimenti adottati sotto l'apparenza della pianificazione territoriale, ma
che mirano unicamente a colpire la libera concorrenza, favorendo determinate
imprese o settori di attività a scapito di altri (DTF 111 Ia 93 consid. 3, 110
Ia 167 consid. 7b/bb, 109 Ia 264 consid. 4; sentenza 1C_323/2007 del 15
febbraio 2008, consid. 5.2). Non risulta, né la ricorrente lo sostiene, che
simili estremi siano realizzati nella fattispecie.

2.5 Non occorre infine esaminare se l'intervento prospettato violi anche gli
art. 24 segg. LPT, nella misura in cui la questione non è invocata dalla
ricorrente conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF ed esula dal
tema del litigio.

3.
Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto in
quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto
poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Municipio di Genestrerio,
al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 27 ottobre 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni