Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.346/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_346/2008

Sentenza del 20 febbraio 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Armon Vital,

contro

Comunione dei comproprietari B.________,
patrocinata dall'avv. dott. Reto Mengiardi,
Comune di Stampa, 7605 Stampa,
patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni.

Oggetto
opposizione edilizia e piano di quartiere "La Motta",

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15 maggio/
13 giugno 2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 4a
Camera.

Fatti:

A.
Il 4 luglio 2007 la comunione dei comproprietari B.________ ha presentato al
Comune di Stampa una domanda di costruzione per l'edificazione di tre stabili
(A, B e C) di complessivi 18 appartamenti e un'autorimessa sotterranea con 48
posteggi sulla particella n. 1337. Il fondo, situato in località Maloja,
presenta una superficie di 3'239 m2, ed è inserito nella zona residenziale R3 e
nel perimetro del piano di quartiere "La Motta".
Alla domanda di costruzione si è tra gli altri opposto A.________, proprietario
di quote di comproprietà del fondo n. 1374 situato nelle immediate vicinanze,
postulando segnatamente la revisione del piano di quartiere. Con decisione del
10 dicembre 2007, comunicata il 27 dicembre 2007, il Consiglio comunale di
Stampa ha rilasciato la licenza edilizia e respinto l'opposizione.

B.
L'opponente ha quindi adito il Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni che, dopo l'esperimento di un sopralluogo, ha respinto il ricorso con
sentenza del 15 maggio 2008, comunicata il 13 giugno 2008. La Corte cantonale
ha negato che la mancata specificazione di tutti i nominativi della comunione
dei comproprietari B.________ sulla domanda di costruzione comportasse la
nullità della stessa. Ha inoltre negato l'esistenza di motivi che
giustificassero una revisione del piano di quartiere ed ha respinto le
contestazioni riferite all'inserimento delle costruzioni nel paesaggio e al
rispetto delle norme edilizie. I giudici cantonali hanno infine ritenuto
adempiuto il requisito dell'accesso sufficiente, in particolare per quanto
concerne l'ubicazione dell'entrata dell'autorimessa sotterranea e la sua
capienza.

C.
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo e di accertare la
nullità della decisione comunale. Postula subordinatamente di annullare la
licenza edilizia e di respingere la domanda di costruzione. Chiede inoltre
l'accoglimento dell'istanza di riesame del piano di quartiere "La Motta",
differendo l'edificazione della particella n. 1337 fino alla crescita in
giudicato del piano di quartiere revisionato. In via più subordinata, il
ricorrente domanda di rinviare gli atti alla Corte cantonale affinché assuma
una perizia sull'inserimento del progetto nel paesaggio e si pronunci
nuovamente sulla causa. Invoca infine, riguardo alla procedura dinanzi alla
Corte cantonale, il riconoscimento di un'indennità di fr. 10'000.-- e l'esonero
dalle spese processuali. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto
federale in materia di pianificazione del territorio, oltre alla lesione del
diritto di essere sentito, del divieto dell'arbitrio e della garanzia della
proprietà.

D.
Invitati ad esprimersi, la Corte cantonale, il Comune di Stampa e la comunione
dei comproprietari B.________ chiedono di respingere il ricorso nella misura
della sua ammissibilità. Il ricorrente si è espresso il 4 novembre 2008 sulle
risposte delle controparti, ribadendo le sue richieste. La comunione dei
comproprietari B.________ e il Comune di Stampa hanno in seguito confermato le
loro conclusioni.

E.
Con decreto presidenziale del 10 settembre 2008, al gravame è stato conferito
l'effetto sospensivo.

Diritto:

1.
Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua
ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana.
Non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, né il ricorrente lo chiede
espressamente. Nonostante il gravame sia steso in tedesco, questo giudizio è
quindi redatto in italiano.

2.
2.1 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di
massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 segg. LTF. Nessuna delle
eccezioni previste dall'art. 83 LTF è infatti realizzata e l'art. 34 cpv. 1
LPT, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, stabilisce che i rimedi
giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle
disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (cfr. DTF
133 II 353 consid. 2, 409 consid. 1.1). I requisiti degli art. 86 cpv. 1 lett.
d, 90 e 100 cpv. 1 (in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) sono
adempiuti.

2.2 Il ricorrente ha partecipato al procedimento in sede cantonale e, quale
comproprietario di quote di proprietà per piani di un fondo situato nelle
immediate vicinanze di quello oggetto dell'intervento edilizio, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Poiché, a differenza del
previgente ricorso di diritto pubblico ai sensi degli art. 84 segg. OG, il
ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 segg. LTF non esige
un interesse giuridicamente protetto quale condizione di ricevibilità, il
ricorrente può di massima presentare anche censure concernenti l'estetica delle
costruzioni e la loro integrazione nel paesaggio. Le disposizioni in
discussione devono tuttavia avere un'influenza sulla sua situazione di vicino,
il ricorso presentato nell'interesse generale o di terzi rimanendo
inammissibile. È comunque sempre riservata la facoltà del ricorrente di fare
valere un diniego formale di giustizia (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.3.2;
sentenza 1C_18/2008 del 15 aprile 2008, consid. 5.1). Entro questi limiti, la
legittimazione del ricorrente giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF può essere ammessa.

2.3 Poiché gli atti di causa sono sufficienti a chiarire la situazione e
ritenuto che un sopralluogo è già stato esperito dalla Corte cantonale, un
ulteriore sopralluogo in questa sede, richiesto dal ricorrente, non è
necessario e non viene quindi eseguito. Né si giustificano accertamenti
supplementari sotto il profilo dell'inserimento del progetto nel paesaggio
(art. 55 LTF).

3.
3.1 Il ricorrente sostiene che la decisione 10/27 dicembre 2007 del Consiglio
comunale di Stampa sarebbe nulla, siccome nella procedura della domanda di
costruzione è stata indicata quale committente la comunione dei comproprietari
B.________ senza specificarne i membri. Nonostante egli avesse rilevato tale
mancanza già nell'opposizione, i singoli comproprietari sono stati
esplicitamente indicati soltanto in sede di risposta al ricorso dinanzi alla
Corte cantonale.

3.2 Il ricorrente richiama innanzitutto l'art. 22 cpv. 1 LPT, sostenendo che,
affinché una licenza edilizia possa essere rilasciata in modo vincolante, il
destinatario della stessa deve essere individuabile. Questa norma del diritto
federale disciplina tuttavia unicamente l'esigenza di un'autorizzazione
edilizia affinché edifici o impianti possano essere costruiti o trasformati. La
procedura per il rilascio della licenza edilizia è tuttavia retta dal diritto
processuale cantonale (art. 25 LPT), la cui applicazione è esaminata dal
Tribunale federale sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (cfr. sentenza
1A.269/2000 del 14 maggio 2001, consid. 2a, in: RDAT II-2001, n. 33, pag. 144
segg.; DTF 133 II 249 consid. 1.2.1). Al riguardo, l'art. 89 cpv. 3 della legge
sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni, del 6 dicembre 2004
(LPTC), prevede che se il committente non è proprietario del terreno
edificabile, la domanda di costruzione va controfirmata dal proprietario.
L'esigenza del consenso del proprietario del fondo per le costruzioni previste
su una particella altrui tende innanzitutto a evitare che l'autorità esamini
dei progetti manifestamente irrealizzabili per evidenti motivi di carattere
civile e non persegue lo scopo principale di tutelare gli interessi privati.
L'autorità amministrativa non è tenuta ad esaminare nel dettaglio i rapporti di
diritto privato tra le parti, potendosi limitare a un giudizio sommario.
Qualora la situazione giuridica dal profilo civile non dovesse rivelarsi del
tutto chiara, essa può procedere comunque all'esame della domanda, rinviando
gli interessati al giudice civile riguardo ad eventuali contestazioni sui
diritti reali (cfr. sentenza 1A.269/2000 del 14 maggio 2001, citata, consid. 2b
e riferimenti). La licenza edilizia costituisce infatti un'autorizzazione di
polizia mediante la quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto
pubblico si oppone all'esecuzione del progetto e non conferisce al titolare un
diritto soggettivo (DTF 107 Ib 35 consid. 4c, 105 Ia 315 consid. 2a e rinvii).

3.3 Il ricorrente non sostanzia, con una motivazione conforme alle esigenze
degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, l'applicazione arbitraria dell'art. 89
cpv. 3 LPTC e, nella misura in cui dovessero essere applicabili, delle
disposizioni della legge edilizia comunale (cfr., sulle esigenze di
motivazione, DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2, 133 II 249 consid. 1.4.1 e
1.4.2). La domanda di costruzione non specifica i componenti della comunione
dei comproprietari che figura quale committente. Essa è tuttavia stata firmata
dal loro rappresentante, dal progettista e dal proprietario del fondo. In tali
circostanze, e in particolare alla luce del consenso espresso dal proprietario
con la sottoscrizione della domanda, l'autorità poteva ragionevolmente
escludere che vi fossero degli impedimenti tali da fare apparire d'acchito
irrealizzabile sotto il profilo del diritto civile il progetto di costruzione
in esame. La decisione del Consiglio comunale di Stampa di procedere all'esame
di merito della domanda di costruzione non viola quindi il diritto e tantomeno
può essere considerata nulla, non essendo affetta da alcun vizio
particolarmente grave e manifesto facilmente riconoscibile (cfr., sulla nozione
di nullità, DTF 133 II 366 consid. 3.2 e rinvio). D'altra parte, il ricorrente
non ha subito alcun pregiudizio dal punto di vista processuale, avendo
partecipato alla procedura edilizia ed avendo potuto ampiamente esporre le
proprie contestazioni sul progetto in sede di opposizione e nella successiva
fase ricorsuale.

4.
4.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere negato a torto la
necessità di avviare una procedura per riesaminare ed adattare il piano di
quartiere "La Motta" adottato dal Consiglio comunale il 21 aprile 1998. Adduce
che dall'entrata in vigore del piano sarebbero ormai trascorsi quasi dieci anni
e sarebbero state nel frattempo acquisite nuove conoscenze in materia
architettonica e paesaggistica. Il piano di quartiere in vigore sarebbe
rudimentale e non più conforme all'ordinamento di base, mentre gli insediamenti
edificati nelle vicinanze sarebbero caratterizzati da un'architettura pregevole
con volumetrie ridotte. Nella situazione attuale, esso non terrebbe nemmeno
conto della necessità di limitare la costruzione di residenze secondarie
nell'Engadina alta.

4.2 Un piano di utilizzazione adottato sotto l'egida della LPT, in conformità
quindi con i principi pianificatori previsti dalla stessa, è di principio
vincolante e le restrizioni della proprietà imposte ai proprietari interessati
sono presunte valide (cfr. art. 21 cpv. 1 LPT). Questo strumento
pianificatorio, al fine di adempiere gli scopi per i quali è stato introdotto,
deve infatti beneficiare di una certa stabilità. Secondo l'art. 21 cpv. 2 LPT,
un cambiamento notevole delle circostanze può tuttavia giustificare un riesame
e, se necessario, un adattamento del piano di utilizzazione. Ciò presuppone una
ponderazione di una pluralità di interessi, tenendo segnatamente conto della
durata raggiunta dal piano, del suo grado di precisione e di realizzazione,
della portata della modifica prevista e dell'interesse che la giustificherebbe
(DTF 132 II 408 consid. 4.2, 131 II 728 consid. 2.4, 128 I 190 consid. 4.2). Il
legislatore federale ha così voluto garantire in quest'ambito ai proprietari di
fondi, per i quali il piano è vincolante, una certa sicurezza giuridica, anche
se essi non possono dedurre dal fatto che il loro fondo sia stato un tempo
inserito in una determinata zona che questo rimanga costantemente attribuito
alla stessa zona (DTF 123 I 175 consid. 3a e rinvii). Al riguardo, più un piano
reputato conforme ai dettami della LPT è recente, più è dato ai singoli
proprietari di poter contare sulla sua stabilità e più difficilmente la
presunzione della sua validità sarà contestabile (DTF 128 I 190 consid. 4.2,
120 Ia 227 consid. 2c pag. 233). Sotto il profilo della sicurezza giuridica,
tale cautela si impone a maggior ragione nell'eventualità di modificazioni "ad
hoc", dirette contro un solo proprietario e provocate da una sua iniziativa
edilizia (sentenza 1P.685/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.1 e rinvio, in:
RtiD I-2008, n. 51, pag. 754 segg.).

Queste esigenze valgono anche nel caso di un piano di quartiere, che pure
costituisce un piano di utilizzazione ai sensi degli art. 14 segg. LPT (DTF 111
Ib 13 consid. 3b). Così, l'art. 21 cpv. 1 dell'ordinanza sulla pianificazione
territoriale del Cantone dei Grigioni, del 24 maggio 2005 (OPTC) prevede che,
qualora dal momento dell'emanazione le condizioni siano notevolmente cambiate,
i piani di quartiere vengono verificati e, se necessario, adeguati d'ufficio o
su richiesta degli interessati dal piano di quartiere. Un adeguamento va
effettuato in particolare quando un piano di quartiere non ancora attuato non
corrisponde più alle prescrizioni modificate dell'ordinamento di base.

4.3 La Corte cantonale ha accertato che al momento dell'elaborazione del piano
di quartiere, la metà circa delle particelle interessate dallo stesso era già
edificata, mentre negli ultimi otto anni il grado di edificazione ha raggiunto
il 95 %. Dei circa 62'000 m2 di superficie edificabile inclusa nel piano, la
particella n. 1337, che presenta una superficie di 3'239 m2, pari al 5 % circa
dell'area complessiva, è l'unica di dimensioni importanti che non è ancora
stata edificata. Il ricorrente non censura di arbitrio questi accertamenti, ma
si limita sostanzialmente a ritenerli irrilevanti, asserendo che l'ampia
edificazione del comprensorio non osterebbe a una revisione del piano, ove si
consideri in particolare l'ampiezza della particella n. 1337 e le riserve
edificatorie esistenti su altri fondi inclusi nel piano di quartiere. A torto.
L'elevato grado di realizzazione del piano e il fatto che un'eventuale modifica
pianificatoria colpirebbe in modo particolare il proprietario del fondo n. 1337
nel contesto di una procedura edilizia già avviata, impongono un'attenzione
accresciuta al principio della stabilità del piano e sono in concreto
prevalenti nella valutazione degli interessi di un'eventuale modifica. D'altra
parte, lo strumento pianificatorio litigioso non è così vetusto come il
ricorrente vorrebbe fare credere, poiché, pur se adottato nel 1998 ed entrato
in vigore nell'anno successivo, esso è stato sostanzialmente confermato
nell'ambito della revisione della pianificazione comunale negli anni 2003/2004.
Il semplice fatto che i parametri edificatori, disciplinati dalla legge
edilizia comunale, siano stati adattati in quel contesto non significa che il
piano di quartiere in quanto tale non sia più conforme all'ordinamento di base
e al diritto cantonale. Le asserite mutate conoscenze in materia architettonica
e paesaggistica non costituiscono poi cambiamenti notevoli che rendano di per
sé necessario un adattamento del piano, tanto più che delle stesse può essere
tenuto conto nell'ambito della procedura edilizia. Le caratteristiche
architettoniche degli edifici non sono peraltro disciplinate in modo
dettagliato né nel regolamento del piano di quartiere, né nella legge edilizia
comunale (art. 19 cpv. 1), né nella legge cantonale sulla pianificazione
territoriale (art. 73 cpv. 1 LPTC). Quanto alla necessità di limitare le
residenze secondarie nell'Engadina alta, a ragione la Corte cantonale ha
rilevato che il piano di quartiere non è lo strumento pianificatorio adeguato a
perseguire tale scopo. La questione tocca infatti in generale il
dimensionamento delle zone edificabili e presuppone quindi anche una
valutazione degli altri comparti edificabili, che deve essere eseguita
innanzitutto nel contesto dell'ordinamento di base (cfr. art. 27 cpv. 4 LPTC).
Alla luce di quanto esposto, è con una motivazione sufficiente e conforme al
diritto federale e cantonale, segnatamente all'art. 21 LPT e all'art. 21 OPTC,
che la Corte cantonale ha negato la necessità di procedere a una revisione del
piano di quartiere.

5.
5.1 Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito, siccome
la Corte cantonale non avrebbe esaminato, o perlomeno non in modo sufficiente,
la censura di mancata conformità del piano di quartiere al diritto superiore.
Richiama la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 II 337 consid. 3a) e
della Corte cantonale (PTA 1996 n. 45), rilevando che un controllo a titolo
pregiudiziale del piano è ammesso quando, dall'adozione dello stesso, le
circostanze sono notevolmente mutate: sostiene che questo caso si realizzerebbe
in concreto, rinviando alle argomentazioni esposte per giustificare una
revisione del piano di quartiere.

5.2 Come visto, la Corte cantonale ha rettamente negato un cambiamento delle
circostanze tale da giustificare il riesame e l'eventuale adattamento del
piano. Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata, non v'era
ragione di rimettere in discussione il contenuto del piano stesso in occasione
della sua applicazione concreta nella procedura edilizia. La precedente istanza
non era pertanto tenuta ad esaminare pregiudizialmente le contestazioni
sollevate contro il piano (cfr. DTF 125 II 643 consid. 5d pag. 657). Essa si è
comunque confrontata con le sue caratteristiche alla luce delle esigenze
previste dall'art. 51 seg. LPTC, sicché non ha in ogni caso disatteso il
diritto di essere sentito del ricorrente.

6.
6.1 Il ricorrente critica, fondandosi sul parere di esperti, le caratteristiche
architettoniche del progetto, sostenendo che non si integrerebbe nel paesaggio.
Richiama al riguardo in particolare i principi pianificatori sanciti dall'art.
3 cpv. 2 lett. b LPT, oltre agli art. 73 cpv. 1 LPTC, 19 cpv. 1 della legge
edilizia comunale e 17 cpv. 1 del regolamento del piano di quartiere.

6.2 L'art. 3 cpv. 2 lett. b LPT prescrive che il paesaggio deve essere
rispettato, occorrendo in particolare integrarvi gli insediamenti, gli edifici
e gli impianti. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPTC, insediamenti, costruzioni e
impianti devono essere costruiti e inseriti nell'ambiente e nel paesaggio
secondo le regole dell'arte di costruire, in modo tale da creare un buon
effetto generale. L'art. 19 cpv. 1 della legge edilizia prevede che gli edifici
e gli impianti devono essere architettonicamente ben strutturati e inseriti
nelle caratteristiche locali e nel paesaggio, mentre l'art. 17 cpv. 1 del
regolamento del piano di quartiere esige, per le nuove costruzioni nella zona
residenziale R3 all'interno del perimetro del piano di quartiere, una forma
semplice e chiara.

6.3 L'art. 3 LPT rientra nelle disposizioni del diritto federale, la cui
violazione può di principio essere fatta valere con il ricorso in materia di
diritto pubblico (art. 95 lett. a LTF). La norma disciplina tuttavia i principi
pianificatori e non le esigenze della licenza edilizia. Inoltre, gli obiettivi
e gli scopi pianificatori della LPT non costituiscono disposizioni che fanno
dipendere determinate conseguenze giuridiche dall'esistenza di condizioni
fattuali, trattandosi piuttosto di prescrizioni rivolte verso un fine, che
devono essere considerate dalle autorità incaricate della pianificazione e che
stabiliscono in particolare la misura dell'interesse pubblico da rispettare.
Costituiscono quindi criteri di decisione e obiettivi da perseguire, che non
hanno valore assoluto ma che devono essere valutati nell'ambito di una
ponderazione globale degli interessi (DTF 117 Ia 302 consid. 4b). In questa
misura, è quindi perlomeno dubbio che l'art. 3 LPT possa essere censurato a
titolo indipendente nell'ambito di una procedura edilizia, come è qui il caso
(cfr. sentenza 1C_145/2008 del 3 luglio 2008, consid. 2.1). La questione non
deve comunque essere ulteriormente approfondita poiché, come sarà esposto nel
considerando seguente, il progetto rispetta le esigenze di natura estetica. In
quest'ambito, il Tribunale federale si impone peraltro un preciso riserbo,
trattandosi di situazioni locali meglio conosciute e valutate dalle autorità
locali e di un campo in cui le stesse dispongono di un ampio margine di
apprezzamento che deve essere rispettato (cfr. DTF 129 I 337 consid. 4.1;
sentenza 1P.678/2004 del 21 giugno 2005, consid. 4, in: ZBl 107/2006 pag. 430
segg.).

6.4 La Corte cantonale, che ha eseguito un sopralluogo, ha rilevato che la
particella dedotta in edificazione non poteva essere considerata in una
posizione dominante rispetto al resto dell'area del piano di quartiere e in
particolare rispetto agli insediamenti sulla vicina collina. Ha accertato che
le costruzioni nel comparto sono caratterizzate da una molteplicità di stili,
volumi, forme del tetto e materiali. Nelle immediate vicinanze e fino sulla
collina della Motta, si alternano un gruppo di case di tipo moderno in sasso
con grandi aperture in vetro dalle forme diverse, tradizionali case familiari,
chalet e costruzioni che, per corposità, colori, mura massicce, finestre e
decorazioni tendono ad imitare lo stile engadinese. Sul fondo vicino part. n.
1374 sorgono inoltre due edifici simili a quelli oggetto della domanda di
costruzione, mentre sulla particella adiacente si erge una costruzione più
moderna, dalla facciata in sasso. Pure le tipologie dei balconi delle
abitazioni ubicate nel perimetro sono molteplici e diverse. La Corte cantonale,
rilevato che i parametri edificatori erano rispettati, ha ritenuto che, per
struttura e materiali utilizzati, il progetto non collideva con il paesaggio
circostante, riprendendo in sostanza lo stile massiccio e decorativo dei due
edifici sulla particella n. 1374. Come questi due edifici e altri tre sulla
collina, anche i tre stabili progettati sono riuniti, formando un gruppo di
costruzioni dalle caratteristiche analoghe. Gli accertamenti esposti sono
conformi alla situazione effettiva e risultano pure dalla documentazione
fotografica agli atti. Il ricorrente medesimo non li mette essenzialmente in
dubbio, limitandosi in sostanza ad esporre il proprio apprezzamento sulla base
del parere espresso dai suoi periti. In considerazione delle constatazioni
puntuali eseguite dalla Corte cantonale e tenuto conto del fatto ch'essa ha
eseguito un sopralluogo, gli spettava per contro di presentare elementi
concreti che confutassero chiaramente l'apprezzamento dell'autorità cantonale
(cfr. sentenza 1C_18/2008, citata, consid. 5.2).
Comunque, premesso che le citate norme di diritto cantonale e comunale in
materia estetica sono essenzialmente indeterminate e nell'applicarle spetta al
Comune un proprio spazio di valutazione che l'Autorità cantonale di ricorso è
tenuta a rispettare (cfr. DTF 115 Ia 114 consid. 3d), il criticato
apprezzamento sotto il profilo dell'integrazione del progetto nel paesaggio non
appare abusivo né manifestamente insostenibile. Le costruzioni progettate
presentano infatti una struttura tutto sommato semplice e tradizionale, che non
si scosta in maniera determinante dalle caratteristiche di altri edifici nelle
vicinanze, in particolare da quelli che sorgono sulla particella n. 1374.
L'edificazione nel comparto è d'altra parte variegata; le costruzioni che
sorgono nei dintorni sono di tipologie diverse e talvolta parimenti massicce o
riunite in gruppi di due o tre case dalle caratteristiche simili. In queste
circostanze, la decisione di ritenere il progetto litigioso inserito nel
paesaggio locale è fondata su ragioni oggettive e sostenibili e non disattende
in modo arbitrario gli art. 73 cpv. 1 LPTC, 19 cpv. 1 della legge edilizia e 17
cpv. 1 del regolamento del piano di quartiere. Senza incorrere nell'arbitrio né
violare il diritto di essere sentito del ricorrente, la Corte cantonale, che ha
addotto una motivazione completa sull'aspetto dell'inserimento paesaggistico
del progetto, poteva quindi rinunciare ad ordinare, siccome superflua, la
perizia giudiziaria da lui richiesta al riguardo (cfr., sull'apprezzamento
anticipato delle prove, DTF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc,
417 consid. 7b).

7.
7.1 Richiamando l'art. 16 del regolamento del piano di quartiere, il ricorrente
rimprovera alla Corte cantonale di avere a torto ritenuto applicabile alla
fattispecie l'indice di sfruttamento dello 0,8 previsto dalla legge edilizia
attualmente in vigore invece di quello dello 0,5 vigente al momento
dell'adozione del piano di quartiere.

7.2 L'art. 16 del citato regolamento prevede che per i fondi ubicati nella zona
residenziale R3 interessati dal piano di quartiere lo sfruttamento si basa
sulla legge edilizia, con un abbuono di sfruttamento di 0,1. La norma non
prescrive esplicitamente che il rinvio alla legge edilizia si riferisce
solamente alla versione in vigore al momento dell'adozione del piano, né
esclude chiaramente l'applicabilità di modifiche future. L'art. 4 cpv. 1 del
regolamento, sotto il titolo "prescrizioni generali", prevede d'altra parte che
per tutti gli interventi edilizi nel perimetro di quartiere vale la legge
edilizia in vigore, se non sono regolati in modo speciale nel regolamento
medesimo. In tali circostanze, la decisione della Corte cantonale secondo cui,
per le diverse ragioni esposte, il rinvio si riferisce alla legge edilizia
nella versione attualmente in vigore, non può essere ritenuta manifestamente
insostenibile o chiaramente lesiva del sentimento di giustizia e dell'equità.
L'arbitrio non è infatti ravvisabile nel semplice fatto che anche la soluzione
prospettata dal ricorrente potrebbe eventualmente essere sostenibile (cfr. DTF
134 II 124 consid. 4.1 e rinvii). Il fatto che l'attuale legge edilizia abbia
espressamente disciplinato i parametri edificatori applicabili alla zona
residenziale R2 del piano di quartiere "La Motta" conforta comunque
l'interpretazione dei giudici cantonali secondo cui la nuova normativa è
applicabile anche alla zona residenziale R3. Per il rimanente, il ricorrente
non spiega, con una motivazione conforme alle citate esigenze, perché la
decisione su questo punto violerebbe la garanzia della proprietà e gli art. 2,
3 e 14 LPT. Per quanto ammissibile, la censura è quindi infondata.

8.
8.1 Il ricorrente fa valere una violazione degli art. 19 cpv. 1 e 22 cpv. 2
lett. b LPT, sostenendo che l'accesso veicolare all'autorimessa sotterranea
prevista all'altezza dello stabile A sarebbe insufficiente, siccome, a meno di
invadere l'area privata, la strada di quartiere non permetterebbe l'incrocio di
due autovetture. Egli lamenta in sostanza un'insufficiente larghezza del campo
stradale e l'assenza di piazzole di scambio lungo la particella n. 1337,
adducendo che il problema potrebbe essere risolto spostando l'entrata
dell'autorimessa sul lato opposto del fondo, in prossimità dello stabile C,
così da evitare che per accedervi le vetture debbano percorrere tutta la
lunghezza della proprietà.

8.2 Le caratteristiche della strada di quartiere erano già oggetto del piano di
quartiere, sicché eventuali contestazioni al riguardo avrebbero dovuto essere
sollevate nell'ambito di quella procedura. Il Tribunale amministrativo
cantonale si è peraltro occupato della questione in sede di ricorso contro
l'approvazione del piano stesso (cfr. sentenza del 29 settembre 1998 nella
causa 387/98, consid. 5). Come visto, il ricorrente non adduce che in concreto
sarebbero realizzati i presupposti riconosciuti dalla giurisprudenza per
ammettere eccezionalmente un esame a titolo pregiudiziale del piano stesso
(cfr. consid. 5). Certo, nella fase di attuazione del progetto stradale non
sarebbero stati realizzati né il marciapiede né alcune delle piazzole di
scambio previsti. Tuttavia, il ricorrente fonda l'insufficienza
dell'urbanizzazione essenzialmente sulla pretesa difficoltà per i veicoli di
incrociarsi lungo la particella dedotta in edificazione, aspetto che poteva
essere censurato in sede di adozione del piano di quartiere, ritenuto che la
larghezza della carreggiata e l'assenza di piazzole sul tratto adiacente tale
particella risultavano chiaramente dagli atti pianificatori. Il tracciato
litigioso è inoltre stato ripreso nella revisione dell'ordinamento di base del
2003/2004, segnatamente nel piano generale di urbanizzazione, sicché le
contestazioni riguardanti la strada di quartiere nell'ottica
dell'urbanizzazione del comparto sono qui in ogni caso tardive. Improponibili
sono pertanto anche le censure relative all'accertamento manifestamente
inesatto dei fatti.

8.3 Invocando principalmente l'art. 19 cpv. 1 LPT, il ricorrente disattende
inoltre che il diritto federale regola solo in modo generale il requisito
dell'accesso sufficiente, spettando al diritto cantonale e comunale
disciplinare le esigenze di dettaglio delle vie di accesso secondo la loro
funzione (DTF 123 II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 consid. 4a). Egli non fa
valere, con una motivazione conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF, la violazione di
norme specifiche sulle caratteristiche degli accessi alle autorimesse e sul
numero di posteggi (cfr. art. 25 seg. della legge edilizia comunale). D'altra
parte, con il ricorso in materia di diritto pubblico si può invocare unicamente
la violazione del diritto (art. 95 LTF), nel quale rientrano l'eccesso e
l'abuso del potere d'apprezzamento, ma non l'adeguatezza della decisione
impugnata (cfr. MARKUS SCHOTT in: Basler Kommentar BGG, n. 34 all'art. 95). Non
spetta quindi al Tribunale federale stabilire se l'eventuale ubicazione
dell'entrata dell'autorimessa sul lato ovest sia tecnicamente preferibile
rispetto a quella prevista dal progetto sul lato est.

9.
9.1 Il ricorrente rimprovera infine alla Corte cantonale di non avere tenuto
conto, nella fissazione delle spese processuali e delle ripetibili, del fatto
ch'egli sarebbe stato costretto ad impugnare la licenza edilizia già soltanto
per ottenere i nominativi dei membri della comunione dei comproprietari
B.________, sanando in sede di ricorso il suo diritto di essere sentito.

9.2 Come visto, la mancata specificazione di tali membri non costituisce in
concreto, sotto il profilo formale, una carenza tale da dovere negare il
rilascio della licenza edilizia, sicché la censura è infondata (cfr. consid.
3). Considerata l'integrale soccombenza del ricorrente, è senza applicare in
modo arbitrario gli art. 73 e 78 della legge cantonale sulla giustizia
amministrativa, del 31 agosto 2006, che la Corte cantonale lo ha condannato al
pagamento di spese processuali e ripetibili.

10.
Ne segue che in quanto ammissibile il ricorso deve essere respinto. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente
(art. 66 cpv. 1 LTF), che è pure tenuto a versare alla controparte privata
un'indennità per ripetibili (art. 68 cpv. 2 LTF). Non possono per contro essere
attribuite ripetibili al Comune di Stampa (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117
consid. 7).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà alla comunione dei comproprietari B.________ un'indennità di fr.
3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del
Cantone dei Grigioni, 4a Camera.

Losanna, 20 febbraio 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni