Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.342/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_342/2008 /biz

Sentenza del 21 ottobre 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________SA,
opponente, patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari,
Municipio di Chiasso, 6830 Chiasso,
opponente.

Oggetto
licenza edilizia,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata
il 27 giugno 2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 1° ottobre 2007 la B.________SA ha chiesto al Municipio di Chiasso il
permesso di costruire, nel nucleo di Pedrinate, uno stabile di sei appartamenti
al posto degli edifici attualmente esistenti. Numerosi abitanti del luogo, tra
i quali A.________, all'epoca proprietaria di uno stabile confinante con uno di
quelli da demolire, si sono opposti al progetto edilizio. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, il 15 gennaio 2008 il Municipio,
respinte le opposizioni, ha rilasciato la richiesta licenza.

B.
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con decisione del 30 aprile 2008, ha
dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione un ricorso inoltrato da
A.________ contro la citata licenza. Accertato che nel frattempo la ricorrente
aveva venduto il fondo confinante, essendo soltanto beneficiaria di un diritto
d'abitazione su una casa situata a un centinaio di metri di distanza, il
Governo cantonale ha ritenuto che l'insorgente non disponeva più di un
interesse degno di protezione. Il Tribunale cantonale amministrativo, adito
dalla soccombente, ne ha respinto il ricorso con giudizio del 27 giugno 2008.

C.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale. Chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame e di riformare
l'impugnato giudizio nel senso di dichiarare nulla rispettivamente di annullare
la licenza edilizia e di attribuirle fr. 1'500.-- per ripetibili della sede
cantonale.

Invitata a esprimersi sull'istanza provvisionale, la B.________SA propone di
respingerla, unitamente al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 133 II 400 consid. 2).

1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che nell'ambito del rilascio di una licenza edilizia a terzi ha
confermato il diniego della legittimazione a ricorrere a A.________, il ricorso
in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli
art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.

1.3 La ricorrente ha inoltrato, a ragione, con un unico allegato (art. 119 cpv.
1 LTF) sia un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 e segg.) sia un
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Ella
tuttavia neppure tenta di spiegare perché quest'ultimo rimedio sarebbe
ammissibile, visto che nell'ambito del diritto pianificatorio ed edilizio non
si è in presenza di nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF (DTF 133
II 409 consid. 1.1, 353 consid. 2, 249 consid. 1.2). Giova comunque rilevare
che l'indicazione nei rimedi di diritto della decisione impugnata, secondo cui
qualora non sia proponibile il ricorso ordinario sarebbe ammissibile quello
sussidiario, nel quadro del diritto pianificatorio ed edilizio è fuorviante.

1.4 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 IV 286 consid. 1.4). Il Tribunale
federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è
tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le
questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella
sede federale (DTF 134 IV 36).

2.
2.1 La Corte cantonale, negata la legittimazione della ricorrente quale
rappresentante dei firmatari di una petizione per la salvaguardia del vecchio
nucleo di Pedrinate, ha accertato ch'ella si era opposta al progetto litigioso
in quanto proprietaria, all'epoca, di un fondo confinante con quello dedotto in
edificazione: in tale veste era senz'altro legittimata a ricorrere. Nel
frattempo, ha venduto la sua particella, per cui ha perso tale facoltà. I
giudici cantonali hanno nondimeno ritenuto che la sua qualità di beneficiaria
di un diritto di abitazione, su una casa situata a un centinaio di metri di
distanza dalla progettata costruzione, è di per sé atta a conferirle il diritto
di ricorrere. Hanno tuttavia stabilito che, nella fattispecie, il rapporto che
intercorre tra detto fondo e quello litigioso non è abbastanza stretto e
intenso per poterle riconoscere la legittimazione attiva: ella non si trova
infatti in una situazione sostanzialmente diversa da quella delle altre persone
che risiedono sulla collina di Pedrinate, né il pregiudizio all'asserita
menomazione del quadro paesaggistico è maggiore di quello che potrebbe subire
ogni altro abitante, che, come l'insorgente, potrà vedere la nuova costruzione
dalla propria abitazione. Ella non ha in effetti indicato alcun inconveniente
particolare che le deriverebbe dal nuovo immobile; il vantaggio ideale
risultante dall'eventuale accoglimento del ricorso non è superiore a quello di
altre persone che condividono la sua concezione di tutela del nucleo.

2.2 Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT, il diritto cantonale deve garantire
la legittimazione a ricorrere in ambito pianificatorio (p. es. riguardo alle
autorizzazioni edilizie, art. 22 LPT) per lo meno nella stessa misura di quella
prevista per il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
L'art. 111 LTF prescrive inoltre, come il previgente art. 98a OG, l'unità
procedurale: chi ha diritto di ricorrere al Tribunale federale deve poter
essere parte nei procedimenti dinanzi a tutte le autorità cantonali (cpv. 1);
l'autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale deve poter
esaminare almeno le censure di cui agli art. 95-98 (cpv. 3). Da queste norme
discende che le autorità cantonali non possono definire la legittimazione
ricorsuale in maniera più restrittiva di quella prevista per il ricorso al
Tribunale federale: possono definirla nondimeno in maniera più larga (sentenza
1C_387/2007 del 25 marzo 2008 consid. 2). La questione di sapere se il
Tribunale cantonale amministrativo poteva negare la legittimazione a ricorrere
dev'essere pertanto esaminata sulla base dei principi dell'art. 89 cpv. 1 LTF,
che si ricollegano a quelli del previgente art. 103 lett. a OG (DTF 133 II 353
consid. 3 in fine). Ne discende che la ricorrente, indipendentemente dalla sua
legittimazione nel merito, può far valere un diniego di giustizia (cfr. DTF 129
II 297 consid. 2.3; 124 II 124 consid. 1b; sentenza 1C_82/2007 del 19 novembre
2007 consid. 1.2 e, circa la vendita di un fondo durante la procedura, 1C_109/
2007 del 30 agosto 2007 consid. 2.4).

2.3 Secondo la giurisprudenza, il semplice assunto d'essere toccato dal
rilascio di una licenza edilizia non è sufficiente per fondare la
legittimazione a ricorrere. Sulla base delle circostanze concrete deve
piuttosto risultare verosimile che l'interessato, che ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a), sia
particolarmente toccato (lett. b) e abbia un interesse degno di protezione
(lett. c): ciò allo scopo di escludere un'inammissibile azione popolare. Anche
per l'adempimento delle condizioni della citata norma si può far capo alla
prassi inerente alla legittimazione sviluppata nel quadro del previgente
ricorso di diritto amministrativo (art. 103 lett. a OG; DTF 133 II 409 consid.
1.3; DTF 120 Ib 48 consid. 2).

2.3.1 Se un vicino vuole impugnare una licenza edilizia deve rendere
verosimile, segnatamente quando non esiste uno stretto legame spaziale con
l'oggetto del litigio, che la sua situazione giuridica o fattuale sia
influenzata dall'esito della procedura e che egli abbia un vantaggio pratico
all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Sussiste quindi un
obbligo del vicino di un progetto di costruzione di dimostrare la sua
legittimazione: quando non è manifesta, non spetta al Tribunale federale
cercare negli atti i motivi che potrebbero fondarla (DTF 133 II 409 consid.
1.3, 249 consid. 1.1 e 1.3.1, 400 consid 2.2, 353 consid. 1 e 3). Un interesse
particolare è segnatamente ammesso nei casi in cui il progettato impianto
implica verosimilmente immissioni sul fondo che si trova nelle sue vicinanze
(DTF 121 II 171 consid. 2b e rinvii; 120 Ib 379 consid. 4c).
2.3.2 Come si è visto, la ricorrente non è più proprietaria di un fondo
direttamente confinante con quello dedotto in edificazione, ma dispone di un
diritto di abitazione su una casa distante circa 100 m. Come a ragione ritenuto
dalla Corte cantonale, la giurisprudenza riconosce la legittimazione a
ricorrere anche a proprietari che si trovano a una certa distanza da una
progettata costruzione. Certo, la distanza spaziale costituisce un criterio per
la valutazione della facoltà di ricorrere: non ci si può tuttavia fondare in
maniera astratta su determinate distanze (cfr. Heinz Aemisegger/Stephan Haag,
Kommentar zum RPG, Zurigo 1999, n. 39 all'art. 33). I vicini devono comunque
essere toccati personalmente dal progetto e subire un pregiudizio concreto.

2.4 Nella fattispecie, siffatti estremi non sono ravvisabili, né la ricorrente,
contrariamente al suo obbligo, li adduce. Ella insiste semplicemente,
richiamando la prassi relativa all'art. 103 lett. a OG, sul fatto che sarebbe
sufficiente un interesse economico, materiale, ideale o morale, senza tuttavia
dimostrarne la sussistenza nel caso di specie.
2.4.1 La ricorrente, mischiando censure formali e materiali e diffondendosi in
maniera inutilmente prolissa su questioni teoriche, non spiega infatti né
dimostra minimamente perché sarebbe "particolarmente" e personalmente toccata
dal criticato progetto edilizio. Ella si limita ad addurre di avere "un diritto
a godere, nel paese in cui vive, e nella sua attuale abitazione, della vista
del nucleo storico debitamente conservato e salvaguardato nel rispetto del
patrimonio culturale e storico del villaggio" e che la conservazione degli
edifici di pregio costituirebbe una parte integrante della qualità di vita dei
singoli abitanti della zona. Aggiunge che gli abitanti che vivono nel nucleo,
condividendo quindi le sue tradizioni e specificità architettoniche che ne
avrebbero condizionato la loro vita, rientrerebbero pertanto nella cerchia di
persone che avrebbero con lo stesso un rapporto più stretto e intenso che il
resto della collettività.
2.4.2 Ora, come stabilito a ragione dalla Corte cantonale, ella non è toccata
in maniera maggiore di qualunque altro abitante della collina di Pedrinate o
dei firmatari della petizione per la salvaguardia dell'antico nucleo di
Pedrinate (al dire dell'opponente riferibile peraltro a una precedente domanda
di costruzione, poi ritirata), sulla quale insiste in particolare e con la
quale si chiedeva al Municipio di rispettare la tradizione e la cultura locali.
Anche questo aspetto dimostra che il ricorso tende soltanto alla tutela di
interessi ideali di terzi e non di quelli personali e concreti della
ricorrente. Ella insiste infatti sulla circostanza che al progetto si erano
opposti "quanto meno idealmente e moralmente" oltre un centinaio di cittadini,
per cui vi sarebbe un interesse pubblico alla disamina delle censure di merito
del ricorso. Con quest'argomentazione la ricorrente misconosce tuttavia che un
ricorso fondato, come il suo, sull'interesse generale o presentato
nell'interesse di terzi è inammissibile (DTF 133 II 249 consid. 1.3.2),
ritenuto che il suo interesse personale deve distinguersi chiaramente da quello
generale degli altri abitanti del Comune (sentenza 1C_64/2007 del 2 luglio 2007
consid. 2), essendo esclusa, come già visto, l'azione popolare (DTF 133 II 249
consid. 1.3.1).
2.4.3 Riguardo a pregiudizi concreti e personali, la ricorrente si limita ad
addurre un'asserita perdita della vista sul nucleo storico di Pedrinate. Gli
obiettivi dell'art. 34 NAPR, norma al suo dire disattesa dal criticato
progetto, imporrebbero sotto l'aspetto paesaggistico, il mantenimento del
nucleo nel suo stato originario, salvo condizioni eccezionali che in concreto
non sarebbero realizzate. La realizzazione del contestato progetto
implicherebbe quindi una vista su un nucleo storico modificato per rapporto al
suo stato originario. Con questo assunto la ricorrente, limitandosi a rilevare
in maniera del tutto generica ch'esso non rispetterebbe gli "allineamenti
storici", non s'integrerebbe architettonicamente nell'aspetto tradizionale del
nucleo e supererebbe in maniera non meglio precisata l'altezza degli edifici
tipici, non dimostra affatto d'essere toccata in maniera personale e concreta
nei suoi interessi giuridici o di fatto. Certo, un vicino può di massima far
valere censure relative a una clausola di estetica, ma la relativa norma deve
nondimeno avere un influsso concreto sulla sua situazione e lo stesso deve
ricavare comunque un vantaggio concreto dall'accoglimento del gravame (DTF 133
II 249 consid. 1.3.2; sentenza 1C_18/2008 del 15 aprile 2008 consid. 5.1): la
ricorrente, insistendo sull'interesse generale, non lo dimostra. Anche le
critiche all'asserito stravolgimento degli schemi di organizzazione interna del
contestato edificio non comportano ripercussioni concrete sulla situazione
della vicina (DTF 133 II 249 consid. 1.3.2). Certo, ella rileva, richiamando la
dottrina (YVES DONZALLAZ. Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008,
n. 3130), che un interesse personale a ricorrere non dovrebbe peraltro essere
forzatamente solo individuale: ella scorda tuttavia che, anche per l'invocato
autore, l'interesse dev'essere comunque speciale e chiaramente distinto da
quello degli altri membri della collettività (op. cit., n. 3131).
2.4.4 Del resto, dalle motivazioni di merito del ricorso, risulta chiaramente
che la ricorrente persegue un interesse pubblico alla corretta applicazione del
diritto da parte del Municipio, segnatamente dell'art. 34 NAPR, senza che da un
eventuale accoglimento del gravame ella ne possa trarre alcun vantaggio pratico
(DTF 133 II 249 consid. 1.3.2; BERNHARD WALDMANN, in: Basler Kommentar BGG, n.
12 e segg. all'art. 89; sentenza 1C_45/2008 del 19 marzo 2008 consid. 2.3).
2.4.5 Certo, il Tribunale federale ha recentemente ammesso la legittimazione a
ricorrere di un vicino proprietario di una particella situata a 18 m da quella
dedotta in edificazione, il cui colmataggio, seppure le particelle non erano
viciniore, era chiaramente visibile dal suo fondo: la costruzione poteva
comportare inoltre, ciò che è decisivo, immissioni negative, quali la
privazione di luce e immissioni d'ombra (sentenza 1C_133/2008 del 6 giugno 2008
consid. 2.3-2.6). In un'altra causa, la legittimazione, già ammessa nella sede
cantonale, è stata confermata al proprietario di un fondo situato in una zona
di ville a un centinaio di metri a monte di una particella, contrariamente al
caso di specie inedificata, ove si intendeva costruire abitazioni
plurifamiliari, di cui il vicino vedeva le modine e la cui sistemazione dei
posteggi esterni poteva influenzare l'accesso alla sua abitazione (1C_109/2007
del 30 agosto 2007 consid. 2.5 e 2.5.2).
2.4.6 La ricorrente non indica quali pregiudizi concreti e personali le
deriverebbero dal criticato progetto. L'accenno ricorsuale a un'asserita
perdita di insolazione e al problema dell'ombra (su questi temi vedi sentenza
1C_137/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 5), non è motivato conformemente alle
esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF ed è quindi inammissibile. D'altra parte, mal
si comprende perché la criticata costruzione implicherebbe siffatti effetti
sull'abitazione della ricorrente, situata sulla collina.
2.4.7 Del tutto infondato è pure l'accenno alla possibilità di un'eventuale
rinuncia a un interesse pratico e attuale alla disamina del gravame poiché la
criticata situazione potrebbe ripetersi in futuro. Mal si comprende infatti, e
la ricorrente non lo spiega del tutto, perché non potrebbe impugnare
tempestivamente eventuali ulteriori progetti di costruzione, qualora fosse
legittimata a farlo. Gli accenni ad altri interventi edilizi, passati e futuri,
esulano del resto dall'oggetto del litigio.

2.5 L'accenno ricorsuale a un'asserita disattenzione dell'art. 33 cpv. 2 Cost.
da parte dell'autorità comunale, poiché non avrebbe preso atto della citata
petizione, costituisce una nuova inammissibile allegazione (art. 99 LTF), che
esula anch'essa dall'oggetto del litigio. Lo stesso vale, sempre per i motivi
già esposti, per l'accenno alla legittimazione della ricorrente a far valere
un'asserita lesione dell'autonomia comunale, ritenuto che, al suo dire, qualora
l'autorità comunale non dovesse applicare correttamente il diritto spetterebbe
al singolo cittadino un diritto di ricorrere "nell'interesse della legge".
2.5.1 La ricorrente si diffonde poi sulle censure di merito, non esaminate a
ragione vista la sua carenza di legittimazione, dalle autorità cantonali.
Queste critiche esulano dall'oggetto del litigio e non devono pertanto essere
vagliate.
2.5.2 Infine la ricorrente, richiamando gli art. 208 e segg. della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), sostiene d'essere legittimata a
impugnare la decisione con la quale il Municipio ha rilasciato la licenza
edilizia quale cittadina. Certo, secondo l'art. 109 cpv. 1 LOC, ogni cittadino
è legittimato a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali.
L'allegazione, nuova poiché non sollevata dinanzi alla Corte cantonale, è
inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 342 consid. 2.1). Essa è peraltro
manifestamente infondata, ritenuto che, come risulta proprio dalla dottrina
invocata dalla ricorrente, nel Cantone Ticino in materia edilizia l'azione
popolare è stata eliminata (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 all'art. 43 e relativa nota a piè di
pagina n. 190).

3.
3.1 Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico, in quanto
ammissibile, dev'essere respinto.

3.2 Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), che rifonderà all'opponente, patrocinata da un
legale, un'indennità per ripetibili della sede federale: l'importo tiene conto
del fatto ch'essa era stata invitata a esprimersi soltanto sulla domanda di
effetto sospensivo e non sul merito del ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). La
richiesta dell'opponente di obbligare la ricorrente a fornire garanzie per
eventuali spese ripetibili non poteva essere accolta, visto ch'essa neppure
sostiene che quest'ultima non avrebbe un domicilio fisso in Svizzera (art. 62
cpv. 2 LTF).
4. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è
respinto.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili
della sede federale.

4.
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore dell'opponente, al Municipio di
Chiasso e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 21 ottobre 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri