Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.306/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_306/2008

Sentenza del 28 maggio 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Z.________,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
opponente
Perito distrettuale di X.________,

Oggetto
procedura di permuta (rettifica di confine);
restituzione del termine di ricorso,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 maggio 2008 del Tribunale cantonale
amministrativo.

Fatti:

A.
A.________ è proprietario del fondo part. vvv sito a Y.________. Nel 1998
questa particella è stata abusivamente invasa in parte da un muro di sostegno
eretto sul fondo sovrastante (www) dall'allora proprietaria. Con sentenza 30
marzo 2004 la prima Camera civile del Tribunale d'appello aveva ordinato a
quest'ultima di rimuovere le parti del muro che occupavano abusivamente una
superficie di 6.47 m2 del sottostante fondo. Il 19 luglio 2006 il nuovo
proprietario B.________ ha chiesto al perito distrettuale di X.________ di
rettificare il confine tra le particelle, allo scopo di acquisire la superficie
abusivamente occupata dal citato muro: A.________ si è opposto alla richiesta.

B.
Con decisione 19 gennaio 2007 il perito ha accolto l'istanza, indicando che
contro la sua decisione era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
entro 30 giorni dalla notifica. Accortosi che il termine ricorsuale era
soltanto di 15 giorni, il 22 febbraio seguente egli ha emanato una nuova
decisione, sostitutiva della precedente, di contenuto identico eccetto che per
il termine corretto d'impugnazione.

Mediante istanza 27 febbraio 2007 A.________ ha chiesto alla Corte cantonale la
restituzione del termine per impugnare la prima decisione peritale. Con ricorsi
di stessa data, egli ha chiesto poi l'annullamento di entrambe le decisioni. Il
29 maggio 2008 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l'istanza di
restituzione in intero, dichiarato irricevibile siccome tardivo il ricorso
diretto contro la prima decisione peritale e accolto quello presentato contro
la seconda, dichiarata nulla.

C.
Avverso questa pronunzia A.________ presenta un ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale. Chiede di concedere l'effetto sospensivo
al gravame di annullare la decisione impugnata, di conseguenza di accogliere
l'istanza di restituzione in intero e di rinviare la causa alla Corte cantonale
affinché esamini nel merito i ricorsi 27 febbraio 2007. Dei motivi si dirà nei
considerandi.

Diritto:

1.
1.1 Contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1
lett. d LTF) in ambito pianificatorio è dato il ricorso in materia di diritto
pubblico (art. 82 lett. a LTF; DTF 133 II 409 consid. 1.1), per cui il ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) è inammissibile. L'erronea
denominazione del rimedio non nuoce tuttavia al ricorrente, visto che le
censure sollevate possono essere esaminate nel quadro del rimedio ordinario
(DTF 133 II 396 consid. 3.1). La sua legittimazione a impugnare una decisione
con la quale i suoi gravami non sono stati esaminati nel merito è pacifica
(art. 89 cpv. 1 lett. a LTF; sentenza 2C_504/2008 del 28 gennaio 2009 consid.
3.1 destinata a pubblicazione; DTF 131 II 497 consid. 1).

1.2 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF
133 II 396 consid. 3.1, 249 consid. 1.4.1). Per di più, quando il ricorrente
invoca, come in concreto, la violazione di diritti costituzionali (arbitrio e
buona fede), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF,
esamina le censure sollevate soltanto se siano state esplicitamente sollevate e
motivate in modo chiaro e preciso (DTF 134 II 244 consid. 2.2): argomentazioni
vaghe o meramente appellatorie non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83
consid. 3.2).

2.
2.1 Il Tribunale cantonale amministrativo ha ricordato che la restituzione in
intero è data quando il patrocinatore dimostra d'essere stato impedito di
agire, perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine (art. 137
lett. a CPC/TI, al quale rinvia l'art. 12 cpv. 1 della legge ticinese di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm). Esso ha poi
rilevato che, secondo l'art. 26 cpv. 2 LPamm, le decisioni devono essere munite
dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso e che un'indicazione errata
degli stessi non può cagionare pregiudizi alle parti. Ha precisato, richiamando
la dottrina cantonale e la prassi federale, che la tutela della buona fede è
nondimeno esclusa quando l'inesattezza dell'indicazione era conosciuta
dall'interessato o comunque facilmente riconoscibile usando la dovuta diligenza
(BORGHI/CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1997, n. 5a ad
art. 26; DTF 127 II 198 consid. 2c; sentenza 2C_58/2007 del 24 aprile 2007
consid. 3.2.1).

Ha poi ritenuto che, secondo l'art. 94 della legge ticinese sul raggruppamento
e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT), contro la decisione del
perito è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Poiché detta legge
non prevede termini diversi, la Corte cantonale ha considerato applicabile, per
insorgere dinanzi a essa, quello generale di 15 giorni previsto dall'art. 46
cpv. 1 LPamm. Ha stabilito inoltre che, in concreto, l'erroneità dell'indicato
termine di trenta giorni, doppio rispetto a quello previsto in modo generale
dall'art. 46 cpv. 1 LPamm, era facilmente riconoscibile da parte di un
avvocato, che avesse fatto uso della normale diligenza, mediante la semplice
lettura del testo di legge. L'assunto addotto dalla legale, segnatamente di
essere stata indotta in errore dal termine di ricorso di 30 giorni previsto
dall'art. 94a LRPT disciplinante la permuta generale, non è stato ritenuto,
visto ch'esso si applica soltanto per ricorrere al perito distrettuale contro
le decisioni del Consiglio di Stato. Ne ha concluso che l'istante, assistito da
un legale, non poteva ignorare che il termine per impugnare la prima decisione
peritale scadeva 15 giorni dopo la sua intimazione, per cui ha respinto la
domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini.
Il Tribunale amministrativo, rilevato che la prima decisione del perito del 19
gennaio 2007 è stata intimata il 29 gennaio, ha ritenuto che il termine
ricorsuale di 15 giorni scadeva il 13 febbraio seguente. Il ricorso, presentato
in data 27 febbraio 2007, è stato quindi dichiarato tardivo.

2.2 Il ricorrente fa valere una lesione del divieto dell'arbitrio e della
protezione della buona fede (art. 9 Cost.), nonché della garanzia della
proprietà (art. 26 Cost.). Egli sostiene che avrebbe potuto fare affidamento
sull'indicazione del termine di 30 giorni, al suo dire non inusuale in materia,
indicato nella prima decisione peritale, vista l'assenza di motivi atti a
indurre il suo legale a verificare, consultando il testo di legge, l'errore,
riconosciuto soltanto in un secondo tempo dal perito.

2.3 Ora, anche il fatto che pure il perito se ne è accorto, dimostra che,
consultando la legge, l'errore era facilmente individuabile. Per di più, il
ricorrente non era confrontato con una procedura sconosciuta, ricordato che si
era espresso sulla domanda di rettifica dei confini, partecipando a un
sopralluogo. La decisione peritale, fondata sull'art. 93 LRPT, richiamava
espressamente l'art. 94 LRPT, che indica il ricorso al Tribunale
amministrativo: per un avvocato dovrebbe quindi essere notorio che, in assenza
di un altro termine, vale quello generale di 15 giorni.

2.4 Il ricorrente adduce che la rettifica dei confini costituisce una procedura
speciale e che l'errata indicazione ha "fuorviato" la sua patrocinatrice a
causa del rinvio di cui all'art. 100 LRPT. Questa norma dispone che la
rettifica può avvenire durante la misurazione catastale o all'infuori di
questa: nel primo caso è applicabile la procedura della legge generale sul
registro fondiario, nel secondo - come in concreto - le norme concernenti la
permuta e quindi, in particolare, l'art. 94 LRPT. L'assenza di uno specifico
termine di impugnazione costituiva quindi un valido motivo per verificarne
l'effettiva durata.

2.5 A torto il ricorrente sostiene che sarebbe stato indotto in errore dal
testo dell'art. 94a LRPT, ritenuto che l'inapplicabilità di questa norma,
disciplinante il ricorso al perito distrettuale contro le decisioni governative
adottate nel quadro della permuta generale, era manifesta.

3.
3.1 La Corte cantonale ha poi accertato la nullità della seconda decisione del
perito del 22 febbraio 2007, poiché lesiva del principio della "res iudicata",
ritenuto che lo stesso l'aveva emanata quando la prima, non impugnata, era già
formalmente cresciuta in giudicato da oltre una settimana. Essa ha stabilito
che l'erronea indicazione dei rimedi di diritto della prima decisione non ne
costituiva un motivo di nullità, per cui il perito non poteva più validamente
riprenderla. Ha quindi accolto il ricorso contro la seconda decisione, siccome
era nulla.

3.2 Al riguardo, il ricorrente si limita ad addurre che il principio della "res
iudicata" sarebbe inapplicabile in concreto, poiché il perito medesimo,
accortosi dell'errore, ha revocato di sua spontanea volontà la prima decisione.
La critica, che non si confronta del tutto con la tesi dei giudici cantonali
sull'impossibilità della revoca del primo provvedimento, è inammissibile (art.
42 cpv. 2 LTF).

4.
4.1 Il ricorrente, richiamando il principio della buona fede processuale,
sostiene che anche un avvocato potrebbe fare affidamento sulle indicazioni
delle autorità. Al riguardo, senza tuttavia confrontarsi con la pertinente
giurisprudenza esposta nella sentenza impugnata, che a suo giudizio non non si
"attanaglierebbe" alla fattispecie, egli si limita a sostenere in maniera
generica e appellatoria che un'errata indicazione dei rimedi di diritto non
deve comportare pregiudizio per le parti. Ora, egli era patrocinato da un
legale, il quale con la dovuta diligenza poteva riconoscere l'errore
nell'indicazione del termine ricorsuale già solo consultando il testo di legge
(DTF 134 I 199 consid. 1.3.2; 129 II 125 consid. 3.3 pag. 134; sentenza 5A_814/
2008 del 12 marzo 2009 consid. 1.2.2.2 destinata a pubblicazione). Questo
principio si applica del resto anche a livello federale (art. 49 LTF; AMSTUTZ/
ARNOLD, in Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2007, n. 10 ad art. 49).

4.2 Egli adduce che il criticato giudizio gli preclude la possibilità di far
esaminare il ricorso nel merito: ciò comporterebbe la perdita di una parte
della superficie del suo fondo e svuoterebbe di contenuto la menzionata
procedura civile, volta proprio alla rimozione di una parte del muro, ciò che
equivarrebbe a un'espropriazione e quindi a una violazione della garanzia della
proprietà (art. 26 Cost.). Per questo motivo la decisione impugnata sarebbe
arbitraria nel suo risultato. La critica, appellatoria, non ha portata propria
e non regge. Gli accennati pregiudizi sono riconducibili, semmai, alla mancata
diligenza del suo legale e non tanto alle conseguenze, indirette, della
criticata sentenza, per cui la stessa non è arbitraria nel risultato (DTF 134
II 124 consid. 4.1).

4.3 Il ricorrente sostiene che poteva fare affidamento sul termine di 30
giorni, ritenuta "l'indiscussa competenza e potere decisionale del perito
distrettuale in materia di rettifica confini e permute" e "l'univocità"
dell'indicazione. Ora, anche la circostanza che la decisione non emanava da un
tribunale, ma da un perito non giurista, doveva indurre, semmai, la
patrocinatrice a verificare con la richiesta diligenza l'esattezza del termine,
a maggior ragione trattandosi di una procedura speciale. Anche l'invocata
circostanza che il perito medesimo, in un secondo tempo, si è accorto
dell'errata indicazione del termine milita a sostegno della conclusione che
l'errore, come a ragione ritenuto dalla Corte cantonale, era facilmente
riconoscibile.

4.4 Certo, in un caso particolare non richiamato dal ricorrente il Tribunale
federale ha ritenuto che un legale poteva fare affidamento sul termine di
ricorso indicato in uno scritto accompagnante il secondo invio di una decisione
(sentenza 1C_152/2008 del 17 giugno 2008). Contrariamente alla fattispecie, in
quella causa la seconda intimazione ha tuttavia avuto luogo, ciò che è
decisivo, prima della scadenza del termine di ricorso, riportato soltanto di
qualche giorno.

5.
5.1
Ne segue che in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). All'opponente, invitato a
esprimersi soltanto sulla domanda di effetto sospensivo, spettano ripetibili
ridotte della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

5.2 L'emanazione del presente giudizio rende privo di oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al perito distrettuale di
X.________ e al Tribunale cantonale amministrativo.

Losanna, 28 maggio 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri