Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.303/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_303/2008 /biz

Sentenza del 28 agosto 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
B.________,
C.________,
D.D.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. dott. Giovanna Bonafede,

contro

Comune di Porza, rappresentato dal Municipio, 6948 Porza,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzione, viale Stefano Franscini
17, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,

Oggetto
ordine di ripristino,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13 maggio
2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con licenze edilizie del 12 aprile 2000, del 4 settembre 2000 e del 2 maggio
2001 il Municipio di Porza ha rilasciato a A.________, B.________, C.________ e
D.________ (nel frattempo deceduto e al quale sono subentrati gli eredi) il
permesso di costruire, sul fondo part. n. 730 ubicato in località Pian Gallina,
due ville bifamiliari collegate da un corpo sotterraneo e suddivise in quattro
quote di proprietà per piani. La volumetria degli edifici sarebbe stata di
complessivi 8'700 m3 e i costi di costruzione erano preventivati in fr.
6'815'000.--. I lavori di costruzione, iniziati nel 2000, sono stati interrotti
nell'aprile del 2002 e non sono più ripresi a seguito del mancato pagamento
delle prestazioni dell'impresa costruttrice, che ha quindi abbandonato il
cantiere. La prima villa è rimasta allo stato grezzo e la seconda ferma al
livello del terreno circostante.

B.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 9 dicembre 2004 il
Municipio ha imposto ai proprietari del fondo di riprendere i lavori entro il
30 gennaio 2005, avvertendoli che in caso di mancato adempimento di tale
obbligo avrebbe avviato la procedura volta al ripristino della situazione
precedente. Poiché il termine impartito è trascorso infruttuosamente, il 23
febbraio 2005 l'esecutivo comunale ha revocato le licenze edilizie e ordinato
il ripristino dell'area di cantiere nello stato in cui si trovava prima
dell'inizio dei lavori, con la conseguente demolizione delle opere realizzate
parzialmente e la rimozione di tutti i materiali e i detriti depositati.

C.
La decisione municipale è stata riformata su ricorso dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino con sentenza del 30 giugno 2006, nel senso
che è stata disposta la revoca delle licenze edilizie ed è stato ordinato ai
proprietari di demolire la costruzione grezza della villa sud sino al livello
della soletta del pianterreno, di colmare con materiale inerte lo scavo
circostante il complesso, le trincee e i cavedi, ricoprendo con uno strato di
terra vegetale le parti d'opera non sporgenti oltre il livello preesistente del
terreno, demolendo eventuali sporgenze, di smantellare completamente il
cantiere, rimuovendo anche i materiali depositati sui fondi circostanti e di
eliminare una condotta per le acque meteoritiche. La Corte cantonale ha
sostanzialmente considerato giustificate la revoca delle licenze edilizie e il
ripristino della situazione conforme al diritto, ritenendo nondimeno che, sotto
il profilo del principio della proporzionalità, non si imponeva di demolire
anche le opere situate sotto il livello del terreno naturale preesistente.
Con sentenza del 2 ottobre 2007, questa Corte ha respinto in quanto ammissibile
un ricorso di diritto pubblico presentato dai proprietari contro il giudizio
dell'ultima istanza cantonale (causa n. 1P.567/2006).

D.
Constatato che i lavori di ripristino non erano ancora stati eseguiti, con
decisione del 19 novembre 2007 il Municipio ha assegnato ai proprietari un
termine di 90 giorni a far tempo dalla crescita in giudicato della stessa per
dare seguito all'ordine. Con una decisione del 4 dicembre 2007 il Municipio ha
inoltre respinto la loro domanda di allacciare il fondo alla rete di
distribuzione dell'energia elettrica. Questi provvedimenti sono stati
confermati, su ricorso dei proprietari, dal Consiglio di Stato con decisione
del 15 gennaio 2008.

E.
Con sentenza del 13 maggio 2008 il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto un ricorso presentato dai proprietari contro la risoluzione
governativa. Ha rilevato ch'essi non potevano rimettere in discussione l'ordine
di ripristino in quanto tale, ma potevano soltanto contestare il termine di 90
giorni assegnato dal Municipio per darvi seguito. La Corte cantonale ha poi
ritenuto adeguato detto termine e considerato che, potendo essere intrapresi
soltanto i lavori di demolizione ordinati, un allacciamento alla rete di
distribuzione dell'energia elettrica non si giustificava, essendo sufficiente
un eventuale allacciamento di cantiere provvisorio.

F.
A.________, B.________, C.________ e D.D.________ impugnano con un ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di
annullarlo. Lamentano la mancata considerazione del principio dell'economia
processuale, nonché la violazione del divieto di formalismo eccessivo, del
principio della proporzionalità e di quello della buona fede.
Non sono state chieste osservazioni nel merito del gravame.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità
dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 II 186 consid. 1 e rinvio).

1.1 Con il giudizio impugnato, il Tribunale cantonale amministrativo ha in
sostanza ritenuto adeguato il termine di 90 giorni per provvedere al ripristino
emanato precedentemente e fondato sul diritto edilizio cantonale. Il ricorso in
materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1
LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa da un'autorità
cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è quindi di principio
ammissibile.

1.2 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF) e, quali proprietari del fondo oggetto
del provvedimento, sono direttamente toccati dalla decisione impugnata ed hanno
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art.
89 cpv. 1 lett. b e c LTF). La loro legittimazione a ricorrere è quindi data.

2.
2.1 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso
ordinario al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 133 I 201
consid. 1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per
quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. I ricorrenti devono quindi
confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato,
esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto federale (cfr. sentenza
1C_380/2007 del 19 maggio 2008, consid. 2.1 e 2.3, destinata a pubblicazione).
Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute quando è invocata la
violazione di diritti fondamentali del cittadino. A norma dell'art. 106 cpv. 2
LTF il Tribunale federale esamina infatti queste censure soltanto se siano
motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in
vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid.
1.4.2, 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2).

2.2 A prescindere dal diniego dell'allacciamento elettrico, che non è più
oggetto di contestazione, la Corte cantonale ha esaminato unicamente il quesito
dell'adeguatezza del termine di 90 giorni, con la comminatoria dell'esecuzione
d'ufficio in caso di inosservanza, fissato dal Municipio per dare seguito
all'ordine di ripristino del 23 febbraio 2005. Nella misura in cui non si
confronta con questo aspetto, l'unico ad essere oggetto del litigio, ma espone
quasi esclusivamente contestazioni riguardanti il provvedimento di ripristino
in quanto tale, il ricorso non adempie le citate esigenze di motivazione e deve
quindi essere dichiarato inammissibile.
D'altra parte, la precedente istanza ha ritenuto irricevibili anche le
contestazioni relative alla nuova domanda di costruzione, che i ricorrenti
avrebbero presentato nel dicembre 2007 al Municipio per riottenere la licenza
edilizia revocata il 23 febbraio 2005. Spettava quindi loro addurre in questa
sede i motivi per cui il rifiuto della Corte cantonale di entrare nel merito
delle censure sollevate violerebbe il diritto. Le argomentazioni riguardanti il
mancato esame da parte del Municipio della nuova domanda di costruzione esulano
pertanto dall'oggetto del litigio e non devono di conseguenza essere esaminate.
Ciò vale in particolare per l'accennata violazione del divieto di formalismo
eccessivo, riferita proprio alla procedura edilizia.
Laddove invocano poi genericamente il principio della buona fede, i ricorrenti
non fanno valere alcuna assicurazione concreta rilasciata loro dall'autorità
circa un eventuale differimento del ripristino (cfr., sul principio della buona
fede, DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e
rispettivi rinvii). Richiamando inoltre il principio della proporzionalità, i
ricorrenti disattendono che quando, come in concreto, esso non è invocato in
relazione con un diritto fondamentale specifico, il Tribunale federale ne
sanziona l'eventuale violazione solo se il provvedimento di diritto cantonale è
manifestamente sproporzionato e lede simultaneamente il divieto dell'arbitrio
(cfr. DTF 134 I 153 consid. 4).

3.
3.1 Riferendosi appunto al principio della proporzionalità, oltre che a quello
dell'economia processuale, i ricorrenti criticano in sostanza l'obbligo di dare
seguito entro 90 giorni all'ordine di ripristino, poiché tale provvedimento
potrebbe contrastare con l'eventuale rilascio di una nuova licenza edilizia,
analoga alla precedente, conformemente alla domanda di costruzione da loro
presentata nel frattempo. Richiamano al riguardo la sentenza pubblicata in DTF
108 Ia 216, sostenendo che se in quel giudizio il Tribunale federale ha
rilevato che l'esecuzione integrale di un ordine di demolizione può risultare
sproporzionata qualora un progetto ridotto abbia reali possibilità di essere
approvato, a maggior ragione occorrerebbe considerare sproporzionata una
demolizione di opere meramente incompiute, ma che sarebbero di per sé state
conformi al diritto edilizio. Ciò in particolare dopo che i ricorrenti hanno
inoltrato al Municipio una domanda di costruzione corrispondente al progetto
già autorizzato a suo tempo, manifestando così la volontà di ultimare l'opera.

3.2 Sollevando tale censura i ricorrenti disattendono, come ha rettamente
rilevato la Corte cantonale, che il provvedimento litigioso non concerne
un'opera realizzata senza licenza edilizia in contrasto con il diritto
materiale, ma un'opera per la quale era stata a suo tempo rilasciata
un'autorizzazione, poi revocata a causa del mancato proseguimento dei lavori
nei modi e nei termini usuali. In questo caso, la misura del ripristino
contestualmente alla revoca è esplicitamente prevista dall'art. 24 cpv. 1 del
regolamento di applicazione della legge edilizia cantonale, del 9 dicembre 1992
(RLE), che i ricorrenti nemmeno considerano, e la cui applicazione è già stata
oggetto della precedente procedura ricorsuale nell'ambito della quale la
costituzionalità della norma non è stata messa in discussione (cfr. sentenza
1P.567/2006 citata, consid. 4.2). Secondo la tesi dei ricorrenti, in sostanza,
basterebbe semplicemente ripresentare la domanda di costruzione iniziale per
considerare sproporzionato l'ordine di ripristino ed impedirne l'attuazione.
Ciò equivarrebbe tuttavia a rendere inapplicabile l'art. 24 cpv. 1 RLE, su cui
si fonda il provvedimento di ripristino, in quanto tale, rimettendone
essenzialmente in discussione il principio stesso. Nelle esposte circostanze,
la semplice ripresentazione della domanda di costruzione originaria non è
quindi idonea a fare ritenere manifestamente sproporzionato il termine di 90
giorni assegnato dal Municipio per dare seguito all'ordine, segnatamente ove si
considerino il lungo tempo trascorso dalla cessazione dei lavori di costruzione
e l'entità della situazione di abbandono. Nella misura in cui adempie le
esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, la censura è
pertanto infondata.

4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti
(art. 66 cpv. 1 LTF). Giusta l'art. 68 cpv. 3 LTF non possono essere attribuite
ripetibili al Comune di Porza (DTF 134 II 117 consid. 7), che non è peraltro
patrocinato da un avvocato e che è stato invitato ad esprimersi solo sulla
domanda provvisionale.
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Municipio di Porza, ai
Servizi generali del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 28 agosto 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni