Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.265/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_265/2008 /biz

Sentenza del 2 dicembre 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,

contro

Municipio di Vernate,
patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione delle costruzioni,
via C. Ghiringhelli 19, 6500 Bellinzona,
opponenti.

Oggetto
costruzione della strada comunale di urbanizzazione
in località Mornirolo,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 6 maggio
2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con risoluzione del 12 aprile 2005 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha
approvato alcune varianti del piano regolatore di Vernate, tra le quali
figurava la ridefinizione della zona di edificazione di interesse comunale
(ZEIC) prevista in località Mornirolo, a valle della strada cantonale che
conduce a Iseo. L'estensione di tale zona è stata limitata ai fondi part. n.
217, 220 e 907 con la contestuale fissazione del tracciato della strada di
servizio necessaria all'urbanizzazione del comparto.
Il 22 giugno 2006 il Consiglio comunale di Vernate ha stanziato per la
realizzazione della ZEIC un credito quadro di fr. 2'440'000.--, nel quale era
incluso un importo di fr. 1'615'000.-- per le spese di urbanizzazione.

B.
Il 4 aprile 2007 il Comune ha chiesto al Municipio il permesso di realizzare la
citata strada di servizio. A.________, proprietaria del fondo part. n. 227
confinante con la ZEIC, si è opposta al progetto. L'Esecutivo comunale,
acquisito il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, l'ha tuttavia
approvato con decisione del 31 luglio 2007, respingendo contestualmente
l'opposizione della vicina.

C.
Con sentenza del 6 maggio 2008, il Tribunale cantonale amministrativo ha
parzialmente accolto un ricorso della vicina contro la decisione municipale,
escludendo dall'approvazione del progetto stradale l'area per il deposito dei
container prevista in corrispondenza dell'intersezione con la strada cantonale.
Per il resto, la Corte cantonale ha respinto le critiche riguardanti la
procedura adottata ed ha ritenuto improponibili quelle riferite alla
legittimità e alla portata della ZEIC, nonché all'insufficiente distanza dal
bosco, che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di adozione del piano
regolatore. Ha parimenti ritenuto infondate le contestazioni sulla
compatibilità della strada, e in particolare del suo muro di sostegno, sia con
le esigenze di protezione del paesaggio sia sotto il profilo della norma che
disciplina l'altezza delle costruzioni. I giudici cantonali hanno altresì
disatteso le censure relative alla protezione delle acque, alla salvaguardia
degli alberi protetti e alla fissazione delle linee di costruzione.

D.
A.________ impugna con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di rinviare gli atti alla
Corte cantonale per una nuova decisione. Dei motivi si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi.

E.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza, mentre il Consiglio di
Stato conferma il preavviso favorevole rilasciato dalla Divisione delle
costruzioni. Il Comune di Vernate chiede invece di respingere il ricorso nella
misura della sua ammissibilità.
Con decreto del 9 luglio 2008 è stata respinta la domanda di effetto sospensivo
contenuta nel gravame.

Diritto:

1.
1.1 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che ha sostanzialmente confermato l'approvazione del progetto
stradale comunale, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima
ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100
cpv. 1 LTF.

1.2 Secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia di
diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett.
b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della
stessa (lett. c). La ricorrente si limita a richiamare questa disposizione,
fondando la sua legittimazione essenzialmente sulla circostanza di essere
destinataria della decisione impugnata. Tuttavia, il solo fatto di essere stata
parte nella procedura cantonale, conferisce semmai la legittimazione a fare
valere la violazione di diritti di parte (DTF 133 II 249 consid. 1.3.2 e 1.3.3,
129 II 337 consid. 1.3 pag. 341 e rinvii). Per essere abilitata a contestare il
merito della causa, la ricorrente deve piuttosto avere con l'oggetto del
litigio un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. Certo, essa è
proprietaria di un fondo confinante con la zona edificabile di interesse
comunale, situato nelle immediate vicinanze della strada progettata. La sola
vicinanza con l'oggetto del litigio non basta però a conferirle la
legittimazione a ricorrere contro l'approvazione del progetto, spettandole
altresì dimostrare che l'esito della causa potrebbe influire sulla sua
situazione di fatto o di diritto, in modo tale da poter riconoscere ch'essa è
toccata in un interesse personale chiaramente distinto dall'interesse generale
degli altri abitanti del Comune (DTF 133 II 249 consid. 1.3, 133 II 400 consid.
2.2). Nella misura in cui la ricorrente invoca norme emanate nell'interesse
generale, segnatamente in materia di protezione del paesaggio e di tutela degli
alberi protetti, senza alcuna influenza sulla sua situazione di vicina, la
legittimazione ricorsuale non può esserle riconosciuta.

1.3 Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere
presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli
art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve essere
motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di
principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo
farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si
pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II
249 consid. 1.4.1). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale, le esigenze di motivazione
sono accresciute. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale
esamina infatti queste censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e
preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di
ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.2, 133 II 249
consid. 1.4.2, 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2). È questo in particolare
il caso laddove la ricorrente lamenta la violazione di norme di attuazione del
piano regolatore comunale (NAPR) senza addurre un contrasto con il diritto
federale in materia di pianificazione del territorio o di protezione
dell'ambiente. Trattandosi dell'applicazione di normative comunali o cantonali,
la loro eventuale lesione è infatti esaminata dal Tribunale federale sotto il
profilo ristretto dell'arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.1, 133 I 201
consid. 1), sicché spettava alla ricorrente dimostrare per quali ragioni la
decisione impugnata sarebbe in concreto manifestamente insostenibile, in
contraddizione manifesta con una norma o con un principio giuridico indiscusso
o chiaramente lesiva del sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 131 I 217
consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii). Nella misura
in cui si limita a presentare critiche di carattere appellatorio ed a ribadire
le argomentazioni addotte dinanzi alla precedente istanza, il gravame non
adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile.

2.
2.1 La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato l'art. 6
CEDU limitando a torto la propria cognizione all'arbitrio invece di statuire
sulla fattispecie con pieno potere cognitivo. A maggior ragione, ove si
consideri che il progetto stradale comunale è stato presentato dal Municipio e
da esso medesimo approvato.

2.2 La Corte cantonale ha rilevato che il Municipio beneficiava di un'ampia
latitudine di giudizio nell'applicazione dell'art. 9 NAPR, norma di carattere
generico, secondo la quale le costruzioni e gli impianti devono essere
integrati in modo opportuno nel paesaggio, in ossequio ai principi
pianificatori prescritti dall'art. 3 LPT. Ha poi ritenuto che, nella misura in
cui la variante pianificatoria lasciava ancora spazio per contestare il
progetto stradale sotto il profilo del suo inserimento nel paesaggio, la
valutazione del Municipio non appariva insostenibile.

2.3 Secondo l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica
udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge,
al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere
civile. Questa norma esige un potere cognitivo pieno riguardo alle questioni di
fatto e di diritto, ma non impone un controllo dell'adeguatezza del
provvedimento contestato (DTF 126 I 33 consid. 2a, 120 Ia 19 consid. 4c e
rinvii). È tuttavia quantomeno dubbio che l'art. 6 n. 1 CEDU torni applicabile
alla fattispecie, ritenuto che in concreto si tratta essenzialmente
dell'applicazione di una norma generale di natura estetica e la ricorrente non
fa valere un effetto diretto del progetto sull'esercizio dei suoi diritti
proprietà, prevalendosi di "diritti di carattere civile" ai sensi della
garanzia convenzionale (cfr. DTF 128 I 59 consid. 2a/bb, 127 I 44 consid. 2a).
Comunque, essendo in discussione l'applicazione di disposizioni comunali di
carattere generale che implicano l'esercizio di un potere di apprezzamento, il
fatto che la Corte cantonale ha tenuto conto di una certa latitudine di
giudizio del Municipio e della sua autonomia in questo campo non contrasta di
principio con l'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 117 Ia 497 consid. 2e; sentenza 1P.786/
2003 del 27 maggio 2004, consid. 2.2). Ad ogni modo, la questione non è in
concreto rilevante poiché le contestazioni concernenti l'integrazione del
manufatto nel paesaggio avrebbero dovuto essere sollevate già nella procedura
pianificatoria (consid. 7).

3.
La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, perché
non avrebbe potuto esprimersi sul piano delle linee di costruzione, avendo
appreso soltanto dalla sentenza impugnata che il Municipio l'aveva prodotto nel
corso della procedura. Ora, la questione delle linee di costruzione era già
oggetto della procedura pianificatoria, il Consiglio di Stato avendole
esplicitamente stabilite mediante una modifica d'ufficio: eventuali censure al
riguardo avrebbero quindi, se del caso, dovuto essere sollevate in quella sede.
D'altra parte, le linee di costruzione riguardano le edificazioni che
sorgeranno nel comparto ZEIC (cfr. art. 50 cpv. 5 NAPR) e non toccano la
situazione della ricorrente. La censura esula quindi dal tema della lite e non
deve essere ulteriormente esaminata.

4.
4.1 La ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe a torto ritenuto
applicabile all'approvazione del progetto stradale litigioso la procedura
semplificata prevista dall'art. 24 della legge cantonale sulle strade, del 23
marzo 1983 (LStr). A suo dire, si tratterebbe di una strada privata d'accesso a
fondi privati soggetta alla legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE).

4.2 Premesso che la ricorrente si limita ad esporre la sua opinione diversa da
quella della Corte cantonale, senza al riguardo sostanziare alcun arbitrio
nell'applicazione della LStr, la censura è manifestamente infondata. Come
rettamente rilevato dalla precedente istanza, l'art. 24 LStr è infatti
applicabile per analogia anche alle strade comunali in virtù dell'esplicito
rinvio dell'art. 31 cpv. 1 LStr. D'altra parte, i rapporti di proprietà non
sono decisivi per l'applicabilità della LStr, alla quale sono assoggettate
anche le strade aperte al pubblico (art. 1 cpv. 1 LStr), vale a dire che
possono essere utilizzate da una cerchia indeterminata di persone
indipendentemente dai rapporti di proprietà (cfr. messaggio del Consiglio di
Stato del 4 maggio 1982 concernente il progetto di legge sulle strade, pag.
2485). Il compito di urbanizzare la nuova zona edificabile spettava del resto
all'ente pubblico (art. 19 cpv. 2 LPT; DTF 127 I 49 consid. 3a).

5.
La ricorrente sostiene che il progetto stradale avrebbe dovuto essere
presentato dal Comune e non dal suo Esecutivo, sprovvisto di personalità
giuridica. Ove solo si consideri il tenore dell'art. 30 cpv. 1 LStr, secondo
cui approvati i crediti necessari e i relativi piani di finanziamento, il
Municipio dà avvio alla procedura d'approvazione del progetto stradale
comunale, non si vede come possa essere considerato arbitrario ammettere la
qualità di istante di tale organo comunale nella procedura di approvazione del
progetto. D'altra parte, il Consiglio comunale aveva precedentemente adottato
la variante pianificatoria con la contestuale fissazione del tracciato stradale
e ne aveva approvato il credito per la realizzazione.

6.
6.1 La ricorrente critica il fatto che la Corte cantonale ha ritenuto
improponibili, siccome già oggetto del piano regolatore approvato dal Governo,
le censure riferite alla legittimità della zona edificabile di interesse
comunale e all'art. 50 NAPR che la disciplina. Sostiene che il progetto
stradale non sarebbe conforme alla destinazione prevista dal piano regolatore
poiché permetterebbe di urbanizzare fondi che, seppure inclusi nella ZEIC,
potrebbero anche venire assegnati a persone non residenti nel Comune.

6.2 Al riguardo, la ricorrente non fa valere l'applicazione arbitraria
dell'art. 33 cpv. 1 LStr, secondo cui, nell'ambito della procedura di
approvazione dei progetti stradali comunali, non sono ammesse opposizioni su
oggetti già decisi con l'approvazione dei piani regolatori. Né adduce che in
concreto sarebbero date le condizioni riconosciute dalla giurisprudenza per un
esame a titolo pregiudiziale del piano regolatore (cfr., su queste condizioni,
DTF 123 II 337 consid. 3a, 121 II 317 consid. 12c pag. 346). La destinazione
della zona edificabile di interesse comunale non può quindi essere rimessa in
discussione in questa sede. Comunque, allo stadio attuale, nulla permette di
concludere, né le generiche critiche ricorsuali lo prospettano seriamente, che
tale zona non sarà riservata alla residenza primaria (cfr. art. 85 della legge
cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990 [LALPT]; art. 50 cpv. 1
NAPR).

6.3 La ricorrente postula a torto un esame pregiudiziale del piano regolatore
anche laddove fa valere l'insufficiente distanza della strada dal bosco,
sostenendo che il rispetto di un'adeguata distanza minima dalla foresta è
prevista dal preminente diritto federale (cfr. art. 17 della legge federale
sulle foreste, del 4 ottobre 1991 [LFo; RS 921.0]). Un eventuale contrasto con
il diritto superiore non è infatti di per sé determinante per poter rimettere
in discussione il piano regolatore a titolo pregiudiziale, quando, come in
concreto, non ne sono dati i presupposti. Come rettamente rilevato dalla Corte
cantonale, la variante pianificatoria con cui è stata adottata la ZEIC già
prevedeva che la parte finale della strada avrebbe confinato con l'area
boschiva, sicché un'eventuale distanza insufficiente avrebbe dovuto essere
sollevata in quella procedura. La precedente istanza non ha quindi nemmeno
violato il diritto di essere sentito della ricorrente per non avere eseguito
ulteriori accertamenti su questo tema in sede di approvazione del progetto
stradale.

Laddove accenna poi al rispetto di una distanza minima dal bosco con
riferimento ai singoli fondi inclusi nella ZEIC, la ricorrente invoca in
sostanza la distanza dal bosco che dovranno rispettare gli edifici sulle
singole particelle (art. 6 della legge cantonale sulle foreste, del 21 aprile
1998; art. 25 NAPR): ciò esula tuttavia dall'oggetto del presente litigio,
concernendo se del caso le relative procedure edilizie.

7.
7.1 La ricorrente lamenta una contraddizione pianificatoria per il fatto che la
strada sorgerebbe nella zona di protezione del paesaggio emergente, ove, giusta
l'art. 33 NAPR, non sono ammesse modifiche dell'aspetto fisico attuale, quali
in particolare le costruzioni o installazioni in contrasto con l'obiettivo di
salvaguardia dell'aspetto di località del Comune di Vernate, compresi
terrazzamenti, cinte, piantagioni inconsuete e interventi in contrasto con lo
spirito del piano regolatore. Sostiene altresì che l'opera stradale non si
integrerebbe opportunamente nel paesaggio come imporrebbe l'art. 9 NAPR.

7.2 Anche la compatibilità del tracciato pianificato con la zona di protezione
del paesaggio emergente, alla quale esso si sovrappone, concerne la procedura
pianificatoria. Nella risoluzione di approvazione della ZEIC, il Governo ha al
riguardo ritenuto la strada "sufficientemente integrata nel contesto
territoriale", sicché un eventuale contrasto con la zona di protezione del
paesaggio avrebbe dovuto essere censurato nell'ambito di quella procedura.
D'altra parte, la Corte cantonale ha accertato in modo non arbitrario che anche
la necessità di realizzare un muro di sostegno in corrispondenza del ciglio a
valle della curva risultava già in sede pianificatoria, il manufatto essendo
evidenziato da una doppia linea nelle rappresentazioni grafiche del piano
regolatore. Nella misura in cui fosse legittimata a invocarla, pure la censura
concernente l'aspetto estetico e l'inserimento nel paesaggio del muro di
sostegno avrebbero dovuto essere proposte nella procedura pianificatoria.

8.
8.1 Secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe ritenuto a torto che il
muro destinato a sostenere la strada, alto oltre 5 m, non soggiace ai limiti
previsti dall'art. 50 cpv. 5 NAPR per i manufatti nella ZEIC, segnatamente
all'altezza massima di 1,50 m prevista per i muri di cinta o di sostegno delle
eventuali balze.

8.2 L'art. 50 NAPR disciplina l'edificazione nella ZEIC. Il cpv. 4 della
disposizione regola i parametri edificatori relativi agli edifici ammessi in
tale zona, mentre il cpv. 5 stabilisce ulteriori prescrizioni quali l'obbligo
di allineamento delle costruzioni, l'orientamento dei tetti e la tipologia
delle coperture, le caratteristiche dei serramenti esterni e dei balconi,
nonché, come visto, l'altezza massima (1,50 m) dei muri di cinta o di sostegno
delle eventuali balze. Alla luce del tenore della norma e del fatto che tali
vincoli renderebbero in sostanza inattuabile la realizzazione del tracciato già
pianificato, è in modo tutt'altro che insostenibile che la Corte cantonale li
ha ritenuti applicabili soltanto agli edifici che sorgeranno nella ZEIC e non
alla strada di urbanizzazione. Il semplice fatto che la norma non esclude
esplicitamente l'opera stradale dal suo campo di applicazione non basta di
certo a fare ritenere arbitraria l'interpretazione della Corte cantonale,
fondata su motivi oggettivi e ragionevoli.

9.
La ricorrente sostiene che degli alberi di alto fusto esistenti nel comparto
ZEIC sarebbero stati abbattuti senza l'autorizzazione prevista dall'art. 24
NAPR. Secondo questa disposizione, le nuove costruzioni devono rispettare gli
alberi pregiati e di alto fusto protetti dall'inventario allestito dal
Municipio giusta l'art. 29 cpv. 2 lett. d LALPT e il taglio degli stessi è
soggetto a licenza. Invocando a titolo generico la tutela di alberi protetti,
la ricorrente presenta tuttavia il gravame nell'interesse generale, ciò a cui
non è tuttavia abilitata mancandole un interesse degno di protezione al
riguardo (cfr. consid. 1.2). Né essa dimostra che il progetto stradale avrebbe
toccato alberi protetti inseriti nel suddetto inventario. In tali circostanze,
la censura non deve essere esaminata oltre.
Nella misura in cui la constatazione della Corte cantonale, che ha negato
l'abbattimento di alberi inclusi nell'inventario, non è adeguatamente censurata
d'arbitrio, nemmeno la rinuncia ad eseguire accertamenti sul rilascio di
possibili autorizzazioni a tagliarli viola il diritto di essere sentito della
ricorrente.

10.

10.1 La ricorrente critica infine il progetto di riversare nel riale vicino le
acque di scarico del fondo stradale. Sostiene che si tratterebbe di acque
inquinate e ritiene comunque insufficienti i previsti pozzetti di rottura
destinati a ridurre l'energia cinetica del deflusso. Lamenta accertamenti
carenti al riguardo e ribadisce la necessità di eseguire una perizia sulla
capacità di deflusso del riale non basata sulle precipitazioni registrate nella
città di Lugano, ma su quelle locali.

10.2 Limitandosi a sostenere che le acque meteoriche della strada sarebbero
inquinate, la ricorrente non fa valere, conformemente alle citate esigenze di
motivazione, una violazione della legge federale sulla protezione delle acque,
del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20). Essa disattende inoltre che, secondo
l'art. 3 cpv. 3 lett. b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28
ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201), in linea di principio, l'acqua piovana che
scorre da superfici edificate o rinforzate va considerata acqua di scarico non
inquinata se proviene segnatamente da strade su cui non vengono scaricate,
lavorate e depositate ingenti quantità di sostanze suscettibili di inquinare le
acque. In concreto, trattandosi peraltro di un breve tratto stradale con un
transito ridotto, limitato all'accesso a una decina di fondi edificabili, non
sono seriamente prospettate circostanze particolari che lascerebbero presagire
il contrario e che imporrebbero approfondimenti sulla qualità dell'acqua.

10.3 Giusta l'art. 7 cpv. 2 LPAc le acque non inquinate devono essere eliminate
mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le
condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in un'acqua
superficiale. In tal caso, occorre provvedere per quanto possibile affinché, in
caso di grande afflusso, misure di ritenuta, consentano di fare defluire
l'acqua in modo regolare.
Il progetto litigioso prevede di immettere le acque meteoriche del fondo
stradale nel riale a sud-est del comparto ZEIC e contempla, quali misure di
ritenuta, la realizzazione di pozzetti di rottura, destinati a ridurre
l'energia cinetica del deflusso, e il consolidamento del fondo in sassi in
corrispondenza del punto d'immissione. L'intervento è stato esaminato dalla
Sezione cantonale per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e la
prevista immissione nel riale è stata preavvisata favorevolmente dall'Ufficio
cantonale dei corsi d'acqua. La ricorrente solleva dubbi sull'adeguatezza delle
misure di ritenuta adottate, prospettando l'attuazione di provvedimenti pure
nell'alveo del riale e criticando il calcolo idraulico eseguito sulla base
delle precipitazioni registrate a Lugano. Non spetta tuttavia al Tribunale
federale, adito con un ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale è
possibile fare valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF),
in cui rientrano sì l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento ma non
l'adeguatezza della decisione impugnata, statuire sull'idoneità della soluzione
prevista. Questa Corte d'altra parte si impone un certo riserbo quando, come è
qui il caso, sono in discussione questioni tecniche e la valutazione di
situazioni locali meglio conosciute dall'autorità cantonale (DTF 129 I 337
consid. 4.1; sentenza 1E.9/2005 dell'11 gennaio 2006, consid. 4, in: RtiD
II-2006, n. 37, pag. 174 segg.). In concreto, il calcolo idraulico, che riveste
un carattere prettamente tecnico, è fondato su criteri oggettivi ed è stato
esaminato dall'autorità cantonale competente, la quale non ha sollevato
obiezioni al riguardo. Il semplice fatto che sia stato allestito sulla base
delle precipitazioni registrate a Lugano, a una distanza di pochi chilometri da
Vernate, non risulta insostenibile e non costituisce una lacuna o una
manchevolezza tale da mettere in dubbio il piano di smaltimento delle acque di
scarico. Tenuto altresì conto della portata tutto sommato limitata del
progetto, non si può ragionevolmente ritenere che la Corte cantonale ha
ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento ritenendo sufficienti le
misure di ritenuta adottate. In tali circostanze, essa non ha quindi nemmeno
violato il diritto di essere sentito della ricorrente rinunciando ad assumere
ulteriori prove per quanto concerne la protezione delle acque.

11.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste
a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non possono essere attribuite
ripetibili al Comune di Vernate (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117 consid. 7).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Divisione delle costruzioni
del Dipartimento del territorio e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino.

Losanna, 2 dicembre 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni