Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.249/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_249/2008 /biz

Sentenza del 9 giugno 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Reeb,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
B.________AG,
ricorrenti,
patrocinate dall'avv. dr. Lucien W. Valloni,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 maggio 2008 dalla II Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
L'8 maggio 2001 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia aveva
presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia
penale, completata nel 2001 e nel 2003, nell'ambito di un procedimento penale
avviato nei confronti di A.________ e altre persone per titolo di associazione
a delinquere(art. 416 CP italiano), ricettazione (art. 648 CP italiano) e furto
di beni culturali. Gli indagati avrebbero trafugato reperti archeologici da
aree italiane protette, con conseguente occultamento e immissione sul mercato
illecito nazionale e internazionale. Con decisioni del giugno e del luglio
2001, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ammesso la domanda e ordinato
il sequestro di documenti e di referti presso la B.________AG e di reperti
archeologici e di altri beni culturali individuati nell'ambito della procedura
estradizionale a carico di A.________.

B.
Nel frattempo, con sentenza 1A.211/2002 del 31 gennaio 2003, il Tribunale
federale, ritenuto che non si era in presenza di un'organizzazione criminale ai
sensi dell'art. 260ter CP e che in relazione all'ipotesi del reato di
ricettazione non era adempiuto il requisito della doppia punibilità in quanto
non dimostrato, per il tramite di una perizia, che si trattasse di antichità di
notevole pregio scientifico, aveva negato l'estradizione di A.________.

Con decisione di chiusura del 4 febbraio 2008, il Ministero pubblico ha
ordinato la trasmissione all'Italia delle risultanze di intercettazioni
telefoniche, di documenti sequestrati nel quadro della procedura estradizionale
e ha mantenuto il sequestro dei reperti archeologici.

C.
La II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, adita da
A.________ e dalla B.________AG, con giudizio del 16 maggio 2008 ha respinto in
quanto ammissibile un loro ricorso.

D.
Avverso questa decisione A.________ e la B.________AG presentano un ricorso al
Tribunale federale. Chiedono di essere poste al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio e, in via provvisionale, dopo la relativa
decisione, la restituzione per inosservanza del termine di ricorso, nonchè, nel
merito, di annullare la decisione impugnata unitamente a quella del Ministero
pubblico.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 La presente decisione è redatta nella lingua della decisione impugnata,
cioè in italiano (art. 54 cpv. 1 LTF).

1.2 In via preliminare le ricorrenti chiedono di restituire loro il termine di
ricorso di 10 giorni (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF) a far tempo dalla decisione
sulla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, allo
scopo di motivare in maniera più approfondita il gravame. Ciò poiché l'attuale
patrocinatore non le ha rappresentate dinanzi all'istanza inferiore e il legale
precedente, contrariamente a un asserito accordo, avrebbe rinunciato a
introdurre il gravame. La ricorrente avrebbe quindi contattato il legale
soltanto l'ultimo giorno del termine ricorsuale: egli avrebbe pertanto avuto
solo un giorno a disposizione per redigere il ricorso.
1.2.1 Con questa argomentazione le ricorrenti, che neppure richiamano l'art. 50
LTF relativo alla restituzione per inosservanza e la relativa severa prassi,
non dimostrano affatto che sarebbero state impedite - senza loro colpa - di
agire entro il termine ricorsuale. Esse hanno del resto presentato un ricorso
di 22 pagine. D'altra parte, l'agire del precedente legale dev'essere ascritto
alle ricorrenti (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a, relativo all'analogo,
previgente art. 35 OG). Egli non aveva alcun impedimento ad agire e, tenuto
conto del notorio breve termine di ricorso, occorreva adottare tempestivamente
le necessarie misure (Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in Basler Kommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 7 all'art. 50; cfr. sentenza 6S.54/2006
del 2 novembre 2006 consid. 2.2.1; DTF 114 II 181 consid. 2 pag. 183; 106 II
173 consid. 1).
1.2.2 Ciò vale a maggior ragione poiché nell'ambito dell'assistenza giudiziaria
internazionale la facoltà di presentare una memoria integrativa ai sensi
dell'art. 43 LTF - richiesta peraltro neppure formulata dalle ricorrenti - non
costituisce la regola e viene concessa, di massima, soltanto eccezionalmente e
non tanto in considerazione della mole dell'incarto, alla quale accennano le
ricorrenti, ma piuttosto a causa della molteplicità e delle difficoltà delle
questioni di fatto e di diritto che si pongono: condizioni non addotte e non
adempiute nella fattispecie (DTF 133 IV 271 consid. 2.1). Ne segue che la
domanda di restituzione per inosservanza dev'essere respinta.

1.3 Le ricorrenti chiedono di essere poste al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio e postulano che detta decisione sia presa
prima di procedere all'esame del ricorso, poiché non si potrebbe pretendere
ch'esse si assumino ingenti spese prima di avere chiarezza in merito. Ora,
ricordato che di massima le persone giuridiche non hanno diritto all'assistenza
giudiziaria (DTF 131 II 306 consid. 5.2.1 e riferimenti), quesito sul quale le
ricorrenti non si esprimono, dinanzi all'istanza precedente esse non l'hanno
chiesta, sebbene, al loro dire, la loro indigenza già sussistesse all'epoca, e
hanno versato (accennando in questa sede all'assunzione di un credito)
l'anticipo richiesto di fr. 10'000.--: l'asserita indigenza, non parrebbe
quindi manifesta. La questione non deve comunque essere esaminata oltre. La
domanda dev'essere infatti respinta, già perché il ricorso non aveva
chiaramente possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF), ritenuto che non è
stato dimostrato l'adempimento delle condizioni previste dall'art. 84 LTF,
norma neppure richiamata dalle ricorrenti.

2.
2.1 Infatti, secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo
dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è
ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la
comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un
caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un
caso particolarmente importante laddove vi sono motivi per ritenere che sono
stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero
presenta gravi lacune (cpv. 2). Questa disposizione persegue lo scopo di
limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito
dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 133 IV
132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso
particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, condizione come si vedrà non
realizzata in concreto, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di
apprezzamento (cfr. sentenza 1C_205/2007 del 18 dicembre 2007, consid. 1.3.1 e
rinvio, destinata a pubblicazione).

2.2 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella composizione
di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle
condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è
motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

2.3 Nel merito, le ricorrenti in sostanza fanno valere che, dopo il rifiuto
dell'estradizione di A.________ da parte del Tribunale federale (sentenza
1A.211/2002 del 31 gennaio 2003), i reperti litigiosi non avrebbero più potuto
essere oggetto di una nuova decisione di sequestro, visto che, al loro dire, si
tratterebbe della medesima procedura. La censura è imprecisa. In effetti,
nell'invocata sentenza il Tribunale federale si era espresso unicamente
sull'estradizione e non anche, in assenza di una siffatta decisione, sulla
consegna degli oggetti sequestrati in tale ambito (vedi Fatti C della citata
sentenza). Certo, il Tribunale federale aveva nondimeno ritenuto
l'inadempimento del requisito della doppia punibilità sia riguardo al reato di
organizzazione criminale sia a quello di ricettazione, poiché era dubbio che i
reperti litigiosi provenissero, rispettivamente fossero stati importati
illegalmente dall'Italia, dimostrazione che avrebbe potuto essere apportata per
il tramite di una perizia. Ora, nella decisione impugnata, la II Corte dei
reclami penali, contrariamente all'assunto ricorsuale, ha esaminato
l'adempimento del requisito della doppia punibilità, tenendo conto delle
considerazioni espresse dal Tribunale federale nel 2003, ritenendo in primo
luogo, che sotto il profilo del diritto svizzero i fatti rimproverati agli
accusati sarebbero punibili sulla base dell'art. 24 della legge federale del 20
giugno 2003 sul trasferimento internazionale di beni culturali (LTBC; RS 444.1;
cfr. anche l'art. 23) e ricordando, rettamente, che nel quadro dell'assistenza
la condizione della doppia punibilità va esaminata, secondo la costante prassi,
sulla base delle norme vigenti al momento della decisione sull'assistenza (DTF
129 II 462 consid. 4.3 con riferimenti anche alla dottrina). L'accenno
ricorsuale all'art. 33 LTBC, concernente l'irretroattività di questa legge agli
acquisti effettuati prima della sua entrata in vigore non è quindi applicabile
in materia di assistenza giudiziaria internazionale (in tal senso Giorgio
Bomio, Le rôle de l'entraide pénale internationale dans le domaine des biens
culturels, in: Marc-André Renold/Pierre Gabus/Jacques De Werra [ed.],
Criminalité, blanchiment et nouvelles réglementations en matière de transfert
de biens culturels, Ginevra 2006, pag. 101 segg., 116 in alto; in senso
contrario, ma senza riferimento alla citata giurisprudenza, Pierre Gabus/
Marc-André Renold, Commentaire LTBC, Ginevra 2006, n. 10 all'art. 23 e n. 26
all'art. 33).

2.4 Insistendo inoltre sul fatto che sarebbe stata disattesa una decisione del
Tribunale federale passata in giudicato, le ricorrenti disattendono che in
quell'ambito la consegna dei reperti in discussione esulava dall'oggetto del
litigio, che nell'ambito dell'altra ("piccola") assistenza il requisito della
doppia punibilità ha un'altra portata e che la forza di cosa giudicata nel
quadro dell'assistenza è relativa (cfr. DTF 121 II 93; sentenza 1A.290/2000 del
20 febbraio 2001 consid. 2a).
Nella decisione del 31 gennaio 2003 il Tribunale federale aveva negato
l'estradizione della ricorrente perché non era chiaro se si trattasse di
reperti archeologici di grande valore scientifico provenienti dall'Italia, ciò
che avrebbe potuto essere verificato sulla base di una perizia. Ora, nella
decisione impugnata si sottolinea che nel frattempo è stata allestita una
perizia, la quale ha accertato la sicura provenienza dal territorio italiano
della maggior parte dei reperti sequestrati, in stragrande maggioranza poi
dissequestrati proprio in seguito alle relative risultanze. Con le loro
argomentazioni le ricorrenti parrebbero misconoscere che l'applicabilità del
principio della doppia punibilità nell'ambito della cosiddetta altra
assistenza, secondo gli art. 63 e segg. AIMP, si fonda su un concetto diverso
da quello vigente per l'estradizione (sentenza 1C_138/2007 del 17 luglio 2007
consid. 2.3.2 e 2.3.4, apparsa parzialmente in SJ 2007 I pag. 576; DTF 124 II
184 consid. 4b/cc).

2.5 Ne segue che la decisione impugnata non riguarda un caso particolarmente
importante. Le ricorrenti non spiegano infatti, come incombeva loro secondo
l'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali motivi la causa adempirebbe le condizioni di un
caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF. Non sono d'altra
parte ravvisabili motivi per ritenere che sarebbero stati violati elementari
principi procedurali, né il giudizio impugnato si scosta dalla giurisprudenza
costante né solleva una questione giuridica di principio (cfr. DTF 133 IV 131
consid. 3).

3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie, la domanda di
assistenza giudiziaria dovendo essere respinta, seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di restituzione del termine è respinta.

2.
Il ricorso è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.--sono poste a carico delle ricorrenti.

4.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico del
Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria
internazionale.
Losanna, 9 giugno 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri