Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.205/2008
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_205/2008 /biz

Sentenza del 27 ottobre 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Marco Garbani,

contro

Municipio di Tegna, 6652 Tegna,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
opponenti.

Oggetto
ordine di rimozione di un cartello pubblicitario,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 marzo
2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 18 aprile 1997 A.________, titolare dell'albergo "Residenza Al Fiume", ha
chiesto alla competente autorità cantonale il permesso di posare in territorio
del Comune di Tegna, all'altezza dell'intersezione della strada cantonale con
via al Pozz, un'insegna di 120 per 80 cm con la dicitura "Al Fiume RESIDENZA
Pensione - Camere - Zimmer - Chambres - Rooms", i relativi recapiti telefonici
e una freccia indicante la direzione da seguire per raggiungere l'albergo.
Preso atto dei preavvisi favorevoli del Municipio di Tegna e della Polizia
cantonale, il 12 maggio 1997 l'autorità cantonale ha rilasciato
l'autorizzazione richiesta.

B.
Con una decisione del 29 marzo 2007, fondata sulla clausola generale di
polizia, il Municipio di Tegna ha ordinato a A.________ di togliere l'insegna
poiché ostruiva la visuale ai conducenti che si immettevano sulla strada
cantonale. Adito dall'istante, il 15 maggio 2007 il Consiglio di Stato del
Cantone Ticino ha annullato la risoluzione municipale, non ritenendo dati gli
estremi per un provvedimento di polizia.

C.
Con un'ulteriore decisione, del 13 aprile 2007, il Municipio di Tegna ha
nuovamente ordinato all'interessato di rimuovere l'insegna entro 15 giorni,
siccome la stessa, per forma, dimensioni e testo, non era più conforme alla
legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 allora in
vigore e all'ordinanza federale sulla segnaletica stradale, del 5 settembre
1979. Questa decisione è stata confermata il 21 novembre 2007 dal Consiglio di
Stato su ricorso di A.________.

D.
Con sentenza del 14 marzo 2008 il Tribunale cantonale amministrativo ha
parzialmente accolto un ricorso di A.________ contro la decisione governativa,
nel senso che il termine entro il quale rimuovere l'insegna è stato fissato al
20 aprile 2009. La Corte cantonale ha ritenuto il cartello in oggetto non
conforme alle esigenze del diritto federale in materia di indicatori di
direzione per gli alberghi, rilevando tuttavia che la nuova legge cantonale
sugli impianti pubblicitari, del 26 febbraio 2007, entrata in vigore il 20
aprile 2007, prevedeva all'art. 11 un termine di due anni dall'entrata in
vigore per adattare o rimuovere gli impianti esistenti in contrasto con le
nuove disposizioni.

E.
A.________ impugna con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Lamenta essenzialmente la
mancanza di una base legale per ordinare la rimozione dell'insegna. Dei motivi
si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

F.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza, mentre il Consiglio di
Stato e il Municipio di Tegna si rimettono al giudizio del Tribunale federale.
Invitato ad esprimersi sul gravame, l'Ufficio federale delle strade condivide
il giudizio impugnato, precisando che il cartello litigioso costituirebbe una
pubblicità stradale da vietare perché potrebbe compromettere la sicurezza della
circolazione. Il ricorrente ha presentato il 12 settembre 2008 le sue
osservazioni alla risposta dell'Ufficio federale delle strade.

Diritto:

1.
1.1 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che ha sostanzialmente confermato la rimozione dell'insegna sulla
base di disposizioni del diritto pubblico, il ricorso in materia di diritto
pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86
cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.

1.2 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore
(art. 89 cpv. 1 lett. a LTF). Quale titolare dell'albergo pubblicizzato
dall'insegna e destinatario dell'ordine di rimuoverla, egli è direttamente
toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF). La sua
legittimazione a ricorrere è quindi data.

1.3 Nelle sue osservazioni alla risposta dell'Ufficio federale delle strade, il
ricorrente chiede di potere visionare il materiale, in particolare fotografico,
su cui si sarebbe fondata l'autorità federale e di prendervi posizione.
Tuttavia, non risulta che l'autorità federale abbia considerato altri atti
oltre quelli dell'incarto, comprendente anche le fotografie prodotte dal
ricorrente medesimo nella procedura cantonale. Essa non ha prodotto alcuna
nuova prova in questa sede, sicché la richiesta è priva di oggetto e non v'è
motivo di darvi seguito. Nelle osservazioni, il ricorrente si è comunque potuto
esprimere sull'argomentazione dell'autorità federale riguardante la pretesa
riduzione dell'efficacia della segnaletica situata accanto all'insegna
litigiosa, del resto irrilevante per l'esito del presente giudizio.

2.
2.1 Il ricorrente rileva che la norma dell'Associazione svizzera dei
professionisti della strada (VSS) SN 640 828 concernente gli indicatori di
direzione per gli alberghi (versione novembre 1979) non sarebbe né pubblicata
né disponibile in italiano. Essa non costituirebbe pertanto una valida base
legale per ordinare la rimozione del cartello litigioso, che oltretutto è stato
posato dopo la sua entrata in vigore. Il ricorrente osserva inoltre che
l'insegna sarebbe di natura esclusivamente pubblicitaria e che l'autorità non
avrebbe finora riscontrato alcun pericolo per la sicurezza della circolazione
stradale. Un indicatore di direzione per il suo esercizio pubblico, conforme
alla citata norma VSS, esisterebbe peraltro a pochi metri di distanza
dall'insegna pubblicitaria litigiosa, sicché non avrebbe senso rimuoverla per
collocare un secondo indicatore di direzione identico a quello già esistente.

2.2 Contrariamente all'opinione del ricorrente, che accenna soltanto brevemente
a una violazione del diritto di essere sentito, la Corte cantonale ha
sufficientemente motivato la propria sentenza, esponendo le ragioni per cui ha
ritenuto il cartello non conforme al diritto. Il ricorrente ha d'altra parte
potuto contestare in questa sede tale difformità, presentando tutte le
argomentazioni a sostegno del mantenimento dell'insegna. La motivazione addotta
dai giudici cantonali non è invero del tutto precisa, ma ciò concerne
l'applicazione del diritto materiale e non comporta di per sé una violazione
dell'invocata garanzia costituzionale (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b-c). Né la
Corte cantonale ha accertato in modo manifestamente inesatto i fatti alla base
del giudizio: la descrizione dell'ubicazione e delle caratteristiche del
cartello litigioso corrisponde agli atti ed emerge chiaramente dalle fotografie
prodotte dal ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato. La presenza di un
indicatore di direzione per l'esercizio pubblico del ricorrente conforme alla
citata norma VSS sul lato opposto di via al Pozz non è invero stata
esplicitamente rilevata dalla precedente istanza, ma può essere qui
riconosciuta pur non essendo decisiva per l'esito del giudizio.

2.3 Certo, il cartello litigioso non è conforme alla norma VSS SN 640 828
concernente gli indicatori di direzione per gli alberghi. Non è però questa
norma a vietarne l'esposizione. Il divieto è piuttosto basato sul fatto che
tale cartello costituisce una pubblicità stradale che potrebbe compromettere la
sicurezza della circolazione secondo gli art. 6 della legge federale sulla
circolazione stradale, del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 96
dell'ordinanza sulla segnaletica stradale, del 5 settembre 1979 (OSStr; RS
741.21).
In effetti, giusta l'art. 6 cpv. 1 LCStr, la pubblicità e gli altri annunci che
potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero
altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare
distogliendo l'attenzione degli utenti della strada, sono proibiti sulle strade
aperte alla circolazione dei veicoli a motore o dei velocipedi e in prossimità
di esse. Questa disposizione è concretizzata dagli art. 95 segg. OSStr, che
sono in vigore con un nuovo tenore dal 1° marzo 2006 (modifica del 17 agosto
2005; RU 2005 4495). Quale pubblicità stradale, la cui posa o modifica è
soggetta all'autorizzazione dell'autorità competente in base al diritto
cantonale (cfr. art. 99 cpv. 1 OSStr), sono considerati tutte le forme
pubblicitarie e altri annunci mediante scritte, immagini, luci, suoni ecc.
collocati nel campo di percezione dei conducenti di veicoli mentre devono
prestare la loro attenzione al traffico (cfr. art. 95 cpv. 1 OSStr). L'art. 96
cpv. 1 OSStr, nella versione attuale, specifica in quali situazioni la
pubblicità stradale è vietata, elencando dalla lett. a alla lett. d una serie
non esaustiva di circostanze in cui deve di principio essere ammesso un
possibile pregiudizio per la sicurezza della strada. L'art. 96 cpv. 2 OSStr,
pure nel tenore vigente, indica i casi in cui la pubblicità stradale è sempre
vietata, escludendo sin dall'inizio che un'autorizzazione possa entrare in
considerazione. È questo in particolare il caso della pubblicità stradale che
contiene segnali o elementi aventi la funzione di indicatori di direzione (art.
96 cpv. 2 lett. d OSStr).

2.4 Ora, è pacifico che il cartello litigioso costituisce una pubblicità
stradale, essendo destinato ad attirare l'attenzione dei conducenti che
circolano sulla strada cantonale. Lo riconosce del resto esplicitamente il
ricorrente medesimo, rilevando altresì che la natura pubblicitaria sarebbe
confermata dalla presenza, proprio dirimpetto, di un indicatore che già ha
funzione di direzione. È altrettanto pacifico che l'insegna contestata indica
pure chiaramente, mediante una freccia, la direzione da seguire per raggiungere
l'esercizio pubblico: essa realizza pertanto gli estremi di una pubblicità
stradale che contiene segnali o elementi aventi la funzione di indicatori di
direzione ed è quindi vietata in applicazione dell'art. 96 cpv. 2 lett. d
OSStr.

2.5 Il ricorrente non fa valere la violazione di questa disposizione del
diritto federale, tantomeno con una motivazione conforme alle esigenze
dell'art. 42 cpv. 2 LTF (cfr., sull'obbligo di motivazione, DTF 133 II 249
consid. 1.4.1). Come visto, egli contesta essenzialmente l'applicazione della
norma VSS concernente gli indicatori di direzione per gli alberghi, la quale
non è però determinante per l'esito della causa. Laddove accenna poi
genericamente alla violazione della garanzia della proprietà, della libertà
economica e della protezione dall'arbitrio, lamentandosi per il fatto che
l'ordine di rimuovere il cartello interverrebbe dopo dieci anni dal rilascio di
una regolare autorizzazione a proprio nome, il ricorrente disattende nuovamente
che il divieto di esporre tale pubblicità è giustificato dall'art. 96 cpv. 2
lett. d OSStr, disposizione entrata in vigore soltanto il 1° marzo 2006.
L'applicazione del nuovo diritto a situazioni che hanno avuto origine sotto una
precedente normativa, ma perdurano ancora dopo la modifica legislativa, è di
massima ammissibile dal profilo costituzionale, se non va ad intaccare dei
diritti acquisiti (DTF 133 II 97 consid. 4.1, 126 V 134 consid. 4a e rispettivi
rinvii). Al riguardo, il ricorrente non sostiene, riferendosi al principio
della buona fede, che la competente autorità gli avrebbe rilasciato
un'assicurazione concreta relativa alla possibilità di mantenere comunque in
futuro il cartello con le attuali caratteristiche. Né egli adduce una
violazione dell'OSStr, segnatamente delle sue disposizioni finali, o dell'art.
11 della legge cantonale sugli impianti pubblicitari applicato dalla Corte
cantonale.

2.6 D'altra parte, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la
restrizione dei diritti fondamentali stabilita dalle disposizioni federali
sulla pubblicità stradale (art. 95 segg. OSStr) è di massima giustificata
dall'interesse pubblico e rispettosa del principio della proporzionalità (art.
36 cpv. 2 e 3 Cost.; sentenza 6P.62/2007 del 27 ottobre 2007, consid. 3.4).
Scopo dell'art. 6 LCStr è la sicurezza della circolazione, segnatamente dagli
effetti di disturbo di natura ottica (DTF 99 Ib 377 consid. 2). Concordemente
con la volontà del legislatore, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 6 cpv.
1 LCStr, rispettivamente dell'art. 96 OSStr, il Tribunale federale attribuisce
di principio una grande importanza all'aspetto della sicurezza della
circolazione rispetto agli interessi economici, convalidando la prassi
restrittiva dei Cantoni nel rilasciare autorizzazioni per le insegne
pubblicitarie (cfr. sentenze 6P.62/2007, citata, consid. 3.4.1; 2A.112/2007 del
30 luglio 2007, consid. 3.3; 2A.377/2002 del 29 gennaio 2003, consid. 3.1,
pubblicata in: ZBl 104/2003 pag. 662 segg.). La possibilità di reclamizzare il
proprio esercizio pubblico rientra certo nella sfera di protezione della
libertà economica (art. 27 Cost.), ma la limitazione della pubblicità stradale
stabilita dalle citate disposizioni federali al fine di garantire la sicurezza
della circolazione tocca allo stesso modo tutti i concorrenti, risponde al
prevalente interesse pubblico ed è di principio proporzionata. Ciò quand'anche
nel caso specifico non si fosse ancora realizzata una situazione concreta di
pericolo (cfr. sentenza 6P.62/2007, citata, 3.4.2).

2.7 Ritenuto che il cartello in esame è inammissibile sulla base dell'art. 96
cpv. 2 lett. d OSStr, non occorre qui esaminare se, come sostiene l'Ufficio
federale delle strade, esso riduce anche l'efficacia dei segnali posti nelle
sue immediate vicinanze e debba perciò essere considerato inammissibile pure in
applicazione dell'art. 96 cpv. 1 lett. d OSStr.

3.
Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere respinto in
quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto
poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Tegna, al
Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 27 ottobre 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni