Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.167/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_167/2008

Sentenza del 30 aprile 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Raselli, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Nadir Guglielmoni,

contro

Corporazione scolastica X.________, ,
opponente, patrocinata dall'avv. Ilario Bondolfi.

Oggetto
pretese salariali,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15
novembre 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera.

Fatti:

A.
A.________ è stata assunta dalla Corporazione scolastica X.________ quale
insegnante per la scuola dell'infanzia a partire dall'anno scolastico 1988/
1989. Nei suoi compiti rientrava pure la sorveglianza della mensa scolastica
durante la pausa pranzo. Con scritto non firmato, datato 22 gennaio 1998,
l'insegnante si è dimessa con effetto al 31 gennaio 1998 dalla funzione di
sorvegliante, rinunciando al compenso previsto per tale mansione. Su richiesta
del datore di lavoro, il compito è tuttavia stato svolto sino alla fine di
quell'anno scolastico, quando è stato comunicato ai docenti che, a titolo di
prova per l'anno scolastico 1998/1999, per tale incombenza sarebbe stata
appositamente assunta una persona e che la mensa sarebbe stata usufruibile
unicamente dagli allievi. La decisione ha suscitato obiezioni da parte
dell'insegnante.

B.
Il 6 febbraio 2002 l'autorità scolastica prevedeva di incontrare A.________ per
discutere, pure in presenza dell'ispettrice delle scuole dell'infanzia, il
problema delle sue regolari assenze dall'insegnamento. L'incontro non si è però
tenuto a causa della malattia dell'interessata. Le parti si sono poi ritrovate
il 13 dicembre 2002, essenzialmente per discutere delle difficoltà create
all'insegnante da due bambini della scuola dell'infanzia. La docente è stata in
seguito inabile al lavoro al 100 % dal 10 al 28 febbraio 2003 e successivamente
ha presentato di mese in mese certificati medici che confermavano la sua
completa inabilità lavorativa fino al termine del 2003.

C.
Con decisione del 10 febbraio 2004 il Consiglio scolastico della Corporazione
scolastica, preso atto che l'interessata non poteva più continuare a garantire
l'insegnamento a causa dei suoi problemi di salute, ha sciolto il rapporto di
lavoro con A.________ per la fine dell'anno scolastico 2003/2004. L'insegnante
non ha impugnato questa decisione.

D.
Con azione del 6 marzo 2006 A.________ ha convenuto la Corporazione scolastica
dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo il
versamento di fr. 262'107.-- complessivi, oltre interessi. Tale importo era
suddiviso in fr. 226'429.-- per il danno legato a mobbing e conseguente
licenziamento abusivo, fr. 19'108.-- per la perdita di guadagno causata dalla
soppressione dell'incarico di sorvegliante della mensa, fr. 5'332.-- per il
mancato riconoscimento della gratifica per anzianità di servizio e fr.
11'238.-- per il mancato guadagno derivante dalla soppressione di una settimana
lavorativa a partire dall'anno scolastico 1998/1999.

E.
Dopo avere in particolare richiamato dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità
l'incarto AI concernente l'interessata e ordinato l'audizione testimoniale di
B.________, segretario della Corporazione scolastica, e di C.________, membro
della stessa, con sentenza del 15 novembre 2007, comunicata il 29 febbraio
2008, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto
l'azione. La Corte cantonale ha rinunciato ad assumere le ulteriori prove
richieste dall'attrice e, per quanto concerne le pretese legate all'asserito
licenziamento abusivo, ha ritenuto che sarebbe occorso impugnare la decisione
del 10 febbraio 2004. Ha comunque negato che l'interessata fosse stata oggetto
di mobbing e che la disdetta fosse abusiva, respingendo tutte le pretese
avanzate.

F.
A.________ impugna questa sentenza al Tribunale federale con un ricorso in
materia di diritto pubblico del 15 aprile 2008, chiedendo di annullarla e di
rinviare la causa alla Corte cantonale perché proceda nel senso dei
considerandi. In via subordinata, chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso che l'azione sia accolta. La ricorrente fa segnatamente valere la
violazione del diritto di essere sentita e degli art. 328 e 336 segg. CO, oltre
a quella dei principi della fedeltà contrattuale e della buona fede.

G.
La Corte cantonale e la Corporazione scolastica chiedono entrambe la reiezione
del gravame nella misura della sua ammissibilità.

Diritto:

1.
1.1 Presentato da una parte che ha partecipato al procedimento, direttamente
toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo
(art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) e diretto
contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in una causa in materia di
rapporto di lavoro di diritto pubblico concernente una controversia
patrimoniale (art. 82 lett. a in relazione con l'art. 83 lett. g LTF) da
un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Esso è
quindi di massima ammissibile. Il valore litigioso minimo previsto dall'art. 85
cpv. 1 lett. b LTF è manifestamente raggiunto.

1.2 Inoltrato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2009, della modifica
degli art. 29 cpv. 1 lett. g e 34 lett. h del regolamento del Tribunale
federale (RTF; RS 173.110.131), che ha trasferito alla prima Corte di diritto
sociale la competenza nel campo dei ricorsi concernenti il personale nel
settore pubblico (RU 2008 6415), il gravame in esame è trattato dalla prima
Corte di diritto pubblico.

1.3 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96
LTF. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo
sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le
censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di
prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime
non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1).
Inoltre, quando, come in concreto, è invocata la violazione di diritti
costituzionali del cittadino, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale
federale esamina le censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e
preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di
ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2, 133 III 393
consid. 6).
Nella misura un cui la ricorrente si limita ad elencare una serie di norme e
principi costituzionali (cfr. ricorso pag. 32), senza spiegare in che consiste
la violazione, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è
quindi inammissibile. Né esso può essere esaminato laddove la ricorrente,
richiamando genericamente l'art. 30 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU, mette in
dubbio la validità della deliberazione accennando alla partecipazione al
giudizio di un'attuaria ad hoc e a un'incongruenza tra la data della sentenza e
quella del protocollo della stessa (cfr. ricorso pag. 37). La ricorrente non
spiega infatti perché sarebbero violate le citate garanzie e disattende che la
possibilità di fare capo ad attuari ad hoc è esplicitamente prevista dall'art.
25 della legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria, del 31 agosto 2006.
Contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente, l'applicazione d'ufficio
del diritto da parte di questa Corte (art. 106 cpv. 1 LTF), non la dispensa dal
fornire una motivazione del gravame conforme ai requisiti minimi di motivazione
previsti dall'art. 42 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorso
è inoltre parimenti inammissibile ove la ricorrente fa valere la violazione
degli art. 328 e 336 segg. CO. In effetti, ritenuto che in concreto le norme
federali sono state applicate quale diritto pubblico cantonale suppletivo, la
censura di violazione del diritto federale giusta l'art. 95 lett. a LTF è
limitata alla possibilità di invocare la violazione di diritti costituzionali:
come visto, sotto questo profilo, il gravame non è però sufficientemente
motivato (cfr. sentenze 1C_59/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 e 1C_195/
2007 del 17 dicembre 2007 consid. 4.1 e riferimenti). Non essendo quindi in
discussione l'applicazione del diritto privato federale, il richiamo dell'art.
8 CC al fine di invocare il diritto alla prova, parimenti garantito dall'art.
29 cpv. 2 Cost., è inconferente. La questione del rapporto tra queste norme si
porrebbe peraltro essenzialmente nel contesto di un ricorso in materia civile
ai sensi dell'art. 72 LTF, ciò che non è qui il caso (cfr. sentenze 5A_403/2007
del 25 ottobre 2007, consid. 3 e 5A_193/2008 del 13 maggio 2008, consid. 3.1).

2.
2.1 La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita per
il fatto che la Corte cantonale non ha assunto tutte le prove richieste e non
ha sufficientemente motivato le ragioni del rifiuto. Elenca al riguardo una
serie di documenti e testimoni che, a suo dire, avrebbero dovuto chiarire la
natura dei problemi sorti tra le parti e i veri motivi alla base della disdetta
del rapporto di lavoro. Secondo la ricorrente, il rifiuto sarebbe altresì
lesivo del principio della parità di trattamento e dell'art. 37 della legge
sulla giustizia amministrativa nel Cantone dei Grigioni, del 9 aprile 1967
(LTA), allora in vigore, secondo cui i fatti vanno accertati d'ufficio e le
parti hanno da cooperare all'accertamento in quanto ciò si possa pretendere da
esse.

2.2 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2
Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di
offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di
partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella
misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa, 124
I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Tale diritto non impedisce tuttavia
all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste,
se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione.
Nell'ambito di questa valutazione, all'autorità compete un vasto margine di
apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF
131 I 153 consid. 3, 124 I 208 consid. 4a, 115 Ia 8 consid. 3a, 97 consid. 5b
pag. 101, 106 Ia 161 consid. 2b in fine; sentenza 1C_151/2007 dell'11 ottobre
2007, consid. 2.2, in: RtiD I-2008, n. 6, pag. 559 segg.).

2.3 La Corte cantonale ha innanzitutto precisato di non essere di per sé tenuta
ad esaminare nell'ambito della procedura dell'azione la fondatezza della
disdetta del rapporto di lavoro, che spettava alla ricorrente impugnare
tempestivamente nel caso in cui la considerasse abusiva. Questa conclusione non
è arbitraria ove si consideri che la decisione 10 febbraio 2004 del Consiglio
scolastico della Corporazione opponente, contenente l'indicazione del rimedio
giuridico, non era stata impugnata dalla ricorrente. Alla luce di questa
espressa rinuncia e tenuto conto del fatto che la procedura dell'azione era
circoscritta all'esame delle pretese pecuniarie derivanti dal rapporto
d'impiego, è quindi in modo sostenibile che la precedente istanza poteva di
principio rifiutare l'assunzione delle prove volte ad accertare i motivi della
disdetta. Ribadendo in questa sede i mezzi probatori addotti in sede cantonale
e asserendo genericamente che dovrebbero consentire di chiarire le circostanze
del licenziamento, la ricorrente disattende quindi che tale aspetto non è
decisivo per definire l'esito della causa.
La Corte cantonale ha comunque negato a titolo abbondanziale che la ricorrente
fosse stata oggetto di mobbing e che la disdetta fosse abusiva, fondandosi
essenzialmente su un rapporto medico peritale disposto dall'Ufficio
dell'assicurazione invalidità. Nel capitolo in cui censura la violazione del
diritto di essere sentita, la ricorrente si limita ad esporre i suoi allegati
scritti presentati dinanzi alla precedente istanza, senza tuttavia considerare
gli accertamenti eseguiti sulla base del citato rapporto, e nemmeno spiega, con
una motivazione conforme alle esposte esigenze, perché le ulteriori prove
offerte, e segnatamente i testimoni indicati, sarebbero rilevanti. Né è poi
dato di vedere per quali ragioni un approfondimento delle circostanze
dell'incontro del 13 dicembre 2002, concernente un tema specifico di gestione
scolastica, potrebbe essere idoneo a sminuire la rilevanza delle constatazioni
mediche. Pur non essendosi confrontata esplicitamente con ogni singola prova
offerta, la Corte cantonale ha sufficientemente motivato la propria decisione
di rinunciare ad assumerle, ritenendole in sostanza superflue sulla base di
quelle già disponibili e delle valutazioni esposte nei considerandi del
giudizio. In ogni modo, la ricorrente ha compreso la portata dello stesso,
avendolo diffusamente contestato in questa sede. Sotto il profilo formale del
diritto di essere sentito, il gravame è quindi infondato.

2.4 Laddove la ricorrente sostiene che il richiamo di tutta la documentazione
concernente il rapporto d'impiego avrebbe pure consentito di stabilire se la
soppressione di una settimana lavorativa fosse effettivamente avvenuta con il
consenso delle parti, essa non considera che la precedente istanza ha ritenuto
la circostanza avvalorata dall'audizione del teste Daldini e dal fatto che
l'interessata non aveva in precedenza mai sollevato pretese al riguardo. Perché
queste considerazioni sarebbero arbitrarie e imporrebbero l'assunzione di
ulteriori accertamenti, non è dato di sapere. I motivi della riduzione del
periodo di lavoro sono d'altra parte stati esposti in modo concordante anche
dall'altro testimone, con la cui deposizione la ricorrente non si confronta.

2.5 Quanto alla pretesa di fr. 5'332.-- per l'asserito mancato riconoscimento
di una gratifica per anzianità di servizio, la ricorrente non contesta in
questa sede le argomentazioni con cui la Corte cantonale ha respinto la
richiesta.

3.
3.1 La ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento delle sue dimissioni dalla
funzione di sorvegliante della mensa scolastica con effetto al 31 gennaio 1998.
Rileva che la lettera del 22 gennaio 1998 non è firmata, presenta un carattere
di stampa che non si trova in altri suoi scritti e sarebbe stata prodotta
dall'opponente soltanto in sede di causa. Il contenuto sarebbe inoltre
contraddittorio, siccome si riferirebbe a fatti del giorno dopo e
contrasterebbe con atti scritti successivi e con la deposizione del teste
C.________.

3.2 Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione
impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per
quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero
manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la
fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante
il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1, 129 I
173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii). In concreto, la ricorrente mette
sostanzialmente in dubbio l'autenticità della lettera del 22 gennaio 1998 con
cui aveva comunicato all'autorità scolastica le dimissioni dall'incarico di
sorveglianza della mensa. Essa non considera tuttavia, né si confronta, con la
dichiarazione del teste B.________, il quale ha riferito di avere ricevuto la
lettera direttamente dalla ricorrente, che gli aveva pure confermato
verbalmente il contenuto. Dal protocollo dell'interrogatorio del testimone
risulta inoltre che, su richiesta dell'autorità scolastica, l'interessata ha
comunque svolto il compito di sorveglianza fino al termine dell'anno
scolastico. Questa deposizione non contrasta né con gli scritti successivi
evocati nel gravame né con quanto riferito dal teste Daldini e la ricorrente
non spiega perché, fondandosi sulla stessa, la Corte cantonale sarebbe incorsa
nell'arbitrio o avrebbe operato deduzioni insostenibili.

3.3 La ricorrente rimprovera pure alla Corte cantonale di non averle
riconosciuto, siccome non comprovato, il pregiudizio causato dalla mancata
possibilità, prevista sia dal contratto sia dall'ordinamento scolastico, di
continuare ad usufruire della mensa scolastica. Sostiene, che i giudici
cantonali avrebbero avuto tutti gli elementi per potere statuire sulla
richiesta, ritenuto ch'essa aveva indicato un importo di fr. 8.-- per pasto,
che il periodo di disdetta sarebbe stato di almeno tre mesi e che un pranzo
consumato al ristorante sarebbe costato almeno il doppio.
La Corte cantonale ha rilevato che il diniego di consumare i pasti presso la
mensa scolastica comportava la modifica del contratto di lavoro ed avrebbe
pertanto dovuto rispettare i termini di disdetta. Nella fattispecie, il
provvedimento era comunque stato adottato nel corso del mese di giugno, con
effetto a partire dal nuovo anno scolastico iniziato nel settembre successivo.
L'eventuale maggior spesa per la ricorrente sarebbe quindi limitata al periodo
di disdetta eccedente le vacanze, riguardo al quale la ricorrente non aveva
tuttavia quantificato la differenza tra il costo della consumazione alla mensa
e l'ammontare pagato per gli eventuali pasti sostitutivi. Premesso che la
ricorrente non fa valere l'applicazione arbitraria dell'art. 37 LTA, che le
imponeva di cooperare all'accertamento dei fatti, e considerato ch'essa aveva
semplicemente indicato nell'azione un importo di fr. 8.-- per pasto, senza
ulteriori specificazioni ed eseguendo un calcolo imprecisato, non può tutto
sommato essere rimproverato alla Corte cantonale di avere pronunciato una
decisione manifestamente insostenibile ritenendo non sufficientemente
documentata la pretesa.

4.
La ricorrente lamenta la violazione degli art. 328 e 336 segg. CO, richiamando
altresì una serie di norme costituzionali. Rimprovera alla Corte cantonale di
avere negato un caso di mobbing, basandosi su un'interpretazione arbitraria del
rapporto medico peritale, e reputa inoltre disattesi gli obblighi contrattuali,
che le garantirebbero il versamento dello stipendio per due anni in caso di
malattia.
Premesso che, come visto, nella misura in cui richiama le citate disposizioni
del diritto privato federale accennando semplicemente alla violazione di
diritti costituzionali il gravame non adempie le esigenze di motivazione
previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (cfr. consid. 1.3), nel
sollevare le citate censure la ricorrente contesta in sostanza la legittimità
della disdetta, ribadendo essenzialmente ch'essa sarebbe abusiva o che sarebbe
stata data inopportunamente durante la malattia. La questione non deve essere
esaminata oltre, siccome spettava alla ricorrente impugnare se del caso la
decisione di disdetta del 10 febbraio 2004.

5.
La pubblicazione della sentenza in internet in forma anonimizzata è sufficiente
a tutelare la personalità della ricorrente (cfr., sulla prassi del Tribunale
federale in materia di pubblicazione delle sentenze, DTF 133 I 106 consid. 8).

6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). In quanto corporazione di diritto pubblico,
all'opponente non sono attribuite ripetibili della sede federale (cfr. art. 68
cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del
Cantone dei Grigioni, 1a Camera.

Losanna, 30 aprile 2009
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni