Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.154/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
1C_154/2008 /biz

Sentenza del 14 aprile 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
cancelliere Crameri.

Parti
Gianni Bergomi,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Attilio Rampini,

contro

Luciano Di Simone,
Roberto Laurenti,
opponenti,
Comune di Paradiso, rappresentato dal Municipio, 6900 Paradiso,
Comune di Agno, rappresentato dal Municipio, 6982 Agno,

Oggetto
iscrizione nel catalogo elettorale 2008 del Comune
di Paradiso,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emanata il 2 aprile
2008 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Considerando:
che nel mese di gennaio 2008 il Municipio di Paradiso ha pubblicato le nuove
iscrizioni nel catalogo elettorale 2008, nel quale risulta iscritto anche
Gianni Bergomi;
che contro questa iscrizione Luciano Di Simone e Roberto Laurenti, il 18
febbraio 2008, sono insorti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino
chiedendone lo stralcio, poiché l'interessato non sarebbe domiciliato a
Paradiso, ma ad Agno, dove risiedono la moglie e le sue figlie;
che con decisione del 2 aprile 2008 il Governo cantonale, accertato che
l'amministrazione comunale non ha operato alcuna verifica tendente ad acclarare
i presupposti necessari all'acquisizione di un domicilio effettivo e che questa
grave ed ammessa carenza non poteva essere sanata, ha rinviato gli atti di
causa al Comune di Paradiso per nuova decisione previo complemento
d'istruttoria;
che avverso questa decisione Gianni Bergomi presenta un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale (trasmesso per competenza dal Tribunale
penale federale di Bellinzona a causa di un'imprecisione nell'indirizzo: "6501
Losanna"), chiedendo, in via principale, di annullarla e, in via subordinata,
di rinviare gli atti all'Esecutivo cantonale per nuovo giudizio;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che con decreto presidenziale dell'11 aprile 2008 la domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo è stata respinta;

che la decisione impugnata, di rinvio, costituisce una decisione incidentale
che di massima non comporta per gli interessati alcun pregiudizio irreparabile
ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a della legge federale sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), questione sulla quale il
ricorrente non si esprime del tutto (DTF 133 II 409 consid. 1.2 e rinvii; 133 V
477 consid. 4.2; sentenza 1C_413/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 2.4);

che in concreto essa non implica l'esclusione dal catalogo elettorale e quindi
nemmeno l'impossibilità per il ricorrente di partecipare all'elezione, per cui
non si è in presenza di un pregiudizio irreparabile;

che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base
della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LTF e non
può quindi essere esaminato nel merito;

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 141).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 14 aprile 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri