Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 34/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

U 34/07 {T 7}

Sentenza del 4 marzo 2008
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Schäuble.

Parti
N._________, 6830 Chiasso, ricorrente, rappresentato dall'avv. Fabio Taborelli,
corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 30 novembre 2006.

Fatti:
A.
A.a In data 14 agosto 1995, N._________, nato nel 1962, all'epoca dei fatti
alle dipendenze della T._________ AG in qualità di manovale, e, in quanto tale,
assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto vittima di un
incidente della circolazione, a seguito del quale ha riportato una contusione
temporale destra, una contusione zigomatica destra e una ferita lacero-contusa
al labbro inferiore. L'INSAI ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni
di legge.

Mediante decisione del 29 agosto 1997, sostanzialmente confermata l'11 marzo
1998 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'INSAI ha
dichiarato N._________ pienamente abile al lavoro e ha chiuso il caso con
effetto all'8 settembre 1997, ritenendo che non ci fossero più postumi
dell'infortunio che necessitassero di ulteriori cure mediche. Il provvedimento
di soppressione delle prestazioni assicurative è stato confermato, in ultima
istanza, dal Tribunale federale delle assicurazioni il 4 febbraio 2000.

Il 21 maggio 2002 il Tribunale federale delle assicurazioni ha respinto una
domanda di revisione proposta dall'assicurato contro la predetta sentenza per
carenza dei presupposti legali. La Corte ha tuttavia ammesso che in virtù dei
nuovi rapporti medici allegati non si poteva escludere l'esistenza di postumi
tardivi dell'incidente in oggetto.
A.b Alla luce di quest'ultima considerazione, l'11 febbraio 2003 l'assicurato
ha fatto valere delle conseguenze tardive dell'evento infortunistico del 1995.

Mediante decisione del 18 gennaio 2005 l'INSAI ha negato ogni ulteriore obbligo
prestativo a dipendenza dell'infortunio 14 agosto 1995, ritenendo i disturbi
lamentati dall'assicurato non essere in nesso di causalità con l'evento in
esame. Statuendo sull'opposizione dell'interessato, l'assicuratore ha il 9
settembre 2005 confermato il precedente provvedimento.
B.
Adito con gravame dell'interessato, patrocinato dall'avv. Taborelli, il
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, statuendo per giudice unico,
ha sostanzialmente confermato l'operato dell'assicuratore infortuni (pronuncia
del 30 novembre 2006).
C.
Sempre patrocinato dall'avv. Taborelli, N._________ ha interposto ricorso al
Tribunale federale (fino al 31 dicembre 2006: Tribunale federale delle
assicurazioni), al quale, in annullamento del giudizio cantonale, chiede di
accertare l'esistenza di postumi tardivi in nesso causale con l'infortunio del
14 agosto 1995 e di retrocedere gli atti all'INSAI, affinché definisca il grado
di incapacità lavorativa e di guadagno, protestando spese e ripetibili.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:
1.
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata
in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato
è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta
disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
2.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono
state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione
contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Nel caso in esame, essendo controverso il
diritto a prestazioni per il periodo precedente - i primi atti medici che
attestano eventuali sequele tardive risalgono al 2000/2001 - e successivo
all'entrata in vigore della LPGA, risultano applicabili le norme in vigore fino
al 31 dicembre 2002 per quanto concerne lo stato di fatto giuridicamente
determinante realizzatosi fino a quel momento e quelle in vigore
successivamente per il periodo posteriore (DTF 130 V 445; RAMI 2004 no. U 529
pag. 572 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 192/03 del 22
giugno 2004]; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U
124/04 dell'8 novembre 2004, consid. 2).
3.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se può essere ammessa
l'insorgenza di sequele tardive riconducibili all'incidente della circolazione
del 1995, in particolare se i disturbi diagnosticati dal dott. R._________ nel
suo rapporto del 4 marzo 2004, rispettivamente quelli attestati dai medici
M.________, B.________ e G.________ nei referti prodotti dall'insorgente
nell'ambito della procedura di revisione sfociata nella sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni del 21 maggio 2002, possono essere considerati
tali.
4.
4.1
Il diritto a prestazioni a dipendenza di un infortunio presuppone in primo
luogo l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico
e il danno alla salute. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora
sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute
non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel modo in cui si è
prodotto. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una
condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra
evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi
essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il
principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende
che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri
possibile, ma essa non possa essere reputata probabile nel caso di specie, il
diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato
(DTF 129 V 177 consid. 3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1 pag. 406; 119 V 335
consid. 1 pag. 337; 118 V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate).
4.2 Il rifiuto, cresciuto in giudicato, dell'assicuratore infortuni di
concedere ulteriori prestazioni non esclude di per sé l'insorgenza successiva
di pretese che possano comunque essere ricondotte al medesimo evento. Nulla
impedisce pertanto alla persona assicurata di fare valere una ricaduta o delle
conseguenze tardive di un evento infortunistico esaminato con decisione
cresciuta in giudicato (v. art. 11 OAINF) e di chiedere nuovamente prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni (RAMI 1994 no. U 189 pag. 138 consid.
3a). Secondo la giurisprudenza è data una ricaduta quando vi è recidiva di un
danno alla salute ritenuto guarito, che necessita di un trattamento medico
rispettivamente provoca una (nuova) incapacità lavorativa. Con conseguenze
tardive si intende per contro un danno alla salute ritenuto guarito che causa,
durante un lasso di tempo prolungato, delle modifiche organiche o psichiche,
per cui si crea uno stato patologico differente. Le ricadute e le conseguenze
tardive si riferiscono quindi per definizione ad un infortunio effettivo. Esse
non giustificano perciò l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicuratore
infortuni se non esiste un nesso di causalità naturale e adeguata tra le nuove
affezioni ed il danno alla salute causato all'epoca dall'infortunio (DTF 118 V
293 consid. 2c pag. 296 e riferimenti citati; RAMI 1994 no. U 206 pag. 327
consid. 2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 35/03 del 1°
giugno 2004, consid. 2.2).
4.3 Ricadute e conseguenze tardive configurano dei casi particolari di
revisione (DTF 127 V 456 consid. 4b pag. 457; 118 V 293 consid. 2d pag. 297;
SVR 2003 UV no. 14 pag. 43 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
U 86/02 del 20 marzo 2003] consid. 4.3). Ciò significa che un'eventuale
ricaduta o conseguenza tardiva non può dare luogo a un riesame incondizionato.
Partendo dalla situazione esistente alla crescita in giudicato del
provvedimento originario, l'ammissione di una ricaduta o di conseguenze tardive
presuppone una modifica successiva delle circostanze rilevanti per il
riconoscimento del diritto invocato. Per contro il diverso apprezzamento di
fatti essenzialmente rimasti invariati non costituisce motivo sufficiente per
ammettere una ricaduta o delle conseguenze tardive (RAMI 2003 no. U 487 pag.
341 consid. 2; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
U 98/05 del 19 luglio 2005, consid. 2.2).
5.
Nel ricorso a questo Tribunale l'insorgente sostiene che l'autorità giudiziaria
cantonale si sarebbe a torto limitata ad esaminare se le vertigini di cui egli
soffre fossero da considerare conseguenze tardive, omettendo di verificare se
anche i disturbi diagnosticati dal dott. R._________, di cui né il rapporto 17
settembre 1996 dell'Ospedale X._______ né il successivo referto 12 giugno 1997
della clinica riabilitativa di Y._________ fa menzione, andassero reputati
tali.

Al riguardo, il giudice cantonale ha, contrariamente a quanto stabilito dal
Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza pronunciata il 21 maggio
2002, in seguito alla domanda di revisione processuale dell'interessato,
rilevato che le vertigini non potevano essere considerate sequele tardive, in
quanto esistevano già al momento degli accertamenti eseguiti presso l'Ospedale
X._______, malgrado fossero state oggettivate solo in seguito, tramite gli
esami eseguiti dal dott. M.________.
6.
Va preliminarmente osservato che con sentenza del 21 maggio 2002 il Tribunale
federale della assicurazioni ha stabilito in via definitiva che i disturbi
vertiginosi attestati nei rapporti medici dei dottori M.________, B.________ e
G.________, prodotti dal richiedente, non rappresentavano danni preesistenti.

Adducendo nel proprio giudizio che le affezioni citate non potevano essere
considerate sequele tardive in quanto consistevano in danni alla salute
preesistenti oggettivati solo in seguito, il giudice cantonale ha nuovamente,
seppure indirettamente, statuito sul medesimo tema contravvenendo in tale modo
al principio "ne bis in idem". La questione risulta tuttavia irrilevante, il
ricorso di N._________ dovendo in ogni caso essere respinto, per altri motivi.
7.
7.1 Per stabilire se le circostanze di fatto hanno subito una modifica
essenziale, occorre confrontare la situazione esistente al momento della
decisione su opposizione originaria dell'11 marzo 1998 con quella alla data del
provvedimento su opposizione impugnato in questa sede, emanato il 9 settembre
2005.
7.2 Nel caso in esame dagli atti dell'incarto emerge che prima della pronuncia
della decisione su opposizione dell'11 marzo 1998, con cui l'INSAI ha negato il
diritto a prestazioni a partire dall'8 settembre 1997, persistevano, dopo le
cure e gli interventi posti in atto, mal di testa, vertigini e parestesie,
motivo per cui l'assicurato è stato sottoposto ad un esame neuro-otologico
presso l'Ospedale X._______ da cui è risultata una funzione cocleovestibolare
normale e l'impossibilità di oggettivare i disturbi vertiginosi.

Dal rapporto della clinica riabilitativa di Y.________ del 12 giugno 1997
risulta altresì che i disturbi residui consistevano in durevoli mal di testa
leggeri, nervosismo, difficoltà di concentrazione, stanchezza, vertigini,
dolori ai denti e disturbi della sensibilità alla guancia destra. Tuttavia i
medici hanno escluso la presenza di concludenti deficit neurologici. Secondo
loro, i disturbi vertiginosi lamentati dall'interessato erano solo in parte
correlati ai risultati incostanti dei test dell'equilibrio. Una modesta lesione
cerebrale traumatica era soltanto possibile.
7.3 Dai rapporti prodotti dapprima a titolo di revisione processuale ed in
seguito a sostegno del riconoscimento di eventuali sequele tardive o di una
ricaduta risulta che l'assicurato a cinque anni dall'incidente soffre in primo
luogo di cervicocefalgie e di dolori alla parte destra del viso, ma anche di
disturbi vertiginosi e dell'equilibrio nonché della sintomatica visuale,
disturbi considerati cronicizzati. In particolare il dott. M.________ ha
diagnosticato una sindrome vertiginosa multisensoria posttraumatica dopo
incidente della circolazione con frattura cranica e frattura-contusione
facciale nonché modesta lesione cerebrale traumatica.

Il medico curante dott. R._________ ha a sua volta diagnosticato sindrome
cervico-cefalica e cervico-spondilogena cronica a destra più che a sinistra su
stato dopo grave trauma cranico nel 1995 e stato dopo ricostruzione chirurgica
della mascella, precisando tuttavia che si trattava di dolori non ben
oggettivabili. Egli ha pure attestato una discreta discopatia a livello C5-C6 e
dolori al braccio destro che sembravano avere origine spondilogena, sebbene
l'intero quadro clinico fosse di difficile valutazione. Il medico curante ha
quindi concluso che negli ultimi mesi il quadro clinico era tendenzialmente
peggiorato e che la fisioterapia non aveva apportato alcun miglioramento.

Il dott. C.________, specialista in chirurgia, infine, chiamato dall'INSAI a
prendere posizione sull'eventualità di una recidiva, ha precisato che il dott.
R._________ parlava tutt'al più di un peggioramento tendenziale (mentre
dovrebbe esserci un netto peggioramento, qualora venisse fatta valere una
ricaduta formale); ma ancora più importante era che il curante affermava che i
disturbi dell'assicurato non erano ben oggettivabili.
8.
8.1 Dalla documentazione medica sopra descritta emerge in primo luogo che la
diagnosticata sindrome cervico-cefalica (detta anche cervicalgia), che provoca
cefalea, vertigini, disturbi della vista e dell'udito, disturbi della
deglutizione, era già ben presente nel 1997, sebbene denominata altrimenti, e
corrisponde alla diagnosi posta nel 1996/1997 dagli specialisti interpellati.
In tal caso non si può quindi parlare di peggioramento dello stato di salute.
Lo stesso discorso vale per la diagnosi posta dal dott. M.________, il quale si
esprime del resto espressamente in termini di disturbi cronicizzati.

Nuova appare di primo acchito la diagnosi di sindrome cervico-spondilogena e
discopatia C6-C5 con dolori al braccio destro. Tuttavia il medico curante ha
attestato che i disturbi cronici non erano ben oggettivabili, che il quadro
clinico era di difficile valutazione e che il peggioramento era tendenziale,
precisando che la fisioterapia non era stata di alcun aiuto. Infine per i
disturbi addotti non è stata attestata alcuna incapacità lavorativa.

In simili condizioni non può essere ritenuto provato con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali, che, dopo la
decisione su opposizione del marzo 1998, sia subentrato un peggioramento dello
stato di salute tale da giustificare nuovamente l'erogazione di prestazioni.
Eventualmente gli atti indicano una cronicizzazione della situazione già
accertata dai curanti nel 1997, che tuttavia non necessita né di cure (in
quanto rivelatesi inefficaci) né provoca inabilità lavorativa.

Al riguardo va precisato che la manifestazione prevedibile di stati dolorosi
recidivanti nell'ambito di una situazione di salute stazionaria non è
sussumibile quale ricaduta (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
U 244/04 del 20 maggio 2005, consid. 3.2).

Va poi aggiunto che la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che se non
è verosimile, da un punto di vista della prognosi, che una cura medica esplichi
effetti durevoli, non si può parlare di un miglioramento della stato di salute
così come lo presuppone il diritto alla cura medica (sentenza precitata U 244/
04 del 20 maggio 2005, consid. 3.2). In concreto, come già accennato, oltre a
non aver richiesto l'esecuzione di cure, il medico curante ha addirittura
attestato che la fisioterapia non era stata di alcun aiuto. In simili
circostanze, anche se si fosse in presenza di un peggioramento dello stato di
salute dell'interessato, non vi sarebbe quindi alcun diritto all'esecuzione di
nuove cure.

Ne consegue che, concludere diversamente, equivarrebbe ad apprezzare
diversamente una situazione rimasta pressoché invariata.
8.2 In esito alle suesposte considerazioni, la pronunzia dell'autorità
giudiziaria cantonale merita conferma, seppur per motivi diversi da quelli
richiamati dal primo giudice.
9.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG).

In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si
possono assegnare ripetibili in favore dell'INSAI, l'assicuratore essendo un
organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 158 consid. 7 pag. 169).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 4 marzo 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble