Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 12/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

I 12/07{T 7}

Sentenza dell'11 marzo 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Meyer, Presidente,
Kernen, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Parti
F._________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Paolo Luisoni, viale Stazione
16, casella postale 1015, 6501 Bellinzona,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico
Ghiringhelli 15a, casella postale 2121, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 22 dicembre 2006.

Fatti:

A.
A.a F._________, nata nel 1971, di professione impiegata d'ufficio, in data 9
giugno 2000 è rimasta vittima di un incidente stradale a seguito del quale ha
riportato un trauma alla colonna cervicale del tipo "colpo di frusta". Le
conseguenze dell'infortunio sono state assunte dall'Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

L'assicurata, dopo un'inabilità lavorativa durante il periodo dal 12 giugno al
2 agosto 2000, ha ripreso la sua precedente attività fino al 30 settembre 2002,
quando è stata licenziata per ristrutturazione aziendale.

Il 22 ottobre 2002 l'interessata ha presentato una domanda d'indennità di
disoccupazione e il 6 aprile 2004 una richiesta di prestazioni AI per adulti
allo scopo di beneficiare di un avviamento ad altra professione o di una
rendita d'invalidità.
A.b Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI)
con decisione 25 gennaio 2005 ha negato all'interessata il diritto a
provvedimenti professionali e alla rendita. F._________, patrocinata dall'avv.
Paolo Luisoni, si è opposta alla decisione amministrativa chiedendo il
riconoscimento di un grado di incapacità lavorativa del 50% nonché l'esecuzione
di una "visita peritale multidisciplinare".

Con decisione su opposizione del 20 aprile 2005 l'UAI ha confermato il
precedente atto amministrativo.

B.
L'interessata, rappresentata dall'avv. Luisoni, si è aggravata al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino. Dopo aver segnatamente evidenziato come
l'INSAI non si fosse ancora espresso in merito al tinnito di III grado
riscontratole, ha chiesto di annullare la decisione e di rinviare gli atti
all'Ufficio AI affinché si determinasse in considerazione degli ulteriori
sviluppi del suo stato valetudinario.

Con pronuncia 22 dicembre 2006, statuendo per giudice unico, dopo aver valutato
la documentazione medica raccolta in corso di procedura, la Corte cantonale ha
respinto il ricorso per difetto di invalidità di grado pensionabile al momento
della decisione su opposizione contestata (cifra 1 del dispositivo). Nel
contempo ha però trasmesso gli atti all'Ufficio AI per accertare l'eventuale
grado d'invalidità dell'assicurata dopo il peggioramento del tinnito (di grado
IV) accertato nel mese di settembre 2005 (cifra 2 del dispositivo).

C.
Sempre assistita dall'avv. Luisoni, l'assicurata ha interposto ricorso al
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale), al quale chiede l'annullamento del giudizio (cifre 1 e 3 [relativa
alle spese e alle tasse di giustizia] del dispositivo) e il rinvio degli atti
all'amministrazione affinché si esprima (nuovamente) sull'eventuale diritto
alla rendita d'invalidità conseguente al tinnito di grado III e IV per il
periodo precedente alla decisione su opposizione. Dei motivi si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi.

Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'UAI propone di respingerlo, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso.

Con atto 28 marzo 2007 la ricorrente ha trasmesso a questa Corte la perizia
psicosomatica, commissionata privatamente alla dott.ssa K.________
dell'Ospedale X.________.

Diritto:

1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione
impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta
disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).

1.2 La pronuncia impugnata riguarda prestazioni dell'assicurazione per
l'invalidità. Il Tribunale federale esamina di conseguenza unicamente se il
giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o
l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia
manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto in violazione di norme
essenziali di procedura (art. 132 cpv. 2 OG [nella versione di cui alla cifra
III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della
LAI, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006] in relazione con gli art. 104
lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha
correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia,
rammentando in particolare il concetto d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI).
Egli ha pure pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto
alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile prima e dopo
l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione dell'AI),
illustrato il coordinamento della nozione d'invalidità nei diversi settori
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 288 segg.; VSI 2004 pag. 182 [564/02],
consid. 3; cfr. pure consid. 2.1.2 non pubblicato in DTF 131 V 120), e
presentato il sistema di confronto dei redditi per la determinazione del grado
d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA),
come pure i principi sviluppati dalla giurisprudenza per l'esame del carattere
eventualmente invalidante di affezioni alla salute psichica, segnatamente in
caso di disturbo da dolore somatoforme (DTF 130 V 352; cfr. pure DTF 132 V 65
consid. 4.2.1 pag. 70 seg). A tale esposizione può essere fatto riferimento e
prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che alfine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid.
2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Per
quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti
allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di
procedura applicabili, giova infine ricordare che se questi ultimi sono stati
resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza
dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si
discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare
della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353).

3.
3.1 Tenendo conto degli esiti delle perizie psichiatriche 28 ottobre 2003 e 11
ottobre 2004 commissionate dall'INSAI al dott. D.________, psichiatra e
psicoterapeuta, e del referto 13 agosto 2004 della dott.ssa W.________,
specialista in otorinolaringoiatria presso l'Ospedale X.________, alla quale
l'istituto assicuratore si era ugualmente rivolto per una valutazione del
tinnito di cui soffre l'assicurata, il Tribunale cantonale ha ritenuto
dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali, che la ricorrente, quantomeno al momento della
decisione su opposizione, non presentava un grado d'invalidità pensionabile.
Stando a queste valutazioni specialistiche, un'incapacità lavorativa della
ricorrente era stata esclusa (così dal dott. D.________), rispettivamente non
aveva potuto essere attestata (così per il referto della dott.ssa W.________).
Infatti, mentre il primo, dopo avere riscontrato addirittura un miglioramento
della situazione dal profilo psichiatrico, segnatamente per quel che concerneva
gli attacchi di panico, aveva dichiarato, in data 11 ottobre 2004, l'assicurata
pienamente abile al lavoro, la seconda, pur facendo stato di un tinnito
scompensato di grado III, associabile con ogni probabilità a un disturbo di
adattamento, non si era (ancora) espressa sulle conseguente inabilitanti del
disturbo.

3.2 Richiamandosi alla letteratura medica agli atti, la ricorrente osserva che
un "tinnitus scompensato comporta gravi disagi ai quali può conseguire
un'incapacità lavorativa". Rileva inoltre che tale disturbo sarebbe già stato
presente con consistenza simile ben prima del secondo rapporto 11 ottobre 2005
della dott.ssa W.________, essendosi manifestato sin dall'infortunio. Oltre a
contestare l'attendibilità delle conclusioni del dott. D.________, la
ricorrente fa infine valere che il disturbo somatoforme da dolore - evidenziato
dalla perizia 14 settembre 2006 commissionata dall'INSAI e dall'assicurazione
di responsabilità civile alla psichiatra B.________ - appare insormontabile e
non le permetterebbe più un adeguato inserimento nel mondo del lavoro.

3.3 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità cantonale di ricorso in
merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (v. consid. 1.2; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

3.4 Orbene, la circostanza che la Corte cantonale non abbia, per il periodo in
esame - delimitato temporalmente dalla decisione su opposizione in lite (DTF
129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti) - ritenuto l'assicurata inabile al lavoro,
non è frutto di un accertamento manifestamente inesatto e trova conferma negli
atti (medici, ma non solo) all'inserto. A prescindere dalle valutazioni dei già
menzionati referti medici, sull'attendibilità dei quali questa Corte non ha
serio motivo di dubitare, è infatti solo con la perizia 11 ottobre 2005, resa a
seguito della visita compiuta il 26 settembre precedente, che la dott.ssa
W.________ si è (chiaramente) espressa in favore di un'inabilità parziale
(peraltro quantificata nella misura di 1/3 per rapporto a un'inabilità
complessiva stimata al 50%) dovuta al tinnito, che nel frattempo da grave
(grado III) era diventato molto grave (grado IV). Quanto alla dottrina medica
richiamata nel ricorso, occorre poi precisare che la stessa, indicata in sede
amministrativa dal Servizio medico regionale dell'AI, evidenzia che un tinnito
scompensato può (ma non deve) comportare importanti reazioni psichiche,
psicovegetative e psicosomatiche che possono (ma non devono) comportare una
inabilità lavorativa (più in generale sulla natura e sulle possibili
ripercussioni di un tinnito scompensato cfr. la sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni U 71/02 del 27 marzo 2003, consid. 6.1). Ora, prima del
momento topico in esame, queste ripercussioni e conseguenze non sono state
riscontrate dai periti (esterni) intervenuti, i quali neppure hanno evidenziato
la presenza dei criteri concomitanti di un disturbo somatoforme da dolore
suscettivi di giustificare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (DTF
130 V 352). Nulla mutano a tale conclusione i contrari apprezzamenti medici
invocati dalla ricorrente. Infatti, la circostanza che la Corte cantonale abbia
ritenuto maggiormente convincenti le valutazioni peritali poc'anzi menzionate
non rende manifestamente errato l'apprezzamento delle prove da parte del primo
giudice. Né può infine essere considerato ai fini del presente giudizio il
referto 8 marzo 2007 della dott.ssa K.________ prodotto dall'insorgente nelle
more procedurali. A prescindere dall'ammissibilità di questo atto nuovo, esso
potrà se del caso essere apprezzato nell'ambito della nuova istruttoria
ordinata dal Tribunale cantonale per determinare l'eventuale diritto alla
rendita per il periodo successivo alla decisione su opposizione in lite.

4.
La procedura è onerosa (art. 134 OG nella versione in vigore dal 1° luglio
2006). Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere
poste a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1 in relazione con l'art. 135
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 marzo 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti