Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 1/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

H 1/07
{T 7}

Sentenza del 6 marzo 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Parti
S._________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Paolo Sauvain, Via Noseda 2,
6850 Mendrisio,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501
Bellinzona, opponente,

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 29 novembre 2006.

Fatti:
A.
A.a A seguito di un controllo dei conteggi salariali eseguito in data 7
novembre 2002 presso la S._________, la Cassa di compensazione del Cantone
Ticino ha proceduto, mediante decisione 23 dicembre 2002, a una tassazione
d'ufficio - per ripresa di provvigioni e salari non notificati (fr. 413'802.-)
- fissando in fr. 69'879.90 (comprensivi degli interessi di mora [fr.
6'768.90]) i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ditta per il periodo
dal 1998 al 2001.
A.b Contro il provvedimento amministrativo la S._________ è insorta con gravame
al Tribunale cantonale delle assicurazioni, contestando le posizioni relative a
C.________ (ripresa di fr. 131'450.- dal 1998 al 2001), M.________ (ripresa di
fr. 19'665.- dal 2000 al 2001), F.________ (ripresa di fr. 16'276.- per l'anno
2001), V.________ (ripresa di fr. 183'071.- dal 1999 al 2001) e D.________
(ripresa di fr. 19'421.- dal 1998 al 2001). A motivazione della propria domanda
essa ha rilevato che tali importi corrispondevano alle commissioni corrisposte
ad agenti esterni alla società che sopportavano il rischio tipico di un
imprenditore e non erano in alcun modo subordinati a S._________, né per
l'impiego del proprio tempo, né per l'organizzazione del proprio lavoro.

Con pronuncia del 15 dicembre 2003 l'autorità giudiziaria cantonale ha respinto
il gravame negando alle persone interessate la qualità di lavoratori
indipendenti. Adito su ricorso, il Tribunale federale delle assicurazioni,
ravvisando un accertamento lacunoso dei fatti e una violazione del diritto di
essere sentito, ha per contro annullato la pronunzia cantonale (nella misura in
cui era riferita ai contributi di diritto federale) e ha rinviato l'incarto
all'istanza precedente per complemento istruttorio (sentenza del 2 maggio 2005
[H 14/04]).
B.
Completata l'istruttoria, la Corte cantonale con pronuncia 29 novembre 2006 ha
essenzialmente riconfermato nel merito il suo primo giudizio.
C.
Con il patrocinio dell'avv. Paolo Sauvain, la società interessata ha nuovamente
interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede, in
via principale, l'annullamento della pronunzia impugnata e la modifica della
decisione 23 dicembre 2002 con conseguente stralcio delle posizioni relative a
C.________, M.________, F.________, V.________ e D.________, come pure della
pretesa per interessi di mora. In via subordinata postula la rettifica degli
importi relativi a F.________ e M.________ nonché lo stralcio della pretesa
relativa agli interessi di mora. Dei motivi invocati si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto.

La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi, al pari dei cointeressati
C.________, M.________, F.________, V.________ e D.________, invitati ad
esprimersi sul gravame.

Diritto:
1.
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata
in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato
è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta
disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
2.
La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi
paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative.
Il Tribunale federale deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di
primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso di
potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente
inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art.
132 OG in relazione agli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). Si ricorda
inoltre che in materia di contribuzioni pubbliche la Corte non è vincolata dai
motivi sollevati dalle parti e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro
vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG).

Secondo la giurisprudenza, commette un abuso del potere di apprezzamento ai
sensi dell'art. 104 lett. a OG l'autorità che, pur rispettando i limiti di tale
suo potere, si lascia guidare da considerazioni non pertinenti, estranee allo
scopo della normativa applicabile, oppure viola principi generali del diritto,
quali in particolare il divieto di arbitrio e della disparità di trattamento
nonché le regole della buona fede e della proporzionalità (DTF 123 V 150
consid. 2 pag. 152 con riferimenti; SVR 2002 AlV no. 3 pag. 6 consid. 4b con
riferimenti [C 130/99]).
3.
3.1 Oggetto del contendere è la qualifica (dipendente o indipendente)
dell'attività esercitata per la società ricorrente nel periodo dal 1° gennaio
1998 al 31 dicembre 2001 da C.________, M.________ (nel frattempo deceduto),
F.________, V.________ e D.________.
3.2 In materia di AVS l'obbligo contributivo di persone esercitanti un'attività
lucrativa dipende, tra l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un
determinato periodo di tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9
LAVS, art. 6 segg. OAVS). Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante
comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo
determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da
un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia
mercede per lavoro a dipendenza d'altri.

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha precisato che gli accordi, le
dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del
contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in
materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti
un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.

Di principio si deve ammettere sussistere un'attività dipendente secondo l'art.
5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto
concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il
rischio economico a carico del datore di lavoro.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le
manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e
impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità
amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso
particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La
decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali
il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che
militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 pag. 162; 122
V 169 consid. 3a pag. 171; 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata).
4.
4.1 I primi giudici hanno ritenuto predominanti gli elementi in favore di
un'attività dipendente rispetto a quelli di segno contrario. In particolare,
essi hanno rilevato l'esistenza di una clausola di concorrenza che imponeva ai
collaboratori in parola di svolgere le proprie funzioni, con attinenza alla
vendita di prodotti tipici commercializzati dalla società, esclusivamente per
la ricorrente, ma soprattutto l'assenza di un tipico rischio imprenditoriale.
4.2 Per parte sua, la ricorrente contesta queste conclusioni. Relativizza in
particolare la clausola di concorrenza e fa notare che l'attività interessata
era unicamente di natura accessoria, gli interessati svolgendo già un altro
lavoro principale. Rileva inoltre l'esistenza di un tipico rischio
imprenditoriale dei suoi collaboratori, consistente nella circostanza per cui
in caso di inadempienza nel pagamento della merce da parte del cliente,
l'agente non aveva diritto ad alcun compenso, dovendosi invece sobbarcare le
spese affrontate. L'insorgente invoca quindi una violazione del principio della
buona fede perché, con la decisione emanata, la Cassa avrebbe modificato la sua
prassi con effetto retroattivo. Osserva in particolare che in occasione dei
precedenti controlli l'amministrazione mai avrebbe sollevato il problema,
l'ultima revisione effettuata nell'ottobre 1998 avendo unicamente determinato
l'inserimento tra i dipendenti della società ricorrente di due collaboratori
(B.________e K.________), senza per contro nulla eccepire sulla posizione degli
altri collaboratori esterni considerati indipendenti. In via subordinata,
contesta l'importo preteso dalla Cassa perché non terrebbe debitamente conto
delle "spese speciali" che due collaboratori (F.________ per l'anno 2001 e
M.________ per gli anni 2000 e 2001) avrebbero dovuto sopportare per il
deposito del caffé della società. Per il resto, la ricorrente si oppone al
pagamento degli interessi di mora, non da ultimo perché applicati su delle
somme che non le erano mai state chieste in precedenza, bensì semplicemente
fissate retroattivamente in contrasto con il principio della buona fede.
5.
5.1 Secondo giurisprudenza, è di per sé irrilevante, ai fini della
determinazione dello statuto lavorativo e contributivo nelle assicurazioni
sociali, il fatto che i rapporti di servizio siano retti da un contratto
d'agenzia ai sensi del CO. In generale, gli agenti dispongono di un'ampia
libertà nell'impiego del loro tempo e nell'organizzazione del loro lavoro. Per
contro, è raro che debbano sopportare un rischio economico uguale a quello di
un imprenditore. In effetti il rischio incorso si limita il più delle volte al
fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari realizzati.
Di conseguenza, l'utile conseguito si può per principio considerare come quello
di un indipendente solo se l'agente ha dovuto operare investimenti di una certa
importanza o retribuire egli stesso del personale (RDAT 2003 I no. 30i pag.
437, consid. 3b/aa con riferimenti [H 311/01]).
5.2 Per quanto concerne lo statuto dipendente dei collaboratori F.________,
D.________ e M.________, esso può, nel suo principio, essere confermato,
l'unico aspetto che depone in favore di un'attività indipendente essendo
costituito dalla loro libertà di gestirsi dal profilo temporale e
organizzativo.

Con particolare riferimento a F.________, gli accertamenti messi in atto hanno
così mostrato che egli ha iniziato la collaborazione con la ricorrente nel 2001
ed era impiegato del ristorante W.________ in modo tale che il compenso
percepito per le prestazioni effettuate per la ricorrente veniva integrato nel
suo salario quale impiegato del ristorante. Per il resto egli ha dato atto di
non avere dovuto effettuare investimenti per svolgere la sua attività per la
ricorrente né di avere fatto capo a personale proprio.

Similmente ha risposto pure l'agente D.________ (collaboratore della ricorrente
dal 1998 al 2001), di professione lattoniere-idraulico, il quale ha riferito
non avere dovuto sostenere alcun investimento. Per quanto concerne l'agente
M.________ - nel frattempo deceduto -, non vi è stata possibilità di procedere
al complemento istruttorio. Nondimeno dalla documentazione agli atti si evince
che ha iniziato la collaborazione con la società insorgente a partire dal 2000
emettendo fatture trimestrali per "spese di rappresentanza" e per "spese +
deposito" (queste ultime stabilite in un importo forfetario di fr. 500.--
mensili).

Orbene, alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, sebbene F.________,
D.________ e M.________ potessero anche aver gestito la loro attività in modo
autonomo dal profilo organizzativo e temporale, i diversi elementi indicano in
termini affidabili che gli stessi non hanno per contro assunto alcun rischio
aziendale ed economico tipico di ogni imprenditore né spese per conseguire
l'attività, il "solo" rischio di vedersi onorato o meno il proprio lavoro in
funzione dell'(in)successo (pagamento) dell'affare non bastando per contro
ancora a qualificare l'attività di agente di natura indipendente.
5.3 Per quanto concerne il collaboratore C.________, questa Corte è invece
dell'avviso che debba essere considerato come un indipendente, perché si
realizzano i presupposti riconosciuti dalla prassi per riconoscerne tale
qualifica (v. pure VSI 1993 pag. 228 consid. 3b). Così dalla documentazione
agli atti risulta che l'interessato, che dal 1991 collabora con la società
ricorrente, opera nel settore delle macchine per caffè in modo autonomo e
utilizza carta intestata propria, è soggetto all'IVA ed è iscritto quale
indipendente alla Cassa AVS del Canton B._________ dal 1990. A ciò si aggiunge
la constatazione che negli anni 1998-2000 ha pagato degli affitti annui
varianti da fr. 17'840.90 a fr. 19'691.95, ha incassato provvigioni varianti da
fr. 34'806.80 a fr. 51'161.-, pari a ca. il 10% sul totale dei ricavi nei
corrispettivi anni, ha allibrato costi nell'ordine di fr. 300'000.- circa, e ha
versato stipendi varianti tra fr. 31'500.-- e fr. 69'000.--.

Ciò dimostra che la società ricorrente è solo una dei vari clienti della ditta
X.________. D'altra parte C.________ - contrariamente ad altri collaboratori
della ricorrente - non richiedeva il "rimborso spese", aveva personale proprio
alle sue dipendenze, sopportava i costi per affitto attorno a fr. 1'500.--
mensili nonché tutte le spese per il funzionamento di una ditta. Dai dati
contabili si può concludere in termini convincenti per la piena autonomia e
indipendenza economico-finanziaria dell'interessato nel senso che, quand'anche
la ricorrente non avesse onorato gli impegni assunti o avesse disdetto il
contratto, la ditta di X.________ sarebbe stata in grado di continuare la
propria attività lucrativa.

Ne consegue che l'attività in esame dell'agente C.________ deve essere
considerata come indipendente ai sensi dell'art. 9 LAVS perché gli elementi in
tal senso prevalgono nel loro complesso in termini apprezzabili.
5.4 Infine, anche la posizione lavorativa di V.________ - seppure in modo non
così pronunciato come per C.________, segnatamente per la mancanza del supporto
dei conti aziendali - presenta aspetti che consentono di ritenere prevalenti le
connotazioni di natura indipendente. Dall'attestazione della fiduciaria
Z.________ SA - fatto peraltro indiziante la natura indipendente dell'attività
svolta, atteso che in linea di principio si ricorre ai lumi di una fiduciaria
se si deve allestire una contabilità aziendale relativamente complessa (v.
d'altronde in questo senso la documentazione relativa a C.________) - risulta
infatti che V.________ dal 1999 esercita un'attività indipendente nella vendita
di macchine da caffè ed è affiliato alla Cassa AVS F.________. Per l'anno 1998
le prestazioni erano per contro state accreditate alla società E.________ Sarl
pure affiliata alla medesima Cassa AVS. Dalla documentazione inoltrata in
occasione del complemento istruttorio e dalle risposte alle domande poste in
sede cantonale risulta quindi che l'attività svolta da V.________ era soggetta
all'IVA. Allo stesso modo risulta che se egli non ha dovuto effettuare alcun
investimento ciò era anche dovuto al fatto che disponeva già di un proprio
atelier-magazzino, per le cui spese di affitto riceveva una partecipazione di
circa fr. 500.-- mensili.

Va qui precisato che per essere assoggettato all'IVA il contribuente deve
svolgere un'attività indipendente e conseguire una cifra d'affari annua di
almeno fr. 75'000.-- (cfr. art. 21 LIVA; RS 641.20). Nel caso di specie la
ripresa della Cassa per l'anno 1999 è stata di fr. 53'135.--, per il 2000 di
fr. 57'639.-- e per il 2001 di fr. 72'297.--. Si deve di conseguenza presumere
che V.________ abbia avuto, negli anni entranti in linea di conto, altre
controparti contrattuali oltre la ricorrente, ritenuto che l'amministrazione
federale preposta al controllo e all'incasso dell'IVA è particolarmente accorta
e diligente nel valutare i presupposti legali connessi all'assoggettamento e
alla sua prosecuzione.

Inoltre, in ragione delle complicazioni che potrebbero sorgere in caso di
modifica retroattiva dei conteggi e per il fatto che, in casi limite, non si
dovrebbe, senza necessità, scostarsi dalla valutazione dell'autorità fiscale,
il fatto di aver pagato l'IVA, pur non essendo da solo un criterio decisivo,
non permette di non qualificare a titolo di indipendente un'attività, che
manifesta importanti caratteristiche in tal senso (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.5 con
riferimento).

È anche per questo motivo che questa Corte - pur tenendo conto del fatto che in
sostanza sono presenti sia fattori che farebbero propendere per un'attività
lavorativa quale dipendente che caratteristiche di segno opposto - si orienta
per la prevalenza nel caso di specie degli aspetti di lavoro autonomo.
V.________ deve pertanto essere considerato ai fini contributivi quale
lavoratore indipendente.
6.
La ricorrente è inoltre dell'avviso che la Cassa, con la decisione 23 dicembre
2002, per avere operato un'improvvisa modifica della propria prassi con effetto
retroattivo avrebbe violato il principio della buona fede. La questione deve
essere vagliata solo per quanto concerne F.________, D.________ e M.________,
la cui qualità di dipendenti della società insorgente è stata confermata anche
da questa Corte (consid. 5.2).
6.1 Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la
legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa
e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le
promesse fatte ed eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione
erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un
vantaggio contrario alla legge se, ossequiate determinate condizioni, egli
abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa
autorità (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636; 129 I 161 consid. 4.1 pag. 170;
126 II 377 consid. 3a pag. 387 con riferimenti).

La tutela della buona fede non presuppone tuttavia sempre l'esistenza di
un'informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della
buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza,
semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione
suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 111
Ib 124 consid. 4; cfr. pure RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b). Dal
principio della buona fede è infatti dedotto il divieto dell'abuso di diritto e
del comportamento contraddittorio (vedi fra altre sentenza 2A.261/2001 del 29
ottobre 2001, consid. 2d/aa).
6.2 Dagli atti emerge che la Cassa aveva già effettuato vari controlli
salariali presso la ricorrente, in particolare nell'autunno 1994 (per il
periodo 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1993), senza tuttavia riscontrare errori
o differenze, e nell'ottobre 1998 (per il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre
1997), nella quale occasione l'amministrazione aveva effettuato una ripresa per
un importo complessivo di fr. 35'517.-- riferito a provvigioni di vendita di
due collaboratori (B.________e K.________).

Va pure evidenziato che la Cassa in occasione del controllo del 1998 non aveva
operato alcuna ripresa per provvigioni né per C.________ né per V.________, già
collaboratori della S._________ dal 1991 per le regioni di loro competenza
(B.________, rispettivamente L.________), esattamente come lo sarebbero poi
divenuti D.________ a partire dal 1998, M.________ dal 2000 e F.________ dal
2001.

Orbene, in occasione dei controlli, gli ispettori intervenuti mai avevano reso
attenta o quantomeno comunicato alla ricorrente che l'amministrazione intendeva
cambiare la prassi in uso, ormai da quasi un decennio, per quanto riferito al
rapporto contrattuale tra la S._________ e i collaboratori che da sempre
considerava lavoratori indipendenti dal profilo delle assicurazioni sociali e
che per giunta svolgevano altre attività lavorative nei cantoni dove
risedevano.

È solo a margine della contestata decisione del 23 dicembre 2002 che la
ricorrente è venuta per la prima volta a conoscenza del cambiamento di prassi
dell'amministrazione provvedendo in seguito cautelativamente - in attesa della
decisione giudiziaria definitiva - ad iscrivere i suoi collaboratori come
salariati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

In considerazione di quanto sopra alla ricorrente va riconosciuta la tutela
della buona fede per il periodo fino al dicembre 2002.
7.
In esito alle suesposte considerazioni, il gravame deve essere accolto senza
che occorra decidere in merito alle altre censure, ormai divenute prive di
oggetto.
8.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il
rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a
contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto
essere messe a carico della Cassa opponente (art. 135 in relazione con l'art.
156 cpv. 1 OG). Vincente in lite, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha
diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto; di conseguenza il giudizio 29
novembre 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino è annullato,
mentre la decisione 23 dicembre 2002 della Cassa è riformata, con riferimento
ai contributi di diritto federale, nel senso che le riprese relative a
C.________, M.________, F.________, V.________ e D.________ sono stralciate.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 4'000.--, sono poste a carico della Cassa
opponente.
3.
La Cassa rifonderà alla ricorrente fr. 3'000.-- a titolo di indennità di parte
per la procedura federale.
4.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà sulla questione
delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del
procedimento in sede federale.
5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché ai cointeressati
C.________, D.________, V.________, F.________, e M.________ (per esso ai suoi
eredi).
Lucerna, 6 marzo 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti