Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 11/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

H 11/07 {T 7}

Sentenza del 20 marzo 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Meyer, Presidente,
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Parti
I._________ SA, ricorrente, rappresentata dalla D.________ SA,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente,

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 19 dicembre 2006.

Fatti:

A.
A seguito di un controllo eseguito il 3 febbraio 2006, la Cassa di
compensazione del Cantone Ticino ha accertato che negli anni sottoposti a
verifica (dal 2001 al 2004) la I._________ SA aveva corrisposto retribuzioni
per complessivi fr. 702'240.--, di cui fr. 690'740.-- per l'attività svolta da
W.________, sulle quali non erano stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AF
dovuti dalla società.

Ritenendo queste retribuzioni provento da attività lucrativa dipendente, la
Cassa, con decisione di tassazione d'ufficio del 6 febbraio 2006, ha preteso
l'importo di fr. 110'525.90 a titolo di contributi paritetici non versati.

Il 10 marzo 2006 l'amministrazione ha confermato il proprio provvedimento e
rigettato l'opposizione formulata dalla I._________ SA che chiedeva
l'annullamento della decisione in relazione alla ripresa salariale riguardante
l'attività svolta da W.________.

B.
Adito su ricorso della ditta interessata, assistita dallo studio fiduciario
D.________ SA, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio
19 dicembre 2006 ha respinto il gravame e ritenuto le retribuzioni versate a
W.________ come salario determinante riconducibile ad un'attività dipendente
svolta dall'interessato per la I._________ SA.

C.
Sempre patrocinata dalla D.________ SA, la I._________ SA ha interposto ricorso
al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale), al quale chiede di considerare di natura indipendente l'attività di
"procacciatore d'affari e di consulente esterno" svolta da W.________ per la
società. Dei motivi invocati si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

La Cassa ha postulato la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a prendere posizione.

Per parte sua il cointeressato W.________ ha precisato che la sua attività come
ditta individuale è cominciata nell'agosto 1991 sotto la denominazione
W.________, con sede, dal 1998, a P.__________, occupandosi di consulenze
economiche e di gestione del personale, in seguito anche di amministrazioni,
contabilità e transazioni immobiliari in genere. Ha quindi fatto notare che nel
dicembre 1993 ha creato la ditta individuale I._________ Fiduciaria e
Consulenza di W.________, che si occupava di operazioni finanziarie ed
immobiliari, mediazione, intermediazione, compravendita, gestione di
costruzioni ed amministrazione di beni immobili, e che dal 1994 era attivo
anche nella U.______ (divenuta U._____ Sagl ed ora U.________ Sagl) e nella
società A.________ (venduta nel 1996) entrambe di W.________. Ha quindi
aggiunto che nel 1998, con l'inizio dell'attività lavorativa della moglie, ha
trasformato la individuale I._________ in una società anonima, di cui egli era
presidente e per la quale prestava consulenza tramite la ditta individuale
W.________. Allegando un elenco di nominativi, ha inoltre osservato che la
I._________ SA non è il suo unico cliente. Sarebbe quindi un caso se per tre
anni avrebbe fornito consulenza "in maggioranza" alla I._________ SA poiché in
realtà non avrebbe mai abbandonato la sua attività a P.________ e avrebbe
prestato attività di consulenza anche ad altri clienti. In conclusione
riafferma la sua posizione di indipendente e rileva fra le altre cose che
avendo sempre pagato i contributi di legge, IVA compresa, una diversa
valutazione del suo statuto lavorativo creerebbe difficoltà amministrative
oltre ad essergli di pregiudizio per la sua attività.

Diritto:

1.
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata
in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato
è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta
disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).

2.
2.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la richiesta di
contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative. Questa Corte deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio
di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso
di potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia
manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di
procedura (art. 132 OG in relazione agli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
Si ricorda inoltre che in materia di contribuzioni pubbliche la Corte non è
vincolata dai motivi sollevati dalle parti e può scostarsi dalle conclusioni
invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG).

Secondo la giurisprudenza, commette un abuso del potere di apprezzamento ai
sensi dell'art. 104 lett. a OG l'autorità che, pur rispettando i limiti di tale
suo potere, si lascia guidare da considerazioni non pertinenti, estranee allo
scopo della normativa applicabile, oppure viola principi generali del diritto,
quali in particolare il divieto di arbitrio e della disparità di trattamento
nonché le regole della buona fede e della proporzionalità (DTF 123 V 150
consid. 2 pag. 152 con riferimenti; SVR 2002 AlV no. 3 pag. 5 consid. 4b [C 130
/99] con riferimenti).

2.2 La decisione amministrativa in lite ha per oggetto anche la richiesta di
contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi
ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al
controllo giudiziale di questa Corte, la quale è legittimata a statuire
unicamente circa gli oneri di diritto federale (cfr. DTF 124 V 146 consid. 1 e
riferimento). Pertanto, nella misura in cui riguarda simili contributi, il
ricorso di diritto amministrativo è irricevibile.

3.
3.1 Oggetto del contendere è il tema di sapere se la retribuzione percepita da
W.________ nel periodo dal 2001 al 2004 per l'attività svolta per I._________
SA sia da considerare quale provento da attività lucrativa dipendente o
indipendente.

3.2 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già esposto le disposizioni e i principi applicabili
in materia, rammentando in particolare le regole da seguire per delimitare
un'attività lucrativa dipendente da una indipendente (art. 5 cpv. 2 e art. 9
cpv. 1 LAVS; DTF 123 V 161 consid. 1 pag. 162; 122 V 169 consid. 3a pag. 171
con riferimenti; cfr. DTF 132 V 257 segg.). Lo stesso dicasi per le
considerazioni dell'istanza precedente in merito all'applicabilità (parziale)
della LPGA nel caso di specie (DTF 131 V 9 consid. 1 pag. 11; cfr. pure DTF 130
V 229 segg. e 445 segg.), con la precisazione che tale legge non ha comunque
apportato modifiche degne di rilievo nella materia in esame (v. pure Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 5 all'art. 10, no. 4 all'art.
11, no. 3 e 6 all'art. 12 LPGA). A tale esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che di principio si
deve ammettere l'esistenza di un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta uno specifico
rischio imprenditoriale (DTF 123 V 161 consid. 1 pag. 163; Kieser, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2a ed., pag. 1235, n. 98).

4.
4.1 Nel caso in esame, avendo accertato un chiaro rapporto di subordinazione
sia sotto l'aspetto economico sia dal profilo dell'impiego del tempo per la SA
insorgente come pure l'assenza di un rischio economico, d'incasso e
d'investimenti, il Tribunale cantonale ha ritenuto di natura dipendente
l'attività svolta da W.________ per la I._________ SA durante gli anni dal 2001
al 2004.

4.2 A motivazione della loro valutazione, i primi giudici, con un accertamento
dei fatti di per sé vincolante per la Corte giudicante (v. consid. 2.1), hanno
in particolare osservato che avendo nel periodo in esame il collaboratore - al
contempo direttore e, insieme alla moglie, azionista totalitario di I._________
SA - svolto le proprie funzioni in modo praticamente esclusivo per la società
ricorrente senza che gli eventuali incarichi ricevuti da altra clientela
privata avessero influito sui suoi introiti, egli ha fornito a detta società
tutte le proprie prestazioni. Essi hanno pure accertato che l'interessato,
titolare di una ditta individuale esercitante in linea generale le medesime
attività della SA, fatturava a quest'ultima le sue prestazioni sotto forma di
acconti per le attività espletate per conto della società; per contro egli non
avrebbe assunto alcun rischio economico particolare legato al suo lavoro e non
avrebbe effettuato degli investimenti (di rilievo) per l'esercizio della sua
attività.

4.3 La ricorrente contesta questo apprezzamento. Rammenta che il collaboratore
W.________ svolge un'attività imprenditoriale indipendente per una trentina di
società sopportando egli stesso il rischio economico con una propria struttura
(a P._________) fin dal 1991. Rileva che la contabilità della ditta individuale
viene allestita su un software da lui acquistato nel 1994. Che gli onorari
fatturati dall'interessato alla società ricorrente - con l'aggiunta dell'IVA e
dei costi aziendali sostenuti come indipendente quali AVS, assicurazioni,
materiale d'ufficio, spese telefoniche, ecc. - sono riferiti a prestazioni
svolte quale procacciatore d'affari e consulente esterno con una tariffa
consona a quanto effettuato e infine che la I._________ SA non avrebbe assunto
alle proprie dipendenze una persona simile pagando uno stipendio fisso mensile
senza garanzia di introiti. In conclusione chiede di essere sentita nell'ambito
di un'udienza.

4.4 Dagli atti all'inserto non emergono tuttavia circostanze atte a stravolgere
la valutazione dei primi giudici. Risulta piuttosto che W.________ ha chiesto
alla ricorrente sempre e solo acconti per le sue prestazioni di consulenza, di
amministrazione stabili, ecc. Dalla voce contabile "prestazioni terzi" si
evince che sono stati pagati all'interessato nel 2001 acconti varianti tra fr.
10'000.-- e fr. 20'000.-- per complessivi fr. 130'000.--; nel 2002 acconti tra
fr. 15'000.-- e fr. 30'000.-- per complessivi fr. 175'000.-- ai quali va
aggiunto un "Bonus 01/01 W.________ G." di fr. 25'000.--; nel 2003 acconti tra
fr. 10'000.-- e fr. 25'000.-- per complessivi fr. 203'040.-- e nel 2004 acconti
tra fr. 15'000.-- e fr. 30'000.-- per complessivi fr. 165'000.--.

Inoltre, dalla voce contabile "Man./rip. auto/spese auto e benzina" emerge che
la ricorrente ha rimborsato a W.________ fr. 15'300.-- nel 2001, fr. 14'400.--
nel 2002 e fr. 6'000.-- nel 2003, mentre non vi è stato alcun rimborso spese
auto per l'anno 2004.

4.5 I diversi elementi evidenziati dal Tribunale cantonale in maniera non
manifestamente inesatta o incompleta fanno così concludere che, ai fini
dell'obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, si fosse effettivamente
in presenza di un rapporto di dipendenza. Come rettamente osservato dai primi
giudici, nulla muta a questo giudizio il fatto che W.________ godesse di un
ampio margine di libertà nell'organizzazione e nell'esecuzione del lavoro, tale
circostanza passando chiaramente in secondo piano rispetto agli altri elementi
riscontrati.

4.6 Per il resto si osserva che né la ricorrente né il collaboratore
W.________, durante la fase istruttoria, hanno mai prodotto documenti atti a
dimostrare quanto sostenuto, ossia che l'interessato svolgesse effettivamente
un'attività imprenditoriale indipendente e si assumesse il rischio aziendale in
relazione al pagamento delle sue prestazioni. Essi si sono infatti sempre e
solo limitati a sostenere - ma non lo hanno mai dimostrato con elementi
concreti - che W.________ lavorava per la propria ditta individuale di
P.________ seguendo anche una trentina di altre società oltre alla I._________
SA.

Sarebbe per contro bastato che venissero prodotte le fatture che l'interessato
avrebbe dovuto emettere ai beneficiari delle sue prestazioni e non solo la mera
richiesta di acconti alla ricorrente. Avrebbe inoltre potuto giovare alla
posizione ricorsuale anche la produzione dei bilanci e dei conti economici
della I._________ SA, rispettivamente della ditta individuale di W.________,
tale documentazione permettendo se del caso di constatare in modo agevole
quanto da loro asserito, unitamente ai giustificativi ad essi correlati.

Da siffatto materiale probatorio facilmente ottenibile, anche perché W.________
è stato direttore della I._________ SA dal 23 gennaio 2001 al 12 dicembre 2005,
si sarebbe potuto (meglio) comprendere ad esempio la tipologia di clientela,
l'attività svolta dalla I._________ SA e da W.________, nonché le modalità
operative dell'insieme delle ditte facenti capo a quest'ultimo, atteso che lo
stesso ha costituito negli anni tutta una serie di società dedite in sostanza
alla medesima attività della ricorrente.

4.7 Non sussidia inoltre alla tesi dell'attività indipendente di W.________
l'essere stato destinatario in data 31 dicembre 2002 di un "Bonus 01/02
W.________ G", ritenuto che anche siffatta causale denota piuttosto chiaramente
la natura dipendente di questa attività. Non è infatti proprio di un rapporto
contrattuale autonomo fondato sul mandato o su istituto similare la percezione
di un bonus aziendale.

4.8 Pure l'elenco di società e di privati, allegato per la prima volta dal
cointeressato in sede di osservazioni al ricorso - ma che non può essere preso
in considerazione perché la possibilità di allegare fatti nuovi o far valere
nuovi mezzi di prova davanti al Tribunale federale è molto ridotta (DTF 121 II
99 consid. 1c; 120 V 481 consid. 1b pag. 485 con riferimenti) e perché le parti
non possono in particolare invocare davanti a questa Corte fatti nuovi che
sarebbero state in grado di presentare, o che incombeva loro di far valere, in
virtù del dovere di collaborazione all'istruzione della causa, già davanti alla
giurisdizione inferiore - non è di certo idoneo a confutare le pertinenti
argomentazioni dei primi giudici. Infatti, a prescindere dalla sua
inammissibilità, il novum prodotto è manifestamente ininfluente a sostanziare
qualsivoglia asserzione, trattandosi di un semplice elenco di nomi da cui non è
possibile dedurre alcunché.

4.9 Irrilevante ai fini del giudizio è pure la trasmissione "a complemento di
informazioni per vostra conoscenza" - ma senza minimamente indicare i motivi
dell'invio alla Corte giudicante - di copia della sentenza 16 aprile 2007 della
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Non
può essere infatti compito del giudice delle assicurazioni sociali, in sede di
determinazione dei contributi, ricercare nel documento prodotto se vi sono
elementi utili alla causa della ricorrente, a maggior ragione se la stessa è
rappresentata da una fiduciaria. È infatti preciso dovere della parte
collaborare e segnalare i motivi su cui fonda il suo argomentare, ossia
indicare segnatamente i punti precisi della sentenza di cui intende prevalersi
a sostegno della sua tesi ricorsuale e non limitarsi semplicemente a
trasmetterla al Tribunale.

5.
Nel gravame la ricorrente chiede infine - peraltro per la prima volta e
direttamente a questa Corte - di essere sentita "per meglio definire questa
pratica".

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica
udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e
imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi
diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni
accusa penale che gli venga rivolta.

In materia di assicurazioni sociali, lo svolgimento di un pubblico dibattimento
presuppone tuttavia l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una
parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (DTF 122 V 47
consid. 3a pag. 55 seg. con riferimenti; cfr. pure DTF 125 V 37 consid. 2 pag.
38). Se una parte, come si avvera nel caso concreto, omette di fare valere
tempestivamente in quella sede il proprio diritto a un dibattimento pubblico,
tale diritto decade (DTF 122 V 47 consid. 3b/bb pag. 56).

6.
La procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario, nella versione in vigore dal
1° luglio al 31 dicembre 2006). Le spese processuali, che seguono la
soccombenza, devono pertanto essere poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo è
respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4000.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, a W.________, al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 marzo 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti