Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen C 20/2007
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Sentenza del 22 ottobre 2007
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Ursprung, presidente,
Frésard, Gianella Brioschi, giudice supplente
cancelliere Schäuble.

Segretariato di Stato dell'economia,
Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, Effingerstrasse
31, 3003 Berna, ricorrente,

contro

F,_________, opponente, rappresentato da H.________,

Assicurazione contro la disoccupazione,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 18 dicembre 2006.

Fatti:

A.
Con decreti del 2 settembre e 3 ottobre 2005 della Pretura di M._________ -
pubblicati sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) e sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio (FUSC) del xxx - sono stati dichiarati il fallimento
della N.________ Sagl e la sospensione della liquidazione fallimentare per
mancanza di attivi.

Il 25 settembre 2005 F,_________ aveva insinuato all'Ufficio esecuzione e
fallimenti (UEF) di M._________ un credito di fr. 4'290.- per stipendi
impagati, riferiti al periodo dal 1° gennaio al 13 giugno 2005.

Il 12 febbraio 2006 F,_________, a seguito di uno scritto dell'UEF, si è
annunciato alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione per
poter beneficiare delle indennità in caso d'insolvenza.

Con decisione 4 aprile 2006 la Cassa ha rifiutato la domanda di indennità per
insolvenza presentata dall'assicurato in quanto tardiva.

Il 24 aprile 2006 l'amministrazione ha confermato il provvedimento e
rigettato l'opposizione formulata dall'interessato.

B.
F,_________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino sostenendo di non essere stato informato in alcun modo sul fatto che
avrebbe dovuto richiedere le indennità per insolvenza entro 60 giorni dalla
dichiarazione del fallimento della ditta datrice di lavoro.

Con giudizio 18 dicembre 2006 i primi giudici hanno stabilito che la domanda
dell'insorgente, volta all'ottenimento delle indennità per insolvenza, era da
ritenere tempestiva e contestualmente hanno fatto ordine all'amministrazione
di esaminare se gli altri presupposti per il diritto alla prestazione fossero
ossequiati.

C.
Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha deferito il giudizio
cantonale al Tribunale federale chiedendo l'accoglimento del ricorso. Fa
valere in sostanza che l'interessato avrebbe dovuto immediatamente
interessarsi per poter recuperare i propri crediti salariali, rivolgendosi
agli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, quali gli uffici
regionali di collocamento o qualsiasi cassa di disoccupazione, ove avrebbe
ottenuto tutte le informazioni necessarie. Per il seco un assicurato, anche
se non legge il Foglio ufficiale o non dispone di connessione a Internet,
deve agire concretamente per ottenere le informazioni di cui necessiti,
ritenuto che la passività non può motivare in alcun caso la restituzione di
un termine.

Chiamati a pronunciarsi sul gravame, F,_________, rappresentato dalla madre
H.________, propone di respingerlo, mentre la Cassa cantonale di
disoccupazione ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110)
è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il
giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la
procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393
consid. 1.2 pag. 395).

2.
Oggetto del contendere è sapere se la richiesta d'indennità per insolvenza
sia stata formulata tempestivamente dall'assicurato.

3.
Secondo l'art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in
fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità, entro
60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero
di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell'ufficio
d'esecuzione e fallimenti.

Per il cpv. 3 della norma, alla scadenza di questi termini, il diritto
all'indennità per insolvenza si estingue. Si tratta di un termine di
perenzione (DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107).

4.
Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha insinuato
all'UEF di M._________, nell'ambito della procedura connessa alla decozione
della N.________ Sagl, un credito di fr. 4'290.- per stipendi non percepiti
dal 1° gennaio al 13 giugno 2005. Emerge inoltre che il  xxx è stato
pubblicato sul FUC e sul FUSC il fallimento della ditta e che il 12 febbraio
2006 l'assicurato - dopo lo scritto 8 febbraio 2006 dell'UEF - si è
annunciato alla Cassa cantonale di disoccupazione per poter beneficiare delle
indennità in caso d'insolvenza, richiesta che la Cassa ha respinto il 4
aprile 2006.

Da quanto precede appare in tutta evidenza dal profilo temporale che - quando
l'assicurato ha inoltrato alla Cassa la richiesta di contributi assicurativi
a seguito del fallimento della datrice di lavoro - il termine perentorio di
60 giorni previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI era scaduto da oltre due mesi.

Per il chiaro tenore letterale della disciplina citata, l'interessato avrebbe
infatti dovuto presentare la richiesta alle assicurazioni sociali entro 60
giorni dalla pubblicazione del fallimento della N.________ Sagl sul FUC e
FUSC, ossia entro il 6 dicembre 2005, a prescindere dalla necessità di far
valere il credito in sede fallimentare previa insinuazione all'UEF di
M._________.

Trattandosi di procedure parallele e del tutto autonome, per l'ossequio del
termine perentorio ex art. 53 cpv. 3 LADI a nulla sussidia il fatto che
l'assicurato abbia tempestivamente insinuato all'organo d'esecuzione e
fallimento la sua pretesa creditoria. Infatti, il presupposto per far valere
il suo diritto all'indennità per insolvenza nei confronti dell'assicurazione
contro la disoccupazione in conformità dell'art. 53 cpv. 1 LADI era la
notifica alla "cassa pubblica competente" (cfr. in senso convergente la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 152/00 del 18 dicembre
2000, consid. 2).

Ne consegue che la richiesta 12 febbraio 2006 è formalmente perenta.

5.
Ora, viste le circostanze sollevate dai primi giudici, in particolare in
merito a un obbligo accresciuto di informazioni che l'amministrazione
dovrebbe fornire agli assicurati, occorre valutare se vi sia la possibilità
di riconoscere all'opponente la restituzione per inosservanza di un termine.

Per analogia con gli art. 35 OG e 24 PA la restituzione per l'inosservanza di
un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è
stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito (cfr. DTF
123 V 106 consid. 2a pag. 107). La restituzione è da consentire quando
oggettivamente sia stato impossibile il rispetto del termine. Ciò può
verificarsi in caso di forza maggiore. In sostanza occorre che l'impedimento
sia di tale gravità da costringere una persona, pur diligente e determinata a
validamente difendere i propri interessi, a prescindere dal compiere un atto.
In quest'ambito si ammette che motivo di restituzione sia l'improvvisa e
grave malattia della parte o del suo rappresentante.

5.1 I primi giudici hanno ritenuto che vi fossero valide ragioni atte a
giustificare il ritardo ai sensi della giurisprudenza federale, in quanto sia
l'ex datrice di lavoro che l'UEF avevano omesso di informare tempestivamente
l'assicurato sui suoi diritti in applicazione dell'art. 27 LPGA, atteso che
l'interessato non appena ha saputo che doveva rivolgersi alla Cassa
disoccupazione per poter beneficiare delle indennità d'insolvenza si era
attivato annunciandosi a quest'ultima.

5.2 Contrariamente a quanto ritiene l'istanza giudiziaria cantonale, questa
Corte è però dell'avviso che non sia possibile accordare all'assicurato la
restituzione dei termini.

Infatti l'assicurato - che stava seguendo dal 15 dicembre 2004
l'apprendistato quale venditore presso la N.________ Sagl di M._________ e
frequentava la scuola a C.__________ - il 25 settembre 2005 aveva
correttamente insinuato il suo credito all'UEF di M._________, ma aveva
omesso di notificarlo alla Cassa, disinteressandosene fino al 31 gennaio
2006.

Ora, in considerazione della precaria situazione finanziaria in cui viveva -
aveva infatti dovuto per sua stessa ammissione fare richiesta di prestiti "a
destra e a manca" - e malgrado il fatto che fosse ancora un apprendista -
tuttavia di non più giovane età (nato nel 1976) -, l'opponente si sarebbe
dovuto informare sui suoi diritti e attivarsi ben prima della fine di gennaio
2006 (quattro mesi dopo l'insinuazione all'UEF) al fine di poter recuperare
sollecitamente il suo credito salariale, invece di censurare ora la
circostanza che nessuno gli aveva fornito le informazioni necessarie per far
valere i propri diritti nei confronti delle assicurazioni sociali.

Emblematico del modus operandi dell'opponente è che egli tende a biasimare il
comportamento di terzi nei suoi confronti, invece di attivarsi personalmente:
ritiene infatti, ad esempio, che la proprietaria del suo appartamento al
momento della sottoscrizione del contratto di locazione abbia omesso di
comunicargli un "importante particolare", ossia che Gaggio/Vernate non sia
servito da mezzi pubblici di trasporto, motivo per cui ha dovuto acquistare
un'auto per andare a scuola a C.__________ e a lavorare a M._________.
L'assicurato dimentica che era ed è suo preciso dovere informarsi per sapere
quali potrebbero essere le conseguenze di sue decisioni e non attendere che
siano altri a farlo per lui.

Detto altrimenti, per ottenere l'indennità d'insolvenza egli doveva
personalmente sincerarsi, senza attendere suggerimenti esterni, semplicemente
chiedendo le informazioni necessarie alle casse disoccupazione e agli uffici
regionali di collocamento (considerato che era pure rimasto senza lavoro).

Non si può infatti ragionevolmente pretendere, come vorrebbe il Tribunale
cantonale, di affidare alle autorità amministrative competenti ulteriori
incombenze informative, oltre a quanto già viene fatto ora, atteso che la
persona interessata ad usufruire di un suo diritto deve attivarsi
personalmente per ottenerlo.

Né i primi giudici possono essere seguiti quando si richiamano all'art. 27
cpv. 1 LPGA per imporre agli organi d'esecuzione forzata, quali gli uffici di
esecuzione e fallimento, nonché ai datori di lavoro di informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi, atteso come tale norma si riferisca
esclusivamente agli assicuratori e agli organi esecutivi delle singole
assicurazioni sociali.

6.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso di diritto amministrativo va
accolto e la pronuncia cantonale annullata.

7.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG). Conformemente all'art. 159 cpv. 2 OG,
nessuna indennità per ripetibili viene assegnata al seco.

Il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale
impugnato del 18 dicembre 2006 essendo annullato.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3.
Comunicazione alle parti, alla Cassa cantonale di disoccupazione, Bellinzona,
e al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano.

Lucerna, 22 ottobre 2007

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble