Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 6/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

B 6/07 {T 7}

Sentenza del 26 agosto 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Meyer, Presidente,
Lustenberger, Borella, Kernen, Seiler,
cancelliere Grisanti.

Parti
Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato,
Via Dogana 16, 6501 Bellinzona,

contro

A._________, opponente, rappresentato dall'avv. Flavio Gemetti, via E. Bossi 1,
6901 Lugano.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino
del 19 dicembre 2006.

Fatti:

A.
A._________, nato il 6 agosto 1948, già direttore dell'O.________, è stato
assicurato, per il tramite del suo datore di lavoro, alla Cassa pensioni dei
dipendenti della Confederazione dal 1° ottobre 1975.

Con la successiva creazione della Fondazione per l'O.________, alle cui
dipendenze è diventato direttore, egli è in seguito stato affiliato, con
effetto dal 1° settembre 1991, alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
del Cantone Ticino, con la quale la Fondazione aveva concluso una convenzione
di previdenza.

Al momento del trasferimento, la Cassa pensioni federale ha messo a
disposizione della Cassa pensioni cantonale la somma di fr. 261'546.10 a titolo
di prestazione di libero passaggio. Il che ha permesso all'assicurato di
acquistare 6'022 giorni e di fare risalire la data di affiliazione (fittizia)
al 9 dicembre 1974.

Venuto a sapere, nell'autunno 2002, che la prestazione di libero passaggio
apportata dalla Cassa pensioni federale non solo era sufficiente per riscattare
gli anni necessari all'ottenimento del massimo delle prestazioni statutarie -
conseguibili a 60 anni con 30 anni di contribuzione -, ma che addirittura
andava oltre, l'interessato ha chiesto il rimborso dell'eccedenza.

B.
In seguito al rifiuto oppostogli dall'istituto di previdenza, A._________ ha
convenuto, con il patrocinio dell'avv. Flavio Gemetti, la Cassa pensioni
cantonale dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
(petizione del 17 ottobre 2005). Facendo sostanzialmente valere che al momento
dell'affiliazione la Cassa convenuta avrebbe erroneamente riscattato, nella sua
integralità, la prestazione di libero passaggio, anziché computare soltanto
l'importo di fr. 203'252.40, necessario al riscatto delle prestazioni massime,
l'assicurato ha chiesto il versamento, su un conto di libero passaggio a lui
intestato, dell'eccedenza di fr. 58'293.70, oltre agli interessi di legge
maturati dal 1° settembre 1991.

Con pronuncia del 19 dicembre 2006, la Corte cantonale, riconoscendo all'attore
l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili (dispositivo, cifra 2), ha
accolto la petizione e ha condannato la Cassa pensioni convenuta ad accreditare
su un conto di libero passaggio a favore di A._________ la somma richiesta, più
gli interessi dal 1° settembre 1991 (dispositivo, cifra 1). In sostanza, i
giudici cantonali, richiamandosi a una sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni del 4 dicembre 1989 (B 18/88), hanno ritenuto che il riscatto
doveva limitarsi alla somma necessaria all'ottenimento del massimo delle
prestazioni.

C.
Allegando al ricorso un parere del suo consulente (H.________SA), la Cassa
pensioni ha chiesto al Tribunale federale di annullare il giudizio cantonale
(cifre 1 e 2 del dispositivo). In particolare, la Cassa contesta l'applicazione
della citata sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni e rimprovera
ai primi giudici di non avere adeguatamente tenuto conto delle importanti
componenti di solidarietà che contraddistinguevano, quantomeno prima
dell'entrata in vigore - il 1° gennaio 1995 - della legge federale sul libero
passaggio, il sistema di finanziamento delle prestazioni nelle casse con
primato di prestazioni. In via subordinata oppone alla pretesa dell'assicurato
l'eccezione di prescrizione.

Sempre patrocinato dall'avv. Gemetti, A._________ ha proposto la reiezione del
gravame.

D.
Chiamato ad esprimersi sul ricorso, l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) ne ha per contro chiesto l'accoglimento. Le parti hanno in
seguito preso posizione sull'avviso dell'UFAS.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione
impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta
disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).

2.
Il processo inerente all'impiego di una prestazione di libero passaggio è una
controversia in materia di prestazioni assicurative (cfr. ad esempio la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni B 80/02 del 20 gennaio
2004, riassunta in RSAS 2005 pag. 178, consid. 2; cfr. pure il consid. 1 non
pubblicato in DTF 115 V 103). Di conseguenza, il potere di esame di questa
Corte è determinato dall'art. 132 OG. Esso non è pertanto limitato all'esame
della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della
decisione impugnata; il Tribunale in tal caso non è vincolato all'accertamento
di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle
parti, a loro vantaggio o pregiudizio. Inoltre, la procedura è di regola
gratuita (art. 134 OG; DTF 129 V 251 consid. 1.2 pag. 253; 126 V 163 consid. 1
pag. 165).

3.
3.1 Incontestato, e comunque risultante dagli atti, è l'apporto, al momento
dell'affiliazione al nuovo istituto di previdenza, della prestazione di libero
passaggio di fr. 261'546.10 maturata presso la Cassa pensioni federale. Pure
incontestata, quantomeno nel suo principio, è la destinazione - al momento di
tale trasferimento - della somma per il riscatto (quantomeno parziale) di anni
assicurativi (cfr. a tal proposito DTF 124 V 327 consid. 2b pag. 329; 114 V 102
consid. 2c pag. 107). Pacifico è inoltre pure l'accertamento dei primi giudici
secondo il quale l'utilizzo integrale della prestazione di libero passaggio
avrebbe permesso, in linea teorica ma contestata, di riscattare 6022 giorni,
facendo risalire al 9 dicembre 1974 la data di affiliazione fittizia alla Cassa
pensioni cantonale. È ugualmente pacificamente accertato che, al momento
dell'affiliazione alla Cassa ricorrente, al resistente, 43enne, rimanevano 17
anni di contribuzione (pari a 6120 giorni di contribuzione) per raggiungere
l'età pensionabile statutaria di 60 anni e che per raggiungere i 30 anni di
affiliazione (pari a 10800 giorni di contribuzione) necessari - secondo
l'ordinamento statutario allora applicabile - per maturare il diritto al
massimo della pensione di vecchiaia (60% dello stipendio assicurato), egli ne
doveva acquisire ancora 13 (pari a 4680 giorni di contribuzione), per un
importo di fr. 203'252.40 (secondo il calcolo di conversione stabilito
dall'art. 7 del Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in
vigore nel 1991 [Rcpd; RL/TI 2.5.5.1.1]). Donde la richiesta dell'assicurato,
accolta dalla Corte cantonale, di ottenere il versamento dell'eccedenza di 1342
giorni, pari a fr. 58'293.70.

3.2 Controversa rimane in questa sede l'estensione del riscatto riconosciuto
dal Tribunale cantonale. Per la Cassa ricorrente il riscatto deve avvenire
integralmente.

4.
4.1 I giudici di prime cure, dopo avere ricordato le norme applicabili in
concreto - in vigore al momento del trasferimento della prestazione di entrata
(cfr. l'art. 27 LFLP nonché le sentenze B 80/02, consid. 5.1, citata, e RSAS
2002 pag. 250 [B 11/98]) -, sia per la previdenza obbligatoria che per quella
più estesa (cfr. DTF 117 V 294 consid. 4a pag. 298; 115 V 103 consid. 2b e 2c
pag. 105 con riferimenti), hanno accolto la petizione rifacendosi
sostanzialmente a quanto statuito dal Tribunale federale delle assicurazioni
nella citata sentenza B 18/88.

4.2 In quella occasione si era trattato di esaminare una situazione analoga a
quella in oggetto: il precedente istituto di previdenza aveva messo a
disposizione della nuova cassa pensioni, alla quale l'interessato (classe 1926)
era stato affiliato, la somma di fr. 133'378.- a titolo di prestazione di
libero passaggio. La nuova cassa pensioni aveva in seguito (nel giugno 1986)
informato l'assicurato che con l'importo ricevuto gli avrebbe accreditato 40
anni e 6 mesi di affiliazione, facendo risalire quest'ultima all'età di 19
anni. Per parte sua, l'assicurato aveva contestato l'estensione del riscatto,
sostenendo che un simile riscatto doveva limitarsi, tutt'al più, a fare
risalire l'affiliazione all'età di 30 anni in modo tale da permettergli di
beneficiare a partire dai 65 anni della rendita di vecchiaia massima.

Tutelando la decisione dell'istanza precedente che aveva ordinato alla cassa di
versare l'importo in eccesso su un conto di libero passaggio intestato
all'interessato, il Tribunale federale delle assicurazioni, pur dando atto che
l'ordinamento statutario istituiva una disparità di trattamento tra gli
assicurati affiliati in più giovane età (dai 17 ai 29 anni) e quelli entranti
all'età di 30 anni, ha precisato che, da sola, questa circostanza non
permetteva di statuire diversamente, anche perché la disparità, in realtà, era
solo apparente dal momento che ogni persona affiliata prima dei 30 anni aveva
comunque beneficiato della copertura dei rischi decesso e invalidità. Ha
pertanto ritenuto giusto pretendere un contributo per questa copertura dei
rischi, della quale non poteva forzatamente godere - per il passato - chi per
contro aveva semplicemente riscattato anni di assicurazione.

4.3 La Cassa ricorrente fa per contro sostanzialmente valere che, fino al 31
dicembre 1994 - prima dell'entrata in vigore della LFLP e in particolare del
suo art. che disciplina le sorti di una prestazione di uscita non assorbita -,
gli anni di assicurazione devono avere lo stesso ed identico valore sulla
situazione previdenziale dell'assicurato, indipendentemente dalle modalità in
cui sono stati acquisiti. Per la ricorrente, questa valutazione si imporrebbe
anche alla luce del vecchio art. 18 della Legge sulla Cassa pensioni dei
dipendenti dello Stato (Lcpd; RL/TI 2.5.5.1), nel tenore applicabile in
concreto, stante il quale sono da considerare anni di assicurazione gli anni
interi trascorsi dall'impiegato alle dipendenze del datore di lavoro dopo la
sua ammissione alla Cassa pensioni come pure gli anni riscattati, ritenuto che
le frazioni di 6 mesi contano un anno.

Sempre per la Cassa, la pronuncia del Tribunale cantonale, conferendo un peso
diverso agli anni di assicurazione a dipendenza che gli stessi siano stati
acquisiti con l'apporto di una prestazione di libero passaggio o mediante il
versamento dei contributi ordinari e straordinari, istituirebbe una palese ed
ingiustificata disparità di trattamento.

La ricorrente rileva inoltre che il suo piano assicurativo, in particolare per
gli assicurati affiliati prima del 1° gennaio 1995, presenterebbe una forte
componente di solidarietà, la quale si manifesterebbe nel mancato parallelismo
diretto tra contributi e prestazioni, nel fatto che i contributi ordinari e
straordinari sono determinati in misura uguale per tutti gli assicurati
indipendentemente dall'età, come pure, per esempio, nella circostanza che in
caso di decesso di assicurati celibi/nubili, divorziati e vedovi prima del
raggiungimento di un limite di pensionamento, il capitale integrale rimarrebbe
acquisito dalla Cassa nonostante gli assicurati abbiano versato gli stessi
contributi degli altri.

4.4 Per parte sua, il resistente osserva che dal mancato parallelismo diretto
tra periodo contributivo e periodo necessario ad ottenere il massimo delle
prestazioni, non si può in alcun modo inferire un obbligo di riacquisto di anni
di contribuzione complementari. Rileva inoltre una differenza sostanziale tra
la situazione di chi è tenuto a versare contributi, ma è comunque (stato) al
beneficio di prestazioni di rischio, e quella di chi invece riscatta anni di
assicurazione completamente inutili per il conseguimento di maggiori
prestazioni. Ritiene inoltre ingiustificato il richiamo della Cassa al
principio di solidarietà poiché contrario al principio imperativo che impone
all'assicurato di finanziare le proprie prestazioni e non ammette di finanziare
le prestazioni di un assicurato con i versamenti di un altro.

4.5 L'UFAS, infine, rileva che sebbene la fattispecie in esame sia
sostanzialmente uguale a quella trattata nella sentenza B 18/88 e sebbene in
quella occasione si sia espresso in favore del versamento dell'eccedenza della
prestazione di libero passaggio, esso non avrebbe allora adeguatamente tenuto
conto della componente di solidarietà esistente nelle casse con primato di
prestazioni. Ritiene che gli anni riscattati mediante prestazioni di libero
passaggio debbano avere lo stesso valore di quelli maturati con i contributi
ordinari e che l'unica limitazione al riscatto di anni assicurativi sarebbe
posta dall'impossibilità di oltrepassare l'età regolamentare di inizio
dell'obbligo contributivo, cosa che però non si verificherebbe nel caso di
specie. Ricorda come nelle casse in primato di prestazioni, specialmente prima
dell'entrata in vigore della LFLP, molte avessero un regolamento che
prescriveva un maggiore numero di anni contributivi - specialmente dopo 30 anni
di contributi - rispetto agli anni necessari al conseguimento della rendita di
vecchiaia completa. Ravvisa in questa circostanza l'esistenza di un importante
elemento di solidarietà e ritiene che la soluzione adottata dalla pronuncia
impugnata avrebbe per effetto di creare ingiustificate disparità di trattamento
nei confronti di quegli assicurati che sin dall'inizio sono stati affiliati
alla cassa. Infine, l'UFAS, chiedendo di applicare per analogia la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni del 14 febbraio 2002, riassunta in RSAS
2003 pag. 352 (B 63/01), fa notare che nelle casse in primato di prestazioni il
finanziamento poggia sul principio dell'equivalenza collettiva e che in virtù
di questo principio le prestazioni non corrispondono necessariamente ai
contributi individuali versati.

5.
Come nel caso sottoposto ad esame nella sentenza B 18/88, in discussione è la
prestazione di libero passaggio afferente alla previdenza più estesa. Si tratta
in particolare di sapere se l'assicurato possa - come è stato statuito in
quella occasione - utilizzare solo una parte di questa prestazione per il
riscatto degli anni assicurativi necessari a fare risalire la sua affiliazione
(fittizia) all'età di 30 anni e possa destinare la parte rimanente al
mantenimento della previdenza secondo una delle forme previste dalla
legislazione in materia.

6.
6.1 Indubbiamente, come ha fatto notare anche l'UFAS, il sistema di
finanziamento delle prestazioni in esame (in applicazione degli statuti in
vigore nel 1991) è caratterizzato da una certa componente di solidarietà. Tale
circostanza si evince dal mancato parallelismo diretto tra contributi e
prestazioni come pure dal fatto che i contributi sono stati fissati in maniera
uguale per tutti gli assicurati indipendentemente dalla loro età, il che ha
permesso di applicare (in parte) dei tassi contributivi statutari inferiori ai
tassi attuariali.

6.2 Come evidenziato dalla Cassa e dal suo consulente, i contributi versati
dopo i primi 30 anni sono effettivamente dei contributi di solidarietà.
Infatti, mentre per il diritto alle prestazioni, l'art. 22 cpv. 1 vLcpd (nel
tenore in vigore nel 1991) stabilisce che la pensione di vecchiaia corrisponde
al 2% dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno di assicurazione tra
l'affiliazione ed il pensionamento obbligatorio per limite di età, ritenuto un
massimo del 60%, e l'art. 13 cpv. 1 vRcpd istituisce con 30 anni di
assicurazione una prestazione massima pari al 60% dello stipendio assicurato -
garanzia, questa che è stata mantenuta per gli assicurati affiliati prima del
1° gennaio 1995, grazie alla norma transitoria C2 Lcpd e alla rivalutazione di
1/3 del periodo di assicurazione da essa operata, anche dopo il 1° gennaio 1995
con il passaggio a 40 anni di assicurazione (cfr. l'art. 22 cpv. 1 Lcpd, che ha
introdotto un nuovo tasso dell'1.5% per ogni anno di assicurazione, ritenuto un
massimo del 60%, nonché l'art. 16 Rcpd, che prevede una prestazione massima del
60% dello stipendio assicurato con 40 anni di affiliazione) -, l'art. 12a cpv.
5 Lcpd dispone di massima - fatto salvo il caso di sopravvenienza di un evento
assicurativo - per tutti gli assicurati (anche per quelli affiliati prima del
1° gennaio 1995) la cessazione dell'obbligo contributivo solo con il
raggiungimento di 60 anni di età e solo con 40 anni pieni di assicurazione. Il
che significa concretamente, come osservato dalla Cassa ricorrente, che un
assicurato affiliatosi all'età di 20 anni prima del 1° gennaio 1995, all'età di
50 anni raggiungerebbe la percentuale massima del 60%, ma continuerebbe a
versare i contributi fino a 60 anni con un versamento supplementare di 10 anni,
senza che questo si traduca in un miglioramento sostanziale della sua
situazione previdenziale.

7.
7.1 Va inoltre dato atto alla ricorrente che a differenza di quanto avviene nel
sistema di primato dei contributi, in cui vige il principio dell'equivalenza
individuale e nel quale per ogni singolo assicurato è stabilito un equilibrio
tecnico assicurativo tra il diritto alle sue prestazioni e i suoi contributi
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni B 37/93 del 5 aprile 1994,
riassunta in RSAS 1997 pag. 331, consid. 5b/bb), nel sistema di primato delle
prestazioni, in cui - come in concreto - le prestazioni sono statutariamente
predefinite, il loro finanziamento si fonda sul principio dell'equivalenza
collettiva (sentenza citata B 63/01, consid. 1b; Carl Helbling,
Personalvorsorge und BVG, 8a ed., Berna 2006, pag. 216 seg.). Di conseguenza,
nel sistema del primato delle prestazioni le rendite non corrispondono
necessariamente all'importo dei contributi individuali versati. L'equilibrio
tra prestazioni e contributi si realizza a livello di collettivo assicurato
(cfr. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Berna 1983, pag. 41
seg.).

7.2 Ciò significa pertanto che, contrariamente a quanto invocato in sede di
risposta, il resistente non può direttamente inferire dagli art. 65 e 66 LPP
l'obbligo per una stretta relazione (nel senso di una equivalenza individuale)
tra contributi e prestazioni (sentenza citata B 63/01, consid. 2b).

7.3 Va infine ricordato che in attuazione dei principi di equivalenza
collettiva e di solidarietà, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già
avuto occasione di negare il diritto all'esenzione dal pagamento dei contributi
e alla restituzione del preteso indebito (ai sensi dell'art. 62 CO) a un
assicurato che, allo scopo di riservarsi il diritto di andare in pensione
anticipata con il massimo della prestazione, aveva in un primo tempo versato
una determinata somma di riscatto per poi richiederne la restituzione una volta
lasciata passare questa possibilità e proseguita l'attività lavorativa
(sentenza citata B 63/01). Rispondendo alle censure del ricorrente, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha tra le altre cose osservato che così
come normalmente - e come si avvera anche nella presente fattispecie - gli
assicurati più giovani forniscono - in misura diversa - contributi di
solidarietà in favore degli assicurati più anziani, il cui tasso contributivo
per le medesime prestazioni dovrebbe essere fissato in misura superiore,
similmente il fatto che un assicurato più anziano non eserciti il diritto -
garantitogli dalla somma di riscatto versata - di andare in pensione anticipata
con il massimo della prestazione e continui a lavorare e a versare (suo
malgrado) contributi, può essere considerato alla stregua di una prestazione di
solidarietà in favore degli assicurati più giovani.

8.
8.1
Per essere compatibile con il principio della parità di trattamento sancito
dall'art. 8 cpv. 1 Cost. un cambiamento di giurisprudenza deve fondarsi su
motivi oggettivi, quali una conoscenza più approfondita dell'intenzione del
legislatore, la modifica delle circostanze esterne o un cambiamento della
concezione giuridica. Secondo la giurisprudenza non può infatti essere
mantenuta una prassi che si sia rivelata erronea o la cui applicazione abbia
condotto a ripetuti abusi (DTF 133 V 37 consid. 5.3.3 pag. 39; 132 V 357
consid. 3.2.4.1 pag. 360 e riferimenti).

8.2 Orbene, il Tribunale federale non ritiene siano dati gli estremi per
procedere a un cambiamento di giurisprudenza e per scostarsi dalla soluzione
adottata nella sentenza B 18/88.

Va innanzitutto ricordato che, oltre che nella predetta sentenza, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha già avuto modo di occuparsi della questione
relativa all'impiego di una prestazione di libero passaggio non strettamente
necessaria per la determinazione della prestazione di vecchiaia anche nella
sentenza pubblicata in DTF 115 V 103. Dovendo statuire in quella occasione
sulla questione se un importo in esubero, riconosciuto dalla cassa e da essa,
conformemente agli statuti, accreditato in favore dell'assicurato, potesse a
scelta dell'interessato essere destinato a una delle forme legali di
mantenimento della previdenza, esso Tribunale, oltre a non intervenire sul
principio (incontestato) del diritto dell'assicurato all'importo eccedente,
aveva ugualmente tutelato il suo diritto di opzione, negando per contro quello
dell'istituto di previdenza che esigeva il trasferimento dell'importo eccedente
per porlo in compensazione con contributi futuri o con somme di riscatto dovute
in caso di aumenti salariali ulteriori. Nello stesso contesto aveva precisato
che l'istituto di previdenza, nell'ambito della libertà operativa spettantegli
per la previdenza più estesa (v. art. 49 cpv. 2 LPP), può limitare i diritti
degli assicurati solo nella misura oggettivamente necessaria all'attuazione dei
rapporti previdenziali, aggiungendo per il resto che l'assicurato può fare uso
delle forme di mantenimento della previdenza previste dal diritto federale se e
nella misura in cui la prestazione di libero passaggio pre-, sotto- e
sovraobbligatoria versata dall'ultimo istituto di previdenza non sia di rilievo
per la continuazione della sua previdenza più estesa presso la nuova cassa
pensioni in virtù del sistema statutario di prestazioni di quest'ultima (DTF
115 V 103 consid. 4b pag. 109 seg.; cfr. pure Hans-Ulrich Stauffer, Die
berufliche Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR/FusG, in: Murer/Stauffer [a cura di],
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed., Zurigo
2006, pag. 267 seg.).

8.3 A ciò si aggiunge che il tema della disparità di trattamento con gli
assicurati affiliatisi alla Cassa prima dei 30 anni, è già stato
sufficientemente affrontato dalla stessa Corte nella sentenza B 18/88.
Ricordando come gli istituti di previdenza, nell'ambito della previdenza più
estesa, non siano unicamente limitati dall'art. 49 cpv. 2 LPP, ma debbano pure
rispettare i principi dedotti dall'art. 8 e 9 Cost. (art. 4 vCost.), e in
particolare il principio dell'uguaglianza, il divieto di arbitrio così come
pure il principio della proporzionalità, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha precisato che la disparità creata dal sistema di finanziamento
delle prestazioni in realtà è solo apparente ed è comunque giustificata dal
fatto che, a differenza degli assicurati affiliati prima dei 30 anni che hanno
potuto beneficiare della copertura dei rischi decesso e invalidità e ai quali
poteva giustamente essere chiesto un contributo per questa copertura, chi ha
semplicemente riscattato anni di assicurazione non ha evidentemente potuto
godere della stessa copertura per gli anni precedenti all'affiliazione
effettiva. Ma vi è di più. In quella occasione è pure stato ritenuto contrario
al principio di parità di trattamento il fatto che la cassa faccia sopportare
unicamente all'assicurato il costo di un riscatto che non solo non è per nulla
indispensabile, ma che oltretutto lo penalizza nei confronti di altri
assicurati, segnatamente di quelli che ad esempio hanno apportato una
prestazione di libero passaggio giusta, ossia senza la minima eccedenza, oppure
di chi ha finanziato liberamente il riscatto con i propri mezzi. Le stesse
considerazioni fatte in quella sede possono essere opposte alla Cassa nella
presente vertenza.

8.4 Per il resto, né la Cassa ricorrente né l'UFAS fanno valere circostanze
tali da giustificare una modifica della prassi. In particolare, contrariamente
a quanto invocato dall'autorità di sorveglianza, non si impone un'applicazione
per analogia della sentenza B 63/01 nel presente caso. Le fattispecie poste a
fondamento delle due vertenze non sono infatti paragonabili. Come evidenziato
dal resistente, nella prima l'assicurato aveva liberamente versato un importo
per assicurarsi la possibilità di un pensionamento anticipato con il massimo
della prestazione e aveva in seguito, sempre liberamente, rinunciato a fare uso
di questa possibilità. Nel caso del qui resistente per contro manca agli atti -
quantomeno parzialmente - l'elemento di volontarietà, per cui già solo per
questo motivo il richiamo alla sentenza B 63/01 non risulta pertinente.

8.5 Né si impone una diversa valutazione per il fatto che l'art. 7 cpv. 1 Rcpd
(nella versione applicabile in concreto) attribuisce alla Cassa l'intera
riserva matematica derivante, segnatamente, da una somma trasferita da un altro
fondo (libero passaggio). Da tale norma e soprattutto dal contesto in cui essa
è inserita (la legge non prescrive in particolare un numero di anni che deve
essere riscattato, l'art. 13 cpv. 2 vLcpd disponendo unicamente che
l'assicurato può riscattare anni di assicurazione se ne fa domanda [...]) non
si evince infatti che l'intera prestazione di libero passaggio debba
necessariamente essere utilizzata per il riscatto di anni assicurativi;
"l'intera riserva matematica" è piuttosto da intendersi per ogni singolo anno
di assicurazione riscattato (sul libero potere di esame riservato al Tribunale
federale per esaminare le disposizioni di diritto pubblico cantonale e comunale
della previdenza professionale, quantomeno nella misura in cui concernono
l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative cfr. DTF 134 V 199
consid. 1.2 pag. 200). In virtù della giurisprudenza suesposta, il riscatto
operato dalla Cassa poteva dunque avvenire solo limitatamente alla somma
necessaria per il conseguimento delle prestazioni massime, come sancisce
peraltro chiaramente, a partire dal 1° gennaio 1995, l'art. 13 cpv. 1 che nella
sua formulazione si è ispirato alla giurisprudenza precedentemente resa dal
Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. FF 1992 III 526).

8.6 In conclusione si deve pertanto ritenere che neppure il principio di
solidarietà può legittimare nel caso di specie il rifiuto della Cassa di
versare l'importo della prestazione di libero passaggio non necessario
all'ottenimento della rendita di vecchiaia massima. Contrariamente a quanto
sembrano invocare la Cassa ricorrente e l'UFAS, detto principio non poteva
infatti da solo, in assenza di una chiara base legale e statutaria che
disponesse in tal senso, giustificare un (ulteriore) obbligo di riscatto.
Spettava piuttosto all'autorità che ha emesso il regolamento disciplinare
meglio la situazione al fine di salvaguardare l'equilibrio attuariale della
Cassa.

9.
Resterebbe da esaminare a questo punto se la pretesa dell'assicurato, non
contestata nel suo quantum e d'altra parte desumibile dagli atti, sia
eventualmente prescritta, come pretende per la prima volta in questa sede la
Cassa ricorrente.

Sennonché, seppur ricevibile (cfr. SVR 2007 BVG n. 17 pag. 57 [B 1/04], consid.
3.5 con riferimenti; cfr. per contro, per l'ambito applicativo della LTF, DTF
134 V 223), l'eccezione di prescrizione non può essere accolta perché, in
presenza di un obbligo legale di mantenimento della previdenza, il diritto alla
prestazione di libero passaggio (in eccesso) non può prescriversi, venendo
altrimenti a cadere la base finanziaria per prestazioni assicurative future
(DTF 127 V 315 consid. 6a pag. 326).

10.
Vincente in lite, l'opponente, patrocinato da un legale, ha diritto a
ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.- a titolo di
ripetibili per la procedura federale.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 agosto 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti