Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 864/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_864/2007 {T 0/2}

Sentenza del 30 aprile 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
P.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. S.________,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 25 ottobre 2007.

Fatti:

A.
Il 25 aprile 2005 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha emesso il
conguaglio (fr. 923.85, quale differenza tra l'importo totale [fr. 2'046.85] e
gli acconti versati [1'123.-]) dei contributi personali dovuti dall'avv.
P.________ in qualità di indipendente per l'anno 2001. Allo stesso modo, la
Cassa ha proceduto il 28 giugno 2005 a fissare in fr. 9'062.35 i contributi
personali e le spese per il 2002. Da questo importo ha poi dedotto l'acconto di
fr. 1'123.- e chiesto all'interessato il pagamento del saldo di fr. 7'939.35.

Il 5 dicembre 2006 la Cassa ha inoltre emesso due distinte decisioni con le
quali ha fissato gli interessi di mora che l'assicurato doveva sui predetti
contributi personali. Più precisamente, ha stabilito in fr. 113.55 (interessi
di mora per i contributi del 2001) e in fr. 616.40 (interessi di mora per i
contributi del 2002) gli importi da versare entro 30 giorni dalla data della
decisione.

Dopo avere effettuato il pagamento di fr. 729.95, pervenuto all'amministrazione
il 18 dicembre 2006, l'assicurato ha presentato, in data 28 dicembre 2006,
opposizione contro le decisioni del 5 dicembre 2006. Mediante decisione su
opposizione del 25 giugno 2007, la Cassa ha statuito che a seguito
dell'avvenuto pagamento la causa doveva essere stralciata dai ruoli in quanto
divenuta priva di oggetto. In via abbondanziale ha comunque esaminato il merito
della vertenza respingendo l'opposizione dell'assicurato.

B.
Patrocinato dal padre, avv. S._________, P.________ si è aggravato al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Con pronuncia del 25 ottobre 2007, facendo notare come il pagamento degli
interessi richiesti fosse avvenuto incondizionatamente e fosse da considerare
quale accettazione manifesta delle decisioni della Cassa, la Corte cantonale ha
respinto il ricorso senza esaminare il merito della causa.

C.
Sempre patrocinato dal padre, l'avv. S.________ ha presentato ricorso al
Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede di
annullare il giudizio cantonale e di rinviare gli atti alla precedente istanza
perché statuisca sul merito della causa. Dei motivi si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi.

La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Interposto da una parte particolarmente toccata dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89
cpv. 1 LTF), il ricorso, diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF)
pronunciata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da
un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di
massima ricevibile essendo stato depositato entro il termine (art. 100 cpv. 1
LTF) e nella forma (art. 42 LTF) di legge senza che si realizzi un'eccezione ai
sensi dall'art. 83 LTF.

1.2 Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere
presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli
art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale statuisce di principio sulla base dei
fatti accertati dall'autorità precedente (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), riservati
i casi previsti dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Questa disposizione gli conferisce la
possibilità di rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti
della decisione impugnata nella misura in cui lacune o errori dovessero
apparire d'acchito come manifesti (DTF 133 IV 286 consid. 6.2). Il ricorrente
può quindi contestare l'accertamento dei fatti determinanti per il giudizio
solo se siano stati stabiliti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF o in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF), vale a dire
arbitraria, ciò che deve dimostrare con una motivazione conforme alle esigenze
poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.

2.
Nel ritenere priva di oggetto l'opposizione interposta dall'assicurato e di
conseguenza infondata l'impugnativa contro la decisione su opposizione, il
giudice cantonale si è fra le altre cose richiamato alle considerazioni
espresse dal Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza H 321/02 del
20 agosto 2003. In quella occasione si era trattato di esaminare la
ricevibilità e la fondatezza del gravame di una società contro una decisione di
multa che le era stata inflitta dalla cassa di compensazione e che era stata
confermata in primo grado dall'autorità giudiziaria cantonale. In sede federale
la cassa aveva censurato la ricevibilità del ricorso per il fatto che la
ricorrente, nelle more istruttorie, aveva effettuato il pagamento della multa.
Orbene, pur domandandosi, con riferimento a precedenti sentenze (DTF 99 V 78
consid. 1b pag. 80; sentenza inedita H 205/00 del 5 febbraio 2001), se la
società potesse ancora fare valere un interesse pratico e attuale
all'annullamento della decisione in esame, il Tribunale federale delle
assicurazioni aveva ritenuto di potere lasciare indecisa la questione poiché ad
ogni modo l'impugnativa era infondata e andava respinta.

3.
Il ricorrente osserva come la presente fattispecie differisca sostanzialmente
da quella esaminata nella sentenza H 321/02, non fosse altro perché il
pagamento sarebbe avvenuto prima dell'impugnativa e comunque quando il termine
per l'opposizione non era ancora scaduto. In tali condizioni, esclude che da
tale comportamento si possa inferire un'acquiescenza o desistenza giustificante
lo stralcio della causa. Ricorda del resto come - per evitare che gli vengano
addebitati oneri supplementari - egli abbia l'abitudine di pagare i tributi
pubblici non appena gli vengono notificati. Di conseguenza, il pagamento
effettuato prima della crescita in giudicato della decisione amministrativa non
potrebbe in alcun modo essere interpretato quale rinuncia esplicita e
incondizionata a prevalersi dei rimedi giuridici disponibili e non ancora
utilizzati. E anche qualora si intendesse, per denegata ipotesi, ravvisare nel
pagamento un indizio di acquiescenza, la presentazione dell'impugnativa prima
della decorrenza del termine smentirebbe chiaramente siffatta ipotesi.

4.
4.1 Durante la procedura amministrativa, la lite verteva sull'obbligo di
versamento di interessi di mora, conformemente a quanto statuito con le
decisioni del 5 dicembre 2006.

Dal momento che un'eventuale opposizione contro tali provvedimenti, poi
effettivamente intrapresa, avrebbe comunque - in assenza di una decisione
contraria da parte dell'amministrazione (art. 97 LAVS) - esplicato effetto
sospensivo, l'assicurato avrebbe potuto anche non versare (subito) gli
interessi moratori reclamati. Agendo in tal modo, egli si sarebbe tuttavia
assunto il rischio di dovere pagare degli interessi supplementari, qualora
l'esito dell'impugnativa gli si fosse rivelato sfavorevole. Ed è proprio quanto
il ricorrente, pagando l'importo richiesto e poi contestato nei termini di
legge (art. 52 cpv. 1 LPGA), voleva evitare che si realizzasse (v. sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni H 252/00 del 14 febbraio 2001, consid.
1a).

4.2 In quest'ultima sentenza (H 252/00), dovendo statuire sul ricorso di
un'assicurata che, dopo avere versato, pendente lite (dopo la presentazione del
gravame), l'importo richiestole dall'amministrazione a titolo di interessi
moratori su contributi arretrati, si era vista stralciare, per ragioni analoghe
a quelle addotte dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nella
presente vertenza, la causa dall'autorità giudiziaria di prima istanza, il
Tribunale federale delle assicurazioni, dando ragione all'interessata, ha
precisato che un ricorso non può essere ritirato tacitamente, un ritiro
necessitando di una dichiarazione esplicita e incondizionata (DTF 119 V 36
consid. 1b pag. 38; 111 V 156 consid. 3b pag. 158).

4.3 Similmente, lo stesso Tribunale, pur ammettendo la possibilità di
rinunciare a prevalersi di un rimedio giuridico nella misura in cui una simile
dichiarazione venga espressa esplicitamente e durante il termine di
impugnazione (una rinuncia non può per contro essere validamente espressa prima
che si abbia conoscenza della decisione impugnabile: RAMI 2003 no. U 474 pag.
53 consid. 2.3 con riferimenti [U 139/02]; cfr. pure sentenza A.203/1985 del 1°
ottobre 1985, pubblicata in ASA 59 pag. 204, consid. 2), ha escluso che una
rinuncia a ricorrere possa essere espressa tacitamente (sentenza inedita C 2/95
del 26 luglio 1995, consid. 1). In quest'ultima occasione, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha in particolare avuto modo di stabilire che il
pagamento dell'indennità di parte dovuta alla controparte a seguito della
soccombenza nella procedura cantonale non osta alla ricevibilità di un ricorso
all'istanza superiore.

4.4 Stante quanto precede, non potendo considerare il pagamento effettuato dal
ricorrente in data 18 dicembre 2006 alla stregua di una rinuncia esplicita (e
incondizionata) a fare valere il diritto all'impugnazione - diritto peraltro
poi esercitato nei termini di legge - delle decisioni amministrative del 5
dicembre 2006, il giudizio impugnato dev'essere annullato. Gli atti vanno di
conseguenza rinviati al Tribunale cantonale affinché statuisca sul merito della
causa.

5.
5.1 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico
della Cassa opponente (art. 66 cpv. 1 LTF).

5.2 Il ricorrente, vincente in lite e patrocinato dal padre (anch'egli
avvocato), chiede che gli venga riconosciuto il diritto a ripetibili.

Per giurisprudenza, un legame di parentela tra la persona assicurata e
l'avvocato che la rappresenta in giudizio non esclude di per sé l'assegnazione
di un'indennità di parte, a meno che il rappresentante legale non abbia lui
stesso un interesse proprio all'esito del processo, segnatamente in virtù di un
obbligo di assistenza, coniugale (art. 159 cpv. 3 CC; v. RCC 1984 pag. 287,
consid. 4), parentale (art. 296 segg. CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 pag. 116) o
altrimenti familiare (art. 328 CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 pag. 116 con
riferimenti).

Benché tale principio sia stato (principalmente) elaborato per la
rappresentanza in giudizio di una persona che non dispone di conoscenze
giuridiche particolari, non vi è serio motivo per non applicarlo, per analogia,
anche all'avvocato che rappresenta in giudizio un collega suo parente. In
effetti, in assenza di un interesse proprio del patrocinatore all'esito del
processo nel senso suesposto e in mancanza di un chiaro tentativo di elusione
della prassi che solo eccezionalmente - in presenza di un dispendio particolare
- riconosce all'avvocato agente in causa propria il diritto a ripetibili (v.
DTF 129 II 297 consid. 5 pag. 304), non si giustifica di trattare
differentemente l'avvocato patrocinato da un collega suo parente da chi invece,
nella stessa situazione, si fa rappresentare da un collega con il quale non
intrattiene legami di (stretta) parentela. Tenuto conto del fatto che in
quest'ultima evenienza, la prassi riconosce normalmente alla parte vincente in
lite il diritto a ripetibili (v. ad es. consid. 3b non pubblicato in DTF 126 I
228; cfr. inoltre sentenza 2P.163/2003 del 30 gennaio 2004, consid. 5.2), lo
stesso diritto, per motivi di parità di trattamento, non può essere negato al
qui ricorrente (in questo senso, sebbene senza motivazione particolare, cfr. il
consid. 4.2 non pubblicato in DTF 130 II 270, e la sentenza 2A.18/2004 del 13
agosto 2004, consid. 10).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino del 25 ottobre 2007 è annullato. Gli atti sono rinviati all'istanza di
primo grado perché entri nel merito della causa.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'opponente.

3.
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 2'000.- a titolo di indennità
di parte per la procedura federale.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 30 aprile 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti