Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 837/2007
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Sentenza del 20 dicembre 2007
II Corte di diritto sociale

Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6501 Bellinzona,
ricorrente,

contro

D.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Carlo Borradori, via Ciseri 6, 6601 Locarno.

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino del 22 ottobre 2007.

Considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione
la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei
gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con
riferimenti; 133 II 249 consid. 1.1 pag. 251),
che il giudizio di rinvio impugnato configura una decisione incidentale
notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2
pag. 481),
che l'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via
alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile
(cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b),
che l'amministrazione ricorrente non spiega minimamente in quale misura si
realizzerebbe una di queste due condizioni di ammissibilità,
che in tali condizioni l'atto ricorsuale difetta della necessaria motivazione
giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF e già solo per questo motivo dev'essere
dichiarato inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
che ad ogni modo le due condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF non sono
comunque soddisfatte,
che in particolare una decisione di rinvio, con cui la causa viene rinviata
all'istanza precedente per complemento istruttorio e nuova decisione, non
causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1
lett. a LTF poiché determina unicamente una dilazione della procedura quale
potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una
decisione incidentale (DTF 133 V 477 consid. 5.2.1 e 5.2.2; cfr. pure
sentenza 9C_218/2007 del 19 novembre 2007, consid. 1.4; Hansjörg
Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Kommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, no. 8 all'art. 93),
che neppure si realizzano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 93
cpv. 1 lett. b LTF (v. sentenza citata 9C_218/2007 con riferimenti e sentenza
9C_586/2007 del 12 ottobre 2007),
che per questi motivi, in applicazione degli art. 65 e 66 cpv. 1 LTF e
statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 e 2
LTF,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 20 dicembre 2007

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: p. Il Cancelliere:

Borella Grisanti