Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 825/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_825/2007 {T 0/2}

Decreto del 28 luglio 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Parti
Successione fu A.________, ricorrente, rappresentata dall'Ufficio Fallimenti di
L.________,

contro

Cassa cantonale di compensazione, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 25 ottobre 2007.

Fatti:

A.
Mediante decisione del 16 ottobre 2006, confermata il 16 marzo 2007 anche in
seguito all'opposizione dell'interessato, la Cassa di compensazione del Cantone
Ticino ha chiesto nei confronti dell'avv. A.________ il risarcimento del danno,
ammontante a fr. 30'223.25, per il mancato pagamento dei contributi sociali da
parte della fallita P.________ AG, di cui l'avv. A._______ è stato
amministratore unico.

B.
Adito dall'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ne
ha respinto il ricorso (pronuncia del 25 ottobre 2007).

C.
L'avv. A.________ ha deferito il giudizio cantonale al Tribunale federale,
chiedendo l'annullamento della decisione risarcitoria.

D.
Il ricorrente è deceduto il ... . Avendo gli eredi rinunciato all'eredità, il
Pretore del Distretto di L.________ ha ordinato la liquidazione della
successione in via di fallimento (decreto del 27 maggio 2008). Per decreto 19
giugno 2008 dello stesso Pretore, la procedura è stata sospesa per mancanza di
attivi (art. 230 cpv. 1 LEF). Dal momento che nel termine di 10 giorni di cui
all'art. 230 cpv. 2 LEF nessun creditore ha chiesto la continuazione della
procedura fornendo l'anticipo di fr. 3'000.- a garanzia delle spese, la
procedura di fallimento è stata chiusa (comunicazione 17 luglio 2008
dell'Ufficio Fallimenti del Distretto di L.________). Nel frattempo, per
decreto del 25 giugno 2008 il Tribunale federale ha sospeso la procedura di
ricorso.

Diritto:

1.
Giusta l'art. 6 cpv. 2 PCF, in relazione con l'art. 71 LTF, il processo davanti
a questo Tribunale è sospeso per legge in caso di decesso di una parte. Il
giudice può tuttavia disporre che il processo sia ripreso quando la rinuncia
all'eredità non è più possibile o è stata ordinata la liquidazione d'ufficio
(art. 6 cpv. 3 PCF).

2.
Gli eredi di una parte deceduta riprendono il ruolo di quest'ultima in un
processo pendente (art. 6 e 17 PCF in relazione con l'art. 71 LTF). Nel caso di
specie, avendo rinunciato all'eredità, gli eredi hanno perso la loro qualità di
parte. Per il resto non risulta vi sia stata alcuna cessione dei diritti
litigiosi da parte della massa successoria in fallimento. In tali condizioni,
in assenza di un avente diritto che sia succeduto in diritto al defunto, manca
un soggetto giuridico al quale possa essere attribuito il debito risarcitorio
(sentenza inedita del Tribunale federale delle assicurazioni H 37/04 del 20
settembre 2004, consid. 1). Di conseguenza la causa dev'essere stralciata in
quanto divenuta priva di oggetto. A seguito di ciò, il giudizio impugnato e la
decisione amministrativa non acquisiscono autorità di cosa giudicata (sentenza
citata H 37/04 con riferimenti).

3.
Quando una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico per le
parti, il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF). In tale
contesto, il Tribunale federale statuisce con motivazione sommaria sulle spese,
tenendo conto dello stato delle cose esistente prima del verificarsi del motivo
che termina la lite (art. 72 PCF in relazione con l'art. 71 LTF). Viste le
particolari circostanze del caso, si rinuncia tuttavia a prelevare spese
giudiziarie (cfr. sentenza citata H 37/04, consid. 2).

Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.
La procedura 9C_825/2007 è riattivata.

2.
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e all'Ufficio dei fallimenti
del Distretto di L.________.
Lucerna, 28 luglio 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti