Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 802/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_802/2007 {T 0/2}

Sentenza del 30 dicembre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Scartazzini.

Parti
Z.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Gianluca Airaghi, Via Ariosto 1,
casella postale 6439, 6901 Lugano,

contro

1. Cassa malati Assura, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
2. Atupri Cassa Malati, Zieglerstrasse 29, 3000 Bern 65,
3. Avenir Assicurazioni, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
4. Cassa malattia edile e del legno, 1920 Martigny,
5. Concordia Cassa malattia, Bundesplatz 15, 6002 Lucerna,
6. Società Cooperativa KPT/CPT Cassa malattia, Tellstrasse 18, 3000 Berna 22,
7. CSS Assicurazione malattie SA, Rösslimattstrasse 40, 6005 Lucerna,
8. Helsana Assicurazioni SA, 6501 Bellinzona,
9. Intras Cassa malattia, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
10. Kolping Cassa malattia, Ringstrasse 16, 8600 Dübendorf,
11. Natura Cassa della salute, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
12. OeKK Assicurazione malattia ed infortuni SA, 7302 Landquart,
13. PHILOS Cassa malattia ed infortuni, Riond Bosson, 1131 Tolochenaz,
14. Sanitas Assicurazione malattia, Lagerstrasse 107, 8004 Zurigo,
15. Cassa malati Supra, chemin de Primerose 35, 1000 Losanna 3,
16. SWICA Organizzazione Sanitaria, Piazza Stadio 3, 6500 Bellinzona,
17. Universa Cassa malattia ed infortuni, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
18. Visana, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna,
19. Wincare Assicurazioni, Konradstrasse 14, 8401 Winterthur,
opponenti,
tutte rappresentate da Santésuisse, Via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
patrocinata dall'avv. Mario Molo, Via Orico 9, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione
contro le malattie e gli infortuni del 10 settembre 2007.

Fatti:

A.
Con petizione del 14 marzo 2005, le Casse malati elencate in rubrica,
rappresentate da Santésuisse Ticino, hanno inoltrato petizione al Tribunale
arbitrale del Cantone Ticino in materia di assicurazione contro le malattie e
gli infortuni, sostenendo che per l'anno 2003 il medico dott. Z.________
avrebbe fatto registrare un costo medio per paziente di fr. 1'246.36 per
rispetto al costo medio della sua categoria di fr. 728.29, ciò che
corrispondeva ad un indice del 171 %. Ritenuto l'indice per la soglia di
ineconomicità stabilito nella misura del 100 % + 50 %, il divario tra la media
del gruppo aumentata del 50 % e quella del medico veniva stabilito in fr.
153.92, con una percentuale a sfavore di quest'ultimo del 12,35 %. Visto
l'incasso globale del medico secondo la statistica di Santésuisse di fr.
310'343, l'importo da rimborsare alle Casse malati per ricondurre la media
all'indice di 150 % veniva stabilito in fr. 38'326.39. La parte attrice
richiamava la bontà del metodo statistico comparativo e faceva valere che nel
2003 il dott. Z.________ aveva trattato 249 pazienti, diminuendone quindi
progressivamente il numero ma aumentando per contro gli incassi.

Dal canto suo, il dott. Z.________ giudicava incompatibili le cifre pretese da
Santésuisse per rispetto a quelle della sua fatturazione. Sosteneva che il
metodo di calcolo sarebbe stato da svolgere tenendo conto come periodo di
riferimento quello intercorrente tra il 15 novembre 2002 ed il 15 novembre
2003, durante il quale egli aveva avuto, comprese le persone che non si erano
presentate, un totale di 270 pazienti. Con un fatturato complessivo riferito a
quel periodo di fr. 346'000, ritenute le deduzioni di fr. 5'800 per visite
mancate non rimborsate dalle casse malati e di fr. 34'600 corrispondenti al 10
% di norma a carico del paziente, il valore oggettivo di valutazione di
ineconomicità sarebbe stato di fr. 305'600. Suddiviso su 270 pazienti, avrebbe
dato un costo unitario di fr. 1'131.85, con un indice di poco superiore ai 150
%. Il medico sosteneva poi di aver anticipato, in previsione dell'entrata in
vigore del nuovo TARMED, la fatturazione per prestazioni che di norma lo
sarebbero state solo nel 2004. Produceva la fatturazione per il periodo 30
settembre - 30 ottobre 2003 per complessivi fr. 59'713, a sostegno del fatto
che si sarebbe trattato di un avvenimento eccezionale, valutandone l'eccesso
per rispetto alla media in fr. 36'000, da dedursi dalla somma complessiva di
fr. 310'343, ciò che avrebbe riportato i costi unitari in limiti al di sotto
della soglia di ineconomicità. Il sanitario affermava in seguito essere la
struttura del suo studio dissimile da quella degli altri colleghi presi in
considerazione. Egli censurava inoltre il fatto che si fosse tenuto conto solo
dei costi diretti. Rilevava di avere nel 2003 seguito diversi pazienti
richiedenti cure particolari. Criticava infine l'applicazione del metodo
statistico nei suoi confronti.

B.
Con pronunzia del 10 settembre 2007, il Tribunale arbitrale, operando un
calcolo sulla base dei primi undici mesi del 2003, ha parzialmente accolto la
petizione, nel senso che ha ricondotto da fr. 38'326.39 a fr. 30'512.40, oltre
ad interessi al 5 % dal 14 marzo 2005, l'importo da restituire per trattamento
ineconomico durante l'esercizio 2003.

C.
Avverso la pronunzia cantonale il dott. Z.________ presenta un ricorso in
materia di diritto pubblico, chiedendo che al gravame venga assegnato l'effetto
sospensivo. Ripreso in sostanza quanto già asserito in sede della istanza
precedente, segnatamente riguardo alla mancata presa in considerazione dei
costi indotti, protestate tasse, spese e ripetibili, lamenta un accertamento
dei fatti manifestamente inesatto e una violazione del diritto federale,
concludendo in via principale che in annullamento della sentenza arbitrale la
petizione del 14 marzo 2005 sia integralmente respinta. In via subordinata
postula che gli atti siano rinviati all'autorità inferiore, affinché pronunci
una nuova decisione ai sensi dei considerandi della sentenza del Tribunale
federale.
Le Casse opponenti chiedono che in quanto ricevibile, il ricorso sia respinto.
L'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato ad esprimersi.

Diritto:

1.
Con decreto dell'11 febbraio 2008 l'istanza di assegnazione dell'effetto
sospensivo al ricorso è stata accolta.

2.
Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto federale (art. 95
lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (art 106 cpv. 1 LTF).
Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità inferiore (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo
qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

3.
Ai considerandi della pronunzia cantonale può essere fatto riferimento per
quanto attiene alle norme di legge, alla giurisprundenza e alla dottrina
ricordate, in particolare per quel che concerne la bontà del metodo statistico
e l'indice del 150 % ammesso in Ticino sino a fine 2003.

3.1 Nel suo gravame, l'insorgente fa valere che a torto il Tribunale arbitrale
avrebbe ritenuto il numero di pazienti - 249 - indicato da Santésuisse Ticino e
non quello da lui avanzato di 272. Invoca un accertamento manifestamente
inesatto dei fatti da parte dell'istanza inferiore. Questa censura non è
fondata né quindi è di rilievo. La Corte cantonale ha infatti implicitamente
ammesso, pur non menzionando il motivo nella sua pronunzia, che nelle
statistiche sono registrati solo i pazienti che presentano note alla cassa
malati e che inoltre tutti i medici hanno un certo numero di pazienti che non
fanno capo all'assicuratore contro le malattie.

3.2 Il ricorrente argomenta pure che la propria effettiva attività di studio si
distingue da quella del gruppo di riferimento per il fatto che diversamente dai
colleghi egli non pratica in nessuna misura l'attività di consulenza. Sostiene
che, non avendo tenuto conto di questa particolarità, l'istanza inferiore
avrebbe violato il principio di diritto federale dell'economicità. Tuttavia,
anche questo addebito, ossia l'addotta "Praxisbesonderheit" dello studio del
ricorrente, non è fondato né quindi è rilevante. Infatti, contrariamente a
quanto sostenuto nel gravame, tale asserto non è documentato e non entra
pertanto in considerazione quale circostanza provata con le fatture rese agli
atti dell'istanza inferiore. Le stesse considerazioni valgono per quel che
concerne l'affermazione secondo cui avrebbe nel 2003 trattato pazienti
richiedenti particolari cure.

3.3 Rimane però, quale argomento fondato e pertinente invocato dal ricorrente,
che la pronunzia querelata non tiene conto della recente giurisprudenza di cui
a DTF 133 V 37. In tale sentenza è stato giudicato che determinante per l'esame
della questione dell'economicità è di principio l'indice dei costi complessivi
e non solo quello dei costi diretti (DTF 133 V 37 consid. 5.3.3 e 5.3.4 pag. 39
seg.). Come le casse opponenti stesse sembrano ammettere nella loro risposta al
gravame, l'applicazione di questa giurisprudenza al caso concreto è
suscettibile di rimaneggiare l'importo chiesto in restituzione dal dott.
Z.________.

4.
In queste condizioni si giustifica la parziale ammissione del ricorso, la causa
essendo rinviata al Tribunale arbitrale per nuova pronunzia, tenuto conto di
quest'ultima considerazione.

5.
Dato l'esito della vertenza, le spese giudiziarie sono ripartite tra le parti
(art. 66 cpv. 1 LTF) ed il ricorrente ha diritto al risarcimento di spese
ripetibili ridotte (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
In accoglimento del ricorso, la pronunzia del Tribunale arbitrale in materia di
assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 10 settembre 2007 è
annullata nella misura in cui, avendo per oggetto il tema litigioso esposto al
consid. 3.3, la causa è rinviata alla giurisdizione cantonale affinché proceda
nel senso esposto nel medesimo considerando.

2.
Le spese giudiziarie per la procedura federale di un importo di fr. 3000 sono
poste a carico delle Casse opponenti.

3.
Le Casse opponenti verseranno in solido al ricorrente la somma di fr. 2500
(comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte
per la procedura federale.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale arbitrale in materia di assicurazione
contro le malattie e gli infortuni e all'Ufficio federale della sanità
pubblica.

Lucerna, 30 dicembre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Scartazzini