Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 788/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_788/2007

Sentenza del 29 ottobre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
B.________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 26 settembre 2007.

Fatti:

A.
Sin dall'inizio della sua costituzione, avvenuta il 20 marzo 2000, B.________,
avvocato, ha ricoperto la carica di gerente, con diritto di firma individuale,
della X.________ Sagl, il cui scopo consisteva segnatamente nel commercio e
nella produzione di prodotti biologici, di canapa e di prodotti derivati.

Dopo essere entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la
società è stata sistematicamente diffidata (da ottobre 2000) e precettata (da
gennaio 2004). Il 5 gennaio 2005 e il 9 gennaio 2006 l'Ufficio esecuzione e
fallimenti di Y.________ ha rilasciato degli attestati di carenza di beni
relativi ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non (integralmente) soluti dalla
società per il periodo 2001 - ottobre 2003.

Constatato di avere subito un danno di fr. 10'988.85, con decisione del 18
maggio 2006, sostanzialmente confermata il 15 dicembre seguente anche in
seguito all'opposizione interposta dall'interessato, la Cassa di compensazione
del Cantone Ticino, presso la quale la società era affiliata in qualità di
datrice di lavoro, ne ha postulato il risarcimento dall'avv. B.________, in via
solidale con i due soci gerenti, M.________ e G.________.

B.
Per pronuncia del 26 settembre 2007 il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'avv. B.________ e confermato
l'operato dell'amministrazione.

C.
L'interessato ha deferito il giudizio cantonale al Tribunale federale chiedendo
l'annullamento della pronuncia impugnata e della decisione amministrativa in
lite. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è il tema di sapere se il ricorrente sia tenuto o meno a
risarcire il danno fatto valere dalla Cassa. Né l'esistenza e l'entità del
danno, né tanto meno la tempestività della richiesta risarcitoria sono tuttavia
contestati.

2.
L'istanza precedente ha correttamente esposto le norme (art. 52 LAVS, art. 14
cpv. 1 LAVS in relazione con gli art. 34 segg. OAVS) e i principi disciplinanti
la materia. Essa ha in particolare ricordato la giurisprudenza riguardante la
responsabilità sussidiaria degli organi di una persona giuridica nel caso di
inadempienza degli obblighi contributivi da parte della stessa (DTF 123 V 12
consid. 5b pag. 15; cfr. pure DTF 132 III 523 consid. 4.5 pag. 528, nonché DTF
129 V 11 consid. 3), l'applicabilità, per analogia, alle Sagl della prassi
sviluppata in materia per le società anonime (DTF 126 V 237; 123 V 12 consid.
5b pag. 15), come pure le condizioni alle quali viene ammessa una colpa
qualificata nel presente ambito (DTF 108 V 183 consid. 1b pag. 186, 189 consid.
2b pag. 193). A tale esposizione può essere fatto riferimento.

3.
Alla pronunzia di prime cure va inoltre prestata adesione pure nella misura in
cui ha fatto corretta applicazione di esso disciplinamento nel caso concreto.

3.1 Infatti, dal momento che, nella sua posizione di gerente, ha omesso di
prendere le misure necessarie al corretto pagamento dei contributi sociali, il
ricorrente si è reso responsabile, in maniera gravemente negligente,
dell'insorgenza del danno. Come pertinentemente osservato dal primo giudice,
non è di rilievo il fatto che la società fosse "in mano" ai soci gerenti,
poiché comunque, in qualità di gerente, ancorché non socio, di una tutto
sommato piccola Sagl, alle cui dipendenze, stando alle dichiarazioni salariali
agli atti per gli anni in questione, lavoravano da tre a sette persone, egli
doveva (tempestivamente) accertarsi dell'effettivo versamento dei contributi
sociali e non poteva di certo esimersi dagli obblighi di controllo e di
vigilanza incombentigli in virtù della sua funzione (v. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni H 292/03 del 7 aprile 2004, consid. 3.1).

In effetti, soprattutto in presenza di imprese di modesta entità - come può
ritenersi quella in esame (per un confronto v. ad esempio la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni H 293/02 del 20 maggio 2003, consid. 4)
- presentanti strutture tutto sommato semplici e ben valutabili, la prassi in
materia prescrive agli organi (indipendentemente se di una SA o di una Sagl)
degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (sentenza citata H 293/
02, ibidem). Il ricorrente, di formazione avvocato, doveva ben essere
consapevole degli oneri che gli incombevano in forza della sua posizione di
gerente di una Sagl.

3.2 A ciò si aggiunge, a titolo di aggravante, il fatto che già poco tempo dopo
la sua costituzione, la società aveva cominciato a non onorare correttamente -
e per un periodo di tempo oggettivamente troppo lungo (sulla possibilità, per
contro, che il mancato pagamento dei contributi per una breve durata venga
considerato quale motivo di discolpa v. DTF 121 V 243 consid. 4b e 5 pag. 244
seg) - i propri obblighi contributivi, facendosi diffidare a partire
dall'ottobre 2000 e precettare in seguito. In tali condizioni, come ben
illustrato dalla Corte cantonale, gli interventi, effettuati nell'estate del
2004 presso il legale dei due soci gerenti e volti a determinare il pagamento
(quantomeno parziale) dei contributi paritetici, risultano tardivi e non
costituiscono valido motivo di discolpa. Né tanto meno può assurgere a motivo
giustificativo o di discolpa il fatto che fino al mese di gennaio 2004 non
sarebbero state iscritte procedure esecutive a carico della società, la
circostanza non modificando per nulla gli obblighi di controllo e di verifica
comunque incombenti all'interessato (cfr. per analogia la sentenza H 282/01 del
27 febbraio 2002, consid. 5b, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni
ha ad esempio precisato che l'amministratore di una società non può discolparsi
invocando il fatto che i conti annuali non avrebbero consentito di rendersi
esattamente conto della situazione, dovendosi in effetti attendere da una
persona diligente nella stessa posizione la verifica regolare degli affari
della società e non solo l'esame annuale, o comunque saltuario, dei conteggi).
Avendo omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente
di una (piccola) Sagl, il ricorrente si è reso responsabile di un comportamento
passivo e ha violato in maniera gravemente negligente gli obblighi di diligenza
incombentigli in qualità di organo societario (v. per analogia pure RCC 1989
pag. 114).

3.3 A nulla serve sostenere di essere stato truffato dai due soci e gerenti
della Sagl che gli avrebbero sottaciuto la situazione inerente al pagamento dei
contributi sociali "nonostante le verifiche verbali da lui fatte presso gli
stessi tramite altre persone operanti per la ditta". A prescindere
dall'ammissibilità dell'allegazione in questa sede, peraltro per nulla
circostanziata e insufficientemente motivata (v. art. 42 cpv. 2 LTF), va
infatti osservato che un procedimento penale a perseguimento dei fatti invocati
non risulta essere mai stato promosso (cfr. sentenza H 223/06 del 17 gennaio
2008, consid. 4.4 con riferimenti).

Né può del resto, come correttamente rilevato dal giudice cantonale, essere di
ausilio alla tesi ricorsuale la disponibilità manifestata - tramite il loro
legale - dai soci gerenti di sottoscrivere una dichiarazione liberatoria in
favore del ricorrente, tale circostanza riguardando esclusivamente i rapporti
interni, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili, ma non anche il
rapporto esterno con la Cassa (v. ad esempio la sentenza H 10/07 del 7 marzo
2008, consid. 6.2 con riferimenti).

3.4 Il ricorrente ravvisa infine un motivo di giustificazione nel fatto che nel
periodo in esame avrebbe avuto dei "grossi problemi medici" che non gli
avrebbero consentito di gestire al meglio le sue faccende. Sennonché nessun
elemento agli atti permette di confermare un simile motivo. Nemmeno è stato
fornito il certificato medico che era stato preannunciato con il ricorso. Né si
capisce perché il ricorrente faccia valere solo ora questa circostanza, che
avrebbe potuto agevolmente allegare e sostanziare già in sede cantonale. Il
fatto nuovo invocato dev'essere pertanto ritenuto inammissibile (art. 99 cpv. 1
LTF).

4.
Stante quanto precede, la pronuncia cantonale dev'essere confermata e il
ricorrente dovrà risarcire il danno alla Cassa, così come stabilito dal
giudizio impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a
carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'100.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti