Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 726/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_726/2007 {T 0/2}

Sentenza del 22 ottobre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
B.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Mattia Guerra, via Lugano 18, 6982 Agno,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 12 settembre 2007.

Considerando:
che l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto una prima volta, per
difetto d'invalidità di grado pensionabile, il diritto alla rendita di
B.________, nata nel 1961, con decisione del 19 dicembre 2002, cresciuta
incontestata in giudicato,
che per decisione del 22 novembre 2006, dopo che l'interessata era stata
ritenuta - dal perito esterno all'amministrazione dott. G.________, che già si
era occupato di peritare l'assicurata in occasione della prima domanda di
prestazioni - pienamente abile al lavoro in attività sostitutive leggere che
non comportassero di stare in piedi per più di 30 minuti, di spostarsi per più
di 50 m e su terreni sconnessi, di salire e scendere le scale e di sollevare
pesi oltre i 10 kg, l'UAI ha respinto anche una seconda domanda di prestazioni,
sempre per difetto d'invalidità di grado pensionabile,
che il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso
dell'assicurata contro quest'ultima decisione con pronuncia del 12 settembre
2007,
che B.________, con il patrocinio dell'avv. Mattia Guerra, ha presentato un
ricorso al Tribunale federale chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale e
della decisione amministrativa con contestuale rinvio degli atti all'UAI per
complemento istruttorio e nuova decisione,
che il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) può essere
presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96
LTF,
che per contro il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora
questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),
che il giudizio cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi
giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare come in
caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto
d'invalidità pensionabile si debba procedere in analogia a quanto previsto per
la revisione giusta l'art. 17 LPGA (DTF 130 V 71 consid. 3.2 pag. 75 segg; 117
V 198 consid. 3a),
che la revisione della rendita presuppone una notevole modifica del grado
d'invalidità del suo beneficiario,
che ciò si realizza segnatamente in caso di modifica notevole dello stato di
salute (DTF 113 V 273 consid. 1a pag. 275 con riferimenti; 112 V 371 consid. 2b
pag. 371), confrontando la situazione esistente al momento della decisione
iniziale di rendita con quella al momento della contestata decisione di
revisione (VSI 1999 pag. 84; cfr. pure DTF 130 V 71 consid. 3.2.3 pag. 75
seg.),
che l'istanza precedente ha attentamente e diligentemente valutato gli atti
medici all'inserto e (implicitamente) concluso che lo stato di salute
dell'assicurata non si è notevolmente modificato dal momento che alla
ricorrente è nuovamente stata attestata una piena capacità lavorativa in
attività leggere sostitutive,
che tale valutazione è segnatamente stata espressa sulla base dell'attento e
approfondito esame (clinico, funzionale e radiologico) del dott. G.________, il
quale, al termine del suo accertamento, ha riscontrato delle condizioni
paragonabili a quelle esistenti nel 2002,
che le motivazioni addotte dalla ricorrente non sono tali da mettere in
discussione l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento giuridico operato
dall'istanza precedente,
che non sono nemmeno tali le valutazioni contrarie e, almeno inizialmente,
ipotetiche del dott. M.________, che peraltro si è espresso successivamente al
momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 131 V 9
consid. 1 pag. 11; 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4),
che pertanto le censure sollevate contro il giudizio impugnato non fanno
sembrare manifestamente inesatto questo accertamento dei fatti, che in quanto
tale vincola di principio il Tribunale federale (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.2
pag. 398),
che, manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura
semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle
pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF),

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti