Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 724/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_724/2007 {T 0/2}

Sentenza del 27 maggio 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
T.________, Italia,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Luigi Potenza, via della Repubblica 23, 73054
Presicce, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 17 agosto
2007.

Considerando:
che mediante decisione del 24 novembre 2006, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI) ha respinto la domanda di rendita di T.________ per
carenza di invalidità pensionabile,
che per pronuncia del 17 agosto 2007 il Tribunale amministrativo federale ha
respinto il ricorso dell'assicurata,
che, patrocinata dall'avv. Luigi Potenza, T.________ ha presentato ricorso al
Tribunale federale, al quale chiede di annullare il giudizio di prima istanza e
di riconoscerle il diritto a una rendita d'invalidità,
che invitata a fornire un anticipo delle spese giudiziarie, la ricorrente ha
formulato una domanda di assistenza giudiziaria,
che ritenendo a un esame sommario il ricorso privo di possibilità di esito
favorevole, il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria gratuita con decreto del 7 marzo 2008 e ha fissato alla ricorrente
un termine suppletorio, scadente il 21 aprile 2008, per pagare l'anticipo spese
di fr. 500.-,
che, in data 18 aprile 2008, alla Cassa del Tribunale è stato accreditato
l'importo di fr. 488.-, la differenza di fr. 12.- essendo stata trattenuta a
titolo di spese durante l'esecuzione del pagamento,
che per parte sua la ricorrente ha documentato di avere disposto il chiesto
versamento,
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
che la ricevibilità dell'atto ricorsuale a dipendenza dell'incompleto accredito
dell'anticipo spese non necessita di particolari considerazioni perché il
gravame risulta in ogni caso infondato (sul tema cfr. tuttavia la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni H 128/00 del 18 luglio 2000, resa sotto
l'imperio dell'OG),
che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i
principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle
quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv.1
e 28 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il sistema di confronto
dei redditi per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti
un'attività lucrativa (art. 16 LPGA) e i compiti del medico nell'ambito di
questa valutazione (sul valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti
medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente
alle regole di procedura applicabili cfr. inoltre DTF 125 V 256 consid. 4 pag.
261, 351 consid. 3b/ee pag. 353),
che l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti, ha accertato, in
maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag.
398), che la ricorrente (quantomeno fino alla data della decisione
amministrativa in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121
V 362 consid. 1b pag. 366) poteva svolgere la sua precedente attività di
operaia orlatrice in calzaturificio o di commessa in misura ben superiore al
60%, astenendosi dai compiti più gravosi,
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere a un
accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e
che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
che le censure ricorsuali si esauriscono infatti in una - tenuto conto del
potere di riesame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente
procedura - inammissibile critica di natura appellatoria dell'accertamento
compiuto dai giudici di prime cure,
che, seppur opinabili, l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento probatorio -
oltretutto fondati sulla relazione di visita psichiatrica del 5 ottobre 2005
ordinata dall'UAI (attestante un'incidenza funzionale di media gravità della
sindrome ansioso-depressiva), sulle valutazioni espresse dal servizio medico
dell'Istituto nazionale italiano di previdenza professionale (INPS) in
occasione della perizia medica particolareggiata del 26 settembre 2005
(attestante segnatamente la possibilità di svolgere un lavoro adeguato alle
condizioni di salute senza per contro segnalare e quantificare un'eventuale
limitazione di tale capacità) e sulle prese di posizione del dott. L.________
del servizio medico dell'amministrazione (deneganti l'esistenza di una
incapacità lavorativa di rilievo di lunga durata; sul valore probatorio di
simili rapporti interni cfr. la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007,
consid. 3.3) - non risultano di certo arbitrari, cosa che peraltro nemmeno la
ricorrente allega,
che l'allegato peggioramento dello stato di salute non può infine essere di
rilievo ai fini della domanda di prestazioni nella presente procedura, esulando
dal potere cognitivo di questa Corte,

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 maggio 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti