Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 708/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_708/2007

Sentenza dell'11 settembre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Seiler,
cancelliere Grisanti.

Parti
C.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, corso Elvezia 7, 6900
Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 10 settembre 2007.

Fatti:

A.
C.________, nato nel 1958, manovale edile, dal 1° settembre 1999 percepisce una
mezza rendita d'invalidità a dipendenza di un'incapacità al guadagno del 50%.

Tramite il suo medico curante, dott. T.________, specialista in medicina
interna, l'interessato, lamentando un peggioramento del suo stato di salute, e
più precisamente un aggravamento della situazione psichica, ha formulato, il 28
febbraio 2004, una prima domanda di revisione della rendita, che l'Ufficio AI
del Cantone Ticino (UAI), esperiti gli accertamenti del caso, ha tuttavia
respinto per assenza di modifica di rilievo della situazione esaminata
(decisione del 14 luglio 2004, cresciuta incontestata in giudicato).

Presentando un rapporto del 21 ottobre 2005 con il quale il dott. F.________,
primario in ortopedia presso l'Ospedale X.________, sosteneva l'attribuzione di
una rendita AI completa, C.________ si è nuovamente rivolto
all'amministrazione. Dopo avere raccolto l'avviso del suo servizio medico
regionale (SMR) e aver constatato l'assenza di elementi clinici atti a
suffragare un peggioramento delle condizioni di salute, l'UAI non è tuttavia
entrato nel merito della nuova domanda di revisione (decisione del 7 novembre
2005). Statuendo su opposizione dell'assicurato, che a sostegno della sua tesi
produceva pure un rapporto di degenza della Clinica Y.________,
l'amministrazione ha confermato la propria decisione con provvedimento del 7
novembre 2006.

B.
Adito dall'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ne
ha respinto il gravame per pronuncia del 10 settembre 2007.

C.
Lamentando un'inabilità lavorativa totale, C.________, con il patrocinio
dell'avv. Marco Cereghetti, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il
riconoscimento di una rendita intera; in via subordinata domanda il rinvio
degli atti al Tribunale cantonale o comunque all'amministrazione per
complemento istruttorio e nuova decisione. Dei motivi si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Interposto da una parte particolarmente toccata dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89
cpv. 1 LTF), il ricorso, diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF)
pronunciata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da
un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di
principio ricevibile essendo stato depositato entro il termine (art. 100 cpv. 1
LTF) e nella forma (art. 42 LTF) di legge senza che si realizzi un'eccezione ai
sensi dall'art. 83 LTF.

1.2 La lite verte sul tema di sapere se l'UAI abbia a ragione o meno rifiutato
di esaminare nel merito la seconda domanda di revisione della rendita. questa
Corte non compete per contro di statuire anche sul merito della domanda di
revisione. Nella misura in cui è chiesto più o altro che la semplice entrata in
materia, il gravame si dimostra pertanto irricevibile (cfr. DTF 117 V 121
consid. 1 pag. 122; 116 V 265 consid. 2a pag. 266; 109 V 119 consid. 1 pag.
120).

2.
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale
ha già correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia,
rammentando in particolare che se è fatta domanda di revisione, nella domanda
si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il volume
dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). A tale esposizione può essere
fatto riferimento non senza tuttavia soggiungere che, come nel caso di nuova
domanda (DTF 130 V 71), anche nell'ambito di una revisione della rendita (su
richiesta o d'ufficio), il punto di partenza per la valutazione di una modifica
(e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di
invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è
dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è
stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi (DTF 133 V 108).

2.2 Alla pronuncia impugnata può quindi essere prestata adesione pure nella
misura in cui ha ricordato che il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv.
3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il
convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione
cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante.
Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza
invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga
poi smentita da un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre
2007, consid. 4.4 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76,
consid. 2.2 [I 238/02]).

2.3 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una
prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in
giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali
l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una
modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198
consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda,
l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni
dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso,
può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in
materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di
tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente
l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato.
Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il
giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114;
cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto
deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si
presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004, consid.
2.2).

3.
3.1 La questione di sapere se con la domanda di revisione il richiedente abbia
reso verosimile una modifica rilevante delle circostanze per il diritto alle
prestazioni costituisce un accertamento di fatto, che il Tribunale federale può
riesaminare solo entro i limiti di cui all'art. 97 cpv. 1 LTF (sulla
delimitazione, nel presente contesto, tra questioni di fatto e quelle di
diritto cfr. la sentenza citata 9C_68/2007, consid. 4.1). Secondo questo
disposto, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per
l'esito del procedimento.

3.2 In occasione del riconoscimento originario della mezza rendita
d'invalidità, l'assicurato è stato sottoposto a una perizia pluridisciplinare a
cura del Servizio medico dell'AI (SAM), i cui responsabili, con referto del 22
marzo 2001 - posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di
lombalgie croniche con sciatalgie intermittenti a sinistra dall'aprile 1998 su
piccola protrusione discale focale L4-5 mediolaterale sinistra in contatto con
la radice L5, modica protrusione discale L5-S1 senza neurocompressione,
probabile irritazione radicolare intermittente L5 a sinistra, ipoestesia L5
sinistra, segni clinici di sovraccarico delle articolazioni intervertebrali,
periartropatia dell'anca destra con irritazione del muscolo piramidale nonché
ipoacusia sinistra di tipo percettivo di probabile origine vascolare, e
rilevata segnatamente una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F
45.4) senza però influsso sulla capacità lavorativa - hanno attestato una piena
inabilità nella professione di manovale edile e una capacità ridotta,
rispettivamente, del 50% e del 25% in attività medio-pesanti e leggere, che non
implicassero un carico lombare superiore ai 25 kg (per quelle medio-pesanti),
rispettivamente ai 10 kg (per quelle leggere), che non richiedessero movimenti
ripetitivi di flessione - estensione o rotazione del tronco, che rispettassero
i criteri d'ergonomia della schiena e che permettessero brevi pause al bisogno.

3.3 Nell'ambito della prima domanda di revisione, il dott. T.________ ha quindi
descritto una situazione clinica variabile con una sindrome lombovertebrale
cronica recidivante bilaterale, per la quale reputava l'assicurato pienamente
inabile al lavoro. Lo psichiatra curante, dott. R.________, attestava inoltre
un'incapacità lavorativa del 50% a dipendenza di uno stato ansioso con disturbi
somatici. Per parte sua, l'UAI, raccolto l'avviso del SMR, osservava che sia la
problematica reumatologica che quella psichiatrica dovevano essere ritenute
stabili, caratterizzate dalle stesse diagnosi con episodi di riacutizzazioni.
In tali condizioni confermava il tasso di abilità lavorativa del 75% in
attività sostitutive leggere, rispettose dei limiti funzionali sopra descritti,
e respingeva la richiesta di aumentare la rendita (decisione del 14 luglio
2004, cresciuta in giudicato).

3.4 A sostegno della sua seconda domanda di revisione, il ricorrente ha in
seguito trasmesso all'amministrazione copia del referto 21 ottobre 2005 del
dott. F.________. Prevalendosi delle conclusioni di quest'ultimo come pure del
rapporto di degenza della Clinica Y.________, presso la quale l'interessato è
stato in cura dal 22 febbraio al 15 marzo 2006, egli ritiene di avere
chiaramente dimostrato, o quantomeno reso verosimile, la presenza di un
peggioramento del suo stato di salute. Osserva tra le altre cose che gli
specialisti intervenuti avrebbero messo in evidenza tutta una serie di nuove
patologie e lo avrebbero dichiarato completamente inabile al lavoro. Ritiene
inaccettabile che l'UAI non lo abbia nemmeno sottoposto a una nuova valutazione
clinica, limitandosi ad esaminare la situazione "sulla carta", oltretutto in
modo errato.

3.5 Nel prendere posizione sulla nuova documentazione medica, la Corte
cantonale ha rilevato che, oltre ad aver posto diagnosi già note, il rapporto
21 ottobre 2005 del dott. F.________ e il rapporto della Clinica Y.________
nemmeno si sono espressi sulla capacità lavorativa dell'assicurato. A riprova
di quanto osservato, il primo giudice ha rinviato alle dichiarazioni
rilasciate, nel gennaio 2007, dal dott. T.________ al patrocinatore
dell'assicurato e dalle quali risulta che la richiesta di aumento del grado
d'invalidità si basava su un'accentuazione della sintomatologia dolorosa non
oggettivabile. Egli non ha pertanto ritenuto sufficienti questi atti per poter
eventualmente ammettere, con la necessaria verosimiglianza, che il grado
d'invalidità avesse subito una modifica rilevante.

3.6 Orbene, questo accertamento non è certamente manifestamente inesatto né
viola il diritto federale.

L'assenza di nuove diagnosi di rilievo, come rettamente osservato dal giudice
cantonale, è stata ammessa dal medico curante nel gennaio 2007. Per il resto,
effettivamente i due rapporti prodotti a sostegno della seconda domanda di
revisione non si pronunciano con la necessaria precisione e chiarezza sul grado
di incapacità lavorativa residua in attività confacenti. In particolare, il
ricorrente non può inferire nulla in favore della sua tesi dal fatto che il
dott. F.________ ha sostenuto l'attribuzione di una rendita AI completa. Non va
infatti dimenticato che l'invalidità è un concetto economico e non medico, il
compito del medico consistendo esclusivamente nel porre un giudizio sullo stato
di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è
incapace al lavoro (DTF 110 V 273 consid. 4a pag. 275). Ma vi è di più.
Leggendo il rapporto del 21 ottobre 2005 del dott. F.________ e confrontando i
reperti radiologici, la situazione sembrerebbe addirittura migliorata rispetto
al 2004, visto che la risonanza magnetica effettuata il 21 settembre 2005,
oltre a mettere in evidenza una situazione invariata a livello del segmento
L4-L5, segnala che l'erniazione a livello L5-S1 a destra sarebbe scomparsa. Non
va infine dimenticato che la valutazione del dott. F.________ è stata comunque
resa dopo avere dato atto di una deambulazione molto dimostrativa, segnalato la
presenza di diversi segni non organici (ossia psicosomatici) e rilevato alcune
difficoltà nell'esecuzione dell'esame clinico che avrebbero reso difficile pure
la valutazione di un eventuale deficit neurologico. Riguardo al rapporto della
Clinica Y.________, posta la sostanziale sovrapponibilità a livello diagnostico
di cui già si è detto, si osserva che il quadro clinico alla dimissione
appariva migliorato. Per il resto, l'attestata degenza poteva, senza arbitrio,
ritenersi rientrare nel contesto degli episodi di riacutizzazione già
verificatisi nel passato.

Rimarrebbe l'aspetto soggettivo della sintomatologia dolorosa. Sennonché
nessuna valutazione specialistica permette di concludere che la stessa, che
peraltro era ben nota ed aveva già fatto l'oggetto di attento esame in passato,
si sarebbe modificata in maniera rilevante per il diritto alle prestazioni.
Soglia di rilevanza che per giunta nel caso concreto poteva e doveva essere
posta con un certo rigore poiché l'assicurato era stato precedentemente
riconosciuto invalido al 50% e doveva pertanto colmare un margine di almeno il
10% per rivendicare il diritto a una rendita superiore (cfr. ad esempio la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 571/03 del 9 gennaio
2004, consid. 3.1).

3.7 Ne discende che il ricorrente non ha reso plausibile (sui limiti del
principio inquisitorio nel presente contesto cfr. DTF 130 V 64), durante la
procedura amministrativa, che la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in
modo tale da modificare in misura rilevante il grado della sua invalidità e il
diritto alle prestazioni. In tali condizioni, a giusto titolo l'UAI non è
entrato nel merito della nuova domanda di revisione e non ha disposto ulteriori
accertamenti. Il ricorrente a torto si duole del fatto che l'UAI avrebbe
valutato la situazione "sulla carta". Per quanto esposto al consid. 2.3, si
ricorda che la procedura di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI consente
all'amministrazione, in simili situazioni, di liquidare la domanda senza
ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. Allo stesso modo, il
fatto che il primo giudice, prevalendosi di un ammissibile apprezzamento
anticipato delle prove, non abbia proceduto all'audizione testimoniale del
dott. T.________, ritenuta (giustamente) non di rilievo per l'esito del
processo (DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157; 124 I 208 consid. 4a pag. 211; 122
II 464 consid. 4a pag. 469), non costituisce una violazione del diritto di
essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) del ricorrente (SVR 2001 IV no. 10 pag.
28 consid. 4b).

4.
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico
del ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 11 settembre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti