Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 635/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_635/2007 {T 0/2}

Sentenza del 21 agosto 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
G.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Milca Molteni, Corso Elvezia 4, 6900 Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 30 luglio 2007.

Fatti:

A.
Il 22 aprile 2005 G.________, nato nel 1969, di professione aiuto-stampatore
serigrafo, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti lamentando
diversi disturbi di natura ortopedica.

L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha affidato al dott. C.________, chirurgo
ortopedico, il compito di esperire una valutazione specialistica. Con referto
del 21 febbraio 2006, posta la diagnosi di sindrome vertebrale lombare in
presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali nonché di stato dopo
discectomia L5/S1 a sinistra e orchiectomia bilaterale, e riscontrata una
diminuzione della caricabilità del rachide in relazione al mantenimento di
posizioni statiche, ai movimenti del tronco e al trasporto di pesi, il perito
ha quantificato nella misura del 50% il grado di incapacità lavorativa
dell'interessato nella sua attività abituale evidenziando un'incidenza negativa
dei disturbi accusati sull'esercizio della sua professione. Per contro, in
attività sostitutive adeguate, rispettose dei limiti funzionali e che
permettano una libera scelta della posizione, rispettivamente un cambiamento
regolare della stessa, che non comportino movimenti frequenti oppure posizioni
prolungate di flessione o torsione del tronco, che consentano di effettuare
regolarmente spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in condizioni
favorevoli, che non implichino il trasporto/sollevamento di pesi (superiori a
5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino l'esposizione a
vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o frequenti del grado
di umidità o della temperatura ambientale, il dott. C.________ ha considerato
l'assicurato abile al lavoro nella misura del 70%.

Fondandosi essenzialmente sulle conclusioni specialistiche del dott.
C.________, cui ha aderito anche il servizio medico X.________, e sulla
valutazione della consulente in integrazione professionale, che ha ritenuto
esigibili senza necessità di riformazione specifica segnatamente un'attività di
controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure l'attività di operaio
generico (assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura, ecc.) o di portiere,
l'UAI ha respinto la domanda di prestazioni e negato il diritto alla rendita
per difetto di invalidità di grado pensionabile (decisione del 4 ottobre 2006).

B.
Patrocinato dall'avv. Milca Molteni, G.________ si è aggravato al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino. Sostenendo, sulla scorta delle
valutazioni dei suoi medici curanti, una inabilità lavorativa del 50% in
qualsiasi attività, l'interessato ha chiesto in via principale il
riconoscimento di tre quarti di rendita a partire dal 1° marzo 2005; in via
subordinata, nell'ipotesi in cui fosse confermata la tesi dell'abilità
lavorativa del 70% in attività sostitutive leggere, ha postulato l'assegnazione
di un quarto di rendita, sempre dal 1° marzo 2005. Infine, ha domandato di
essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.

Per pronuncia del 30 luglio 2007, statuendo per giudice unico, la Corte
cantonale ha sostanzialmente confermato l'operato dell'amministrazione.
Aderendo alle conclusioni del dott. C.________, cui ha attribuito pieno valore
probatorio, essa ha ritenuto l'assicurato abile al lavoro nella misura del 70%
in attività adatte, rispettose dei limiti funzionali descritti dal perito.
Inoltre, dopo avere accertato un reddito da valido di fr. 56'459.- e un reddito
da invalido di fr. 34'361.88 (anno di riferimento: 2005), che teneva già conto
di una riduzione del 15% per le particolarità personali e professionali del
caso, ha stabilito un grado d'invalidità del 39%, insufficiente per conferire
il diritto a una rendita anche solo parziale. Dopo avere escluso, a causa
dell'indisponibilità dell'assicurato, che - per quanto osservato dalla
consulente in integrazione professionale - si riterrebbe inabile al lavoro in
misura importante in qualsiasi attività, l'ipotesi di una riqualifica
professionale, la Corte cantonale ha per il resto accolto la domanda di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

C.
Sempre patrocinato dall'avv. Molteni, G.________ ha presentato un ricorso in
materia di diritto pubblico, con il quale chiede l'annullamento del giudizio
cantonale e il riconoscimento di un'inabilità lavorativa del 50% in ogni
attività nonché l'assegnazione di una mezza rendita dal 1° marzo 2005. Inoltre
chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita
completa. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'istanza precedente ha già esposto
le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando
in particolare i concetti d'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità
(art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i presupposti e l'estensione del diritto alla
rendita (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile in concreto, in vigore
fino al 31 dicembre 2007), il metodo ordinario di confronto dei redditi e il
momento determinante per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati
esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222; 128 V 174),
nonché i compiti del medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio
generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; 115 V 133 consid. 2;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). A tale
esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza
tuttavia ricordare che se la persona interessata non sfrutta in maniera
completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito
da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche
salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura
dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75 consid. 3b
pag. 76 con riferimenti).

3.
3.1 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità cantonale di ricorso in
merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

3.2 La circostanza per cui l'autorità giudiziaria cantonale ha ritenuto -
quantomeno fino alla data della decisione amministrativa in lite, che delimita
temporalmente il potere cognitivo di questa Corte: DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag.
4 - l'assicurato abile al lavoro nella misura del 70% in un'attività
sostitutiva leggera e semplice trova conferma nella valutazione chiara e
motivata del dott. C.________ come pure in quella della dott.ssa B.________ del
servizio medico X.________, che ha avuto modo di esaminare e confrontarsi in
dettaglio con la documentazione medica all'inserto e, in particolare, con le
contrarie valutazioni dei medici curanti del ricorrente (più in generale, sul
valore probatorio spettante ai rapporti interni del servizio medico X.________
cfr. la sentenza 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3).

La Corte cantonale ha sufficientemente spiegato il motivo per il quale le
contrarie certificazioni del dott. N.________, specialista in medicina interna
e malattie reumatiche, e del dott. L.________, specialista in medicina interna,
che hanno attestato un'inabilità lavorativa del 50% nell'attività abituale come
pure in ogni altra attività sostitutiva, non possono essere considerate tali da
mettere in dubbio queste conclusioni. Il primo giudice ha così giustamente
osservato che i predetti curanti non si sono adeguatamente confrontati con le
risultanze della perizia del dott. C.________. Essi non hanno in particolare
spiegato perché la valutazione, approfondita e convincente di quest'ultimo,
sarebbe errata, e soprattutto non hanno adeguatamente motivato l'asserzione,
peraltro poco credibile, per cui un collocamento in altra attività risulterebbe
improponibile.

Per il resto, la pronuncia cantonale ha convincentemente spiegato perché la
valutazione peritale, che ritiene l'assicurato inabile al lavoro al 50% nella
sua attività di aiuto-stampatore serigrafo, ma abile al lavoro al 70% in
attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, non può essere
considerata contraddittoria, come invece continua a far valere a torto il
ricorrente. Richiamandosi alle dichiarazioni del datore di lavoro, che aveva
evidenziato come l'attività esercitata comportasse sforzi e posture non ideali
per la schiena (vquestionario per il datore di lavoro del 6 giugno 2005), e
alle osservazioni del dott. P.________, il quale, intervenendo per conto
dell'assicuratore malattia, aveva pure avuto modo di rilevare che il tipo di
lavoro svolto dall'assicurato non era ottimale perché imponeva l'assunzione di
posizioni scomode per la schiena, l'autorità giudiziaria cantonale poteva
infatti giustamente ritenere inadeguata e non rispettosa delle limitazioni
funzionali dell'interessato la professione esercitata presso la ditta di
decalcomanie. In tali condizioni, si giustificava quindi anche la differente
valutazione della (in)capacità lavorativa operata dal dott. C.________ per
l'attività abituale, da un lato, e per una attività sostitutiva leggera,
rispettosa delle suddette limitazioni funzionali, dall'altro. È pertanto errata
l'allegazione ricorsuale secondo cui l'attività che svolge attualmente
l'assicurato, e per la quale tutti i medici intervenuti hanno riconosciuto
un'incapacità lavorativa del 50%, rispetterebbe già le limitazioni descritte
dal dott. C.________.

3.3 Ne discende che la decisione del giudice cantonale di attribuire pieno
valore probatorio alla perizia del dott. C.________ (sulla differenza, ai fini
probatori, tra mandato di perizia e mandato di cura cfr. anche la sentenza I
701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2 in fine con riferimenti) e di considerare
l'assicurato abile al lavoro nella misura del 70% in attività sostitutive
leggere, non lede alcuna norma di diritto federale, né risulta da un
accertamento manifestamente errato dei fatti o da un apprezzamento arbitrario
delle prove.

A nulla giova il richiamo all'improponibilità, sostenuta dai dott. N.________ e
L.________, di un'attività alternativa per l'impossibilità di rimanere seduto a
lungo. Il dott. C.________ ha infatti chiaramente precisato a tal proposito che
l'attività sostitutiva, per essere adatta e tenere conto delle limitazioni
funzionali del ricorrente, deve permettere la libera scelta della posizione,
rispettivamente un cambiamento regolare della stessa, ad esclusione quindi
anche di quelle professioni che obbligano il lavoratore a rimanere seduto a
lungo.

Né potrebbe di certo dirsi frutto di un accertamento manifestamente erroneo dei
fatti - eccezion fatta forse per l'attestata esigibilità dell'attività di
stampa, attualmente esercitata dal ricorrente e ritenuta idonea da tutti i
medici intervenuti solo nella misura del 50% - la conclusione tratta dal
rapporto finale 22 maggio 2006 della consulente in integrazione professionale
(sui compiti del medico, rispettivamente del consulente professionale per
l'accertamento dell'invalidità cfr. DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.), la quale ha ritenuto
esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e ripetitive tipiche
del settore secondario e terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel
contempo il profilo attitudinale dell'assicurato, quali, segnatamente, attività
di controllo/sorveglianza, confezione, come pure attività di operaio generico
(assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura, ecc.) o di portiere. Attività
che, per quanto osservato in maniera sostenibile dalla consulente, non
richiedono una preparazione professionale specifica ma possono già essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio.

Questa Corte ha del resto già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni
funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato
della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda
anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4
aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328
consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007,
consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid.
4.7).

4.
La valutazione del primo giudice non può infine nemmeno essere sconfessata per
quanto concerne l'accertamento dei redditi di riferimento (da valido [fr.
56'459.-] e da invalido [importo base, al 100%: fr. 57'751.08; pari a fr.
40'425.75 per una capacità residua del 70%] per l'anno 2005) e per la riduzione
percentuale (del 15%, di cui: 10% per gli impedimenti funzionali derivanti dal
danno alla salute e 5% per il fatto che l'interessato può lavorare solo a tempo
parziale) applicata sul reddito da invalido in considerazione delle
particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V 75; per quanto
riguarda il potere di esame di questo Tribunale per rapporto a queste
valutazioni cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3 pag. 398 seg.). Questi dati,
oltre a risultare dagli atti e ad essere conformi alla giurisprudenza in
materia (v. ad esempio SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/03]), non sono stati
giustamente contestati dal ricorrente che li ha anzi ripresi. Ne discende
pertanto che il grado d'invalidità, arrotondato (DTF 130 V 121), ammonta (per
gli anni in questione: DTF 129 V 222; 128 V 174) effettivamente, come accertato
dal Tribunale cantonale, al 39% ed è, seppur di poco, insufficiente per
rivendicare un diritto a una rendita. Di conseguenza il ricorso, infondato,
dev'essere respinto.

5.
Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria gratuita.

5.1 Il Tribunale federale dispensa la parte che dimostra di essere in uno stato
di bisogno e le cui conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo,
dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 64 cpv. 1 LTF). Se occorre,
il Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui
onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 64 cpv. 2
LTF). Quando la parte sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuta alla sua
rifusione alla cassa del Tribunale (art. 64 cpv. 4 LTF).

5.2 Alla luce del questionario per l'assistenza giudiziaria gratuita prodotto
su richiesta di questo Tribunale, il ricorrente effettivamente risulta trovarsi
in una situazione di indigenza ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LTF. Per quanto
riguarda le conclusioni del ricorso esse - considerato anche l'esiguo margine
che separava l'interessato dal riconoscimento di una prestazione - non erano in
generale fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole per cui
l'assistenza giudiziaria può venire accordata.

5.3 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il
ricorrente dovrebbe quindi sopportare le spese; le stesse sono tuttavia per il
momento assunte, a titolo di assistenza giudiziaria gratuita, dalla Cassa del
Tribunale federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Al ricorrente viene concessa l'assistenza giudiziaria.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e per il
momento saranno assunte dalla cassa del Tribunale federale.

4.
L'avvocato Milca Molteni, Lugano, viene designata patrocinatrice del ricorrente
per la procedura innanzi al Tribunale federale. La Cassa del Tribunale le
verserà un'indennità di fr. 2500.-.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 21 agosto 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti