Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 62/2007
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Sentenza del 26 settembre 2007
II Corte di diritto sociale

Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via C. Ghiringhelli
15, 6501 Bellinzona,
ricorrente,

contro

I.________, opponente, agente per sé e per conto di

1. T.________,
2. B.________,
3. G.________,

4. R.________,

5. S.________,

6. P.________,
7. F.________,

8. E.________,

9. A.________,

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino del 12 febbraio 2007.

Fatti:

A.
Con separate decisioni del 25 gennaio, 15 marzo e 31 maggio 2006, notificate
ai rispettivi rappresentanti legali, l'Ufficio delle scuole comunali del
Cantone Ticino ha accolto le richieste di assunzione delle spese per
intervento logopedico presentate per conto di V.________, T.________,
B.________, G.________, R.________, S.________, O.________, P.________ e
F.________, riconoscendo tuttavia due sedute settimanali di 45 minuti
ciascuna, invece dei 60 minuti chiesti.

I. ________, logopedista cui è stata affidata l'esecuzione degli interventi,
ha impugnato detti provvedimenti dinanzi al competente Ufficio AI cantonale
(UAI). Invitata, con scritto del 18 luglio 2006, a voler tra l'altro produrre
nel termine di 30 giorni le procure a legittimazione del suo potere di
rappresentanza, la terapista ha risposto in data 6 agosto 2006 di avere un
interesse proprio degno di protezione all'annullamento o comunque alla
modifica delle stesse e di essere pertanto legittimata ad opporsi
personalmente avverso le decisioni. Ha inoltre allegato due atti di
opposizione a due nuove decisioni nel frattempo emesse il 12 luglio 2006,
aventi per oggetto lo stesso tema e riguardanti gli assicurati E.________ e
A.________.

Non avendo ricevuto le chieste procure e fatta per il resto notare l'assenza
di un interesse (diretto) degno di protezione dell'opponente, l'UAI, per
scritto del 4 settembre 2006, ha assegnato a I.________ un nuovo termine di
30 giorni per presentare le procure con la comminatoria che, in caso
contrario, avrebbe considerato irricevibili le opposizioni. Ribadendo per
parte sua l'esistenza di un suo interesse degno di protezione, la terapista
ha chiesto l'11 settembre seguente all'amministrazione di riesaminare la
richiesta di presentare le procure dei rappresentanti legali dei bambini
interessati e "nel caso in cui decideste di insistere affinché io presenti
tali documenti, di prorogare il termine d'inoltro".

Mediante separate decisioni su opposizione del 16/18 ottobre 2006 l'UAI,
constatata la mancata produzione delle procure nel termine assegnato il 4
settembre precedente come pure l'assenza di un interesse degno di protezione
della terapista atto a giustificare un'impugnazione personale dei
provvedimenti, ha dichiarato irricevibili le impugnative.

B.
Patrocinata dall'avv. Nicola Corti, I.________ ha deferito i provvedimenti al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto, in
accoglimento del gravame, l'annullamento delle decisioni e il rinvio degli
atti all'amministrazione per nuovo provvedimento. In sostanza, la logopedista
ha da un lato riaffermato il suo diritto ad impugnare personalmente le
decisioni amministrative e dall'altro rinfacciato all'amministrazione di non
avere dato seguito alla sua richiesta 11 settembre 2006 di proroga del
termine per l'inoltro delle procure. Pendente lite, essa ha trasmesso alla
Corte cantonale le procure rilasciate a suo favore dai rappresentanti legali
di 9 degli 11 assicurati richiedenti l'intervento logopedico. Per gli
assicurati V.________ e O.________, per contro, la procura non è stata
presentata, i relativi casi essendosi chiusi nel frattempo per ragioni
diverse.

Per pronuncia del 12 febbraio 2007 la Corte cantonale, statuendo per giudice
unico, ha accolto il ricorso e ha annullato le decisioni impugnate
concernenti gli assicurati T.________, B.________, G.________, R.________,
S.________, P.________, E.________, A.________ e F.________, rinviando gli
atti all'amministrazione per esame sul merito delle loro opposizioni dal
momento che le procure in rassegna erano nel frattempo state prodotte.
Riguardo alle opposizioni di V.________ e O.________, visto quanto segnalato
dalla terapista, il giudice cantonale le ha dichiarate prive di oggetto.

In particolare, il giudice cantonale ha ritenuto che, nell'omettere di
pronunciarsi e comunicare all'interessata, prima di emettere le decisioni di
irrecivibilità, il rifiuto della proroga, l'amministrazione sarebbe incorsa
in un manifesto diniego di giustizia, atteso che la trattazione della domanda
di proroga e la relativa comunicazione all'interessata di una decisione al
riguardo avrebbe posto la medesima nelle condizioni di potere ancora
provvedere alla trasmissione di quanto richiesto nel termine impartito o
quantomeno, qualora la decisione di rifiuto fosse stata eventualmente stata
comunicata solo allo scadere o dopo la scadenza del termine, entro
l'ulteriore breve termine di cui essa avrebbe dovuto potere beneficiare. In
considerazione dell'esito del giudizio, l'autorità giudiziaria cantonale ha
lasciato insoluto il tema di sapere se la terapista fosse comunque
legittimata ad impugnare personalmente le decisioni o addirittura fosse da
considerare legittimata da un rapporto di rappresentanza per atti concludenti
per il fatto che la richiesta di prestazioni sarebbe già stata presentata
dagli assicurati per il suo tramite.

C.
L'UAI ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, al quale domanda l'annullamento del giudizio cantonale e il
ripristino delle decisioni su opposizione concernenti gli assicurati
T.________, B.________, G.________, R.________, S.________, P.________,
E.________, A.________ e F.________. In particolare, l'Ufficio ricorrente
rimprovera al giudice cantonale di avere commesso una crassa violazione del
diritto federale per non avere considerato, come invece avrebbe dovuto,
temeraria e dilatoria, oltre che immotivata, la richiesta 11 settembre 2006
di proroga del termine d'inoltro delle procure.

Con separati atti, l'avv. Corti e I.________ hanno proposto la reiezione del
gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato
a determinarsi

D.
Con scritto del 25 maggio 2007 I.________ ha chiesto di stralciare l'atto di
risposta presentato dall'avv. Corti in quanto sarebbe stato trasmesso contro
la sua espressa volontà. L'avv. Corti non si è determinato in proposito.

Diritto:

1.
Per gli esiti del gravame, la richiesta di stralcio della risposta dell'avv.
Corti appare irrilevante e non necessita di considerazioni particolari.

2.
Essendo la decisione impugnata stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge sul Tribunale federale (LTF; RS
173.110), il ricorso è disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

3.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per
contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo
qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

4.
Unici oggetti impugnati, vale la pena precisarlo a scanso di equivoci, sono
nella presente procedura i provvedimenti con cui l'UAI non è entrato nel
merito delle opposizioni presentate dalla logopedista resistente contro le
decisioni amministrative che avevano riconosciuto in 2 sedute settimanali di
45 minuti ciascuna l'intervento logopedico in favore degli assicurati in
esame, e non per contro anche la contestata "comunicazione" 25 gennaio 2006
del direttore Ufficio scuole comunali intitolata "Qualità del lavoro e tempi
di terapia" - trasmessa ai/lle logopedisti/e attivi/e privatamente e agli
istituti interessati con l'indicazione che di regola, per ogni singolo
intervento, sarebbero stati riconosciuti tempi tra i 15 e i 45 minuti -, alla
quale I.________ si è opposta il 16 febbraio 2006. Quest'ultima
comunicazione, che non risulta peraltro essersi tradotta in una richiesta di
decisione formale da parte della logopedista e che quindi non ha dato luogo
ad alcuna procedura formale di contestazione, non può pertanto fare parte
(nemmeno) dell'oggetto della lite in questa sede.

5.
5.1 Secondo l'art. 37 LPGA, la parte può farsi rappresentare, se non deve
agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di
un'inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L'assicuratore può esigere che il
rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2).

5.2 Giusta l'art. 52 cpv. 1 prima frase LPGA, le decisioni possono essere
impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le
ha notificate. Facendo uso della delega concessagli dall'art. 81 LPGA, il
Consiglio federale ha emanato agli art. 10-12 OPGA delle disposizioni di
dettaglio riguardanti forma e contenuto della procedura di opposizione. Per
l'art. 10 cpv. 1 OPGA l'opposizione deve contenere una conclusione e una
motivazione. L'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente o del
suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA). Se l'opposizione non
soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma,
l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria
che in caso contrario non si entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA;
sentenza I 898/06 del 23 luglio 2007, consid. 3.1 con riferimento).

5.3 Il tenore dell'art. 10 cpv. 5 OPGA coincide, fatti salvi due adattamenti
redazionali, con la disposizione - determinante per il ricorso di prima
istanza - dell'art. 61 lett. b seconda frase LPGA, che a sua volta
corrisponde all'abrogato disposto dell'art. 85 cpv. 2 lett. b seconda frase
LAVS (applicabile in ambito AI in forza del rinvio operato dal vecchio art.
69 LAI, anch'esso in vigore fino al 31 dicembre 2002). Dall'interpretazione
dell'abrogato art. 85 cpv. 2 lett. b LAVS questa Corte ha dedotto che nella
procedura di ricorso di prima istanza come anche nella procedura di
opposizione, l'assegnazione di un termine supplementare per rimediare a un
atto di impugnazione difettoso - come può essere ritenuta l'opposizione
formulata da un patrocinatore che non giustifichi il proprio potere di
rappresentanza - deve sempre essere accordata, fatti salvi i casi
manifestamente abusivi (sentenza citata I 898/06, consid. 3.2 con
riferimenti).

5.4 Per l'art. 40 cpv. 3 LPGA, il termine stabilito dall'assicuratore può
essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa
richiesta prima della scadenza. La norma riprende il contenuto dell'art. 22
cpv. 2 PA e fino all'entrata in vigore della LPGA era considerata un
principio generale del diritto (Meyer-Blaser, Allgemeine Rechtsgrundsätze und
ATSG, in: Schaffhauser/Schlauri, Sozialversicherungsrechtstagung 2002, San
Gallo 2002, pag. 147).

5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di
affermare che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare
a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito da un'autorità e, in
quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo autore,
Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser,
Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.;
Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons
Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990,
pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi
sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e considera
motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure
l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser,
ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9).
Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità della
procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine
formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono
nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve
di principio concedere un breve termine supplementare se intende respingere
una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art.
40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit.,
pag. 311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure
per quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4).
5.6 A proposito dell'abrogato art. 85 cpv. 2 lett. b LAVS, la prassi di
questa Corte, che mantiene tutta la sua validità anche sotto l'imperio del
nuovo ordinamento, ha stabilito che il termine di adeguamento per rimediare a
un vizio formale dev'essere prorogato unicamente se la richiesta, formulata
tempestivamente, appare motivata, vale a dire soltanto in presenza di
circostanze idonee, secondo l'esperienza generale della vita, a ostacolare
l'adozione tempestiva del necessario atto processuale (RCC 1986 pag. 447 con
riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
I 230/02 del 22 ottobre 2002, consid. 4.2).
5.7 Nel caso di specie si osserva che la domanda di proroga
(dell'11 settembre 2006) del termine di 30 giorni per presentare le procure,
correttamente assegnato il 4 settembre precedente (contrariamente a quanto
sembra sostenere parte della dottrina [v. Kieser, ATSG-Kommentar, no. 10
all'art. 37 LPGA; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 22 no. 17], il termine per
rimediare al vizio formale non doveva essere assegnato anche alle parti
patrocinate: cfr. sentenza inedita del Tribunale federale delle assicurazioni
H 176/92 del 21 gennaio 1993, consid. 4), è sì stata formulata
tempestivamente prima della scadenza dello stesso, ma, come rileva
pertinentemente l'Ufficio ricorrente, non era minimamente motivata
dall'istante-opponente e nemmeno era giustificata dalla presenza di
circostanze atte, secondo l'esperienza generale della vita, a ostacolare la
produzione delle chieste procure, la terapista avendo espressamente affermato
nell'ambito della stessa richiesta che "non avrei alcun problema a produrre
le relative procure [...]". In assenza delle necessarie condizioni, la
mancata concessione di una proroga del termine e la mancata comunicazione di
tale rifiuto prima della resa delle decisioni su opposizione non potevano
essere censurate (cfr. per analogia la sentenza citata I 230/02, in cui il
rifiuto di proroga del termine era stato comunicato contestualmente alla
decisione di irricevibilità). Né d'altronde - fatto questo peraltro
incontestato - il vizio formale avrebbe potuto essere sanato dalla
trasmissione successiva delle procure in sede ricorsuale cantonale (cfr.
sentenza inedita del Tribunale federale delle assicurazioni I 237/95 del 30
agosto 1995, consid. 2). Ne discende che le pronunzie di irricevibilità erano
corrette. Avendo statuito diversamente, il giudice cantonale ha operato una
valutazione contraria al diritto federale.

6.
Vi sarebbe a questo punto da esaminare, come ha indicato il giudice
cantonale, il quale, visto l'esito della sua pronuncia, ha però potuto
lasciare indecisa la questione, se l'Ufficio AI avesse eventualmente avuto
motivo di ritenere siccome dato un rapporto di rappresentanza per atti
concludenti dal momento che la richiesta di prestazioni sarebbe stata
presentata dagli assicurati per il tramite della logopedista. Sennonché,
questa considerazione non merita di essere approfondita ulteriormente, poiché
la tesi di una procura tacita sarebbe tutt'al più potuta servire alla causa
dell'amministrazione nell'ipotesi in cui essa, pur in assenza di una procura
scritta, fosse comunque entrata nel merito delle opposizioni e avesse
ritenuto esistente, in forza delle circostanze, il potere di rappresentanza
dell'opponente laddove lo stesso in realtà non lo era. Il che però non è
manifestamente quanto si è avverato nel caso qui in esame.

Non va per il resto dimenticato che la facoltà concessa dall'art. 37 cpv. 2
LPGA serve essenzialmente all'amministrazione - ma in ultima battuta anche
agli interessi delle parti patrocinate - per cautelarsi dalle possibili
conseguenze derivanti da indesiderate relazioni con eventuali falsi
procuratori. Orbene, rimproverare all'amministrazione di avere fatto uso
della facoltà concessale dal disposto in parola e di non aver tenuto conto
delle circostanze, spesso solo indiziarie e incerte, finirebbe per svuotare
di ogni significato il menzionato articolo, il cui scopo consiste nel fornire
appunto all'assicuratore uno strumento che gli permetta di fare chiarezza sui
reali rapporti di rappresentanza. Potendo l'assicuratore, in virtù dell'art.
37 cpv. 2 LPGA, esigere che la rappresentante giustificasse i suoi poteri con
una procura scritta ed essendo quest'ultima venuta meno a tale richiesta,
formalmente ineccepibile, non vi è più spazio per disquisire oltre sul potere
di rappresentanza della stessa (apparentemente in senso diverso Kieser,
ATSG-Kommentar, no. 10 all'art. 37 che sembra negare la possibilità di
ingiungere a una parte la presentazione di una procura scritta se il potere
di rappresentanza può altrimenti dedursi dalle circostanze).

In questa misura, la presente procedura si differenzia da quella esaminata da
questa Corte con sentenza del 30 agosto 2007 (I 423/06), in cui
l'amministrazione era entrata nel merito dell'impugnativa formulata dalla qui
resistente in un caso concernente un altro bambino, come pure da quella
esaminata in DTF 99 V 177, in cui l'amministrazione non aveva ugualmente
fatto, contrariamente all'UAI nel caso di specie, uso della facoltà
concessale dall'ordinamento legale di chiedere la giustificazione del potere
di rappresentanza mediante il rilascio di una procura.

7.
Resta infine da verificare se l'opponente fosse legittimata a impugnare iure
proprio le decisioni amministrative. In tal caso, infatti, indipendentemente
dall'(in)esistenza di un potere di rappresentanza, la logopedista avrebbe
potuto agire direttamente e personalmente.

7.1 Giusta l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

7.2 Conformemente al principio dell'unità della procedura, la qualità per
agire dinanzi alle autorità giudiziarie cantonali, le cui decisioni sono
suscettibili di essere impugnate al Tribunale federale, non può essere
subordinata a condizioni differenti rispetto a quelle disciplinanti il
diritto di ricorso al Tribunale federale. Lo stesso deve valere per quel che
concerne il diritto a presentare opposizione. Questo principio, enunciato
sotto l'egida della vecchia procedura federale (art. 103 lett. a OG, in
vigore fino al 31 dicembre 2006; v. DTF 130 V 560 consid. 3.2 pag. 562; cfr.
inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 224/05 del
29 settembre 2005, consid. 3.1), è senz'altro applicabile nel presente
ambito. In effetti, al momento delle decisioni su opposizione in lite, per
statuire sulla legittimazione attiva della terapista, l'amministrazione
poteva unicamente riferirsi alla giurisprudenza elaborata in merito
all'allora applicabile art. 103 lett. a OG. A ciò si aggiunge che questi
principi hanno sostanzialmente mantenuto la loro validità anche in seguito
all'entrata in vigore della LTF, i presupposti dell'art. 89 cpv. 1 LTF
(segnatamente quelli della lett. b e c, prevedenti che è legittimato a
ricorrere chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa)
avendo essenzialmente ripreso le esigenze poste dall'art. 103 lett. a OG e
dalla prassi in materia (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la
revisione totale dell'organizzazione federale del 28 febbraio 2001, FF 2001
pag. 3884 seg.; cfr. pure le sentenze 1C_64/2007 del 2 luglio 2007, consid.
2, e 1C_3/2007 del 20 giugno 2007, consid. 1.3.1, non ancora pubblicata nella
Raccolta ufficiale).

7.3 L'opponente non era la destinataria formale e materiale delle decisioni
amministrative in lite, né una terza persona che sarebbe risultata
svantaggiata da un vantaggio accordato ai destinatari delle decisioni. La
resistente ha formulato opposizione in quanto terza persona interessata dalle
decisioni prese a presunto detrimento dei suoi destinatari che la stessa
intende(va) appoggiare.

7.4 In siffatta evenienza, salvo eccezioni che non si realizzano in concreto,
il terzo interessato deve, per giurisprudenza, beneficiare di un interesse
proprio e diretto, vale a dire deve trovarsi in un rapporto speciale, stretto
e degno di essere preso in considerazione con l'oggetto della contestazione
per poter essere legittimato a ricorrere o interporre opposizione (DTF 130 V
560 consid. 3.5 pag. 564; cfr. inoltre sentenze citate I 224/05, consid. 5, e
1C_64/2007, consid. 2).

Nell'ipotesi di un ricorso di un terzo in favore del destinatario, il fatto
che la persona sia creditrice del destinatario della decisione non basta a
creare un interesse degno di protezione e, di conseguenza, la sua
legittimazione attiva. Se un interesse di fatto (economico) alla modifica
della decisione esiste, il necessario nesso con l'oggetto della lite
presuppone che la decisione contestata comporti un pregiudizio diretto per il
terzo (cfr. sentenza citata I 224/05, consid. 5 con riferimenti).

7.5 Nel caso di specie, è incontestato che l'opponente disponesse di un
interesse economico all'annullamento o alla modifica delle decisioni
amministrative querelate. Ammettere le sue opposizioni significherebbe
infatti evitarle un pregiudizio di natura economica nella misura in cui essa
beneficerebbe del versamento (più esteso) dei sussidi accordati
dall'assicurazione per l'invalidità agli assicurati a titolo di provvedimenti
di istruzione scolastica speciale. Resta da esaminare se questo interesse si
trovasse in un nesso sufficientemente stretto e diretto con l'oggetto della
lite per riconoscere alla resistente la legittimazione a formulare
opposizione.

7.6 Il merito della lite verte sul diritto degli assicurati a delle misure di
istruzione scolastica speciale ai sensi dell'art. 19 LAI, e più precisamente
di intervento logopedico ai sensi degli art. 8 cpv. 1 e 4 lett. e, 8ter cpv.
2 lett. a e 10 cpv. 2 lett. a OAI. Come nella vertenza pubblicata in RCC 1979
pag. 124, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni aveva negato la
legittimazione a ricorrere di un agente esecutore (un istituto di
ergoterapia) contro la decisione con la quale l'Ufficio AI aveva rifiutato
l'assunzione delle spese per un addestramento ai lavori domestici,
l'opponente è un'agente esecutrice che, in caso di riconoscimento totale
delle sue richieste, si vedrebbe versare direttamente e in maggior misura
(rispetto a quanto fin qui riconosciuto) i sussidi accordati agli assicurati
che essa fatturerebbe all'assicurazione per l'invalidità. Ciò non è tuttavia
sufficiente per dedurre un interesse diretto della resistente.
Nell'eventualità di una decisione negativa dell'assicurazione per
l'invalidità, l'agente esecutore ha infatti la possibilità di fare valere le
spese dei provvedimenti logopedici dispensati nei confronti dei genitori
degli assicurati, ai quali incomberebbe allora l'obbligo di assumersi la
totalità delle spese di istruzione dei loro figli. In questa misura,
l'interessata non subirebbe alcun pregiudizio legato alle prestazioni
fornite. Il suo interesse a che le prestazioni siano integralmente
riconosciute agli assicurati è pertanto indiretto e si limita alla garanzia
del versamento dei sussidi da parte dell'assicurazione per l'invalidità al
posto del pagamento delle spese dei provvedimenti di istruzione speciale da
parte dei genitori degli assicurati (cfr. per analogia la sentenza citata I
224/05, consid. 6.2.1).
7.7 Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che le prestazioni
individuali previste dall'art. 19 LAI perseguono lo scopo di incoraggiare,
attraverso il sistema di sussidi, l'istruzione scolastica speciale degli
assicurati entranti in linea di considerazione e quindi anche l'applicazione
di provvedimenti destinati a sviluppare l'abilità manuale, l'attitudine a
compiere gli atti ordinari della vita o a stabilire contatti con l'ambiente
di assicurati minorenni incapaci o poco idonei ad assimilare i rudimenti
scolastici. Queste prestazioni sono state instaurate nel solo interesse degli
assicurati, indipendentemente dalla questione di sapere se l'attività
dell'agente esecutore sarà o meno integralmente coperta dai sussidi versati.
Il ruolo dell'assicurazione per l'invalidità nell'ambito dei provvedimenti
per l'istruzione scolastica speciale si limita infatti a fornire dei
contributi per l'attività in causa che non necessariamente devono coprire la
totalità delle spese effettive (DTF 131 V 9 consid. 5 pag. 22; 114 V 22
consid. 2d pag. 26 seg. e le sentenze ivi citate; cfr. pure la sentenza
citata I 224/05, consid. 7). Non si può pertanto dedurre dal diritto degli
assicurati ai sussidi per l'istruzione scolastica speciale, e dalle
condizioni che regolano questo diritto, un nesso stretto e concreto con
l'interesse (economico) di un'agente esecutrice, quale la resistente, al
finanziamento più completo possibile - per il mezzo di sussidi o sovvenzioni
- della sua attività da parte dell'assicurazione per l'invalidità (v.
sentenza citata I 224/05, consid. 6.2.2). Ne consegue quindi che
all'interessata nemmeno poteva, come ha giustamente ritenuto
l'amministrazione, essere riconosciuta la legittimazione ad impugnare iure
proprio le decisioni amministrative in lite.

8.
Visto quanto precede, il ricorso dev'essere accolto. Di conseguenza, va
annullato il giudizio cantonale e vanno confermate le decisioni su
opposizione del 16/18 ottobre 2006 dell'UAI. La soluzione, in realtà, viste
soprattutto le ripercussioni (economiche) che avrà sugli assicurati
interessati, già colpiti dal loro handicap, non soddisfa pienamente questo
Tribunale. Essa però è l'unica conforme ai principi legali e
giurisprudenziali suesposti e non è la conseguenza di una valutazione
eccessivamente formalistica, bensì, occorre dirlo, piuttosto il risultato di
una infelice assistenza legale da parte della logopedista che, seppur in
buona fede e motivata da lodevoli intenzioni, con il suo comportamento
procedurale ha finito per pregiudicare inconsapevolmente la posizione dei
suoi pazienti.

9.
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a
carico dell'opponente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino del 12 febbraio 2007 è annullato.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'opponente.

3.
L'anticipo spese di fr. 500.- prestato dall'Ufficio ricorrente viene
retrocesso.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 settembre 2007

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: