Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 609/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_609/2007 {T 0/2}

Sentenza del 25 agosto 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Parti
S.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6900
Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 17 luglio 2007.

Fatti:

A.
A.a S.________, nato nel 1967, titolare di una ditta attiva nel settore della
vendita e riparazione di biciclette e ciclomotori, il 4 febbraio 2000 ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti lamentando segnatamente
dolori alla schiena, nella zona lombare. Dopo aver esperito gli accertamenti
del caso e avere in particolare preso atto delle conclusioni peritali 3 agosto
2001 del dott. G.________, specialista in malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione, al quale l'amministrazione aveva affidato il compito di rendere
una valutazione specialistica, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha
respinto la domanda (decisione del 30 ottobre 2002, cresciuta in giudicato).
Aderendo alla valutazione del perito, secondo cui l'interessato doveva essere
ritenuto inabile al lavoro nella misura del 40% nell'attività abituale, ma
normalmente capace in attività sostitutive leggere che non richiedessero
l'obbligo di sollevare pesi dal suolo superiori a 10-12 kg, di effettuare
lavori in flessione lombare prolungata e di effettuare ripetute flessioni con
il tronco, l'amministrazione ha ritenuto l'interessato in grado di recuperare,
senza necessità di un perfezionamento professionale, la perdita lucrativa in
attività quali quella di operaio di fabbrica, commesso, magazziniere,
serviceman, custode, fattorino ecc.
A.b Con decisione 7 luglio 2004, sostanzialmente confermata il 21 aprile 2005 a
seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato, l'UAI, ritenendo assenti
gli elementi per ammettere un significativo aggravamento dello stato di salute
e della capacità lavorativa dell'assicurato, non è entrato nel merito di una
nuova richiesta di prestazioni.
A.c Tramite l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST), S.________ ha
presentato il 17 novembre 2005 un'ulteriore richiesta di prestazioni AI.
Facendo valere un peggioramento del suo stato di salute, l'interessato ha
prodotto nuova documentazione medica a sostegno della sua domanda. Dopo avere
nuovamente interpellato il dott. G.________, l'amministrazione ha ribadito il
rifiuto di prestazioni osservando che lo stato di salute era sostanzialmente
rimasto invariato rispetto alla precedente valutazione peritale del 2001
(decisione del 19 settembre 2006).

B.
S.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il quale, statuendo per giudice unico, ne ha respinto il gravame per pronuncia
del 17 luglio 2007. La Corte cantonale ha pienamente aderito alle conclusioni
del dott. G.________, ritenute complete, affidabili e sufficienti per valutare
la capacità lavorativa dell'assicurato. Per il resto ha sottolineato come, in
applicazione della più recente giurisprudenza federale in materia di
valutazione dell'invalidità, l'assicurato non subirebbe in alcun caso una
perdita economica che giustificherebbe il diritto a una rendita.

C.
S.________, ora patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, ha interposto ricorso
al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale), al quale chiede, in via principale, l'accoglimento del ricorso e la
concessione di una rendita AI del 75%, con un grado di invalidità di almeno il
60%; in via subordinata, il beneficio di una mezza rendita AI sulla base di un
grado di invalidità di almeno il 50% e in via ancor più subordinata il rinvio
della causa al Tribunale cantonale o all'amministrazione per complemento
istruttorio e nuova pronuncia. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi.

L'Ufficio AI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali non si è espresso.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
Oggetto della lite è il tema di sapere se le affezioni di cui è portatore il
ricorrente hanno subito modifiche tali da poter giustificare il riconoscimento
di una rendita d'invalidità.

3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già esaurientemente ricordato le disposizioni legali e
i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in
particolare i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv.
1 LAI), il sistema di confronto dei redditi di assicurati esercitanti
un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico e il valore
probatorio attribuito ai referti medici nell'ambito dell'accertamento del grado
d'invalidità (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; sul
momento determinante ai fini di tale accertamento cfr. inoltre DTF 129 V 222;
128 V 174), nonché le regole che disciplinano la procedura di nuova domanda di
rendita a dipendenza di una modifica rilevante nelle circostanze di fatto (art.
87 cpv. 4 in relazione con il cpv. 3 OAI; applicazione analogica dell'art. 17
LPGA: DTF 130 V 71 consid. 3.2 pag. 75; cfr. anche SVR 2008 IV no. 35 pag. 117,
consid. 2.1 [I 822/06]). A tale esposizione può essere fatto riferimento e
prestata adesione.

4.
Il giudice cantonale, nel fare proprie le conclusioni del dott. G.________, ha
tra l'altro accertato che la valutazione del perito, dettagliata e
approfondita, non è stata (validamente) smentita da altri certificati
specialistici attestanti nuove patologie e/o un peggioramento delle
sintomatologie. In particolare, per quanto concerne i referti del dott.
T.________ e della dott.ssa B._________, l'autorità giudiziaria di prima
istanza ha osservato che entrambi i medici si sono limitati ad esprimersi sulla
capacità lavorativa dell'assicurato nella sua professione indipendente senza
per contro realmente esprimersi sulla capacità lavorativa dello stesso in
attività adeguate e senza contestare le conclusioni peritali 3 agosto 2001 del
dott. G.________. Analoga constatazione è stata fatta riguardo alla valutazione
2 gennaio 2006 del prof. R.________, atteso che egli si sarebbe limitato a
confermare l'ulteriore peggioramento dello stato di salute nel maggio 2005, con
sintomi caratteristici per un'instabilità segmentaria e un'irradiazione algica
nell'arto inferiore destro, senza per contro pronunciarsi sulla capacità
lavorativa del ricorrente in attività adeguate. Il primo giudice ha quindi
rinviato al rapporto 6 luglio 2006 della dott.ssa E.________ del Servizio
medico X.________, la quale mettendo a confronto le perizie 3 agosto 2001 e 16
giugno 2006 del dott. G.________, non ha riscontrato alcun peggioramento di
rilievo e ha ritenuto invariate le limitazioni funzionali e la valutazione
della capacità lavorativa. Il primo giudice non ha infine ritenuto poter
concludere per un aggravamento dello stato valetudinario nemmeno sulla base
degli accertamenti effettuati presso la Clinica Z.________. Esaminando i
risultati di questi ultimi, e in particolare le valutazioni del dott.
P.________, primario di neurochirurgia e di chirurgia della colonna vertebrale,
il giudice cantonale, avvalendosi per questo giudizio dell'avviso del dott.
R.________ del Servizio medico X.________, ha rilevato una situazione
sostanzialmente sovrapponibile a quella riscontrata dalla perizia del dott.
G.________, e oltre a ciò ha evidenziato l'assenza di una valutazione sulla
capacità lavorativa dell'assicurato come pure l'assenza - a quel momento - di
una sintomatologia radicolare. Con riferimento alla indicazione per una
irradiazione intermittente, ha ricordato come il dott. R.________, oltre a
ritenerla ben nota, abbia precisato che questo disturbo avrebbe dovuto essere
trattato "con una infiltrazione sotto controllo TAC" qualora fosse (ri)divenuto
sintomatico.

5.
5.1 Nella misura in cui contesta la valutazione dell'incapacità lavorativa
operata dal primo giudice, il quale, facendo uso del proprio potere di
apprezzamento delle prove, ha ritenuto maggiormente attendibili le conclusioni
del dott. G.________ e del Servizio medico X.________ dell'UAI e ha concluso
per una piena capacità lavorativa in attività leggere rispettose delle
limitazioni indicate dal perito, l'insorgente censura un giudizio su una
questione di fatto che, in quanto tale, vincola per principio questo Tribunale
(DTF 132 V 393 in consid. 3.2 pag. 398 seg.).

5.2 Orbene, questa conclusione non lede alcuna norma di diritto federale, né
risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un
apprezzamento arbitrario delle prove. Innanzitutto si osserva che,
contrariamente a quanto invocato in sede ricorsuale, l'insorgente non può di
certo prevalersi della valutazione del dott. P.________ per controbattere alla
tesi sostenuta dal Tribunale cantonale. Quest'ultimo specialista si è infatti
limitato a considerare credibili i dolori lamentati dal ricorrente e ad
ammetterne l'incidenza parzialmente negativa (anche se non è stata precisata la
misura) sulla sua attività professionale, facendo in proposito notare
l'importanza di non sollevare pesi eccessivi. Ora, il primo giudice poteva
senz'altro, senza incorrere in un accertamento manifestamente inesatto o
incompleto dei fatti, ritenere che questa limitazione valesse per l'attività
abituale dell'interessato, ma non per contro per attività sostitutive leggere.
Per il resto, va ricordato che anche il dott. P.________ ha ritenuto possibile
un miglioramento della qualità di vita dell'interessato con l'attuazione di
adeguate infiltrazioni alla schiena (qualora ve ne fosse la necessità) nonché
con una ginnastica specifica per la schiena, da esercitare con costanza e
quotidianamente, come peraltro aveva già consigliato il dott. G.________ sia il
14 giugno che in data 3 agosto 2001.

Quanto oggettivamente riscontrato dal dott. P.________ in sostanza già figurava
nei rapporti del dott. G.________ e dei medici che hanno visitato il
ricorrente. Diverso è il problema soggettivo riferito al dolore che, come
rettamente rilevato tanto dal dott. G.________ quanto dal dott. P.________, può
essere attenuato con appropriate e specifiche infiltrazioni e con un esercizio
fisico specifico, quotidiano e mirato al rafforzamento muscolare a livello del
rachide.

Vanamente il ricorrente cerca quindi di insinuare, in chiaro contrasto con le
tavole processuali, che il dott. T.________ lo avrebbe dichiarato, in data 17
novembre 2005, abile al lavoro nella misura del 50% per (ogni sorta di) lavori
leggeri. Da una semplice lettura di detto rapporto appare infatti evidente che
la percentuale di abilità attestata dal medico curante si riferiva unicamente
ai lavori leggeri inerenti alla sua attività abituale (v. a tal proposito anche
la pag. 1 del menzionato rapporto, lett. B, indicante il grado di incapacità
lavorativa nell'ultima attività esercitata).

Infondata si rivela per il resto la censura sollevata dall'interessato, secondo
cui il dott. G.________ nel 2001 non avrebbe evidenziato la patologia di
condrosi a livello L4/L5, per contro descritta nel suo rapporto del 2006. Da
tale silenzio, l'insorgente inferisce un peggioramento dello stato di salute
dell'interessato. A ben vedere, però, detta affezione oltre ad essere stata
evidenziata dal dott. C.________ nel 1999, è anche stata chiaramente menzionata
dal dott. G.________, oltre che nell'allegato al rapporto 3 agosto 2001 ("RX
Dr. G.________ 11.07.01 [...] Condrosi L4/5 ed L5/S1 [...]"), nel rapporto
stesso a pag. 3 laddove il perito aveva descritto le varie patologie della
colonna vertebrale dell'interessato. È opportuno precisare a tal riguardo che
con condrosi si intende il processo degenerativo che interessa i dischi della
colonna vertebrale, per cui la descrizione espressa nel 2001 dal dott.
G.________ in merito alle affezioni al rachide del ricorrente già comprendeva
tale patologia.

5.3 Visto quanto precede, il giudizio sulla (piena) capacità lavorativa residua
del ricorrente in attività leggere merita tutela; la situazione valetudinaria
accertata dal dott. G.________ poteva, senza arbitrio, essere ritenuta rimasta
sostanzialmente invariata nel periodo entrante in linea di conto.

6.
Manifestamente infondate sono infine le censure sollevate dal ricorrente contro
il calcolo dell'invalidità operato dal primo giudice in applicazione della più
recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/
03]), dalla quale non sussiste motivo impellente per distanziarsi. La pronuncia
cantonale, alla quale, per brevità, si rinvia, ha infatti chiaramente esposto
che, in virtù di questa nuova prassi, il reddito da invalido di un assicurato
che, come in concreto, non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente
esigibile la capacità lavorativa residua, va determinato alla luce dei dati
forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica
(ISS), e più precisamente sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i
salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato (DTF 129 V
472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg.). Il giudizio
cantonale ha pure esaurientemente spiegato perché, in tali condizioni, il grado
di invalidità, che era stato a suo tempo calcolato dall'UAI prendendo in
considerazione i dati statistici regionali risultanti dalla tabella TA13,
finirebbe per essere inferiore a quello comunque già allora insufficiente
ritenuto dall'amministrazione e come alla medesima conclusione si giungerebbe
anche aggiornando i redditi di riferimento fino al 2006, anno determinante
della decisione litigiosa.

7.
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico
del ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motiviIl Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 25 agosto 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti