Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 576/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_576/2007 {T 0/2}

Sentenza dell'8 settembre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
T.________, Italia,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Giacomo Lisi, Via Stampacchia 21, 73100
Lecce, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 29 agosto
2007.

Considerando:
che non avendo l'interessata, entro il termine impartito, versato l'anticipo
delle spese processuali richiesto, per pronuncia del 29 agosto 2007 il
Tribunale amministrativo federale (TAF) ha dichiarato inammissibile il ricorso
presentato da T.________, cittadina italiana residente in Italia, contro la
decisione 25 ottobre 2006 con la quale l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero le aveva denegato il diritto a prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,
che l'interessata ha pagato l'anticipo spese successivamente alla resa del
giudizio del TAF,
che essa ha quindi interposto ricorso al Tribunale federale contro la pronuncia
del 29 agosto 2007, facendo valere di avere mal interpretato il senso della
richiesta di anticipo spese formulata dal TAF e di averla intesa nel senso che
l'importo andava pagato solo "dopo la decisione della causa qualora l'esito si
fosse per lei rivelato negativo",
che in tali condizioni chiede di considerare scusabile l'errore in cui è
incorsa e di revocare la decisione di inammissibilità del TAF,
che anche potendo ammettere la competenza di questa Corte a statuire in
concreto sulla domanda di restituzione del termine omesso (cfr. per analogia le
sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 477/00 del 4 febbraio
2002 e C 366/00 del 28 agosto 2001), la richiesta si rivela comunque
manifestamente infondata,
che infatti per l'art. 24 PA (applicabile in concreto in virtù del rinvio
disposto dall'art. 37 LTAF), come peraltro pure per l'art. 50 LTF, di analogo
tenore, un termine è restituito unicamente se il richiedente o il suo
patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine
stabilito,
che per giurisprudenza la mancata conoscenza (di una parte o del suo
patrocinatore) delle regole procedurali non può in alcun modo valere quale
impedimento non colposo (v. ad esempio la sentenza 2C_429/2007 del 4 ottobre
2007, consid. 2.2.2),
che oltretutto spettava al patrocinatore della ricorrente, cui era stato
notificato il decreto per il pagamento dell'anticipo, istruire correttamente la
propria cliente,
che in tali condizioni il ricorso, al limite della temerarietà, si avvera
manifestamente infondato e dev'essere respinto (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF),
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 8 settembre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti