Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 533/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_533/2007 {T 0/2}

Sentenza del 31 luglio 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
S.________, Italia,
ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio
del Tribunale amministrativo federale
del 29 giugno 2007.

Fatti:

A.
Per decisione del 28 settembre 2006 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAI) ha respinto la richiesta di rendita formulata il 25 febbraio
2005 da S.________, cittadino italiano residente in Italia, nato nel 1951.

B.
Mediante pronuncia del 29 giugno 2007, il Tribunale amministrativo federale ha
accolto il ricorso dell'assicurato contro la decisione amministrativa nel senso
che ha annullato il provvedimento e ha rinviato gli atti all'amministrazione
per complemento istruttorio e nuova decisione.

C.
Producendo nuova documentazione medica, S.________ ha deferito il giudizio di
primo grado al Tribunale federale, al quale chiede l'assegnazione, con effetto
dal 1° aprile 2006, di una prestazione corrispondente a un tasso d'invalidità
del 100%.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
Giusta l'art. 29 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua
competenza. Esso statuisce così liberamente sulla ricevibilità dei ricorsi che
gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti).

2.
2.1 Nella misura in cui rinvia la causa all'amministrazione per complemento
istruttorio, il giudizio impugnato costituisce una decisione incidentale ai
sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481). L'ammissibilità
del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia
possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che
l'accoglimento del ricorso comporti immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv.
1 lett. b).

2.2 Un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un
danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un
giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV
139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno
meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un
aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile (DTF 133 I 57
consid. 1 pag. 59). Spetta al ricorrente spiegare in che misura la decisione
incidentale in lite sia di natura tale da provocare un pregiudizio irreparabile
ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, oppure in che misura l'accoglimento
del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ai sensi dell'art.
93 cpv. 1 lett. b LTF. Se ciò non si verifica - e a meno che una di queste due
condizioni non sia manifestamente data - , il Tribunale federale non entra nel
merito del ricorso (cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.3.1 pag. 632).

2.3 Orbene, il ricorrente non spiega minimamente in quale misura il giudizio
impugnato gli provocherebbe un danno irreparabile né in che misura
l'accoglimento del ricorso eviterebbe una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa. Ciò non risulta del resto neppure chiaramente dagli atti. Di
conseguenza, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso.

3.
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico
del ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 31 luglio 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti