Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 508/2007
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Sentenza del 26 settembre 2007
II Corte di diritto sociale

Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

V. ________, ricorrente, patrocinata da E.________,

contro

Helsana Assicurazioni SA, Servizio centrale esecuzioni, 6343 Rotkreuz,
opponente, patrocinata dalla Helsana Assicurazioni SA, Servizio Giuridico,
Via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona.

Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino del 5 luglio 2007.

Visto in fatto e considerando in diritto che:
per pronuncia del 5 luglio 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha parzialmente accolto il ricorso presentato da E.________ per conto
della moglie, V.________, in materia di assicurazione contro le malattie
avverso due decisioni su opposizione del 26 marzo 2007 della Helsana
Assicurazioni SA in tema di mancato pagamento di premi,
l'assicurata, sempre con l'assistenza del marito, ha deferito la pronuncia
cantonale con atto di ricorso al Tribunale federale,
con decreto presidenziale del 7 agosto 2007, questa Corte ha assegnato al
marito della ricorrente un termine scadente il successivo 29 agosto per
prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese
giudiziarie presunte,
entro il termine fissato, E.________ ha presentato un'implicita domanda
intesa alla dispensa dal pagamento dell'anticipo richiesto,
la decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1°
gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF, RS 173.110),
il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF),
giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue
ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella
lingua della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana,
di conseguenza si giustifica di redigere anche questo giudizio in italiano,
pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della
ricorrente,
a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono tra l'altro
contenere le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale
dovrebbe dare seguito alle richieste ricorsuali,
nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il
diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF),
nella fattispecie concreta, l'atto ricorsuale - 46 pagine, prolisse e
confuse, di difficile lettura e in gran parte sconvenienti, in cui tra
l'altro si sostiene che tutti i giuristi sono dei mafiosi e si narrano
pretese ingiustizie subite ad opera di organi statali -, non contiene il
necessario riferimento al contenuto della pronuncia cantonale,
l'atto introdotto dall'insorgente non soddisfa pertanto i requisiti di
motivazione posti dalla legge,
trattandosi di un ricorso manifestamente privo di una motivazione
sufficiente, si può prescindere da un suo rinvio alla ricorrente per
rimediare al vizio e si può di conseguenza decidere di non entrare nel merito
dello stesso mediante procedura semplificata, giusta l'art. 108 cpv. 1 lett.
b LTF,
pur essendo la procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente
dispensare la ricorrente dall'onere delle spese processuali (art. 62 cpv. 1
seconda frase e art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
di conseguenza, l'implicita richiesta di esonero dal pagamento di simili
spese risulta priva di oggetto,

per questi motivi, il Presidente della II Corte di diritto sociale, statuendo
secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF, pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 26 settembre 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: