Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 501/2007
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Sentenza del 7 novembre 2007
II Corte di diritto sociale

Giudice federale U. Meyer, presidente,
cancelliere Grisanti.

B. _________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona,
opponente.

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino del 27 giugno 2007.

Considerando:

che il 27 luglio 2007 B._________ è insorto al Tribunale federale contro il
giudizio 27 giugno 2007 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino gli ha negato il diritto a una rendita d'invalidità,
che il 4 settembre 2007 il Presidente della II Corte di diritto sociale ha
invitato il ricorrente a fornire entro il 18 settembre seguente un anticipo
spese di fr. 500.-,
che il 26 settembre 2007 il Presidente della Corte adita ha assegnato al
ricorrente un termine suppletorio, scadente l'8 ottobre seguente, ai sensi
dell'art. 62 cpv. 3 LTF per il versamento dell'anticipo spese,
che gli invii postali, spediti quali atti giudiziari, contenenti tali decreti
non sono stati ritirati dal ricorrente,
che giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto
dietro firma del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo
giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso,
che pertanto i decreti del 4 e del 26 settembre 2007, giunti alla Posta di
Castione il 5, rispettivamente il 28 settembre 2007, devono essere
considerati notificati il 12 settembre, rispettivamente il 5 ottobre 2007,
che non essendo intervenuto pagamento alcuno, il Tribunale federale non può
entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF),
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in
procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, si rinuncia, viste le
circostanze, a prelevare spese di giustizia (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 7 novembre 2007

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti