Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 491/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_491/2007 {T 0/2}

Sentenza dell'11 agosto 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Parti
S.________ SA,
ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 28 giugno 2007.

Fatti:

A.
A seguito di un controllo del conteggio dei salari - relativo al periodo dal 1°
gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 - eseguito il 26 settembre 2006 presso la
S.________ SA, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha proceduto,
mediante decisione 2 ottobre 2006, a una tassazione d'ufficio per ripresa di
salari non notificati per complessivi fr. 31'200.-- fissando in fr. 4'348.15 i
contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla ditta.

Il 25 ottobre 2006 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento e rigettato
l'opposizione della società che contestava la ripresa sulle spese per i
posteggi messi gratuitamente a disposizione di suoi tre dipendenti per
l'espletamento delle proprie attività professionali.

B.
Statuendo per giudice unico, la Corte cantonale ha respinto il ricorso della
società e ritenuto che l'assegnazione regolare (mensile) e gratuita, da parte
del datore di lavoro, ai suoi collaboratori di un parcheggio per scopi
professionali costituiva un reddito in natura d'altra specie e andava incluso
nel salario determinante e pertanto assoggettato al prelievo dei contributi
(pronuncia del 28 giugno 2007).

C.
La S.________ SA interpone ricorso al Tribunale federale, al quale chiede
l'annullamento del giudizio cantonale. Secondo l'insorgente il costo della
locazione dei parcheggi pagato dalla società non può essere considerato come
salario in natura, ma deve essere riconosciuto come onere della società.

La Cassa postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Per l'art. 106 cpv. 1
LTF, inoltre, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.

2.
Oggetto del contendere è sapere se la messa a disposizione, a titolo gratuito,
di posteggi a scopo professionale da parte del datore di lavoro in favore dei
suoi dipendenti costituisca un reddito in natura d'altra specie e debba essere
incluso nel salario determinante dei suoi beneficiari, e di conseguenza essere
assoggettato all'obbligo contributivo assicurativo.

3.
3.1 Nel querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già
diffusamente esposto come in materia di AVS l'obbligo contributivo di persone
esercitanti un'attività lucrativa dipenda, tra l'altro, dal reddito da esse
realizzato durante un determinato periodo di tempo con attività dipendente o
indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS).

Il salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS comprende così ogni
retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o
indeterminato, comprese le prestazioni in natura. Sono da ritenere salario
determinante, per definizione, tutte le entrate del salariato economicamente in
relazione con il rapporto di lavoro, irrilevante essendo che il rapporto
persista o che esso sia stato sciolto e che le prestazioni siano corrisposte in
virtù di un'obbligazione oppure a titolo volontario. Devono quindi essere
considerate come reddito di un'attività sottoposta a imposizione contributiva
non soltanto le retribuzioni versate direttamente per un lavoro svolto, bensì,
per principio, anche tutte le indennità o le prestazioni aventi una relazione
qualsiasi con il rapporto lavorativo, nella misura in cui esse non sono
esonerate dall'imposizione giusta una esplicita disposizione legale (DTF 128 V
176 consid. 3c pag. 180 e la giurisprudenza ivi citata).

Secondo l'art. 7 OAVS il salario determinante per il calcolo dei contributi
comprende in particolare, per quanto non costituiscano rimborsi di spese, anche
le prestazioni in natura regolari (lett. f). L'OAVS distingue tra vitto e
alloggio (art. 10-12 OAVS) e il reddito in natura d'altro genere (art. 13
OAVS). Sono segnatamente considerate reddito in natura d'altra specie
l'assegnazione regolare di un'abitazione gratuita unicamente per il salariato o
per tutta la famiglia, la consegna di una vettura di servizio per uso privato
ecc. ( v. Direttive dell'UFAS sul salario determinante [DSD] cifra marg. 2058
con riferimenti alla giurisprudenza; sulla portata, non vincolante per il
giudice delle assicurazioni sociali, delle direttive amministrative cfr. DTF
132 V 121 consid. 4.4 pag. 125 e sentenze ivi citate). Le prestazioni
occasionali non fanno invece parte del salario determinante (v. DSD cifra marg.
2048 seg.).

3.2 Per parte sua, l'art. 9 cpv. 1 OAVS considera spese generali quelle cui il
datore di lavoro deve far fronte nell'ambito della propria attività. Rientrano
in questa categoria segnatamente le spese di viaggio (viaggio [solo
eccezionalmente però per lo spostamento dal domicilio al luogo di lavoro],
vitto e alloggio), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela, le
spese per il materiale e per il vestiario professionale e le spese d'uso dei
locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento
dell'attività lucrativa (DSD cifre marg. 3003 segg.).

4.
4.1 La Corte cantonale ha accertato, in maniera vincolante per questo
Tribunale, che la società ha preso in locazione, assumendosi l'onere per la
pigione, due posteggi che venivano usati esclusivamente da quei dipendenti (due
in contemporanea) che, per necessità professionale, si dovevano recare presso
clienti esterni e che quindi necessitavano della loro autovettura per spostarsi
dalla sede di lavoro al luogo (esterno) di lavoro. Il primo giudice ha quindi
constatato che questi collaboratori facevano uso quotidiano dei posteggi, fosse
anche per poco tempo, visto che spesso si dovevano assentare dalla sede di
lavoro per visitare i clienti fuori città, e che lo scopo di questi posteggi
era di rendere più facile l'esercizio della loro funzione, evitando al
dipendente in missione esterna di dover perdere tempo nella ricerca, al suo
rientro in sede, di un'adeguata sistemazione per la sua vettura. Ha infine
rilevato che nessun altro faceva capo a questi spazi.

4.2 Con il gravame la ricorrente osserva che sin dalla sua costituzione (1997)
la società avrebbe stipulato un contratto di locazione relativo a due parcheggi
che tiene a disposizione dei propri collaboratori incaricati del servizio
esterno i quali, in virtù di tale loro funzione, sono chiamati ad espletare i
mandati fuori sede. La società precisa che, viste le peculiarità del lavoro, è
d'obbligo disporre di parcheggi nei pressi della sede, per poter offrire alla
clientela un servizio esterno tempestivo. Aggiunge inoltre che il parcheggio
come tale non sarebbe legato personalmente al singolo dipendente, ma piuttosto
alla funzione che lo stesso svolge.

Infine rileva che, a livello fiscale, secondo le istruzioni emanate
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in relazione all'entrata in
vigore del nuovo certificato di salario, il posteggio gratuito sul posto di
lavoro rientrerebbe nella categoria delle prestazioni da non dichiarare. Mal si
comprenderebbe pertanto una diversità di trattamento nell'ambito delle
assicurazioni sociali, a maggior ragione se si pensa che da tempo si sollecita
un'armonizzazione e un allineamento di prassi tra AVS, IVA e imposte cantonali.

5.
Decisivo, nel caso di specie, è stabilire se la disponibilità dei posteggi per
i collaboratori addetti al servizio esterno vada a vantaggio dei dipendenti o
del datore di lavoro.

Ora, questa Corte, contrariamente all'autorità giudiziaria di primo grado, è
dell'avviso che in questo specifico caso - considerato l'accertato uso
esclusivo dei posteggi da parte dei collaboratori addetti al servizio esterno
(cfr. consid. 4.1) - la razionalizzazione conseguente alla disponibilità di due
posteggi profitti al datore di lavoro.

Come adeguatamente esposto già in sede cantonale, posta di fronte a due ipotesi
di soluzione - acquisto di vetture aziendali oppure utilizzo dell'auto del
dipendente addetto al servizio esterno, con conseguente assunzione a carico
dell'azienda di tutte le spese connesse, compreso il costo dei posteggi in zona
centrale e nelle immediate vicinanze della sede della ditta - la S.________ SA
ha optato per ragioni di politica aziendale, giustificate e condivisibili, per
la soluzione più logica e conveniente per la ditta, nel caso di specie la
seconda.

Siffatto modo di procedere è di tutta evidenza motivato dalla necessità di
evitare inutili e peraltro costose perdite di tempo da parte dei suoi
collaboratori esterni alla ricerca di un posteggio nelle vicinanze, garantendo
in tal modo interventi tempestivi nell'interesse della ditta. Detto altrimenti,
mettere a disposizione dei propri dipendenti posti auto vicino alla sede della
ditta equivale in sostanza a dotarli degli strumenti idonei a svolgere le loro
funzioni nel modo più razionale e conveniente dal profilo organizzativo e
finanziario aziendale, con conseguente contenimento dei costi, non essendovi
inutili perdite di tempo riconducibili al girare a vuoto alla ricerca di un
posteggio in zona centrale.
Né sarebbe lecito inferire che i dipendenti esterni beneficino di una
retribuzione maggiorata per il fatto che godono di un posteggio per scopo
professionale a costo zero. È appena il caso di rilevare in questo contesto che
ai dipendenti addetti al servizio esterno risulta solo un vantaggio indiretto
di comodità dal fatto di raggiungere e lasciare il posto di lavoro all'inizio e
al termine della giornata lavorativa. E per il resto non va dimenticato che
senza vincoli aziendali di vicinanza, gli interessati disporrebbero di altre
soluzioni logistiche a costi inferiori rispetto a quelli di un posto auto in
zona centrale.

Ne consegue che le spese riconducibili alla locazione dei due posteggi da parte
della ricorrente sono da ritenere quali spese generali della società, in quanto
necessarie all'esercizio razionale e corretto dal profilo dell'organizzazione
aziendale, e non come reddito in natura d'altra specie a favore dei
collaboratori esterni. Nel caso in esame tali costi possono infatti essere
equiparati a tutte quelle spese d'uso di locali di servizio o di attrezzature
(ad esempio PC, scrivanie, apparecchi telefonici, ecc.) che un datore di lavoro
deve mettere a disposizione del collaboratore affinché possa svolgere in
termini di razionalità organizzativa l'attività lavorativa per la quale è stato
assunto.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso è accolto. Di conseguenza la pronuncia
impugnata e le decisioni amministrative della Cassa sono annullate.

6.
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico
della Cassa opponente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto; di conseguenza il giudizio impugnato del 28 giugno 2007 e
la decisione su opposizione 25 ottobre 2006 della Cassa cantonale di
compensazione sono annullati nella misura in cui è stabilita la ripresa
salariale per le spese di posteggio contestate.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della Cassa cantonale di
compensazione.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 agosto 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti