Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 389/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_389/2007 {T 0/2}

Sentenza del 20 giugno 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
S.__________, Italia,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Luigi Potenza, Via della Repubblica 23, 73054
Presicce, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 1° maggio
2007.

Fatti:

A.
S.__________, cittadina italiana nata nel 1949, ha lavorato in Svizzera nel
periodo dal 1970 al 2000 in qualità di addetta alle pulizie solvendo regolari
contributi all'AVS/AI. Con effetto al 31 dicembre 2000, l'interessata ha
disdetto il suo ultimo rapporto di lavoro per rientrare in Italia.

In data 23 novembre 2004 l'assicurata ha presentato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'AI svizzera. Visitata presso i servizi
dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) di C.________,
dove le è stata posta la diagnosi di spondiloartrosi diffusa a lieve incidenza
funzionale, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, sindrome
ansioso depressiva di modesta entità in trattamento e sovrappeso corporeo,
l'interessata, pur venendo dichiarata invalida al 50%, è stata ritenuta in
grado di svolgere a tempo pieno sia l'ultima professione esercitata sia
qualsiasi altra attività, anche pesante, adatta alle sue condizioni.

Esperiti i necessari accertamenti e preso atto dell'ulteriore documentazione
versata agli atti, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI),
fondando il proprio giudizio sulla valutazione fornitagli dal suo servizio
medico, e più precisamente dal dott. L.________, che dopo avere inizialmente
attestato un'incapacità lavorativa del 5% in ambito domestico, aveva ritenuto
pienamente abile l'interessata sia nella precedente occupazione sia in ambito
domestico, ha respinto la domanda di prestazioni per carenza di invalidità
pensionabile (decisione del 15 settembre 2005 e decisione su opposizione del 27
marzo 2006).

B.
Per pronuncia del 1° maggio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha
respinto il gravame dell'assicurata.

C.
Patrocinata dall'avv. Luigi Potenza, S.__________ ha presentato ricorso al
Tribunale federale, al quale ribadisce la sua domanda di rendita.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui
tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in
fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati
dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale
motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105
cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di
uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione
impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). Possono
essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la
decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF), ciò che però non si
realizza nel caso di specie.

2.
2.1 La ricorrente rimprovera essenzialmente alle precedenti istanze di avere
fondato il proprio giudizio sulla valutazione del dott. L.________.
L'insorgente contesta in particolare l'attendibilità delle sue conclusioni e
osserva come alle stesse, peraltro considerate di parte, non possa essere
riconosciuto il necessario valore probatorio. Criticando il contenuto delle
conclusioni del servizio medico dell'UAI e il loro apprezzamento, la ricorrente
censura l'accertamento dei fatti da parte della precedente istanza.
Accertamento che il Tribunale federale può riesaminare solo a condizioni
restrittive (v. consid. 1).

Contrariamente a quanto invocato, va innanzitutto precisato che il dott.
L.________ non può essere considerato quale medico di parte. L'insorgente
dimentica infatti che secondo costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104
V 209). I referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non
possono essere considerati di parte (DTF 123 V 175; 122 V 157). Il solo fatto
quindi che il dott. L.________ sia in concreto intervenuto in qualità di
sanitario del servizio medico dell'UAI non è di per sé sufficiente per dubitare
della sua obiettività e imparzialità.

Per il resto, l'argomentazione dell'interessata non mette in evidenza un
accertamento manifestamente inesatto dei fatti da parte dei primi giudici, i
quali, sulla base dell'ampia documentazione agli atti e in particolare delle
valutazioni del dott. Lüthi, che aveva ricondotto le alterazioni dell'apparato
locomotorio alla normale usura fisiologica e non aveva ravvisato altri segni
clinici patologici che potessero giustificare una limitazione funzionale di
rilievo, potevano validamente, senza cadere nell'arbitrio, sostenere la tesi
della piena capacità lavorativa della ricorrente nell'attività di casalinga.
Tesi che peraltro, giova ricordare, trovava riscontro, seppur in maniera
parzialmente contraddittoria, anche nella precedente valutazione
dell'incaricata dell'INPS di C.________ che aveva ritenuto l'interessata in
grado di svolgere regolarmente anche lavori pesanti.

2.2 Manifestamente infondata risulta infine anche la contestazione - peraltro
sollevata per la prima volta in questa sede - circa la scelta del metodo
specifico (art. 8 cpv. 3 LPGA, art. 28 cpv. 2bis LAI, art. 27 OAI [DTF 130 V
99; 125 V 146 consid. 2c pag. 150 con riferimenti) operata dalle precedenti
istanze per determinare l'invalidità della ricorrente. A tal proposito è
sufficiente il rinvio al giudizio di primo grado che ha sufficientemente
evidenziato come l'abbandono dell'attività lavorativa in Svizzera nel dicembre
2000 sia stato dettato dalla decisione dell'assicurata di rientrare in Italia e
non tanto dalle sue condizioni di salute (a conferma di ciò si veda pure
l'attestazione 26 aprile 2005 dell'ex datore di lavoro in cui sono elencate le
assenze per malattia della ricorrente durante gli ultimi due anni).

3.
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente infondato. La
causa va pertanto decisa seconda la procedura dell'art. 109 cpv. 2 a LTF.

4.
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico
della ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti