Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 377/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_377/2007{T 0/2}

Sentenza del 13 giugno 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
C.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Giacomo Talleri, via Bossi 10, 6901 Lugano,

contro

Cassa malati Hotela, rue de la Gare 18, 1820 Montreux,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
dell'11 maggio 2007.

Fatti:

A.
C.________, nato nel 1953, cuoco e gerente di un ristorante a G.________, è
assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso la Hotela.

L'interessato, affetto da diabete mellito tipo 2 (nota dal 1998) e da gozzo
diffuso bilaterale, asintomatico, eutiroideo, è stato riconosciuto inabile al
lavoro a partire dal 9 febbraio 2005.

Dopo avere versato le prestazioni di legge fino al 31 gennaio 2006 e aver preso
atto della valutazione del dott. A.________, specialista in endocrinologia e
diabetologia, che non ravvisava (più) una limitazione della capacità lavorativa
in relazione alla nota diagnosi, Hotela ha negato ogni ulteriore presa a carico
successivamente a questa data (decisione del 13 gennaio 2006 e decisione su
opposizione del 5 maggio 2006).

B.
Adito su ricorso dell'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino lo ha respinto, confermando l'operato di Hotela (pronuncia dell'11
maggio 2007).

C.
Allegando nuova documentazione, C.________, con il patrocinio dell'avv. Giacomo
Talleri, ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, al quale chiede di annullare il giudizio cantonale e di rinviare gli
atti all'istanza precedente per complemento istruttorio e in particolare per
allestimento di una perizia medico-giudiziaria. Dei motivi si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi.

Hotela propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità
pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già diffusamente esposto le norme legali e i principi
giurisprudenziali disciplinanti la materia, enunciando in particolare i
presupposti del diritto all'indennità giornaliera (art. 72 cpv. 2 LAMal), la
nozione d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA; cfr. pure RAMI 2005 no. KV 342
pag. 356 [K 42/05]), i criteri per determinare il grado di limitazione della
capacità lavorativa (DTF 114 V 283 consid. 1c; cfr. pure DTF 111 V 239 consid.
1b) nonché i compiti del medico ai fini di tale valutazione e il valore
probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un
tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura
applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; 115
V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

3.
3.1 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità cantonale di ricorso in
merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

3.2 La circostanza per cui l'autorità giudiziaria cantonale ha ritenuto
l'assicurato totalmente abile al lavoro nella sua attività abituale a partire
dal 1° febbraio 2006 trova conferma negli avvisi chiari e motivati del dott.
A.________, che conosce professionalmente il ricorrente già dal settembre 2005,
come pure dei responsabili del Servizio medico X.________, i quali, nella
parallela procedura promossa dall'assicurato per l'ottenimento di prestazioni
AI (peraltro decisa dal Tribunale federale con sentenza odierna [9C_376/2007])
ed espressamente richiamata dal primo giudice, hanno avuto modo di esaminare e
confrontarsi in dettaglio con la documentazione medica all'inserto e le censure
del paziente (più in generale, sul valore probatorio di questi rapporti interni
del Servizio medico X.________ cfr. la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007,
consid. 3.3). La Corte cantonale ha sufficientemente spiegato il motivo per cui
le contrarie attestazioni del dott. G.________, specialista in diabetologia ed
endocrinologia, e del dott. M.________, specialista in chirurgia, non possono
essere considerate tali da mettere in dubbio queste conclusioni. Il primo
giudice ha così in particolare giustamente osservato che l'attestazione, da
parte del dott. G.________, di un'incapacità lavorativa per le conseguenze del
diabete non convince perché, contrariamente a quanto ritenuto dal curante, il
fatto che il ricorrente debba "eseguire un'adeguata terapia atta ad evitare il
sopraggiungere di ulteriori complicazioni dovute al diabete, con la necessità
di operare un calo ponderale con una dieta ed un'attività fisica regolare" (v.
referto 17 maggio 2006 del dott. G.________), non appare incompatibile con
un'attività lavorativa al 100%, come ha convincentemente evidenziato, nella
parallela procedura AI, il dott. E._______ del Servizio medico X.________ con
l'ausilio di documentazione specialistica in atti. In tali condizioni,
l'accertamento compiuto dal primo giudice - anche nella misura in cui non ha
ammesso un peggioramento, fino al momento della decisione amministrativa, dello
stato di salute del ricorrente suscettibile di limitarne la capacità lavorativa
- non è di certo manifestamente inesatto e vincola pertanto il Tribunale
federale.

3.3 Né i pareri del dott. A.________ possono in alcun modo essere considerati
di parte, come per contro insinuato nel ricorso. L'insorgente sembra a tal
proposito ignorare che secondo costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104
V 209 consid. 1c pag. 211). I referti ordinati ed eseguiti in adempimento di
questo compito non possono di conseguenza essere considerati automaticamente di
parte (DTF 123 V 175; 122 V 157).

3.4 L'accertamento dei fatti da parte del primo giudice non può del resto
neppure essere censurato per essersi (parzialmente) fondato sulle valutazioni
del Servizio medico X.________ (nella parallela procedura AI) senza che i
medici di detto servizio abbiano in precedenza esaminato il peritando. A tal
proposito è sufficiente ricordare che una perizia basata sui soli atti
("Aktengutachten") è senz'altro possibile se dispone - come nel caso di specie
- di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (RAMI 1988
no. U 56 pag. 371 consid. 5b con riferimenti).

3.5 Per quanto concerne infine il mancato riconoscimento di un'incapacità
lavorativa per cause psichiche nel periodo in esame - delimitato temporalmente
dalla decisione su opposizione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220;
121 V 362 consid. 1b pag. 366) -, si rinvia alle considerazioni 22 agosto 2006
del dott. K.________ del Servizio medico X.________ (nella parallela procedura
AI) che, pur prendendo atto di un possibile stato depressivo, ha fatto notare
come questo fosse comunque trattato, "al bisogno", con antidepressivi (non
meglio specificati), non avesse fino ad allora reso necessaria una presa a
carico specialistica e avesse, semmai, inciso solo temporaneamente sulla
capacità lavorativa. Nulla di diverso a favore della tesi ricorsuale può quindi
essere dedotto dal certificato medico 12 giugno 2007 del dott. T.________,
specialista in psichiatria e psicoterapia, prodotto con il ricorso (sulla
limitata possibilità di addurre fatti nuovi e nuovi mezzi di prova cfr. l'art.
99 cpv. 1 LTF). Il rapporto in questione, che riferisce dell'inizio di un
trattamento specialistico in data 5 giugno 2007 per un episodio depressivo di
media gravità, non si esprime infatti minimamente su un'eventuale incidenza
(presente e/o passata) invalidante dei disturbi psichici.

4.
Stante quanto precede, dovendo ritenere che, a partire dal 1° febbraio 2006 e
quantomeno fino alla data della decisione su opposizione in lite, l'assicurato
ha ripreso la sua piena capacità lavorativa nella professione abituale - dopo
avere in precedenza alternato, dal 9 febbraio 2005, periodi di incapacità piena
e parziale -, la Corte cantonale poteva direttamente - senza ricorrere a
complementi istruttori e senza con ciò incorrere in una violazione del diritto
di essere sentito del ricorrente (DTF 120 V 90 consid. 4b pag. 94 con
riferimenti) - confermare l'interruzione dell'erogazione di prestazioni
disposta da Hotela.

5.
Quanto alle ulteriori censure ricorsuali, con le quali l'insorgente fa valere
la violazione del diritto federale e di alcuni principi costituzionali (diritto
di essere sentito, protezione dall'arbitrio, tutela della buona fede, diritto
di essere giudicato da un tribunale imparziale, ecc.), esse risultano
infondate, nella misura in cui sono già state poc'anzi evase, rispettivamente
inammissibili in quanto insufficientemente motivate e sostanziate (art. 106
cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254, 396 consid. 3.2 pag. 400).

6.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 13 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti