Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 376/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_376/2007 {T 0/2}

Sentenza del 13 giugno 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
C.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Giacomo Talleri, via Bossi 10, 6901 Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
dell'11 maggio 2007.

Fatti:

A.
C.________, nato nel 1953, cuoco e gerente di un ristorante a G.________, il 1°
febbraio 2006 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti accusando
l'insorgenza, dal 9 febbraio 2005, di complicazioni dovute al diabete mellito
di cui soffre.

Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha
negato all'assicurato il diritto a una rendita per difetto dei presupposti
legali (decisione del 18 gennaio 2007).

B.
Adito su ricorso dell'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino lo ha respinto, confermando l'operato dell'amministrazione (pronuncia
dell'11 maggio 2007).

C.
Allegando nuova documentazione, C.________, con il patrocinio dell'avv. Giacomo
Talleri, ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, al quale chiede di annullare il giudizio cantonale e di rinviare gli
atti all'istanza precedente per complemento istruttorio e in particolare per
allestimento di una perizia medico-giudiziaria. Dei motivi si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'istanza precedente ha già esposto
le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando
in particolare i concetti d'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità
(art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i presupposti e l'estensione del diritto alla
rendita (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile in concreto, in vigore
fino al 31 dicembre 2007), il metodo ordinario di confronto dei redditi per la
determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività
lucrativa (art. 16 LPGA), nonché i compiti del medico ai fini di tale
valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici
fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle
regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid.
3b/ee pag. 353; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata
adesione, non senza tuttavia ribadire che giusta l'art. 29 LAI (sempre nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007) il diritto alla rendita secondo
l'art. 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta
un'incapacità permanente al guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al al 40 per
cento (lett. a) oppure è stato, per un anno senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media (lett. b).

3.
3.1 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità cantonale di ricorso in
merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

3.2 La circostanza per cui l'autorità giudiziaria cantonale ha ritenuto
l'assicurato totalmente abile al lavoro nella sua attività abituale a partire
dal 1° febbraio 2006 trova conferma negli avvisi chiari e motivati del dott.
A.________, diabetologo, che conosce professionalmente il ricorrente già dal
settembre 2005, come pure dei responsabili del Servizio medico X.________, che
hanno avuto modo di esaminare e confrontarsi in dettaglio con la documentazione
medica all'inserto e le censure del paziente (più in generale, sul valore
probatorio di questi rapporti interni del Servizio medico X.________ cfr. la
sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3). La Corte cantonale ha
sufficientemente spiegato il motivo per cui le contrarie attestazioni del dott.
G.________, specialista in diabetologia ed endocrinologia, e del dott.
M.________, specialista in chirurgia, non possono essere considerate tali da
mettere in dubbio queste conclusioni. Il primo giudice ha così in particolare
giustamente osservato che l'attestazione, da parte del dott. G.________, di
un'incapacità lavorativa per le conseguenze del diabete non convince perché,
contrariamente a quanto ritenuto dal curante, il fatto che il ricorrente debba
"eseguire un'adeguata terapia atta ad evitare il sopraggiungere di ulteriori
complicazioni dovute al diabete, con la necessità di operare un calo ponderale
con una dieta ed un'attività fisica regolare" (v. referto 17 maggio 2006 del
dott. G.________), non appare incompatibile con un'attività lavorativa al 100%,
come ha convincentemente evidenziato il dott. E.________ del Servizio medico
X.________ con l'ausilio di documentazione specialistica in atti. In tali
condizioni, l'accertamento compiuto dal primo giudice - anche nella misura in
cui non ha ammesso un peggioramento, fino al momento della decisione
amministrativa, dello stato di salute del ricorrente suscettibile di limitarne
la capacità lavorativa - non è di certo manifestamente inesatto e vincola
pertanto il Tribunale federale.

3.3 Né i pareri del dott. A.________ possono in alcun modo essere considerati
di parte, come per contro insinuato nel ricorso. L'insorgente sembra a tal
proposito ignorare che secondo costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104
V 209 consid. 1c pag. 211). I referti ordinati ed eseguiti in adempimento di
questo compito non possono di conseguenza essere considerati automaticamente di
parte (DTF 123 V 175; 122 V 157).

3.4 L'accertamento dei fatti da parte del primo giudice non può del resto
neppure essere censurato per essersi (parzialmente) fondato sulle valutazioni
del Servizio medico X.________ senza che i medici di detto servizio abbiano in
precedenza esaminato il peritando. A tal proposito è sufficiente ricordare che
una perizia basata sui soli atti ("Aktengutachten") è senz'altro possibile se
dispone - come nel caso di specie - di sufficienti elementi risultanti da altri
accertamenti personali (RAMI 1988 no. U 56 pag. 371 consid. 5b con
riferimenti).

3.5 Per quanto concerne infine il mancato riconoscimento di un'incapacità
lavorativa per cause psichiche nel periodo in esame - delimitato temporalmente
dalla decisione amministrativa in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220;
121 V 362 consid. 1b pag. 366) -, si rinvia alle considerazioni 22 agosto 2006
del dott. K.________ del Servizio medico X.________ che, pur prendendo atto di
un possibile stato depressivo, ha fatto notare come questo fosse comunque
trattato, "al bisogno", con antidepressivi (non meglio specificati), non avesse
fino ad allora reso necessaria una presa a carico specialistica e avesse,
semmai, inciso solo temporaneamente sulla capacità lavorativa. Nulla di diverso
a favore della tesi ricorsuale può quindi essere dedotto dal certificato medico
12 giugno 2007 del dott. T.________, specialista in psichiatria e psicoterapia,
prodotto con il ricorso (sulla limitata possibilità di addurre fatti nuovi e
nuovi mezzi di prova cfr. l'art. 99 cpv. 1 LTF). Il rapporto in questione, che
riferisce dell'inizio di un trattamento specialistico in data 5 giugno 2007 per
un episodio depressivo di media gravità, non si esprime infatti minimamente su
un'eventuale incidenza (presente e/o passata) invalidante dei disturbi
psichici.

4.
Stante quanto precede, dovendo ritenere che, a partire dal 1° febbraio 2006 e
quantomeno fino alla data della decisione amministrativa in lite, l'assicurato
ha ripreso la sua piena capacità lavorativa nella professione abituale - dopo
avere in precedenza alternato, dal 9 febbraio 2005, periodi di incapacità piena
e parziale -, la Corte cantonale poteva direttamente confermare il rifiuto di
prestazioni AI senza ricorrere a complementi istruttori e senza con ciò
incorrere in una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (DTF
120 V 90 consid. 4b pag. 94 con riferimenti). Il ricorrente non è infatti
stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno
il 40 per cento in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), né ha mai presentato in
alcun modo, come tenta vanamente di invocare, un'incapacità permanente al
guadagno pari almeno al 40 per cento (art. 29 cpv. 1 lett. a LAI). I
presupposti per l'ammissione di un'incapacità al guadagno permanente si
ritengono infatti unicamente adempiuti allorché si può presumere - secondo
un'analisi prognostica e non retrospettiva (DTF 111 V 21 consid. 3c in fine
pag. 25) - che in futuro non debba intervenire né un miglioramento né un
peggioramento dello stato di salute dell'assicurato (art. 29 OAI; DTF 119 V 98
consid. 4a pag. 102; 11 V 21 consid. 2c), mentre la lett. b dell'art. 29 cpv. 1
LAI si applica alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici
labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento,
come si avvera manifestamente nel caso di specie.

5.
Quanto alle ulteriori censure ricorsuali, con le quali l'insorgente fa valere
la violazione del diritto federale e di alcuni principi costituzionali (diritto
di essere sentito, protezione dall'arbitrio, tutela della buona fede, diritto
di essere giudicato da un tribunale imparziale, ecc.), esse risultano
infondate, nella misura in cui sono già state poc'anzi evase, rispettivamente
inammissibili in quanto insufficientemente motivate e sostanziate (art. 106
cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254, 396 consid. 3.2 pag. 400).

6.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 13 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti