Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 337/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_337/2007 {T 0/2}

Sentenza del 12 giugno 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen, Seiler, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Parti
Nazionale Svizzera Fondazione collettiva LPP, Wuhrmattstrasse 19, 4103
Bottmingen,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente,

M.________.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 26 aprile 2007.

Fatti:

A.
A.a M.________, nato nel 1950, ha lavorato quale fotografo fino allo
scioglimento del rapporto lavorativo avvenuto il 31 gennaio 2004. Il 3
settembre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti
lamentando uno stato depressivo persistente dall'agosto 2003.

Esperiti i propri accertamenti e preso atto del danno alla salute (episodio
depressivo di grado medio senza sindrome biologica F 32.1 e sindrome da
disadattamento F 43.2) come pure delle sue conseguenze sulla capacità
lucrativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha riconosciuto all'interessato una
rendita intera di invalidità, per un'incapacità di guadagno del 100%, con
effetto dal 1° agosto 2004 (decisioni 15 settembre 2005 e 2 novembre 2005).
A.b La Nazionale Svizzera Fondazione collettiva LPP (in seguito: Nazionale) il
7 ottobre 2005 e il 30 novembre 2005 si è opposta alle decisioni amministrative
dell'Ufficio AI contestando sostanzialmente il fatto che l'amministrazione
avesse riconosciuto all'assicurato un'invalidità del 100% senza avere valutato
la possibilità di eventuali misure d'integrazione medica e professionale.

Con giudizio 13 dicembre 2005 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha dichiarato irricevibile l'opposizione 30 novembre 2005 - trasmessagli
per competenza dall'amministrazione - interposta dalla Nazionale contro la
decisione 2 novembre 2005 dell'Ufficio AI e ha rinviato gli atti a quest'ultimo
Ufficio affinché, dopo aver proceduto nell'ambito delle sue competenze,
rendesse una decisione su opposizione.

Nel frattempo, con decisione su opposizione del 14 novembre 2005
l'amministrazione ha dichiarato irricevibile l'opposizione 7 ottobre 2005
dell'assicuratore di previdenza professionale - interposta contro la decisione
del 15 settembre 2005 - osservando che l'atto non era stato completato nel
termine assegnato. Adito dalla Nazionale, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha annullato la decisione su opposizione 14 novembre 2005 e
rinviato gli atti all'Ufficio AI perché entrasse nel merito dell'opposizione
contro la decisione 15 settembre 2005 ed emanasse una nuova decisione
(pronuncia del 14 marzo 2006).
A.c Con decisione su opposizione del 19 aprile 2006 l'Ufficio AI ha respinto le
opposizioni 7 ottobre e 30 novembre 2005 della Nazionale, confermato
l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° agosto
2004 in virtù di un grado invalidante del 100% e preannunciato una revisione
d'ufficio nel mese di giugno 2006.

B.
La Nazionale ha deferito anche quest'ultimo provvedimento al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, al quale ha chiesto di annullarlo e di rinviare
l'incarto all'Ufficio AI affinché, previo nuovo esame, effettuasse accertamenti
medici specialistici e considerasse le misure di reintegrazione ragionevolmente
esigibili nonché le possibilità di guadagno rimanenti.

Condividendo la valutazione dell'amministrazione, fondata sugli apprezzamenti
convergenti della psichiatra curante e del Servizio X.________, la Corte
cantonale ha respinto il ricorso (pronuncia 26 aprile 2007).

C.
Lamentando in particolare una violazione del diritto di essere sentito, un
accertamento incompleto dei fatti come pure una violazione del principio della
precedenza delle misure di reinserimento/integrazione rispetto al diritto alla
rendita, la Nazionale ha interposto ricorso al Tribunale federale, al quale
chiede l'annullamento del giudizio cantonale e l'allestimento di misure
istruttorie complementari.

Mediante decreto presidenziale del 10 luglio 2007 è stata respinta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo presentata assieme al gravame.

Chiamati a pronunciarsi sul gravame, M.________, l'Ufficio AI e l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali non si sono espressi.

Diritto:

1.
Dato che la decisione impugnata è stata emanata in italiano, la presente
sentenza viene redatta nella medesima lingua (art. 54 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 131
I 145 consid. 1; 124 III 205 consid. 2).

2.
Già solo per gli effetti esplicati dalle decisioni degli organi dell'AI (art.
49 cpv. 4 LPGA; DTF 132 V 1), l'istituto di previdenza è senz'altro legittimato
a ricorrere contro il giudizio cantonale (art. 89 LTF; SVR 2008 IV n. 11 pag.
32, consid. 2.2 con riferimenti [I 687/06]; cfr. pure DTF 130 V 270 consid. 3.1
pag. 273 con riferimento).

3.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). È pertanto solo in
questa (ridotta) misura che l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza
cantonale può venir censurato in sede di ricorso (art. 97 cpv. 1 prima parte
LTF); occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in
maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 seconda parte LTF;
DTF 132 I 13 consid. 5.1). Infine, il Tribunale federale applica d'ufficio il
diritto (art. 106 cpv. 1 LTF).

4.
Oggetto della lite è sapere se M.________ ha diritto a una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità.

Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha
correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia,
rammentando in particolare il concetto d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI).
Egli ha pure pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto
alla rendita (art. 28 cpv. 1, nella versione applicabile prima e dopo l'entrata
in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione della AI), illustrando il
sistema di confronto dei redditi e il momento determinante per la
determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività
lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222; 128 V 174), i compiti del medico
nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente
riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353). Lo stesso vale per
l'esposizione dei principi sviluppati dalla giurisprudenza per l'esame del
carattere eventualmente invalidante di affezioni alla salute psichica e per la
delimitazione tra danni alla salute con conseguente incapacità lavorativa e
fattori socioculturali e psicosociali, i quali non determinano un'invalidità ai
sensi di legge in assenza di reperti psichiatrici da essi distinguibili, quali
possono essere una depressione in senso medico-specialistico oppure uno stato
patologico comparabile (DTF 127 V 294 consid. 4c pag. 298 con riferimenti). A
tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza
tuttavia soggiungere che il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
scientificamente riconosciuto (cfr. DTF 130 V 398 segg. consid. 5.3 e 6).

5.
5.1 Respingendo il ricorso dell'istituto di previdenza, il Tribunale cantonale,
sulla base dei rapporti medici 27 novembre 2003, 23 marzo e 6 ottobre 2004
della dott.ssa I.________ - psichiatra e psicoterapeuta nonché medico curante
di M.________ - e della convergente valutazione del dott. E._________ del
Servizio Medico X.________, che ha ritenuto corretta e condivisibile
l'attestazione della psichiatra curante di una completa inabilità lavorativa
dell'interessato in qualsiasi attività, per motivi psichiatrici, a partire dal
mese di agosto 2003 e che pertanto non ha ritenuto necessaria la messa in atto
di ulteriori accertamenti medici, ha stabilito che l'interessato ha diritto a
una rendita intera d'invalidità, per un grado di invalidità del 100%, a partire
dal 1° agosto 2004.

5.2 La ricorrente incentra sostanzialmente il proprio ricorso sugli
accertamenti fattuali dell'autorità giudiziaria di prima istanza e rileva in
sintesi che gli stessi sarebbero stati valutati in modo manifestamente inesatto
o comunque incompleto in quanto non sarebbero stati esperiti i necessari
accertamenti medici specialistici volti ad accertare lo status valetudinario né
sarebbero state esaminate le misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

6.
6.1 Con riferimento alla censura secondo la quale il Tribunale cantonale
avrebbe accertato in maniera incompleta i fatti determinanti per la valutazione
del diritto alla prestazione e si sarebbe di conseguenza reso responsabile di
una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) poiché non
avrebbe disposto ulteriori accertamenti medici, l'istituto di previdenza non
dimostra convincentemente - fatte salve le considerazioni di cui al consid. 7 -
perché l'autorità cantonale, sulla base di un apprezzamento anticipato delle
prove (vedi al riguardo DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc,
417 consid. 7b; 124 I 208 consid. 4a e rinvii), e visti gli argomenti esposti
nel giudizio impugnato, avrebbe violato la Costituzione nel ritenere tali atti
irrilevanti. Va del resto ricordato che nell'ambito di questa valutazione,
all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e che il Tribunale
federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 131 I 153 consid. 3; 124 I
208 consid. 4a). Ciò che non si realizza manifestamente nel caso di specie, il
primo giudice avendo esposto i motivi per i quali si poteva (e si può)
prescindere dall'assunzione di ulteriori mezzi di prova.

6.2 Per il resto, non si può rimproverare al primo giudice di essere incorso in
un accertamento manifestamente inesatto dei fatti per avere ritenuto
l'interessato totalmente incapace al lavoro a partire dall'agosto 2003.
6.2.1 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità cantonale di ricorso
in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (v. consid. 3; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).
6.2.2 I fatti accertati sono "manifestamente inesatti" quando l'istanza
inferiore è incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 133 III
393 consid. 7.1 pag. 398). Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si
realizza già qualora la situazione proposta con il ricorso possa apparire
sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale
federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha
emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche
nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la
situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della
giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per
quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento
dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il
senso e la portata di un un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di
tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare
l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto
contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF
129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).
6.2.3 Il giudice cantonale ha diffusamente e accuratamente apprezzato i
rapporti agli atti (v. pronuncia impugnata, pag. 16 segg., consid. 2.7 e 2.8)
motivando le sue conclusioni in maniera sostenibile. Ha in particolare
illustrato, sulla base dei rapporti della psichiatra curante, alle cui
conclusioni il Servizio Medico X.________ ha pienamente aderito (sul valore
probatorio di questi rapporti interni del Servizio Medico X.________ cfr. la
sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3), che nonostante il
considerevole trattamento psicoterapeutico in corso, l'assicurato continuava a
presentare una rilevate patologia psichiatrica che lo rendeva totalmente
inabile al lavoro, con una prognosi incerta e piuttosto sfavorevole. Ha quindi
riferito di come il paziente fosse affetto da una importante sintomatologia
depressiva, caratterizzata da un umore di colorito estremamente scuro, da una
tensione intrapsichica estrema e da un'ansietà di fondo con stati di vera e
propria angoscia persistenti nonostante una presa a carico psicoterapeutica di
sostegno intensa nonché un intervento psicofarmacologico antidepressivo e
ansiolitico importante.
6.2.4 Le censure sollevate dall'istituto di previdenza ricorrente sono
praticamente solo di natura appellatoria e, in quanto tali, inammissibili in
questa sede (cfr. ad esempio sentenza 9C_339/2007 del 5 marzo 2008, consid.
5.2.3 con riferimento). La questione di sapere se una depressione conclamata -
a seconda della sua durata, gravità ed entità - pregiudichi la capacità
lavorativa in modo considerevole e duraturo e, se del caso, provochi una
invalidità, presenta, per sua stessa natura, elementi di discrezionalità. Il
medico del Servizio Medico X.________ interpellato - dopo esame dell'incarto AI
sottopostogli -, rispondendo alla domanda (interna) del 31 gennaio 2005 e
proponendo comunque una revisione a distanza di un anno, ha affermato la piena
incapacità lavorativa in considerazione della certificazione specialistica e
del perdurare della problematica. In questo modo ha fornito l'apprezzamento
prescritto dall'ordinamento legale applicabile (art. 49 cpv. 3 OAI, nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007; sulla sua portata v. sentenza
citata I 143/07) per quanto concerne lo stato di salute e il rendimento
funzionale. Tale apprezzamento è stato condiviso dal giudice cantonale sulla
base di un apprezzamento delle prove non censurabile e quantomeno non
manifestamente inesatto. Tenuto conto del potere di esame limitato di cui
dispone la Corte giudicante per la risoluzione del tema in discussione, non
occorre più esaminare se tale apprezzamento sia l'unico ad essere corretto
oppure se una perizia psichiatrica condurrebbe a una valutazione diversa.
6.2.5 I fatti accertati dalla Corte cantonale non sono di conseguenza frutto di
un accertamento arbitrario delle prove ai sensi dell'art. 9 Cost. Il loro
accertamento non è manifestamente inesatto o incompleto e vincola pertanto il
Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF).

7.
Si deve per contro dare atto all'istituto ricorrente che il giudizio impugnato
non contiene indicazioni circa la capacità lucrativa residua dell'assicurato in
caso di (eventuale) esecuzione di cure e misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili (art. 7 LPGA). In questa misura la pronuncia cantonale non fornisce
di per sé gli elementi completi per statuire sulla domanda di rendita (cfr. ad
esempio le sentenze 9C_215/2007 del 2 luglio 2007, consid. 5.3, e I 559/02 [del
Tribunale federale delle assicurazioni] del 31 gennaio 2003, consid. 5, in cui
la violazione del principio "integrazione prima di ogni rendita" è stata
sanzionata). Dal momento però che anche la possibilità di procedere a misure di
integrazione non osta necessariamente alla concessione temporanea di una
rendita (SVR 2001 IV no. 24 pag. 73 consid. 4c [I 436/00]; cfr. pure DTF 122 V
77 consid. 2b pag. 78; 121 V 190 consid. 4a pag. 191 con riferimenti) e che
l'amministrazione ha comunque preannunciato una revisione del diritto nel corso
del 2006, si può ritenere, al limite, che, pur essendo la base di giudizio
insufficiente per l'assenza di un esame delle possibilità di cura e di
integrazione, questi punti saranno comunque oggetto di approfondita disamina
nell'ambito della prospettata revisione, sicché fino a questo momento (al più
tardi fino al termine del 2006) la rendita può essere (temporaneamente)
confermata.

8.
La procedura è onerosa (art. 62 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, che seguono
la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1,
prima frase, LTF).

Il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto nel senso dei considerandi.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 12 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti