Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 293/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_293/2007 {T 0/2}

Sentenza del 20 maggio 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali, Borella, giudice presidente,
Lustenberger, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino,via Ghiringhelli 15a,
6501 Bellinzona,
ricorrente,

contro

P.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti, corso Pestalozzi 21b, 6900
Lugano.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 16 aprile 2007.

Fatti:

A.
Dopo averle riconosciuto, per le conseguenze invalidanti di un incidente
stradale avvenuto in data 11 maggio 1992, prestazioni per un trattamento
riabilitativo, sussidi per l'istruzione scolastica speciale e una formazione
empirica quale ausiliaria d'ufficio presso l'Ospedale Z._________, mediante
decisione del 13 settembre 2001 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha
assegnato a P.________, nata il 14 giugno 1981, una rendita intera d'invalidità
con effetto dal 1° luglio 2001, stante un reddito senza invalidità di fr.
46'550.-, un reddito da invalida di fr. 15'613.-, e un grado d'invalidità del
67%.

Nell'ambito di una prima revisione avviata d'ufficio nel febbraio 2003, con
comunicazione del 4 luglio 2003 l'amministrazione, non avendo constatato alcuna
modifica atta ad influenzare la rendita, ha informato che avrebbe continuato a
versare la rendita intera sulla base di un grado d'invalidità del 67%.

Una seconda procedura di revisione è stata avviata nel febbraio 2004.
L'assicurata faceva valere un peggioramento dello stato di salute intervenuto
in corso di gravidanza. Preso atto che, dopo la nascita del figlio e senza il
danno alla salute, l'assicurata avrebbe verosimilmente continuato a svolgere la
propria attività lucrativa in misura del 50% (almeno), l'UAI ha ordinato
l'esecuzione di un'inchiesta economica per le persone che si occupano
dell'economia domestica. Esperiti gli accertamenti del caso, l'amministrazione
ha ridotto, con effetto dal 1° novembre 2005, la prestazione a un quarto di
rendita (decisione del 13 settembre 2005). Posta una ripartizione a metà del
tempo giornaliero per l'attività lucrativa e per l'attività domestica,
l'amministrazione ha accertato un grado d'invalidità del 43% applicando il
metodo misto di valutazione (limitazione del 63% per la parte salariata,
ponderata al 50% [grado d'invalidità parziale: 31.5%] e del 22.5% per l'ambito
domestico ugualmente ponderato al 50% [grado d'invalidità parziale: 11.25%]).
Nel contempo ha tolto l'effetto sospensivo ad un'eventuale opposizione.

Statuendo il 21 marzo 2006 sull'opposizione dell'assicurata, l'UAI, dopo avere
tolto nuovamente a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo, ha
sostanzialmente confermato il proprio provvedimento, stabilendo tuttavia un
grado d'invalidità complessivo del 40.75% (limitazione del 35% per la parte
salariata, ponderata al 50% [grado d'invalidità parziale: 17.5%], e del 46.50%
per l'ambito domestico ugualmente ponderato al 50% [grado d'invalidità
parziale: 23.25%]).

B.
Patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti, l'assicurata si è aggravata al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ha riformato la
decisione su opposizione nel senso che ha riconosciuto all'interessata il
diritto a una mezza rendita d'invalidità dal 1° novembre 2005 (pronuncia del 16
aprile 2007). La Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha accertato un
grado d'invalidità oscillante tra il 56.90% e il 54.75% (limitazione del 67.30%
[al massimo], rispettivamente del 63% [al minimo] in ambito lucrativo ponderato
al 50% [grado d'invalidità parziale: 33.65%, al massimo, rispettivamente 31.50%
al minimo] e del 46.50% in ambito domestico ugualmente ponderato al 50% [grado
d'invalidità parziale: 23.25%]).

C.
L'UAI ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico con il quale
chiede al Tribunale federale di annullare il giudizio cantonale e di confermare
la propria decisione su opposizione.

Sempre rappresentata dall'avv. Sciuchetti, l'assicurata propone la reiezione
del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è
determinato.

Diritto:

1.
1.1 Interposto da un'autorità legittimata al ricorso in virtù di un'altra legge
federale (art. 89 cpv. 2 lett. d LTF in relazione con gli art. 201 OAVS e 89
OAI), il ricorso, diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata
in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale
di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di principio ricevibile
essendo stato depositato entro il termine (art. 100 cpv. 1 LTF) e nella forma
(art. 42 LTF) di legge senza che si realizzi un'eccezione ai sensi dall'art. 83
LTF.

1.2 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora
questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'istanza precedente ha già esposto
le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando
in particolare i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28
cpv. 1 LAI), il sistema di valutazione dell'invalidità - metodo ordinario del
confronto dei redditi per gli assicurati esercitanti attività lucrativa (art.
16 LPGA, art. 28 cpv. 2 LAI), metodo specifico per quelli non esercitanti una
tale attività (art. 28 cpv. 2bis LAI in relazione con l'art. 27 OAI) e metodo
misto per gli assicurati parzialmente esercitanti una siffatta attività (art.
28 cpv. 2ter LAI in relazione con l'art. 27bis OAI nella versione in vigore dal
1° gennaio 2004; art. 27bis cpv. 1 OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2003; DTF 130 V 97, 393; 125 V 146) - nonché i presupposti e gli
effetti della revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto
(art. 17 LPGA; art. 88a e 88bis OAI; sui termini temporali di confronto cfr.
pure DTF 133 V 108). A tale esposizione può sostanzialmente essere fatto
riferimento e prestata adesione non senza tuttavia soggiungere che una
revisione può segnatamente giustificarsi se, come si avvera in concreto, un
altro metodo di valutazione d'invalidità si impone (DTF 119 V 475 consid. 1b/aa
con riferimenti; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
I 276/05 del 24 aprile 2006, pubblicata in Plädoyer 2006/5 pag. 54, consid.
2.2).

3.
Nella fattispecie non sono controverse né l'applicazione del metodo misto di
valutazione dell'invalidità, né la suddivisione (in ragione del 50%)
dell'impegno lavorativo totale dell'opponente tra l'ipotetica attività
lucrativa a tempo parziale e l'attività di casalinga, né tantomeno gli effetti
temporali della (eventuale) riduzione del diritto alla rendita. Queste
circostanze risultano peraltro chiaramente dagli atti all'inserto. Incontestata
è, infine, anche la valutazione degli impedimenti incontrati dall'assicurata
nell'espletamento delle consuete mansioni domestiche (v. a tal proposito DTF
130 V 97; VSI 2001 pag. 155 consid. 3c pag. 158 [I 99/00]; cfr. pure DTF 133 V
504).

4.
Controverso è per contro il grado d'invalidità in ambito lucrativo.

4.1 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità cantonale di ricorso in
merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (v. consid. 1.2; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

4.2 La circostanza che la Corte cantonale abbia ritenuto esigibile per
l'assicurata lo svolgimento di un'attività adeguata, quale potrebbe essere la
professione di ausiliaria d'ufficio appresa o quella di operaia per quattro ore
al giorno, e abbia di conseguenza attestato un'incapacità lavorativa del 50%
trova conferma negli atti medici all'inserto e non è contestata. Tale
accertamento, non manifestamente inesatto, vincola il Tribunale federale.

4.3 Quanto alla determinazione dei redditi di riferimento, l'istanza precedente
ha tenuto conto di un reddito senza invalidità di fr. 55'600.- (anno di
riferimento: 2004; sul momento determinante per l'accertamento del grado
d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa: DTF 129 V 222;
128 V 174), ottenuto in applicazione dell'art. 26 OAI. Questo disposto prevede
che se l'assicurato non ha potuto - come in concreto -, a cagione
dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito
lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde al tasso
percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio attualizzato ogni anno
secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei
salari. Orbene, partendo da un valore - già stabilito dall'AI in sede
amministrativa e rimasto incontestato - di fr. 69'500.-, moltiplicato per il
tasso percentuale dell'80% di cui all'art. 26 cpv. 2 OAI (l'assicurata
trovandosi, al momento determinante, nella fascia di età compresa tra i 21 e i
25 anni), il primo giudice è pervenuto a questo reddito da persona valida (fr.
55'600.-).

Quale reddito da invalida, il giudice cantonale, partendo dall'importo di fr.
40'360.-, rilevato dalla consulente in integrazione professionale dell'AI in
procedura di opposizione facendo capo ai dati statistici salariali di cui
all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), ha praticato una
doppia deduzione del 50% (per tenere conto dell'inesigibilità attestata dal
profilo medico) e del 10% (riconosciuto anche dall'UAI per tenere conto delle
particolarità personali e professionali del caso [DTF 126 V 75]), e ha ottenuto
un importo di fr. 18'162.-. Dal confronto dei due redditi di riferimento, ha
dedotto una limitazione del 67.3%. Limitazione che è per contro stata
quantificata al 63% prendendo in considerazione una capacità lavorativa del 50%
in attività di ufficio e contrapponendo a un reddito senza invalidità di fr.
27'800.- (50% di fr. 55'600.-) un reddito da invalida di fr. 10'335.- (reddito
conseguito nel 2004 dall'assicurata).

Con il ricorso, l'UAI osserva che la valutazione della Corte cantonale
appoggerebbe su un procedimento logico manifestamente inesatto e che al reddito
da invalida di fr. 18'162.- calcolato dal primo giudice andrebbe contrapposto
un reddito senza invalidità a metà tempo.

4.4 Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il
confronto dei redditi, comprese quelle riguardanti l'applicazione dei dati
statistici dell'ISS, sono questioni di diritto. In questa ottica, la
determinazione dei due redditi di confronto costituisce una questione di
diritto se si fonda sull'esperienza generale della vita; rappresenta per contro
un accertamento di fatto nella misura in cui si fonda su un apprezzamento
concreto delle prove. Stabilire se si applicano i salari statistici dell'ISS,
quale tabella utilizzare all'interno dell'ISS, rispettivamente se si impongono
delle deduzioni in ragione di circostanze particolari (legate all'handicap
della persona o ad altri fattori) sono questioni di diritto. Per contro,
l'applicazione delle cifre riportate nelle tabelle determinanti dell'ISS è un
accertamento di fatto. Infine, la questione relativa al grado di deduzione
indicato nel caso concreto per tenere conto delle particolarità personali e
professionali è una tipica questione di apprezzamento che può essere corretta
solo se il Tribunale cantonale ha esercitato questo apprezzamento in maniera
giuridicamente errata, vale a dire solo in caso di eccesso o abuso del potere
di apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3 pag. 398 seg.).

4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere
contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto
tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività
semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle
pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza
invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria
alla giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la
quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i
redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività
lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125
V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché
le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre
2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante
per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto
l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona
esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli
ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,
guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra
1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).

4.6 Dovendo, in esito a quanto precede, correggere di conseguenza il reddito da
valida in fr. 27'800.- (50% di fr. 55'600.-), la limitazione (34.67%) e
l'invalidità parziale (17.33% [50% di 34.67]) in ambito lucrativo risultano
effettivamente essere quelle indicate dall'UAI. Il tasso d'invalidità
complessivo si attesta pertanto, per arrotondamento (DTF 130 V 121), al 41%
(17.33% + 23.25%) e giustifica la riduzione, per via di revisione, a un quarto
del diritto alla rendita dell'assicurata. In tali circostanze non occorre per
contro verificare ulteriormente l'eventuale limitazione residua e l'invalidità
parziale con riferimento alla specifica attività di ufficio (sull'obbligo per
l'assicurato di ridurre il danno e sull'applicabilità, per la determinazione
del reddito da invalido, dei dati forniti dalle statistiche salariali dell'ISS
se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente
esigibile la capacità lavorativa residua cfr. DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76
seg. con riferimenti; 123 V 230 consid. 3c pag. 233).

5.
Dovendo riconfermare la decisione su opposizione, il ricorso va accolto. Le
spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'opponente (art.
66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la pronuncia impugnata è annullata.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'opponente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 maggio 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Il Cancelliere:

Borella Grisanti