Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 285/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


Tribunale federale
Tribunal federal

9C_285/2007 {T 0/2}

Sentenza del 30 maggio 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
S.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, Corso Pestalozzi 21b, 6900
Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 30 aprile 2007.

Considerando:
che per decisione su opposizione del 21 giugno 2006, dopo avere preso atto
delle conclusioni della perizia reumatologica affidata al dott. C.________,
l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha riconosciuto a S.________ - nato nel
1954, già attivo quale pittore indipendente e affetto tra l'altro da coxalgie
bilaterali con periartropatia dell'anca dalle due parti in esito da impianto di
artroprotesi totale dell'anca destra (il 13 maggio 2002) e dell'anca sinistra
(l'11 maggio 2004 e nell'ottobre 2004), sindrome femoropatellare bilaterale in
genua valga e obesità, sindrome cervicolombovertebrale cronica in disturbi
statici del rachide e decondizionamento muscolare - una mezza rendita
d'invalidità dal 1° maggio al 31 luglio 2002, una rendita intera dal 1° agosto
al 30 novembre 2002, tre quarti di rendita dal 1° maggio al 31 luglio 2004 e di
nuovo una rendita intera dal 1° agosto 2004 al 30 aprile 2005,
che per pronuncia del 30 aprile 2007 il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha accolto il ricorso dell'assicurato nel senso che ha annullato
la decisione impugnata e rinviato gli atti all'amministrazione per approfondire
la questione, non ancora esaminata nonostante l'indicazione ricorrente di uno
stato ansioso depressivo, dell'eventuale incapacità lavorativa dell'assicurato
dal profilo psichiatrico,
che per il resto, in relazione alle sole affezioni somatiche, la Corte
cantonale ha aderito alle conclusioni del dott. C.________, per il quale
l'interessato doveva essere ritenuto parzialmente inabile al lavoro nella sua
abituale attività di imbianchino (stante una diminuzione del rendimento, nella
misura del 60%, per le funzioni esecutive, ma senza limitazioni per le funzioni
direttive), mentre poteva essere considerato pienamente abile al lavoro in
attività confacenti al suo stato di salute dal 30 marzo 2001, fatta eccezione
per i periodi dal 13 maggio 2002 al 13 agosto 2002 e dall'11 maggio 2004 al 30
gennaio 2005 a causa degli interventi e delle riabilitazioni postoperatorie,
che con ricorso in materia di diritto pubblico del 1° giugno 2007 S.________,
patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, si è aggravato al Tribunale federale
chiedendo, in via principale, il riconoscimento di una mezza rendita a far
tempo dal 1° marzo 2002 e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all'amministrazione per rivalutazione dell'esigibilità lavorativa anche dal
profilo somatico,
che l'UAI ha proposto la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
che il giudizio di rinvio impugnato configura una decisione incidentale
notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. pag.
481),
che l'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa
- che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a)
oppure che l'accoglimento del ricorso comporti immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (cpv. 1 lett. b),
che il ricorrente non spiega minimamente in quale misura si realizzerebbe una
di queste due condizioni di ammissibilità,
che per questo motivo l'atto ricorsuale, difettando della necessaria
motivazione giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, andrebbe di per sé dichiarato
inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
che nel caso concreto si giustifica nondimeno di esaminare il gravame nel
merito, il ricorso essendo stato presentato precedentemente alla pubblicazione
della DTF 133 V 477, avvenuta il 25 luglio 2007 (cfr. sentenza 8C_37/2007
dell'8 gennaio 2008, consid. 2.3),
che il ricorso va comunque respinto in quanto manifestamente infondato,
che il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora
questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),
che il Tribunale cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi
disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è
subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv.1 e 28
cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il metodo di valutazione
della stessa (art. 16 LPGA) e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai
referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione
conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4
pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353),
che l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti, ha accertato, in
maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag.
398), che il ricorrente, pur non potendo essere considerato pienamente abile al
lavoro nella sua abituale professione di imbianchino, lo doveva essere, dal
profilo somatico, in attività sostitutive leggere, rispettose dei limiti
funzionali evidenziati nel referto, motivato, completo e convincente (DTF 125 V
351 segg.), del dott. C.________,
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un
accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95
lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105
cpv. 2 LTF,
che le censure ricorsuali, nella misura in cui non si limitano a riprendere le
obiezioni mosse in sede cantonale ed efficacemente smontate dall'autorità
giudiziaria cantonale, si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere
di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura
- inammissibile critica dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure,
che il ricorrente persiste del resto nell'errata interpretazione della perizia
del dott. C.________ laddove afferma, in chiaro contrasto con le tavole
processuali, che quest'ultimo lo avrebbe dichiarato in grado di svolgere la
propria attività esecutiva di imbianchino nella misura del 60%,
che l'insorgente sembra inoltre non conoscere esattamente la giurisprudenza di
questa Corte relativa alla ripartizione dei compiti tra medico, da un lato, e
consulente professionale, dall'altro, ai fini dell'accertamento dell'invalidità
(v. DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, pag. 228 seg.),
che il dott. C.________ poteva infatti correttamente pronunciarsi sulla
questione della (in)capacità lavorativa, dal profilo medico, dell'interessato
nell'attività abituale e in altre attività sostitutive ragionevolmente
esigibili, al consulente in integrazione spettando per contro, come in effetti
è stato, il compito di stabilire dal profilo economico quali attività concrete
potessero entrare in linea di conto (v. in particolare il rapporto 15 settembre
2004 del consulente in integrazione professionale),
che per il resto, nel contestare le valutazioni del 3 aprile 2006 del dott.
C.________, riprese dal primo giudice, il ricorrente nemmeno si avvale di
documentazione medica specialistica in grado di mettere (manifestamente) in
dubbio tali conclusioni,
che al contrario, come rilevato dal primo giudice, il medico curante dott.
G.________ aveva anzi in precedenza ugualmente attestato una piena abilità
lavorativa in attività leggere quale ad esempio quella di guardia securitas (v.
certificato del 19 gennaio 2003), rispettivamente, in data 28 febbraio 2005, si
era unicamente limitato a sostenere un'inabilità lavorativa totale
nell'attività di imbianchino senza tuttavia esprimersi in merito a una capacità
lavorativa residua in attività sostitutive (cfr. per il resto, per apprezzare
il valore probatorio dei vari referti medici, pure la giurisprudenza con la
quale questa Corte differenzia tra mandato di cura e mandato peritale: sentenza
I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2 in fine con riferimenti),
che, manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura
semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle
pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF),

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 30 maggio 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti