Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 280/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


Tribunale federale
Tribunal federal

9C_280/2007 {T 0/2}

Sentenza del 26 maggio 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Lustenberger, Borella, Kernen, Seiler,
cancelliere Grisanti.

Parti
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501
Bellinzona,
ricorrente,

contro

T.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Yves Flückiger, Corso Elvezia 25, 6900 Lugano,

X.________ SA in liquidazione.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
dell'11 aprile 2007.

Fatti:

A.
A.a T.________ ha ricoperto, dal 30 marzo 1999 al 21 gennaio 2004, data delle
sue dimissioni, la carica di presidente del consiglio di amministrazione della
X.________ SA, ditta iscritta a Registro di commercio il ... e il cui scopo
sociale consisteva segnatamente nell'acquisto, nella fornitura, lavorazione e
posa di acciaio per cemento armato e lavori edili in genere. Essendo la società
entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la Cassa di
compensazione del Cantone Ticino, presso la quale la ditta era affiliata in
qualità di datrice di lavoro, ha dovuto sistematicamente diffidarla (a partire
dal mese di novembre 1999) e precettarla (a partire dal mese di giugno 2001).
A.b La X.________ SA è stata sciolta per deliberazione assembleare del 7 agosto
2001. Avendo constatato di avere subito un danno di fr. 65'691.70 a causa del
mancato pagamento dei contributi sociali da parte della società per gli anni
1999, 2000 e 2001 (fino a giugno), la Cassa ne ha postulato il risarcimento a
T.________, con vincolo di solidarietà con gli altri membri del consiglio di
amministrazione limitatamente agli importi ad essi addebitabili (decisione del
3 luglio 2002). Facendo notare che la società in liquidazione non era stata
posta "in situazione di fallimento o di carenza beni" e che un risarcimento
danni poteva essere fatto valere solo in tali circostanze, T.________ si è
opposto il 30 luglio 2002 a tale provvedimento. A seguito dell'opposizione, la
Cassa, preso atto del fatto che, in quel momento, la procedura di liquidazione
della società non era ancora conclusa, ha informato l'interessato che
rinunciava a dare seguito alla decisione impugnata, riservandosi tuttavia la
possibilità di promuovere un'azione risarcitoria nei confronti degli organi
della società qualora i presupposti si fossero (in futuro) realizzati (scritto
del 30 agosto 2002).
Constatata l'assenza di attivi realizzabili, la X.________SA è stata radiata
d'ufficio il 10/14 marzo 2003. La cancellazione è quindi stata revocata - per
non avere l'autorità cantonale concesso il nullaosta fiscale - una settimana
dopo, prima di essere definitivamente confermata il 21/27 aprile 2004.
A.c Con decisione del 20 gennaio 2006, confermata il 7 luglio seguente anche in
seguito all'opposizione dell'interessato, la Cassa si è nuovamente rivolta a
T.________ chiedendogli il risarcimento di fr. 60'743.75 per il danno causato
dal mancato pagamento dei contributi per il periodo 2000 - giugno 2001.

B.
Patrocinato dall'avv. Yves Flückiger, T.________ ha deferito la decisione su
opposizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale ha
chiesto di annullare la pretesa risarcitoria. Tra le altre cose, ha eccepito la
perenzione del diritto al risarcimento come pure il fatto che, dopo avere
abbandonato la procedura nell'agosto 2002, la Cassa non avrebbe più potuto
ripresentare la medesima domanda senza incorrere in una violazione del
principio "ne bis in idem".

Per pronuncia dell'11 aprile 2007, la Corte cantonale ha accolto il ricorso e
ha annullato la decisione su opposizione. I giudici cantonali hanno in
particolare osservato che, in analogia alla situazione valevole in caso di
fallimento, la Cassa, ben sapendo della liquidazione in corso, avrebbe potuto e
dovuto indicare nella decisione di risarcimento del 3 luglio 2002 l'importo del
danno subito avvertendo l'interessato che quanto eventualmente incassato al
termine della procedura di liquidazione gli sarebbe stato, se del caso,
riversato. Ora, non avendo a suo tempo portato a termine la procedura con la
promozione dell'azione risarcitoria, l'amministrazione avrebbe perso il suo
diritto al risarcimento e non sarebbe stata legittimata ad emettere la seconda
decisione del 20 gennaio 2006. Per gli stessi giudici non si sarebbe per contro
realizzata una violazione del principio "ne bis in idem" poiché, a seguito
dell'opposizione del 30 luglio 2002, la decisione 3 luglio 2002 non sarebbe
cresciuta in giudicato.

C.
La Cassa ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale
chiede di annullare il giudizio cantonale e di confermare la decisione su
opposizione. Contesta che le si possa opporre la perenzione del diritto al
risarcimento e osserva che la comunicazione del 30 agosto 2002 ha di fatto
posto termine alla procedura iniziata con la decisione del 3 luglio precedente.
In tali circostanze, con l'emanazione della decisione del 20 gennaio 2006 essa
non poteva, a suo parere, violare il principio "ne bis in idem". Per il resto
fa valere che è solo con la pubblicazione, in data 27 aprile 2004, della
radiazione (definitiva) della società per mancanza di attivi che il danno
poteva insorgere ed essa acquisirne la necessaria conoscenza. Da ciò conclude
che la decisione del 20 gennaio 2006, presentata entro il termine di
prescrizione biennale previsto dalle nuove disposizioni in materia, era
senz'altro tempestiva.

Sempre patrocinato dall'avv. Flückiger, T.________ propone la reiezione del
gravame. Oltre a rilevare l'illegittimità della Cassa ad emettere una nuova
decisione di risarcimento dopo quella resa nel luglio del 2002, l'interessato
aderisce alla tesi del Tribunale cantonale in merito alla perenzione del
diritto. Per contro, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha
rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Interposto da un'autorità legittimata al ricorso in virtù di un'altra legge
federale (art. 89 cpv. 2 lett. d LTF in relazione con l'art. 201 OAVS), il
ricorso, diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in una
causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di
ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di principio ricevibile essendo
stato depositato entro il termine (art. 100 cpv. 1 LTF) e nella forma (art. 42
LTF) di legge senza che si realizzi un'eccezione ai sensi dall'art. 83 LTF.

1.2 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente
a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il Tribunale federale
fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia
avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
2.1 Giustamente, anche se per diverse considerazioni, i primi giudici hanno
escluso una violazione del principio "ne bis in idem". Infatti, anche se per
parte della dottrina questo principio, generalmente utilizzato quale termine
tecnico nel diritto penale (cfr. l'art. 4 del Protocollo 7 alla CEDU), dovesse
potere trovare applicazione nel diritto amministrativo e comportare che le
stesse parti non possono rimettere in causa, sulla base degli stessi fatti e
delle medesime disposizioni legali, una pretesa già giudicata da un'autorità
competente, ciò non toglie che la sua applicazione nel presente contesto
farebbe comunque difetto, perché per la stessa dottrina tale principio viene
unicamente ammesso per le decisioni su ricorso, e non per contro, come è invece
qui il caso, per le decisioni amministrative di prima istanza (Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, pag. 323 seg. con
riferimenti).

2.2 Per il resto, la decisione amministrativa del 3 luglio 2002 non è cresciuta
in giudicato. Essa non è in particolare divenuta definitiva per non avere la
Cassa promosso, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'opposizione, azione
giudiziaria dinanzi al Tribunale cantonale come prescritto dall'ordinamento
allora applicabile (vecchio art. 81 cpv. 3 OAVS, in vigore fino al 31 dicembre
2002). Avendo, con la comunicazione del 30 agosto 2002 e sulla base delle
circostanze evidenziate dall'opposizione (sugli effetti inibitori di
quest'ultima, in analogia a quanto riconosciuto in materia LEF v. DTF 122 V 65
consid. 4c pag. 68; 117 V 131 consid. 5 pag. 135), rinunciato a dare seguito
alla decisione del 3 luglio precedente ed essendosi riservata la possibilità di
promuovere successivamente la (corretta) azione risarcitoria, la Cassa ha di
fatto annullato questo suo ultimo provvedimento. Sebbene non l'abbia
pronunciata in forma di decisione, questa revoca non è censurabile. Infatti,
anche se la revoca, quale actus contrarius, dovrebbe di regola essere
pronunciata nelle stesse forme e nella medesima procedura della decisione
revocata, nulla impedisce - soprattutto se, come in concreto, si tratta di
revocare una decisione sfavorevole per l'amministrato - che essa possa
ugualmente avvenire con semplice atto scritto (apparentemente in questo senso -
per il periodo successivo all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA
- anche Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 4
all'art. 51, secondo cui la procedura semplificata [informale] introdotta
dall'art. 51 LPGA troverebbe spazio per i provvedimenti di non ragguardevole
entità oppure per quelli con i quali la persona interessata è d'accordo, come
si poteva presumere nel caso di specie; cfr. pure DTF 125 V 118 consid. 3 pag.
121 seg.). Tale conclusione si giustifica a maggior ragione se si considera che
la prassi ha ad esempio già ammesso una revoca per atti concludenti in
conformità al principio della buona fede (DTF 96 I 617 consid. 2c pag. 621;
Moor, op. cit., pag. 339).

Non va del resto dimenticato che, contrariamente a quanto avviene per la revoca
di decisioni cresciute in giudicato, la cui modifica è subordinata
all'adempimento dei rigorosi presupposti del riesame o della revisione
processuale (DTF 129 V 110 consid. 1.2.1 pag. 111; 124 V 246 consid. 2 pag. 247
con riferimenti), la possibilità di revocare decisioni non ancora cresciute in
giudicato è - al di là del caso concreto - agevolata dal fatto che, fino alla
crescita in giudicato, la tutela della sicurezza giuridica e il principio
dell'affidamento non rivestono la medesima importanza che essi invece
acquistano successivamente (cfr. Annette Guckelberger, Der Widerruf von
Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, in: ZBl 108/2007, pag. 309;
Ulrich Häfelin, Georg Müller, Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a
ed., Zurigo 2006, n. 821 e 995; Franz Schlauri Grundstrukturen des
nichtstreitigen Verwaltungsverfahrens in der Sozialversicherung, in:
Schaffhauser/Schlauri [ed.], Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San
Gallo 1996, pag. 49; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed.,
Basilea/Francoforte 1991, n. 1249 segg.).

2.3 La suesposta interpretazione ben si concilia d'altronde con la
giurisprudenza in materia.
2.3.1 Questa Corte ha già avuto modo di statuire che la regolamentazione di cui
al vecchio art. 81 OAVS si propone(va) unicamente di organizzare la procedura
che le parti sono chiamate a seguire e, in particolare, di determinare i
termini per i rimedi giuridici da essa istituiti. Ha quindi precisato che
questi termini incidono unicamente sul decorso della procedura (v. anche la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 18/06 dell'8 maggio 2006,
consid. 4.1), ma non sull'esistenza stessa del diritto litigioso, la cui
estinzione soggiace(va) ai termini di perenzione di un anno e di cinque anni
fissati dall'abrogato - in seguito all'entrata in vigore della LPGA - art. 82
cpv. 1 OAVS (DTF 122 V 65 consid. 4c pag. 68). Così, se nel corso di un
processo per risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS, scaduto il termine
dell'abrogato art. 81 cpv. 3 OAVS, l'amministrazione non poteva più aumentare
le proprie pretese nell'ipotesi in cui, nel corso dello stesso, scopriva di
avere fatto valere una pretesa troppo esigua (DTF 108 V 189 consid. 6 pag. 198
seg.), ciò non impediva comunque alla Cassa di statuire nuovamente e, in caso
di opposizione, di promuovere una nuova azione giudiziaria per la differenza
tra il danno fatto valere e quello effettivamente subito. Condizione
imprescindibile per tale operazione era ovviamente che anche questa seconda
decisione venisse emessa entro il termine di perenzione del vecchio art. 82
OAVS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 346/99 del 20 marzo
2001, consid. 3).

Ora, se questa Corte ha riconosciuto, alle predette condizioni, la possibilità
di agire una seconda volta, in via amministrativa e giudiziaria, per la parte
del danno precedentemente non fatta valere, mal si vede come ciò potrebbe
essere negato nel caso di specie. Anche nel presente contesto questa
possibilità deve essere riconosciuta se l'amministrazione, come dovrà ancora
essere verificato (v. consid. 3), ha agito nei termini di legge.
2.3.2 Va infine considerato in via abbondanziale che, in mancanza di un danno
al momento della prima decisione del 3 luglio 2002, quando la procedura di
liquidazione era ancora in corso - circostanza, questa, peraltro invocata a sua
tutela dall'opponente stesso in data 30 luglio 2002 -, la richiesta
risarcitoria della Cassa era prematura. Ora, anche se l'amministrazione avesse
a quell'epoca promosso l'azione giudiziaria ai sensi del vecchio art. 81 cpv. 3
OAVS, quest'ultima avrebbe dovuto essere respinta dall'autorità giudiziaria; il
che non avrebbe però impedito all'amministrazione di procedere (nuovamente) nei
confronti degli organi societari, una volta conclusa la procedura di
liquidazione e accertata l'esistenza di un danno (v. sentenza inedita del
Tribunale federale delle assicurazioni H 209/97 del 13 marzo 1998, consid. 3c).

3.
Si tratta a questo punto di esaminare la tempestività della richiesta
risarcitoria.

3.1 Il nuovo art. 52 LAVS (introdotto dalla cifra 7 dell'allegato alla LPGA)
prevede al suo capoverso 3 che il diritto al risarcimento del danno si
prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione competente
ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall'insorgere del
danno. Si tratta di termini di prescrizione e non (più) di perenzione (cfr. SVR
2005 AHV no. 15 pag. 49 consid. 5.1.2 [H 96/03] con riferimenti). La LPGA non
contiene disposizioni transitorie relative ai termini di perenzione e
prescrizione previsti, rispettivamente, dal vecchio art. 82 OAVS e dall'art. 52
cpv. 3 LAVS. In una sentenza del 27 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V
425, questa Corte, confermando una pratica amministrativa, ha però stabilito
che ai diritti di risarcimento danni non ancora perenti al 1° gennaio 2003 sono
applicabili le nuove regole sulla prescrizione di cui all'art. 52 cpv. 3 LAVS.
Essa ha tuttavia lasciato aperta la questione di sapere se il periodo trascorso
sotto l'egida del vecchio diritto debba essere conteggiato nel termine di
prescrizione di due anni di cui all'art. 52 cpv. 3 LAVS (v. ancora sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni H 136/05 del 23 novembre 2006, consid.
4.2 con riferimenti).

3.2 Il danno subentra nel momento in cui si deve ritenere che i contributi
dovuti non potranno più essere recuperati, per motivi giuridici o di fatto (DTF
129 V 193 consid. 2.2 pag. 195; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 con riferimenti).
Ciò si avvera in caso di perenzione dei contributi oppure, nell'ipotesi di
fallimento, in ragione dell'impossibilità per la cassa di riscuotere i
contributi secondo la procedura ordinaria. In questa seconda evenienza, il
danno subito dalla cassa è presunto intervenire il giorno del fallimento
stesso; il giorno dell'insorgenza del danno segna quello dell'insorgenza del
credito risarcitorio (DTF 123 V 12 consid. 5c pag. 16) come pure la data a
partire dalla quale decorre il termine di cinque anni. In caso di esecuzione in
via di pignoramento, il danno (e contemporaneamente anche la conoscenza dello
stesso da parte della Cassa) insorge per contro con il rilascio di un attestato
di carenza di beni (DTF 113 V 256 consid. 3c pag. 257 seg.).

3.3 Quanto al momento della conoscenza del danno, questa Corte ha di recente
statuito che i principi elaborati a proposito del vecchio art. 82 OAVS
mantengono la loro validità anche sotto l'imperio dell'art. 52 cpv. 3 LAVS
(sentenza citata H 18/06, consid. 4.2). Di conseguenza, la cassa è reputata
avere conoscenza del danno quando, facendo prova dell'attenzione
ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze
effettive non permettevano più di esigere il pagamento dei contributi, ma
potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF 128 V 15 consid. 2a
pag. 17; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 e sentenze ivi citate).
3.3.1 In caso di esecuzione in via di pignoramento la conoscenza del danno
interviene con la notifica di un attestato di carenza di beni definitivo (DTF
113 V 256 consid. 3c in fine pag. 258). Nel caso di fallimento o di concordato
con abbandono dell'attivo, il creditore acquisisce normalmente conoscenza del
danno con il deposito della graduatoria (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con
riferimenti). Se in quel momento l'entità del danno non può essere determinata
né con esattezza né con sufficiente approssimazione, data l'incertezza sul
dividendo, la decisione di risarcimento deve essere formulata in modo tale che
il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo
sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo (DTF 113 V 180).
Difficilmente, invece, il Tribunale federale ammette di anticipare il dies a
quo per la decorrenza del termine per fare valere la pretesa di risarcimento
danni a un momento precedente. Ciò si verifica eccezionalmente, ad esempio se
la cassa di compensazione in seguito a un'adunanza dei creditori apprende che
le sue pretese rimarranno certamente scoperte; a tal scopo basta anche la
conoscenza ragionevolmente esigibile di un danno parziale (DTF 126 V 450
consid. 2a pag. 452 con riferimenti).

I suesposti principi si applicano anche al fallimento con procedura sommaria
poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente ancora,
da sola, di conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con
riferimenti). Se il fallimento non viene liquidato né secondo la procedura
ordinaria né secondo quella sommaria, la conoscenza del danno - subentrato con
l'apertura del fallimento - viene di regola fatta intervenire al momento della
sospensione della procedura per mancanza di attivi, in siffatta evenienza
facendo stato la data di pubblicazione del provvedimento nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio (FUSC; DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 196; 128 V 10
consid. 5a pag. 12; 123 V 12 consid. 5c pag. 16).
3.3.2 Per quanto concerne il momento della conoscenza del danno nell'ambito di
una liquidazione societaria, questa Corte ha già avuto modo di statuire che dal
solo fatto che una società (anonima) viene ad esempio sciolta d'ufficio per
inottemperanza delle norme relative alla cittadinanza e al domicilio dei membri
del consiglio d'amministrazione (art. 708 cpv. 4 CO in relazione con l'art. 86
cpv. 2 ORC [RS 221.411, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino
al 31 dicembre 2007]) non si può dedurre che i contributi dovuti non possano
più essere riscossi. Lo scioglimento della società non comporta infatti ancora
la sua estinzione, atteso che quest'ultima durante la liquidazione conserva la
personalità giuridica e continua ad esistere. Essa può ancora esercitare
diritti e assumere obbligazioni, come pure stare in giudizio. Per l'art. 743
cpv. 1 CO, i liquidatori devono ultimare gli affari in corso, a meno che
risulti dal bilancio e dalla diffida ai creditori che gli attivi non sono
sufficienti a coprire i debiti della società; in questa eventualità i
liquidatori devono informare il giudice che pronuncerà il fallimento (art. 743
cpv. 2 CO). Lo stato di società in liquidazione non significa quindi ancora che
non vi siano attivi sufficienti per pagare i creditori (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni H 171/02 del 2 dicembre 2003, consid. 2.2 con
riferimenti). Di conseguenza, finché la liquidazione della società non è
effettuata, non si può dire se la cassa di compensazione subirà un danno (DTF
126 V 443 consid. 4b pag. 448; v. pure sentenza inedita del Tribunale federale
delle assicurazioni H 209/97 del 13 marzo 1998, consid. 3b). Similmente, la
comunicazione di un liquidatore privato alla cassa di compensazione, con la
quale viene segnalata l'irrealizzabilità di eventuali crediti, non dà luogo a
una conoscenza anticipata se solo in seguito (dopo la comunicazione del
liquidatore) viene pronunciato il fallimento della società precedentemente
sciolta per perdita del domicilio legale ai sensi dell'art. 88a ORC e questa
procedura viene sospesa per mancanza di attivi (sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni H 328/03 del 21 settembre 2004, consid. 4.2). In
quest'ultima vertenza la Corte giudicante ha infatti osservato che anche in
presenza di indizi concreti che lasciavano presagire l'insolvenza della
società, la cassa avrebbe prima dovuto fare valere i contributi in via
esecutiva. La loro irrecuperabilità e di conseguenza un danno sarebbero
soltanto stati riconosciuti se la cassa di compensazione avesse subito una
perdita nella procedura esecutiva promossa in via di pignoramento nei confronti
del datore di lavoro. In mancanza di un attestato di carenza di beni la cassa
non avrebbe per contro potuto emettere una decisione di risarcimento danni nei
confronti degli organi societari. La necessaria conoscenza del danno non poteva
inoltre - sempre secondo il Tribunale giudicante - neppure derivare dal fatto
che la società avesse in precedenza sospeso la propria attività e fosse stata
sciolta, ritenuto che lo scioglimento non era avvenuto per mancanza di attivi
realizzabili ai sensi dell'art. 89 ORC, bensì in applicazione dell'art. 86 cpv.
2 ORC, motivo per cui non si poteva dedurre che i contributi dovuti non
potessero più essere riscossi. Per il resto, la Cassa non avrebbe potuto
acquisire la necessaria conoscenza del danno nemmeno con la dichiarazione di
fallimento, bensì solo con la pubblicazione nel FUSC della sospensione della
procedura per mancanza di attivi (sentenza citata H 328/03, ibidem).
3.3.3 Giusta l'art. 89 ORC (nella versione qui applicabile), qualora
l'ufficiale del registro constati che una società anonima non ha più attivi
realizzabili, egli diffida i terzi, mediante un'unica pubblicazione nel Foglio
ufficiale svizzero del commercio, a comunicargli per scritto ed entro trenta
giorni il loro interesse motivato a mantenere l'iscrizione della società. Una
diffida è indirizzata contemporaneamente mediante lettera raccomandata ai
membri del consiglio d'amministrazione. In mancanza di recapito privato è
sufficiente la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero del commercio (cpv.
1). Qualora entro il termine impartito non sia stato fatto valere per scritto
alcun interesse giustificato al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficiale del
registro procede alla cancellazione d'ufficio della società. Altrimenti
trasmette il caso all'autorità di vigilanza cantonale per decisione (cpv. 2).
La dottrina in materia considera che una società non dispone più di attivi
realizzabili se nei suoi confronti sono stati emessi attestati di carenza di
beni definitivi e se nessuno ha fatto valere un interesse motivato al
mantenimento dell'iscrizione della società (Clemens Meisterhans,
Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, tesi Zurigo
1996, pag. 285; cfr. pure Thomas Koch, Das Zwangsverfahren des
Handelsregisterführers, tesi Zurigo 1997, pagg. 156 e 233) oppure se
l'ufficiale dispone di una dichiarazione di insolvenza del consiglio di
amministrazione (Koch, op. cit., ibidem). Per la giurisprudenza, tuttavia,
l'esistenza di attestati di carenza di beni definitivi non è, da sola,
determinante in quanto attesterebbe unicamente (ma pur sempre) che le
esecuzioni promosse contro il debitore non hanno permesso di soddisfare
pienamente il creditore. Si tratterebbe pertanto di un indizio per l'assenza di
attivi realizzabili ad un determinato momento (sentenza inedita 4A.7/1999
dell'8 dicembre 1999, consid. 4b).

Quali possibili motivi di interesse al mantenimento dell'iscrizione vengono
segnatamente considerati l'esistenza di fondi o di altri attivi all'estero
oppure la partecipazione a una società estera. Va però tenuto presente che,
pure in presenza di un interesse motivato al mantenimento dell'iscrizione,
l'autorità di vigilanza può comunque disporre la radiazione della società se
per il resto si realizzano le relative condizioni. Ciò si verifica ad esempio
se, da un lato, l'autorità del registro dispone di un attestato di carenza di
beni definitivo e una terza persona rende verosimile di avere ancora una
pretesa nei confronti della società, ma, dall'altro lato, il creditore non
riesce a provare l'esistenza effettiva di attivi (Meisterhans, op. cit., pag.
286).

3.4 Nel caso di specie, nonostante il resistente vi abbia accennato in sede
cantonale, ma non più per contro in sede federale, non risulta che
precedentemente all'avvio della procedura di cui all'art. 89 ORC la Cassa
avesse ottenuto degli attestati di carenza beni definitivi a carico della
società opponente. Di conseguenza, l'amministrazione non poteva avere acquisito
la necessaria conoscenza di un danno (peraltro nemmeno ancora insorto)
precedentemente all'avvio di detta procedura. Lo stesso dicasi, per quanto
visto in precedenza (consid. 3.3.2), in relazione alla decisione di
scioglimento assembleare del 7 agosto 2001 e alla procedura di liquidazione che
ne è seguita. Per contro si osserva che quantomeno con la (prima) radiazione
d'ufficio del 10 marzo 2003, pubblicata sul FUSC il 14 marzo seguente (sulla
presunzione relativa alla conoscenza del contenuto di un'iscrizione a registro
di commercio v. art. 933 cpv. 1 CO; Manfred Küng, Commentario bernese, Berna
2001, no. 38 segg. all'art. 933 CO), quando ormai la procedura di liquidazione
era cosa fatta, la Cassa, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente
esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto - anche perché la cancellazione
interveniva a distanza di oltre un anno e mezzo dalla decisione di scioglimento
assembleare della società - che le circostanze effettive non permettevano più
di esigere il pagamento dei contributi. Al più tardi in quel momento
l'amministrazione doveva essere in grado di riconoscere che le sue pretese
sarebbero rimaste scoperte. Con la pubblicazione, sul FUSC, della cancellazione
della società per mancanza di attivi realizzabili in applicazione dell'art. 89
ORC, la situazione poteva infatti essere paragonata a quella di una sospensione
di fallimento per mancanza di attivi. Nulla muta a tale conclusione il fatto
che la radiazione sia, una settimana dopo, stata (provvisoriamente) revocata.
Va qui infatti ricordato che la cancellazione è stata unicamente revocata per
il motivo che l'autorità cantonale non aveva concesso il nullaosta fiscale. La
(peraltro provvisoria) reiscrizione della società non ha pertanto
sostanzialmente modificato la posizione creditoria della Cassa ricorrente.
3.5
Ne discende che il momento della nascita del danno e della sua conoscenza deve
essere fatto risalire al 14 marzo 2003 (o quantomeno al 15 marzo 2003, vale a
dire al giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione nel
FUSC: art. 932 cpv. 2 CO) e non già al 3 luglio 2002 come erroneamente ritenuto
dai primi giudici. Ciò non cambia però nulla ai fini del giudizio poiché il
termine di prescrizione di due anni di cui all'art. 52 cpv. 3 LAVS (sul diritto
e i principi intertemporali applicabili nel caso di specie cfr. ad esempio la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 105/05 del 19 gennaio
2006, consid. 3.2) era comunque già scaduto quando la Cassa ha fatto valere la
sua pretesa risarcitoria con la decisione del 20 gennaio 2006.

4.
Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi
poste a carico della parte ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'art. 66 cpv. 4
LTF non trova applicazione in quanto la Cassa di compensazione, nella sua
qualità di assicuratrice, è toccata nei suoi interessi pecuniari (sentenza
9C_238/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 5; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/
Andreas Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, no. 54
all'art. 66). La ricorrente dovrà inoltre corrispondere all'opponente
un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4000.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2500.- a titolo di
ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 26 maggio 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti