Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 125/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_125/2007 {T 0/2}

Sentenza del 9 aprile 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
P.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, Piazza Governo 4, 6500
Bellinzona,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 5 marzo 2007.

Considerando:
che per decisione del 21 giugno 2005, sostanzialmente confermata il 19 gennaio
2006 in seguito all'opposizione dell'interessato, l'Ufficio AI del Cantone
Ticino (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni di P.________, nato nel
1956, di professione cuoco,
che per pronuncia del 5 marzo 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato,
che patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, P.________ ha presentato al
Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con contestuale
domanda di assistenza giudiziaria gratuita avverso il giudizio cantonale,
che con il ricorso l'assicurato ha chiesto, oltre all'allestimento di una
perizia medica per accertare il suo effettivo stato di salute, il
riconoscimento di una mezza rendita di invalidità,
che ritenendo a un esame sommario il ricorso privo di possibilità di esito
favorevole, il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria gratuita con decreto del 23 luglio 2007 e ha fissato al ricorrente
un termine, scadente il 5 settembre 2007, per pagare un anticipo spese di fr.
500.-,
che l'insorgente ha versato l'importo richiesto entro il termine stabilito,
che il Tribunale cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi
discilplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è
subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv.1 e 28
cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA) e il metodo di valutazione
della stessa (art. 16 LPGA),
che l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti, ha accertato, in
maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag.
398), che il ricorrente, pur non potendo essere considerato pienamente abile al
lavoro nella sua abituale professione di cuoco, lo doveva essere, quantomeno
fino all'intervento chirurgico del 27 ottobre 2005, in attività sostitutive
leggere, rispettose dei limiti funzionali evidenziati dal dott. F.__________,
alle cui conclusioni, quantomeno su questo punto, poteva essere riconosciuto
pieno valore probatorio (DTF 125 V 351 segg.),
che correttamente il primo giudice, aderendo alla tesi dell'amministrazione e
trasmettendo per il resto gli atti all'UAI per esame della situazione venutasi
a creare dopo il 19 gennaio 2006, ha quindi sostanzialmente evidenziato che se
anche il decorso post-operatorio dovesse avere avuto ripercussioni negative
sulla capacità lavorativa dell'interessato, questo peggioramento non poteva
comunque essere di rilievo ai fini della domanda di prestazioni nella presente
procedura perché fino alla data determinante della decisione su opposizione in
lite, che delimita temporalmente il potere cognitivo di questa Corte (DTF 132 V
215 consid. 3.1.1 pag. 220; 129 V 167 consid. 1 pag. 169 con riferimenti), il
diritto alla rendita non poteva (ancora) essere nato (v. art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI),
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere a un
accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e
che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
che le censure ricorsuali, nella misura in cui non si limitano a riprendere le
obiezioni mosse in sede cantonale ed efficacemente smontate dall'autorità
giudiziaria cantonale, si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere
di riesame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente
procedura - inammissibile critica dell'accertamento compiuto dal giudice di
prime cure,
che così anche l'accertamento dell'invalidità e in particolare del reddito da
invalido da parte della Corte cantonale, oltre a essere conforme alla più
recente giurisprudenza in materia (sull'applicabilità dei dati statistici
salariali nell'ipotesi, che si realizza in concreto, in cui l'assicurato non
sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa
residua: DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti; sui valori specifici
[nazionali] da ritenere v. SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 [U 75/03]), non è
validamente contestato (v. DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399),
che l'incarto contenendo infine le indicazioni necessarie ai fini decisionali,
non si giustifica, come invece richiede il ricorrente, un complemento
istruttorio,
che il ricorso essendo manifestamente infondato, si giustifica di trattarlo
secondo la procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF,

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 9 aprile 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti