Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 112/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_112/2007{T 0/2}

Sentenza del 9 aprile 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
S.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Beni Dalle Fusine, Piazza Dante 8, 6901
Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 26 febbraio 2007.

Considerando:
che per decisione del 1° marzo 2005, sostanzialmente confermata il 2 febbraio
2006 in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino (UAI) ha respinto la domanda di rendita AI presentata da
S.________, già autista di torpedoni, nato nel 1949,
che per pronuncia del 26 febbraio 2007 il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato,
che patrocinato dall'avv. Beni Dalle Fusine, S.________ ha presentato al
Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con contestuale
domanda di assistenza giudiziaria gratuita avverso il giudizio cantonale,
che con il ricorso l'assicurato ha chiesto il riconoscimento di una rendita
intera d'invalidità oltre all'allestimento di una perizia pluridisciplinare
(ortopedica, cardiologica e psichiatrica),
che il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria
gratuita con decreto del 23 luglio 2007 e ha fissato al ricorrente un termine,
scadente il 29 agosto 2007, per pagare un anticipo spese di fr. 500.-,
che l'insorgente ha versato l'importo richiesto entro il termine stabilito,
che il Tribunale cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi
discilplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è
subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28
cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA) e il metodo di valutazione
della stessa (art. 16 LPGA),
che l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti, ha accertato, in
maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag.
398), che il ricorrente, pur dovendo essere considerato inabile al lavoro nella
misura del 66.66% nella sua abituale professione di autista di torpedoni, è
pienamente abile in attività sostitutive leggere,
che similmente ha giustamente osservato come il tasso d'invalidità del 24%
fissato dall'amministrazione, oltre a essere insufficiente per fare valere il
diritto a una anche solo minima rendita, è stato stabilito in maniera generosa
dall'UAI che ha accertato il reddito ipotetico da invalido sulla base dei
valori statistici regionali di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS, TA13), anziché di quelli
nazionali di cui alla TA1 ISS, come recentemente prescritto da questa Corte (v.
SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 [U 75/03]),
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere a un
accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e
che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
che le censure ricorsuali, nella misura in cui non si limitano a riprendere le
obiezioni mosse in sede cantonale ed efficacemente smontate dall'autorità
giudiziaria cantonale, si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere
di riesame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente
procedura - inammissibile critica dell'accertamento compiuto dal giudice di
prime cure,
che ad ogni modo anche a seguito di un più approfondito esame degli atti, la
valutazione del primo giudice risulta suffragata da sufficienti attestazioni
mediche cui poteva essere riconosciuto pieno valore probatorio (DTF 125 V 351
segg.),
che in particolare, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, il giudice
cantonale ha diffusamente spiegato (v. pronuncia impugnata, pag. 19 segg.) i
motivi per i quali, nonostante il tempo intercorso tra la redazione delle
perizie nell'estate del 2004 e la resa della decisione su opposizione, fosse
possibile fondarsi, per gli aspetti somatici, sulle conclusioni, chiare,
complete e motivate dei periti (esterni all'amministrazione) C.________ e
F.________, e come le stesse non fossero suscettive di essere messe seriamente
in discussione dalle valutazioni del curante dott. M.________, peraltro non del
tutto convincenti e motivate (più in generale sul valore probatorio attribuito
ai referti dei medici curanti e sulla differenza tra mandato di cura e mandato
di perizia cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc e sentenza I 701/05 del 5 gennaio
2007, consid. 2 in fine con riferimenti), e del dott. E.________, che oltre a
non evidenziare con la necessaria chiarezza l'intervento di un peggioramento
dello stato di salute, aveva dichiarato possibile per l'assicurato lo
svolgimento dell'attività (leggera) di portiere di albergo,
che lo stesso dicasi per la valutazione relativa allo stato psichiatrico e alle
sue conseguenze sulla capacità lavorativa,
che in particolare, il giudizio del servizio medico regionale dell'AI (SMR),
per cui, quantomeno fino alla data determinante della decisione su opposizione
in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366),
l'assicurato avrebbe presentato episodi depressivi intercorrenti di non grave
entità e comunque non invalidanti, parzialmente reattivi a problematiche
socio-economiche, non è stato validamente contraddetto dalle contrarie
valutazioni prodotte dall'interessato in sede cantonale,
che da un lato infatti, il rapporto di uscita 15 giugno 2005 della Clinica
A.________, pur rilevando la permanenza di una preoccupazione per il futuro, fa
stato di una buona ripresa dell'equilibrio psicologico con parziale regressione
dei sintomi ansiosi,
che dall'altro, i successivi certificati dell'Ospedale D._______, presso il
quale il ricorrente è stato in cura dopo la sua dimissione dalla Clinica
A.________, appaiono insufficientemente motivati e poco convincenti non fosse
altro perché il forte rischio di ricaduta evidenziato dai suoi responsabili non
costituisce di per sé un fattore invalidante,
che per il resto, gli attestati 23 marzo 2007 del dott. M.________ e 5 aprile
2007 del dott. L.________ non possono essere considerati ai fini del presente
giudizio poiché giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità
inferiore, il che non si realizza in concreto in quanto il giudizio impugnato è
stato reso al termine di un esame approfondito dello stato valetudinario e
della capacità di rendimento dell'assicurato,
che l'incarto contenendo infine le indicazioni necessarie ai fini decisionali,
non si giustifica, come invece richiede il ricorrente, un complemento
istruttorio,
che il ricorso essendo manifestamente infondato, si giustifica di trattarlo
secondo la procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF,

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 9 aprile 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti