Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 10/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_10/2007{T 0/2}

Sentenza del 26 marzo 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
R.________,
ricorrente, rappresentato, dall'avv. Patrick Untersee, Studio legale Sergio
Sciuchetti, Corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
dell'8 gennaio 2007.

Fatti:

A.
R.________, elettricista radio-televisivo, nato nel 1951, a seguito degli esiti
invalidanti di un incidente della circolazione avvenuto il 23 agosto 1999, è
stato posto al beneficio di una mezza rendita d'invalidità dal 1° agosto 2000
al 31 dicembre 2001 e di un quarto di rendita dal 1° gennaio 2002 (decisioni
del 24 settembre 2002 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino [UAI]). Il diritto a
un quarto di rendita è quindi stato confermato per decisione del 17 aprile 2003
in seguito a una domanda di revisione dell'assicurato.

Tramite il medico curante, dott. P.________, l'interessato ha formulato in data
25 novembre 2003 una nuova domanda di revisione della rendita, facendo valere
un peggioramento dello stato di salute e una totale incapacità lavorativa dal
21 marzo 2003 per l'insorgere di una polineuropatia sensitivo-motoria assonale
che aveva richiesto un doppio ricovero e un periodo di convalescenza.

Esperiti gli accertamenti del caso e preso atto delle conclusioni di una
perizia pluridisciplinare che era stata affidata al Servizio S.________, l'UAI
ha respinto la domanda di revisione (decisione del 14 dicembre 2004). Pur
rimarcando un peggioramento delle condizioni di salute che avrebbe influito in
misura importante sulla capacità lavorativa dell'assicurato, l'amministrazione
ha tuttavia rilevato che la situazione si sarebbe comunque ristabilita e che a
decorrere dal mese di giugno 2003 egli sarebbe nuovamente, come prima,
diventato inabile al 40% nella sua attività abituale di operaio qualificato
(elettricista) presso un Centro X.________. Dal momento che la domanda di
revisione era stata formulata solo nel mese di novembre 2003 e che in quel
momento la situazione si era ristabilita, l'UAI non ha potuto riconoscere alcun
aumento di rendita, ancorché provvisorio, perché per l'ordinamento in materia
un simile aumento poteva unicamente avvenire a partire dal mese in cui la
domanda era stata inoltrata. Statuendo su opposizione dell'assicurato,
l'amministrazione ha sostanzialmente confermato il suo provvedimento in data 13
dicembre 2005.

B.
Adito su ricorso dell'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia dell'8 gennaio
2007). Statuendo per giudice unico, la Corte cantonale si è attenuta alle
conclusioni della perizia del Servizio S.________ e ha ritenuto l'interessato
inabile al lavoro nella misura del 40% nell'attività abituale di elettricista.
Da qui ha concluso per un'invalidità del 40%.

C.
Patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, R.________ ha presentato un ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale chiede, in via
principale, il riconoscimento di tre quarti di rendita d'invalidità, con
relativi interessi di mora, a far tempo dal 1° novembre 2004, e, in via
subordinata, il rinvio della causa all'istanza precedente per complemento
istruttorio e nuovo giudizio. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali non si è determinato.

Diritto:

1.
1.1 Interposto da una parte particolarmente toccata dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89
cpv. 1 LTF), il ricorso, diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF)
pronunciata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da
un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di
principio ricevibile essendo stato depositato entro il termine (art. 100 cpv. 1
LTF) e nella forma (art. 42 LTF) di legge senza che si realizzi un'eccezione ai
sensi dall'art. 83 LTF.

1.2 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente
a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica
d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Per il resto fonda la sua sentenza
sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può
scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF). A prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133
IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende
contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera
circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso
contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto
a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag.
254 con riferimento).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'istanza precedente ha già esposto
le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando
in particolare i concetti d'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità
(art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i presupposti e l'estensione del diritto alla
rendita (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione valida prima e dopo l'entrata in
vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione AI), il metodo ordinario di
confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di
assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del
medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio generalmente
riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; 115 V 133 consid. 2;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158), nonché i
presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a una
modifica del diritto (art. 17 LPGA; art. 88a e 88bis OAI; sui termini temporali
di confronto cfr. pure DTF 133 V 108). A tale esposizione può sostanzialmente
essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere
che gli aspetti parziali del calcolo della rendita possono di massima essere
riesaminati in una procedura di ricorso come pure nell'ambito di una revisione
e questo anche se la modifica di rilievo concerne altri elementi del diritto
alla rendita rispetto a quelli contestati (DTF 125 V 413 consid. 2d pag. 417;
VSI 2002 pag. 168 consid. 2a [I 652/00]; cfr. pure il consid. 4 non pubblicato
in DTF 133 V 545).

3.
3.1 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità cantonale di ricorso in
merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - concernono
questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (v. consid. 1.2; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

3.2 La circostanza per cui la Corte cantonale ha ritenuto l'assicurato abile al
lavoro nella misura del 60% nella sua attività abituale di operaio elettricista
trova conferma nelle conclusioni, chiare, complete e motivate del Servizio
S.________, il quale, nella sua perizia del 20 ottobre 2004, ha
complessivamente tenuto conto delle limitazioni funzionali alla spalla come
pure di quelle di natura psichiatrica, attestando per il resto una abilità al
lavoro dell'80% in un'attività adeguata sostitutiva. Tale accertamento, che non
è validamente contraddetto da referti medici contrari, non è di certo
manifestamente inesatto e vincola pertanto il Tribunale federale.

4.
Controverse sono per contro le conclusioni che l'amministrazione e il primo
giudice hanno tratto da questo accertamento.

4.1 Dopo avere aggiornato all'anno 2004 il salario percepito nel 1998 (sul
momento determinante per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati
esercitanti un'attività lucrativa: DTF 129 V 222; 128 V 174), l'UAI ha
quantificato questo reddito in fr. 78'474.-. Il primo giudice non si è
distanziato da tale accertamento. Quanto al reddito da invalido, tenuto conto
della capacità residua dell'assicurato nella sua professione abituale,
l'amministrazione lo ha determinato in fr. 47'084.- (60% di fr. 78'474.-) e ha
stabilito un grado d'invalidità del 40%, confermato dal primo giudice.

4.2 Il ricorrente contesta innanzitutto il reddito senza invalidità posto a
fondamento delle decisioni impugnate. Allegando nuova documentazione, osserva
che al momento dell'incidente egli avrebbe guadagnato fr. 72'602.- e che tale
reddito sarebbe stato di fr. 80'600.- nel 2001. Prevalendosi degli aumenti
salariali previsti dalla legge cantonale sugli stipendi degli impiegati dello
Stato e dei docenti e delle possibilità di promozione alle classi superiori,
l'insorgente, che, prima di venire licenziato, aveva lavorato quale operaio
qualificato presso il Centro X.________ ed era pertanto stato dipendente
statale, fa valere per il 2004 un reddito senza invalidità di fr. 83'426.-. In
ordine al reddito da invalido, dopo avere ricordato che la precedente attività
presso il suddetto centro - peraltro ritenuta controindicata, a causa dei
problemi relazionali e di mobbing ai quali l'interessato sarebbe stato
sottoposto, dal dott. F.________ nella sua valutazione psichiatrica per conto
del Servizio S.________ - era stata interrotta a seguito del suo licenziamento
e non potrebbe più essere considerata esigibile, il ricorrente, prevalendosi
dei dati statistici salariali di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari (ISS, TA1), ritiene giustificato un reddito da invalido oscillante tra i
fr. 27'647.- e i fr. 29'251.50, ottenuto dopo avere applicato una riduzione del
15% per tenere conto delle particolarità del caso (età, ridotto grado di
occupazione, salari ticinesi inferiori alla media). Dal che deduce un grado di
invalidità variante tra il 65 e il 67% che gli conferirebbe il diritto a tre
quarti di rendita.

4.3 Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il
confronto dei redditi, comprese quelle riguardanti l'applicazione dei dati
statistici dell'ISS, sono questioni di diritto. In questo ambito, la
determinazione dei due redditi di confronto costituisce una questione di
diritto se si fonda sull'esperienza generale della vita; rappresenta per contro
un accertamento di fatto nella misura in cui si fonda su un apprezzamento
concreto delle prove. Stabilire se si applicano i salari statistici dell'ISS,
quale tabella utilizzare all'interno dell'ISS, rispettivamente se si impongono
delle deduzioni in ragione di circostanze particolari (legate all'handicap
della persona o ad altri fattori) sono questioni di diritto. Per contro,
l'applicazione delle cifre riportate nelle tabelle determinanti dell'ISS è un
accertamento di fatto. Infine, la questione relativa al grado di deduzione
indicato nel caso concreto per tenere conto delle particolarità personali e
professionali è una tipica questione di apprezzamento che può essere corretta
solo se il Tribunale cantonale ha esercitato questo apprezzamento in maniera
giuridicamente errata, vale a dire solo in caso di eccesso o abuso del potere
di apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3 pag. 398 seg.).

4.4 Per quanto precede, la determinazione del reddito da valido operata dalle
istanze precedenti sulla base degli atti all'inserto è un accertamento di
fatto. Esso risulta segnatamente dalle varie attestazioni salariali dell'ex
datore di lavoro (cfr. ad esempio la dichiarazione 17 dicembre 1999
dell'Ufficio stipendi attestante in fr. 72'595.- il salario lordo per il 1998)
e non è stato contestato in sede giudiziaria cantonale. Checché ne dica ora il
ricorrente richiamandosi ad allegazioni e mezzi di prova nuovi, inammissibili
(art. 99 cpv. 1 LTF), questo accertamento non può dirsi manifestamente inesatto
e vincola di conseguenza il Tribunale federale.

4.5 Diverso è per contro il discorso per quanto riguarda la valutazione del
reddito da invalido. Come rettamente osservato dal ricorrente, il 24 agosto
2004 il Consiglio di Stato aveva avviato la procedura di disdetta del contratto
di lavoro e da allora non risulta che l'interessato abbia più intrapreso una
nuova attività. Ora, l'accertamento in fr. 47'084.- (60% di fr. 78'474.-) di
questo reddito da parte dell'UAI, e implicitamente tutelato dal Tribunale
cantonale, appare insostenibile.

Si vede infatti male come ci si possa validamente riferire al guadagno che il
ricorrente potrebbe conseguire, nonostante il danno alla salute, svolgendo
un'attività - quella specifica presso il Centro X.________ - che la valutazione
psichiatrica del dott. F.________, alla quale avevano fatto capo i periti del
Servizio S.________ per la loro perizia pluridisciplinare, aveva chiaramente
ritenuto come controindicata per i già evocati problemi relazionali e di
"mobbing". Se è pur vero che gli specialisti del Servizio S.________, dal
profilo strettamente medico, hanno ritenuto esigibile, nella misura del 60%, lo
svolgimento dell'attività da ultimo esercitata di operaio qualificato
(elettricista) presso un (altro) centro, questa valutazione non tiene tuttavia
conto del fatto che per una simile attività alternativa il ricorrente sarebbe
ugualmente sottoposto al medesimo datore di lavoro, ossia al Cantone. Ora, per
ovvie ragioni, l'ipotesi di una nuova assunzione dell'insorgente da parte
dell'ex datore di lavoro presso un altro centro, visti i precedenti, risulta
assai improbabile e non può essere seriamente presa in considerazione.

Rimarrebbe eventualmente la possibilità di un impegno alternativo nei servizi
comunali (cfr. il sito suindicato), ma in tal caso manca ogni indicazione utile
e attendibile per la definizione del guadagno ipoteticamente realizzabile
presso quest'altro datore di lavoro (un Comune).

4.6 Per giurisprudenza, in assenza, come si avvera nel caso di specie, di
elementi economici concretamente applicabili, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può (e deve) essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali (ISS), editi
dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76; RCC 1991
pag 332 consid. 3c). Riguardo alla questione della tabella applicabile tra le
varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
stabilito che il reddito ipotetico da invalido deve essere valutato sulla base
della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri)
conseguibili nel settore privato (SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/03]).
4.6.1 Limitandosi a considerare la sola residua capacità lavorativa
dell'assicurato nella professione appresa ed esercitata, si potrebbe di per sé
ritenere giustificato il riconoscimento di una mezza rendita. Prendendo infatti
quale importo base quello della cifra 60-64 (servizi: trasporti e
comunicazioni), corrispondente a fr. 5'688.- mensili (ISS 2004, pag. 53,
uomini, livello di esigenze 3 [conoscenze professionali specializzate]), e dopo
adeguamento all'orario settimanale usuale nel settore (42 ore; v. La Vie
économique, 12/2007, pag. 98, tabella B9.2) e alla capacità ridotta (del 40%),
si otterrebbe un valore di fr. 43'001.28 (60% di [5'688 x 12 x 42 : 40]). Il
quale dato, a sua volta, dopo deduzione del 10% per tenere conto delle
particolarità del caso (grado di occupazione ridotto e lievi limitazioni
funzionali evidenziate dalla perizia del Servizio S.________; DTF 126 V 75),
darebbe un reddito da invalido di fr. 38'701.15 che, contrapposto al reddito
senza invalidità, determinerebbe un grado d'invalidità, dopo suo arrotondamento
(DTF 130 V 121), del 51%.
4.6.2 Sennonché, la convincente e motivata perizia del Servizio S.________ ha
pure messo in evidenza una capacità lavorativa residua dell'80% (ridotta per
ragioni psichiatriche) in attività sostitutive adatte che tengano conto delle
limitazioni funzionali del ricorrente, segnatamente nello svolgimento di lavori
con gli arti superiori elevati sopra la linea orizzontale (altezza delle
spalle) e nel sollevamento e trasporto di qualunque carico, anche leggero,
sopra tale linea orizzontale.
4.6.3 Ora, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto
delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il
danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394
consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid pag.
28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato
alcun diritto ad una rendita (superiore) se la persona interessata è in grado
di percepire un reddito tale da escluderne (o limitarne) l'erogazione (DTF 113
V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Per giurisprudenza, in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici
e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS,
livello di esigenze 4), un numero significativo di queste attività sono di
natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al
danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b).
Questa Corte ha così già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni
funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato
della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda
anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4
aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328
consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, consentono il
cambiamento frequente di posizione e non richiedono necessariamente la messa in
atto di particolari misure di reintegrazione professionale (RCC 1980 pag. 481
consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale federale delle
assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7, e U 463/00 del 28
ottobre 2003, consid. 3.3).
4.6.4 In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS
2004 (pag. 53, livello di esigenze 4, uomini), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 al 100% (fr. 4'588 x 12 x 41.6 : 40 [La Vie économique, 12/2007,
pag. 98, tabella B9.2]), rispettivamente di fr. 45'806.592 all'80%, che anche
dopo applicazione di una deduzione ulteriore del 10% per tenere conto delle
particolarità personali e professionali del caso (v. consid. 4.6.1; il fattore
età, per contro, non influisce negativamente, bensì piuttosto favorevolmente,
sull'entità di tale reddito: v. ISS 2004, TA9, pag. 65), porta a ritenere un
reddito da invalido di fr. 41'225.93 e un grado di invalidità arrotondato del
47%, insufficiente per garantire al ricorrente una rendita superiore a quella
che gli è stata accordata.

5.
Ne segue che il ricorso è infondato. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali.
Lucerna, 26 marzo 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti