Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.77/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

8C_77/2007 {T 0/2}

Sentenza del 23 giugno 2008
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Lustenberger, Frésard,
cancelliere Schäuble.

Parti
F.________,
ricorrente,

contro

Mobiliare Svizzera Società d'Assicurazioni, 3001 Berna,
opponente,
rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, via A. di Sacco 8, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 1° febbraio 2007.

Fatti:

A.
F.________, nata nel 1980, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta
A.________ Sagl e in quanto tale assicurata d'obbligo contro gli infortuni
presso la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni (in seguito: Mobiliare),
in data 9 gennaio 2003, mentre si trovava alla guida della propria vettura, è
rimasta vittima di un tamponamento, a seguito del quale ha riportato una
distorsione cervicale.

Il caso è stato assunto dalla Mobiliare, la quale, con decisione 3 giugno 2005,
confermata il successivo 11 ottobre 2005 anche in seguito all'opposizione
interposta dall'avv. Marco Probst per conto dell'assicurata, ha dichiarato
l'interessata inabile al lavoro in misura totale dalla data dell'evento fino al
31 dicembre 2003, del 66 2/3% dal 1° gennaio al 29 febbraio 2004 e del 50% dal
1° marzo 2004.

B.
Sempre tramite l'avv. Probst, F.________ ha deferito la decisione su
opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
chiedendo l'erogazione di indennità giornaliere corrispondenti a un'inabilità
lavorativa completa anche posteriormente al 31 dicembre 2003.

Per pronuncia del 1° febbraio 2007 l'autorità di ricorso cantonale ha
parzialmente accolto il gravame e condannato l'assicuratore infortuni a versare
un'indennità giornaliera del 100% limitatamente al periodo di degenza
ospedaliera dell'assicurata dal 28 febbraio al 3 marzo 2005, assegnandole per
il resto fr. 300.- a titolo di ripetibili.

C.
F.________ interpone un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, al quale previo allestimento di una perizia medica e di ulteriori
accertamenti economici, ripropone, in via principale, la richiesta di sede
cantonale chiedendo il riconoscimento della piena indennità giornaliera anche
dopo il 31 dicembre 2003. In via subordinata postula il rinvio della causa
all'istanza precedente per complemento istruttorio e nuovo giudizio. Il tutto
con protesta di spese e ripetibili.

Rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, la Mobiliare, protestate spese e
ripetibili, propone di respingere il gravame, nella misura in cui questo è
ammissibile, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a
determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Interposto da una parte particolarmente toccata dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89
cpv. 1 LTF), il ricorso, diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF)
pronunciata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da
un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di
principio ricevibile essendo stato depositato entro il termine (art. 100 cpv. 1
LTF) e nella forma (art. 42 LTF) di legge senza che si realizzi un'eccezione ai
sensi dall'art. 83 LTF.

1.2 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente
a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica
d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli
argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore;
può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla
parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella
esposta nel giudizio impugnato (DTF 134 I 65 consid. 1.2 pag. 67).

2.
Oggetto del contendere è la capacità lavorativa attestata dalle istanze
precedenti alla ricorrente a partire dal 1° gennaio 2004.

3.
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già esaurientemente ricordato il disciplinamento applicabile
alla presente vertenza, esponendo la normativa richiamabile in materia di
diritto a indennità giornaliere. A tale esposizione può essere fatto
riferimento, non senza tuttavia ribadire che giusta l'art. 16 LAINF ha diritto
all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al
lavoro (art. 6 LPGA) in seguito a infortunio (cpv. 1). A norma dell'art. 6 LPGA
è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla saluta fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività.

4.
4.1 Per potersi esprimere sul grado di incapacità lavorativa di un assicurato,
l'amministrazione o il giudice, in caso di ricorso, devono poter disporre di
documenti rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il
compito del medico consiste infatti nel porre un giudizio sullo stato di
salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è
incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261 con riferimenti).

4.2 Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti
allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di
procedura applicabili, giova pure ricordare che se questi ultimi sono stati
resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza
dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si
discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare
della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353). Giova infine
soggiungere che in presenza di opinioni mediche contrastanti, il giudice deve
valutare il materiale probatorio nel suo insieme e indicare le ragioni per le
quali si fonda su una tesi piuttosto che su un'altra. L'elemento decisivo per
apprezzare il valore probatorio di un atto medico non è in linea di massima né
la sua provenienza, né la sua denominazione quale perizia o rapporto, bensì
solamente il suo contenuto (VSI 2001 pag. 108 consid. 3a).

5.
5.1 Nell'evenienza concreta, l'istanza precedente ha fondato la propria
valutazione principalmente sugli accertamenti peritali compiuti dal consulente
medico della Mobiliare dott. K.________, il quale, dopo essersi confrontato in
maniera circostanziata con la documentazione sanitaria agli atti ed avere
analizzato in dettaglio i disturbi lamentati dall'interessata, ha concluso per
una capacità lavorativa dell'assicurata del 33 1/3% dal 1° gennaio 2004 e per
un'abilità del 50% dal 1° marzo successivo (perizia 2 gennaio 2004 e
valutazione medica 22 [recte: 24] marzo 2004).

5.2 Dopo attento esame dell'incarto, visto in particolare che nel ricorso in
materia di diritto pubblico non si adducono argomenti idonei a stravolgere le
conclusioni dell'autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo
convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie, per quanto
concerne l'incapacità di lavoro dell'assicurata (in particolare il Prof.
R.________, primario di neurochirurgia presso l'Ospedale X.________, le attesta
infatti, nel periodo in questione, una piena inabilità lavorativa), si debba
ritenere maggiormente attendibile il parere espresso dal medico di fiducia
dell'assicuratore infortuni resistente, anche questo Tribunale non vede valido
motivo per scostarsi da questa opinione. Accogliendo parzialmente il gravame
limitatamente a questo punto, la Corte cantonale ha comunque rilevato a ragione
che per i quattro giorni, dal 28 febbraio al 3 marzo 2005, durante i quali è
stata ospedalizzata presso la Clinica M.________, l'assicurata aveva diritto a
percepire indennità giornaliere corrispondenti ad un'incapacità del 100%
anziché del 50%.

5.3 Dato quanto precede, il giudizio cantonale querelato merita tutela, senza
che sia necessario procedere ad ulteriori indagini, così come richiesto
nell'atto di ricorso. Gli atti all'inserto sono completi e permettono di
esprimersi sulla vertenza con sufficiente cognizione di causa.

6.
Qualora si ponesse, in una fase successiva, la questione della causalità tra i
disturbi lamentati e l'incidente della circolazione del 9 gennaio 2003, è utile
infine ricordare che il Tribunale federale ha in una recente sentenza
pubblicata in DTF 134 V 109 precisato la sua precedente prassi relativa ai
"colpi di frusta".

7.
Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi
poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Nessuna indennità per
ripetibili è per contro assegnata all'assicuratore infortuni resistente,
intervenuto in causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 68
cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Non si assegnano ripetibili.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 23 giugno 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble