Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.535/2007
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


Tribunale federale
Tribunal federal

8C_535/2007{T 0/2}

Sentenza del 25 aprile 2008
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Leuzinger, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Schäuble.

Parti
B._________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Enzio Bertola, via Campo Marzio 1, 6906
Lugano-Cassarate,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 26 luglio 2007.

Fatti:

A.
A.a B._________, cittadino serbo, nato nel 1952, coniugato con figli, è rimasto
vittima di ripetuti infortuni professionali nel corso del 1991, 1994, 1998,
1999, 2000 e 2004 concernenti schiena, spalle, piedi e anche.

Con giudizio passato in giudicato del 15 aprile 1996 il Tribunale delle
assicurazioni del Canton Ticino ha confermato la decisione su opposizione con
cui l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)
aveva chiuso il caso relativo all'infortunio alla spalla sinistra intervenuto
nel 1994, in seguito al quale l'interessato era stato sottoposto a
ricostruzione dei ligamenti.

Nell'agosto 2005 l'assicurato ha presentato domanda di prestazioni all'Ufficio
assicurazione invalidità.
A.b In data 12 dicembre 2005 l'interessato è rimasto vittima di un nuovo
infortunio professionale, segnatamente mentre stava trapanando un muro è caduto
da una scala, procurandosi una contusione alla spalla destra e al polso destro
con riacutizzazione dei dolori alla spalla sinistra e alla schiena. Il caso è
stato assunto dall'INSAI, in quanto al momento dei fatti l'assicurato era
impiegato quale operaio presso la K.________ SA e, come tale, assicurato
d'obbligo contro gli infortuni.

Esperiti gli accertamenti medici del caso l'assicuratore infortuni, con
decisione del 22 giugno 2006, a cui l'interessato ha interposto opposizione
tramite la CAP protezione giuridica (in seguito CAP), ha posto termine al
versamento di indennità giornaliere e spese di cura a partire dal 30 giugno
2006, in quanto non era più possibile oggettivare lesioni strutturali
post-traumatiche.

Tramite la propria patrocinatrice l'assicurato ha prodotto un complemento
all'opposizione, a cui ha allegato due rapporti medici, secondo i quali i
problemi di salute sarebbero stati riconducibili anche ai ripetuti traumi di
cui era rimasto vittima dal 1991 al 2005.

La decisione di rifiuto di ulteriori prestazioni è stata confermata con
provvedimento su opposizione del 4 dicembre 2006, trasmessa alla CAP.

B.
Rappresentato dall'avv. Enzio Bertola, che ne aveva nel frattempo assunto il
patrocinio, l'interessato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, chiedendo in ordine l'annullamento della decisione su
opposizione e la retrocessione dell'incarto all'INSAI, mentre in via
subordinata l'annullamento, per riesame, in seguito alle risultanze della
perizia giudiziaria.

Con giudizio del 26 luglio 2007 il Presidente del Tribunale cantonale,
statuente in qualità di giudice unico, ha respinto il gravame sia in ordine che
nel merito.

C.
B._________, sempre rappresentato dall'avv. Bertola, interpone ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo l'annullamento in
ordine del giudizio, con retrocessione dell'incarto al Tribunale cantonale,
perché l'INSAI disponga nelle forme corrette e in via subordinata
l'annullamento della decisione e la retrocessione dell'incarto alla Corte
cantonale per riesame a seguito delle risultanze della perizia giudiziaria.

Chiamato a pronunciarsi sul gravame l'INSAI ne ha proposto la reiezione, mentre
l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Su richiesta di questa Corte il ricorrente ha trasmesso copia della perizia
esperita dal dottor O._________, reumatologo, su incarico dell'AI.
L'interessato ha altresì trasmesso copia della domanda di riesame presentata
all'INSAI nei confronti delle decisioni relative agli infortuni precedenti.

In data 13 marzo 2008 l'INSAI ha trasmesso le proprie osservazioni alla
perizia, poi notificate al ricorrente.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è in concreto l'assegnazione a B._________ di
prestazioni dell'assicurazione infortuni anche dopo il 30 giugno 2006, in
particolare l'estinzione del nesso di causalità naturale tra l'infortunio del
12 dicembre 2005 e i disturbi fisici di cui soffre rispettivamente l'esistenza
di un nesso di causalità adeguato tra i presunti disturbi psichici e il citato
infortunio/gli infortuni precedenti.

Nella misura in cui per contro l'assicurato intende mettere in discussione le
conclusioni cui è giunto, con giudizio passato in giudicato del 15 aprile 1996,
il Tribunale cantonale, in relazione all'infortunio intervenuto nel 1994 e al
precedente infortunio del 1991 verificatosi nell'allora Jugoslavia, il ricorso
è irricevibile, come già evidenziato dall'INSAI, potendo eventualmente la
pronunzia essere messa in discussione soltanto tramite revisione processuale da
inoltrare all'autorità giudiziaria.

Lo stesso vale per quanto riguarda le conseguenze riconducibili a infortuni
precedenti (manifestazioni degenerative riconducibili agli infortuni). In tal
caso l'assicurato deve rivolgersi all'assicuratore infortuni (ciò che ha nel
frattempo fatto il 22 gennaio 2008) postulando la revisione rispettivamente il
riesame delle decisioni già passate in giudicato.

2.
2.1 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come
determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Per l'art. 97 cpv. 2 LTF inoltre se il
ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato anche qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. In tale
ipotesi l'art. 105 cpv. 3 LTF prevede infatti che il Tribunale federale non è
vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.

2.2 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF).
Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi
diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando
un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (cfr. DTF
130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Tenuto conto dell'esigenza di motivazione di
cui all'art. 42 cpv. 1 LTF, sotto pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett.
b LTF), il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure
sollevate; esso non è tenuto ad esaminare, come lo farebbe un'autorità di prima
istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono se queste ultime non sono
più oggetto di discussione in sede federale. Il Tribunale infine non può
entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su
questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è
stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106
cpv. 2 LTF).

3.
3.1 Con il proprio ricorso a questa Corte B._________ contesta in ordine la
decisione della Corte cantonale di confermare l'agire dell'INSAI, il quale ha
emesso la decisione su opposizione contestata prima che il nuovo patrocinatore,
nella persona dell'avv. Enzio Bertola, la cui nomina era pervenuta il 29
novembre 2006 all'INSAI, potesse esprimersi in merito, notificandola inoltre al
precedente patrocinatore. Nel merito il ricorrente ritiene che i fatti alla
base dell'infortunio non siano stati correttamente accertati e pertanto
l'incarto vada rinviato all'INSAI per approfondimenti specialistici e
conseguente ammissione dell'esistenza di un nesso causale naturale e adeguato
tra i disturbi e gli infortuni subiti nel 1991, 1994, 2000 e 2005.

3.2 Nel giudizio impugnato il Presidente del Tribunale cantonale ritiene che
l'aver inviato la decisione su opposizione alla CAP, il cui mandato non era
peraltro stato ancora revocato, prima di aver chiarito definitivamente la
situazione circa i poteri di rappresentanza, non ha nuociuto all'assicurato, in
quanto il nuovo patrocinatore ha potuto impugnare il provvedimento contestato.

Nel merito, ritenuto non necessario l'esperimento di una perizia giudiziaria,
così come l'assunzione di ulteriori prove, la Corte adita ha considerato che,
dopo il 30 giugno 2006, non vi era più alcun nesso di causalità naturale tra
disturbi somatici e infortunio interessato o altri verificatisi in precedenza e
che per quanto concerneva i presunti disturbi psichici, rilevati dal dottor
T.________, neurologo, non vi era alcun nesso di causalità adeguato con
l'infortunio.

4.
4.1 Per l'art. 37 cpv. 1 LPGA la parte può farsi rappresentare, se non deve
agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di
un'inchiesta non lo escluda. Per il capoverso 2 l'assicuratore può esigere che
il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. Secondo il
capoverso 3 finché la parte non revochi la procura l'assicuratore comunica con
il rappresentante.

Quest'ultimo principio è stato introdotto nell'interesse della sicurezza
giuridica, alfine di sciogliere ogni dubbio circa il destinatario della
comunicazione - meglio la parte oppure il rappresentante - e altresì per far
chiarezza circa la comunicazione rilevante in caso di scadenza di un termine
(DTF 99 V 177 consid. 3 pag. 182; RCC 1991 pag. 393 consid. 2a, 1977 pag. 171
consid. 2a; RAMI 1986 no. U 6 pag. 333 consid. 3b).

Secondo l'art. 49 cpv. 3 LPGA inoltre le decisioni sono accompagnate da un
avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non
corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione
irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l'interessato.

4.2 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere
sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in
particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 132 V 368
consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una
garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola
l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/
aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di
essere sentito - nella misura in cui essa non sia di particolare momento - è da
ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi
ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un
eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431
consid. 3d/aa pag. 437).

L'art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre
la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali
di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a pag. 16; 125 I 257 consid. 3a pag. 259),
che nel caso concreto non prevedono alcunché.

Secondo l'art. 42 LPGA le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.

In ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione
deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e
sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374).

4.3 Dagli atti dell'incarto emerge che il comportamento dell'INSAI al momento
della notifica della decisione su opposizione in data 4 dicembre 2006, non è
stato del tutto lineare, nella misura in cui, pur sapendo dell'esistenza di un
nuovo rappresentante, che gli era stato notificato tramite l'invio di regolare
procura il 29 novembre 2006, ha proceduto a chiarire i rapporti di
rappresentanza - non essendo quello con la CAP ancora stato revocato e potendo
pertanto essere considerato ancora valido (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/
Basilea/Ginevra 2003, no. 11 all'art. 37) - solo il giorno seguente l'invio
della decisione su opposizione contestata. Alla luce del principio della buona
fede (art. 9 Cost.), che protegge tra l'altro da comportamenti contraddittori,
tali approfondimenti avrebbero potuto e dovuto essere eseguiti prima della
notifica del provvedimento in esame. Poiché tuttavia la notifica della
decisione su opposizione alla CAP non ha di fatto provocato alcun pregiudizio
all'assicurato, che ha potuto in ogni caso impugnare la decisione
tempestivamente al Tribunale competente tramite il nuovo patrocinatore e
altresì al momento della notifica della decisione la CAP era ancora
regolarmente autorizzata a rappresentare l'assicurato - la revoca della procura
è infatti intervenuta solo il 18 dicembre 2006 mentre la decisione è stata
notificata il 4 dicembre precedente - l'agire dell'assicuratore infortuni non
può essere censurato in ordine. Del resto secondo la giurisprudenza non tutte
le notifiche errate sono nulle. Dal principio secondo cui le parti non devono
essere discriminate da una notifica difettosa discende infatti che la
protezione è sufficiente se la comunicazione obbiettivamente errata malgrado
ciò ha raggiunto il suo scopo (DTF 98 V 277 consid. 1 pag. 278).

Va ancora rilevato che la decisione è pure ineccepibile dal punto di vista del
diritto di essere sentito, in quanto esso è stato ampiamente rispettato nella
procedura di opposizione (art. 42 LPGA) tramite l'invio degli atti e la
possibilità di produrre nuovi mezzi di prova al precedente patrocinatore
dell'interessato, che ha trasmesso due rapporti medici ed un complemento
all'opposizione.

5.
5.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice ha
già correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili per
stabilire il diritto all'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro gli infortuni (segnatamente: art. 10 e 16 LAINF, art. 6 LPGA).

È d'uopo inoltre ribadire che il diritto a prestazioni a dipendenza di un
infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo presupposto
è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare del tutto
o comunque non nel modo in cui si è prodotto. Non occorre, viceversa, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura
medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di
causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa essere
reputata probabile nel caso di specie, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 177 consid. 3.1 pag.
181, 402 consid. 4.3.1 pag. 406; 119 V 335 consid. 1 pag. 337; 118 V 286
consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate).

5.2 Se uno stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in
seguito a un infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di
corrispondere le prestazioni decade se l'evento non costituisce più la causa
naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto
ed esclusivamente a fattori extrainfortunistici. Ciò si verifica in particolare
con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di quello stato
che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe intervenuto anche
senza l'infortunio (status quo sine; cfr. RAMI 1994 no. U 206 pag. 329, 1992
no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti). L'estinzione del nesso di
causalità deve essere stabilita con il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. Per contro, la
semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi nel caso di specie della soppressione del diritto a
prestazioni, l'onere della prova non incombe all'assicurato, bensì
all'assicuratore (RAMI 2000 no. U 363 pag. 46 consid. 2, 1994 no. U 206 pag.
329, 1992 no. U 142 pag. 76 consid. 4b).

5.3 Per determinarsi sull'esistenza ed estinzione di un rapporto di causalità
naturale, il Tribunale deve ricorrere, in ambito medico, per necessità di cose,
alle indicazioni del personale sanitario specializzato (DTF 129 V 177 consid.
3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1 pag. 406; 119 V 335 consid. 1 pag. 337; 118 V
286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate).

Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la
giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF
125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; Hans-Jakob
Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in
VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto conforme al principio del
libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art.
113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie.

Così, in particolare, i referti affidati dagli organi dell'amministrazione a
medici esterni oppure ad un servizio specializzato indipendente che fondano le
proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo aver preso
conoscenza dell'incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di
forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti a mettere in
discussione la loro attendibilità (VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110
consid. 3c).

Se infine vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002, consid. 3.3). Al
riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35
consid. 4b).

6.
6.1 Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un
nesso di causalità adeguata tra l'infortunio e il danno che ne deriva. Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129 V 177 consid. 3.2 pag. 181, 402 consid. 2.2 pag. 405; 125 V 456 consid. 5a
pag. 461 e sentenze ivi citate). A quest'ultimo proposito occorre aggiungere
che in presenza di un danno alla salute fisica la questione della causalità
adeguata praticamente non si pone, in quanto l'assicuratore risponde anche in
caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi che, secondo
l'esperienza medica, non si producono abitualmente (DTF 118 V 286 consid. 3a
pag. 291). È quindi essenzialmente in presenza di un'affezione psichica che la
causalità adeguata riveste un ruolo importante.

6.2 Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra disturbi
psichici e infortunio, al fine di evitare, tra l'altro, disparità di
trattamento, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi (DTF 123 V
98 consid. 3e pag. 104; 115 V 133 consid. 6-7 pag. 138 segg., 403 consid. 4-6
pag. 405 segg.), classificando gli infortuni, a seconda della dinamica, nella
categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e
in quella degli eventi di grado medio (cfr. anche RDAT 2003 II no. 67 pag. 279
consid. 4.2).
6.2.1 Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto
una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata.
Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia
di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover
procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio
insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica.
6.2.2 Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del
nesso di causalità adeguata tra evento e successiva incapacità lucrativa dovuta
a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
6.2.3 Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non
possono essere classificati nelle due predette categorie. La questione di
sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di
origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere
risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto,
da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse
con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- -:-
- -:-
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente
la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i dolori somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa.
6.2.4 Non in ogni caso è necessario tener conto di tutti i criteri
summenzionati. A seconda delle circostanze ne può bastare un unico per
riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra infortunio e
incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. La presenza di un
unico criterio può bastare quando l'infortunio deve essere annoverato tra
quelli più gravi nell'ambito della categoria intermedia o quando esso
addirittura è al limite della categoria degli eventi gravi. Un criterio solo
può inoltre essere sufficiente quando lo stesso riveste un'importanza
particolare, per esempio nel caso in cui la durata dell'incapacità lavorativa
dovuta alle lesioni fisiche è notevolmente lunga per l'intervento di
complicazioni durante la cura. Nell'evenienza in cui nessun criterio riveste da
solo un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più
criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio. Se per esempio
l'infortunio di grado medio è al limite della categoria degli eventi
insignificanti o leggeri, gli altri criteri oggettivi da ritenere devono essere
adempiuti cumulativamente o rivestire un'intensità particolare perché
l'adeguatezza possa essere riconosciuta (RAMI 1990 no. U 101 pag. 215 consid.
8c/bb; RtiD 2004 I no. 66 pag. 204 seg. consid. 2.6 con riferimenti [sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni U 176/02 del 1° luglio 2003]).

7.
7.1 Per quanto riguarda in primo luogo il nesso di causalità naturale tra
disturbi fisici e infortunio, dagli atti medici risulta che l'incidente
esaminato ha principalmente provocato una contusione alla spalla destra e al
polso destro così come una riacutizzazione di dolori preesistenti alla colonna,
alla spalla sinistra e all'anca destra. Secondo il medico curante dottor
M._________, i disturbi sono da attribuire all'artrosi degenerativa, peggiorata
dal susseguirsi di infortuni non gravi, quali cadute senza fratture. Le
radiografie eseguite alla spalla sinistra e alla colonna lombare, dorsale e
cervicale presso l'Ospedale X._________ non hanno tuttavia evidenziato
cambiamenti rispetto alla situazione preesistente all'incidente, risalente al
maggio 2005 (dello stesso parere il dottor O._________). Alla luce delle
dichiarazioni del dottor D.________, medico di circondario, secondo cui era
"comprensibile che il meccanismo descritto dall'assicurato, con bloccaggio
improvviso del trapano, possa aver provocato distorsione al polso destro,
eventualmente anche alla spalla destra" l'INSAI ha effettuato verifiche più
approfondite, tramite risonanza magnetica, solo in relazione a queste due parti
del corpo, mentre non ha proceduto ad un esame medico complessivo, ritenuto
che, ancora secondo il dottor D.________, "gli altri problemi erano
probabilmente già presenti e non erano sicuramente di entità irrilevante,
altrimenti questi non avrebbero spinto l'assicurato a richiedere le prestazioni
dell'Assicurazione Invalidità".

Per quanto riguarda in particolare il polso destro secondo il dottor
R.________, specialista in chirurgia della mano, la risonanza ha escluso
patologie maggiori e minori e anche patologie in relazione con l'incidente,
perché se vi fossero sarebbero visibili con la risonanza. Egli ha pertanto
concluso che i dolori al polso e alla mano sono di origine non chiara. Poiché
tale referto non è messo in discussione da nessun atto medico, correttamente è
stato posto alla base del giudizio impugnato.

A proposito di eventuali patologie alla spalla destra e della loro causa il
dottor E.________, specialista in chirurgia ortopedica, ha affermato, alla luce
delle risultanze della risonanza magnetica, che non vi è un distacco del labbro
glenoidale ma un'irregolarità, rispettivamente uno sfilacciamento dello stesso,
precisando di essere d'accordo con il dottor R.________, secondo cui il
problema algico non è da ricondurre probabilmente alla patologia di una singola
articolazione, ma ad un eventuale abbassamento della soglia del dolore oppure
ad un campo non di competenza chirurgica. A suo dire infatti la risonanza non
indica una natura post-traumatica dei sintomi accusati dall'assicurato, mentre
l'esame clinico non risulta per niente conclusivo.

Il funzionario incaricato dell'INSAI ha tuttavia ritenuto di dover sottoporre
alcune domande al proprio servizio medico in relazione all'accertato
sfilacciamento del labbro glenoidale, che secondo lo specialista che aveva
eseguito la risonanza era molto probabilmente riconducibile ad infortunio. Alla
questione se la patologia era da ritenere in relazione con l'infortunio del
1999 o del 2005 il medico interpellato si è tuttavia limitato a rispondere
negativamente, senza addurre motivazione alcuna.

7.2 Alla luce di quanto sopra esposto la perizia redatta dal dottor E.________
in relazione allo stato della spalla, su cui si sono fondate le istanze
precedenti per giustificare l'estinzione del nesso causale naturale dopo il 30
giugno 2006, non può essere considerata fedefacente, in quanto in
contraddizione con quanto affermato dal medico che ha eseguito la risonanza in
relazione all'origine dello sfilacciamento del labbro glenoidale. Di nessun
aiuto per chiarire la questione inoltre sono gli accertamenti eseguiti
dall'INSAI presso il proprio servizio medico, in quanto non motivati.

Non essendo quindi le verifiche eseguite dall'INSAI congruenti, la
documentazione medica agli atti risulta incompleta e insufficientemente
motivata ai fini del giudizio. Di conseguenza non può essere considerato
provato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle
assicurazioni sociali, che il nesso di causalità naturale con l'infortunio del
dicembre 2005, perlomeno per quanto riguarda i dolori alla spalla destra, è nel
frattempo estinto. Su questo tema l'incarto va quindi rinviato all'INSAI per
ulteriori approfondimenti specialistici e nuova decisione.

7.3 Dagli atti è pure emerso che l'interessato soffre di altri dolori, diffusi
praticamente in tutto il corpo, il cui riscontro oggettivo è dato solo in
minima parte (il dottor O._________, specialista in malattie reumatiche,
fisiatria e riabilitazione, nella perizia redatta all'attenzione dell'AI il 24
febbraio 2006 ha posto la diagnosi di panalgia dell'apparato locomotorio senza
sostrato strutturale e/o funzionale corrispondente rispettivamente turbe
statiche del rachide ed alterazioni degenerative lombari, morbo di Forestier),
già presenti precedentemente all'infortunio del 2005, addirittura nel 1994 in
occasione dell'operazione alla spalla sinistra, come ha attestato la Corte
cantonale con giudizio passato in giudicato del 15 aprile 1996, secondo cui,
tra l'altro, i problemi alla schiena erano di origine morbosa, mentre lo stato
della spalla destra era considerato soddisfacente. Come indicato dal dottor
D.________, tali dolori dovevano essere di una certa gravità già prima
dell'infortunio, avendo appunto indotto l'assicurato a presentare domanda di
prestazioni all'assicurazione invalidità (del resto già inoltrata nel 1996 per
gli stessi motivi e in seguito ritirata).

Al riguardo il dottor O._________, nella citata perizia, richiamata agli atti
da questa Corte, ha posto in evidenza che "in concomitanza ad una
traumatizzazione della spalla sinistra avvenuta in dicembre del 1995 (recte
1994) alla quale era seguito un intervento chirurgico per una lussazione
dell'articolazione acromio-clavicolare il paziente ha sviluppato una sindrome
algica secondo gli atti inappropriata ai reperti funzionali e morfologici,
situazione giudicata dall'allora medico curante dottor N.________ quale
reazione neurotico-involutiva reattiva e dallo psichiatra allora coinvolto,
professor L.________, come disturbo post-traumatico da stress" precisando che
"l'esame clinico è ostacolato da un atteggiamento difensivo del paziente che
cerca di bloccare qualsiasi movimento passivo sia vertebrale che articolare" e
concludendo che "la presentazione clinica attuale è dominata da una sindrome
algica diffusa dell'apparato locomotorio che non trova però riscontri oggettivi
al di fuori della patologia degenerativa del rachide lombare, presente
sicuramente in forma uguale anche tre mesi fa quando il paziente aveva ancora
lavorato regolarmente quale muratore. Non trovo conseguenze strutturali e/o
funzionali in merito al recente infortunio del 12 dicembre 2005 eccezion fatta
per una limitata flessione volare del polso destro ancora in fase di
accertamento".

Al riguardo, infine, il dottor T.________, neurologo, interpellato
dall'assicurato, definendo i disturbi di natura reumatologico-psichiatrica, ha
diagnosticato una sindrome da dolore cronico associato ad un importante
sovraccarico psichico, ed escluso un'origine neurologica.

Da quanto sopra esposto, in particolare dai rapporti medici e dai referti
radiografici, non emerge che l'infortunio esaminato ha provocato un
peggioramento dello stato di salute dell'assicurato riguardante in particolare
il rachide lombare e la spalla sinistra che appare, eccezion fatta per la
spalla destra, stazionario. Questa Corte non può quindi che concludere che non
è dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali, che, dopo il 30 giugno 2006, è dato un nesso di
causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi fisici manifestati
dall'assicurato. Su questo tema il ricorso va pertanto respinto.

8.
Nella misura in cui invece i disturbi di cui soffre l'assicurato vanno
considerati parzialmente di origine psichica (come indicato nel rapporto del
dottor T.________ e ipotizzato anche dagli altri specialisti, già nel 1995) il
ricorso dev'essere respinto, in quanto non è dato un nesso di causalità
adeguato con l'infortunio, neppure tenuto conto dei numerosi infortuni subiti
precedentemente.

8.1 In via preliminare va rilevato che secondo costante giurisprudenza del
Tribunale federale delle assicurazioni, se in seguito a due o più infortuni si
manifestano problemi psichici, l'esistenza di un nesso di causalità adeguato
deve di principio essere esaminata separatamente in relazione ad ogni singolo
infortunio secondo la prassi pubblicata in DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138
segg. Questo principio si applica in particolare se gli infortuni riguardano
parti del corpo differenti ed hanno causato lesioni distinte (RAMI 1996 no. U
248 pag. 177 consid. 4b; sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U
39/04 del 26 aprile 2006, consid. 3.3.2, U 84/04 del 9 dicembre 2004, consid.
4.2.1, U 259/00 del 16 marzo 2001, consid. 4, U 249/99 del 26 gennaio 2000,
consid. 2, e U 187/95 del 6 giugno 1997, consid. 6c).

La questione, per quanto riguarda ripetuti traumi da accelerazione della
colonna cervicale, è stata chiarita con la sentenza U 39/04 del 26 aprile 2006,
in cui la Corte ha stabilito che se un assicurato è stato più volte vittima di
un trauma tipo "colpo di frusta" o di un trauma analogo vale la giurisprudenza
pubblicata in RAMI 1996 no. U 248, succitata, relativa al manifestarsi di
problemi psichici in seguito al succedersi di più infortuni. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha tuttavia precisato che non è escluso,
nell'ambito dell'esame dell'esistenza di un nesso di causalità adeguato, tener
conto del fatto che la medesima parte del corpo è stata ripetutamente toccata.
Tale procedere è ipotizzabile in particolare quando le conseguenze dei diversi
eventi su alcuni disturbi insorti e/o sulla durata della capacità lavorativa
non possono essere delimitate chiaramente (per un riassunto della
giurisprudenza v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 422/04
del 5 ottobre 2006, consid. 8).

8.2 Il ricorrente contesta in primo luogo la dinamica dell'incidente (e quindi
la sua classificazione) in quanto ritiene che la caduta sia avvenuta da oltre
tre metri e non da un metro e mezzo.

La questione se, per motivi linguistici, l'assicurato si è espresso in maniera
errata, è tuttavia irrilevante e può restare irrisolta in concreto, in quanto,
alla luce della giurisprudenza in vigore in caso di cadute (si veda un
riassunto relativo alla classificazione in sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni U 191/04 del 12 agosto 2005, consid. 5.1), l'infortunio va
senz'altro considerato di grado medio (eventualmente al limite dei casi gravi),
così come indicato dal Presidente del Tribunale cantonale.

Ne consegue che non essendo adempiuto un fattore concomitante in maniera
particolarmente incisiva, né quello della cura medica eccezionalmente lunga, né
quello dei dolori somatici persistenti, ritenuto che parte di essi sono di
natura degenerativa, non sono di competenza dell'INSAI (le conseguenze alla
spalla sinistra sono perlopiù riconducibili, secondo il giudizio cantonale
ripetutamente citato, all'infortunio intervenuto nel 1991 in Jugoslavia),
rispettivamente solo in minima parte oggettivabili oppure riconducibili a cause
psichiche, né diversi criteri cumulativamente (di regola tre, sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni U 138/06 del 16 luglio 2007, consid.
10.2), il nesso di causalità adeguato con l'infortunio non può essere ammesso.

Alla medesima conclusione si deve giungere, malgrado le stesse parti del corpo
siano state più volte toccate, in quanto l'assicurato ha subito diversi
infortuni. In effetti, malgrado nel frattempo ne abbia chiesto la riapertura, i
precedenti casi sono stati chiusi (a titolo di esempio nel 1995 la situazione
della spalla destra era stata considerata soddisfacente), alcuni risultavano
cosiddetti casi "bagatella", e alcuna incapacità lavorativa rispettivamente
rendita è stata precedentemente riconosciuta all'assicurato.

Visto quanto sopra, su questo punto, in quanto infondato, il ricorso va
respinto.

9.
In conclusione, quindi, in quanto ricevibile, il ricorso in materia di diritto
pubblico è parzialmente accolto, mentre il giudizio impugnato e la decisione su
opposizione sono annullati nella misura in cui ritengono estinto il nesso di
causalità naturale tra i disturbi alla spalla destra e l'infortunio. L'incarto
è pertanto rinviato all'INSAI affinché proceda agli accertamenti indicati nei
considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni del ricorrente
dopo il 30 giugno 2006.
10.
Essendo la procedura di fronte al Tribunale federale onerosa (art. 62 e 65
LTF), le spese giudiziarie di fr. 500.- seguono la soccombenza e vengono quindi
parzialmente poste a carico dell'INSAI (fr. 200.-; art. 65 cpv. 4 lett. a e 66
cpv. 1 e 4 LTF; DTF 133 V 642 pag. 644 consid. 5.5) e del ricorrente (fr.
300.-).

Il ricorrente, parzialmente vincente in causa, ha diritto all'assegnazione di
spese ripetibili. L'INSAI, pure parzialmente vittorioso, non ha per contro
diritto a indennità di parte in quanto organizzazione incaricata di eseguire
compiti di diritto pubblico (art. 68 cpv. 1 e 4 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto, mentre il
giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 luglio
2007 e la decisione su opposizione dell'INSAI del 4 dicembre 2006 sono
annullati nella misura in cui ritengono estinto il nesso di causalità naturale
tra disturbi alla spalla destra e infortunio del 12 dicembre 2005. L'incarto è
pertanto rinviato all'INSAI affinché proceda agli accertamenti indicati nei
considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto di B._________ a prestazioni
dell'assicurazione infortuni dopo il 30 giugno 2006.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 500.-, sono poste a carico
dell'INSAI per fr. 200.- e per fr. 300.- al ricorrente.

3.
L'INSAI verserà a B._________ fr. 1'000.- (comprensivi dell'imposta sul valore
aggiunto) a titolo di spese ripetibili per la sede federale.

4.
L'autorità giudiziaria cantonale statuirà sulla questione delle spese
ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede
federale.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 25 aprile 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble